IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO PER I PROBLEMI
                          DELLE AREE URBANE
 
  Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59;
  Vista la legge 28 agosto 1989 n. 305, ed in  particolare  l'art.  7
che  individua  fra  le priorita' dell'azione pubblica per l'ambiente
gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed  acustico  nelle
aree metropolitane;
  Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;
  Vista  la  circolare  28  maggio  1991,  n. 1196 del Ministro per i
problemi delle aree urbane;
  Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa  i  "Criteri
per  la  raccolta  dei  dati  inerenti  la  qualita' dell'aria" ed in
particolare l'art. 6 che prefigura in via  generale  l'individuazione
di livelli di attenzione e di allarme;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
1983  e successive modifiche con il quale sono stati fissati i limiti
massimi inderogabili di  accettabilita'  delle  concentrazioni  e  di
esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno;
  Considerato  che  nel  periodo  invernale  nel  comune di Torino le
concentrazioni  degli  inquinanti   individuati   nel   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  203/1988 superano, nel corso degli
ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti;
  Considerato  in  particolare  che   le   osservazioni   disponibili
consentono  di  rilevare che sono stati superati, in molte postazioni
di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli  ossidi
di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese;
  Considerati  inoltre  i  rischi di esposizione, della popolazione a
benzene e idrocarburi policiclici aromatici emessi nei gas di scarico
degli autoveicoli;
  Visti  il  parere  della   commissione   consultiva   tossicologica
nazionale  del 5 luglio 1990 e la nota del Ministro della sanita' del
20 luglio 1991, relativamente ai contenuti di benzene  e  idrocarburi
policiclici aromatici nelle benzine senza piombo;
  Considerata  la  necessita'  di adottare misure atte a contenere le
concentrazioni  di  inquinanti  entro  i  limiti  di  accettabilita',
nonche'  individuare  livelli  di attenzione e di allarme e tipologie
graduabili di misure ed interventi in riferimento  a  tutte  le  aree
interessate dal fenomeno;
  Visti  i  dati  relativi  alla  qualita'  e quantita' delle benzine
prodotte  in  Italia,  elaborati  dagli  organi  di  controllo  della
convenzione del 12 luglio 1989 tra Ministero dell'ambiente, Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  Agip  petroli,
Unione petrolifera e Fiat;
  Visto,  inoltre,  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  1   marzo  1991  che fissa limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
  Considerata la necessita' di avviare la concreta applicazione dello
stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico,
sia pure limitatamente alla zona A di  cui  all'art.  2  del  decreto
ministeriale 2 aprile 1968;
  Vista  la  relazione del servizio dalla quale risulta la situazione
di rischio di effetti nocivi sull'ambiente  e  sulla  popolazione  in
dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico;
 
                               Ordina:
                               Art. 1.
 
  La  presente  ordinanza si applica dal 1  gennaio 1992 al 30 aprile
1992 nel comune di Torino.