IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista la  legge  14  giugno  1989,  n.  234,  recante  disposizioni
concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti
a favore della ricerca applicata al settore navale;
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  settimo  comma,  che prevede la
concessione ai cantieri nazionali per le nuove  costruzioni  ed  agli
armatori  per le navi nazionali in esercizio, di un contributo, nella
misura non superiore al 70 per cento,  sugli  oneri  derivanti  dalle
verifiche  effettuate  dal  Registro italiano navale per accertare la
conformita' del livello di costruzione e di equipaggiamento di  tutte
le  navi  nazionali  alle  regole  delle convenzioni internazionali e
delle leggi dello Stato sulla sicurezza della vita umana  in  mare  e
sulla prevenzione dell'ambiente marino dagli inquinamenti da navi;
  Ritenuta   la  necessita'  di  stabilire  un'unica  percentuale  di
contribuzione per gli anni 1989 e 1990;
  Individuata detta percentuale nella misura massima  consentita  del
70% in relazione alle domande presentate e agli stanziamenti previsti
dalla legge n. 234/1989;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Per  gli anni 1989 e 1990 la percentuale di contribuzione di cui al
settimo comma dell'art. 4 della legge 14  giugno  1989  e'  stabilita
nella misura del 70%.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 settembre 1991
                                               Il Ministro: FACCHIANO
Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1991
Registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 261