IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO PER I PROBLEMI
                          DELLE AREE URBANE
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Vista la legge 28 agosto 1989, n, 305, ed in particolare  l'art.  7
che  individua  fra  le priorita' dell'azione pubblica per l'ambiente
gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed  acustico  nelle
aree metropolitane;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
   Vista  la  circolare  28  maggio 1991, n. 1196, del Ministro per i
problemi delle aree urbane;
  Visto Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa  i  "Criteri
per  la  raccolta  dei  dati  inerenti  la  qualita' dell'aria" ed in
particolare l'art. 6 che prefigura in via  generale  l'individuazione
di livelli di attenzione e di allarme;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
1983,  e  successive  modifiche,  con  il  quale sono stati fissati i
limiti massimi inderogabili di accettabilita' delle concentrazioni  e
di   esposizione   relativi  ad  inquinanti  dell'aria  nell'ambiente
esterno;
  Considerato che nel periodo  invernale  nel  comune  di  Milano  le
concentrazioni   degli   inquinanti   individuati   nel  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203/1988  superano,  nel  corso  degli
ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;
  Considerato   in   particolare   che  le  osservazioni  disponibili
consentono di rilevare che sono stati superati, in  molte  postazioni
di  misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi
di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;
  Considerati inoltre i rischi di esposizione,  della  popolazione  a
benzene e idrocarburi policiclici aromatici emessi nei gas di scarico
degli autoveicoli;
  Visti   il   parere   della  commissione  consultiva  tossicologica
nazionale del 5 luglio 1990 e la nota del Ministro della sanita'  del
20  luglio  1991, relativamente ai contenuti di benzene e idrocarburi
policiclici aromatici nelle benzine senza piombo;
  Considerata la necessita' di adottare misure atte  a  contenere  le
concentrazioni  di  inquinanti  entro  i  limiti  di  accettabilita',
nonche' individuare livelli di attenzione e di  allarme  e  tipologie
graduabili  di  misure  ed  interventi in riferimento a tutte le aree
interessate dal fenomeno;
  Visti i dati relativi  alla  qualita'  e  quantita'  delle  benzine
prodotte  in  Italia,  elaborati  dagli  organi  di  controllo  della
convenzione del 12 luglio 1989 tra Ministero dell'ambiente, Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  Agip  petroli,
Unione petrolifera e Fiat;
  Visto,  inoltre,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1  marzo 1991 che fissa limiti  massimi  di  esposizione  al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
  Considerata la necessita' di avviare la concreta applicazione dello
stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico,
sia  pure  limitatamente  alla  zona  A di cui all'art. 2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968;
  Vista la relazione del servizio dalla quale risulta  la  situazione
di  rischio  di  effetti  nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in
dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;
 
                               Ordina:
                               Art. 1.
 
  La presente ordinanza si applica dal 1  gennaio 1992 al  30  aprile
1992 nel comune di Milano.