IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987 n. 59; Vista la legge 28 agosto 1989 n. 305, ed in particolare l'art. 7 che individua fra le priorita' dell'azione pubblica per l'ambiente gli interventi urgenti di risanamento atmosferico ed acustico nelle aree metropolitane; Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142; Vista la circolare 28 maggio 1991, n. 1196 del Ministro per i problemi delle aree urbane; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1991 che fissa i "Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria" ed in particolare l'art. 6 che prefigura in via generale l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e successive modifiche con il quale sono stati fissati i limiti massimi inderogabili di accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno; Considerato che nel periodo invernale nel comune di Torino le concentrazioni degli inquinanti individuati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 superano, nel corso degli ultimi anni, frequentemente i limiti stabiliti; Considerato in particolare che le osservazioni disponibili consentono di rilevare che sono stati superati, in molte postazioni di misura nei periodi di esercizio, i valori di legge per gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, le particelle sospese; Considerati inoltre i rischi di esposizione, della popolazione a benzene e idrocarburi policiclici aromatici emessi nei gas di scarico degli autoveicoli; Visti il parere della commissione consultiva tossicologica nazionale del 5 luglio 1990 e la nota del Ministro della sanita' del 20 luglio 1991, relativamente ai contenuti di benzene e idrocarburi policiclici aromatici nelle benzine senza piombo; Considerata la necessita' di adottare misure atte a contenere le concentrazioni di inquinanti entro i limiti di accettabilita', nonche' individuare livelli di attenzione e di allarme e tipologie graduabili di misure ed interventi in riferimento a tutte le aree interessate dal fenomeno; Visti i dati relativi alla qualita' e quantita' delle benzine prodotte in Italia, elaborati dagli organi di controllo della convenzione del 12 luglio 1989 tra Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Agip petroli, Unione petrolifera e Fiat; Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 che fissa limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; Considerata la necessita' di avviare la concreta applicazione dello stesso anche in relazione alle fonti mobili di inquinamento acustico, sia pure limitatamente alla zona A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968; Vista la relazione del servizio dalla quale risulta la situazione di rischio di effetti nocivi sull'ambiente e sulla popolazione in dipendenza dell'inquinamento acustico ed atmosferico; Ordina: Art. 1. La presente ordinanza si applica dal 1 gennaio 1992 al 30 aprile 1992 nel comune di Torino.