IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
  Considerato che la Direzione  generale  del  debito  pubblico  cura
normalmente  operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto  1966,  n.  651,
nonche'  operazioni  di investimenti di capitali in titoli nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore
speditezza   nel   predetto   servizio,   rendendolo,  nel  contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 4;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il proprio decreto 22 ottobre 1991 pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 253 del 28 ottobre 1991, con il quale e' stata disposta
l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali  12%
- 1  novembre 1991/1996;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una seconda tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali 12% - 1  novembre 1991/1996, da destinare a sottoscrizioni
in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali  12%  - 1  novembre 1991/1996 per un importo di lire 1.500
miliardi nominali, allo  stesso  prezzo  fisso  di  emissione  di  L.
95,95%,  ed  alle  medesime altre condizioni e modalita' previste dal
decreto ministeriale  22  ottobre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1991.
  L'assegnazione  dei  buoni  della  predetta  tranche avviene con il
sistema   dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto    di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei
buoni.  Le  richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti
ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art.
17  del  predetto  decreto  ministeriale 22 ottobre 1991, riguardante
l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile  in  due
semestralita'  posticipate,  il  1   maggio ed il 1  novembre di ogni
anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro  poliennali
1  novembre 1991/1996.