IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale; Visto in particolare l'art. 4, settimo comma, che prevede la concessione ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni ed agli armatori per le navi nazionali in esercizio, di un contributo, nella misura non superiore al 70 per cento, sugli oneri derivanti dalle verifiche effettuate dal Registro italiano navale per accertare la conformita' del livello di costruzione e di equipaggiamento di tutte le navi nazionali alle regole delle convenzioni internazionali e delle leggi dello Stato sulla sicurezza della vita umana in mare e sulla prevenzione dell'ambiente marino dagli inquinamenti da navi; Ritenuta la necessita' di stabilire un'unica percentuale di contribuzione per gli anni 1989 e 1990; Individuata detta percentuale nella misura massima consentita del 70% in relazione alle domande presentate e agli stanziamenti previsti dalla legge n. 234/1989; Decreta: Articolo unico Per gli anni 1989 e 1990 la percentuale di contribuzione di cui al settimo comma dell'art. 4 della legge 14 giugno 1989 e' stabilita nella misura del 70%. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 1991 Il Ministro: FACCHIANO Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1991 Registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 261