IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n.
270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1054;
  Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751;
  Visto  l'art.  38,  secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che
prevede  il  versamento  dell'imposta  sul  valore aggiunto dovuta ai
sensi degli articoli 27, 30 e 33, mediante delega del contribuente ad
una   delle  aziende  di  credito  di  cui  all'art.  54  del  citato
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita'   generale  dello  Stato,  e  successive  modificazioni,
nonche'  ad  una  delle  casse  rurali  ed  artigiane di cui al regio
decreto  26  agosto  1937,  n.  1706, modificato dalla legge 4 agosto
1955,  n.  707,  aventi  un  patrimonio  non  inferiore  a lire cento
milioni;
  Visto  l'art.  74,  quarto  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  Visto  il  terzo  comma  dello  stesso  art.  38,  il quale prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il  Ministro  del  tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del
documento  da  rilasciare  al  contribuente  dall'azienda  di credito
delegata, i dati che deve contenere, le modalita' per il rilascio del
documento stesso, per il pagamento dell'imposta e per la trasmissione
dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  aprile  1989,  concernente le
modalita'  di  pagamento  dell'imposta  sul  valore aggiunto mediante
delega del contribuente ad una azienda di credito;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 645, modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-
legge  19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle prov-
ince  di  Bologna,  Brescia,  Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e
Torino,  di  due  uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche
con sede diversa dal capoluogo;
  Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1986 che istituisce nelle
province di Firenze e di Milano un secondo ufficio imposta sul valore
aggiunto con sede, rispettivamente, in Prato e in Monza;
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1988 che istituisce nella
provincia  di  Genova  un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto
con sede in Chiavari;
  Visto  il  decreto  ministeriale 7 aprile 1988 che istituisce nella
provincia  di  Brescia un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto
con sede in Brescia;
  Visto  il  decreto ministeriale 25 maggio 1988 che istituisce nella
provincia  di Roma un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con
sede in Roma;
  Visto  il  decreto ministeriale 1 agosto 1991, che istituisce nella
provincia  di  Napoli  un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto
con sede in Napoli;
  Visto  il  decreto ministeriale 1 agosto 1991, che istituisce nella
provincia  di  Bologna un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto
con sede in Bologna;
  Visto   il  decreto-legge  11  aprile  1989,  n.  125,  concernente
disposizioni  urgenti  in  materia  di  liquidazione  e di versamenti
dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente le
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  1991)  che prevede il versamento a
titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto;
  Ritenuta  la  necessita'  di  sostituire il decreto ministeriale 22
aprile  1989  al  fine di integrare la nuova modulistica, allegata al
decreto  stesso,  in  seguito  alle nuove disposizioni concernenti in
particolare i versamenti d'acconto dell'imposta sul valore aggiunto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto ministeriale 22 aprile 1989 concernente le modalita' di
pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  mediante  delega  del
contribuente ad un'azienda di credito, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1. - L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta
sul  valore  aggiunto  deve  attestare  la  data  in  cui ha ricevuto
l'ordine  di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare
il  pagamento  entro  i previsti termini, su apposito modulo conforme
all'allegato  1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla
delega   rilasciata   dal   contribuente.   L'attestato  deve  essere
contraddistinto  da un numero di codice atto ad individuare l'azienda
di  credito  delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di
pagamento e deve contenere l'indicazione del periodo cui si riferisce
la liquidazione d'imposta e l'importo versato, nonche' i dati
  identificativi,   la   partita   IVA   ed  il  codice  fiscale  del
  contribuente. L'azienda di credito delegata deve controllare:
    a)  che  la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del
numero  di  partita  IVA  indicato  dal  contribuente  nell'attestato
corrispondano  al  codice  dell'ufficio IVA competente per territorio
nei confronti della dipendenza cui la delega e' stata conferita;
    b) l'indicazione nell'attestato dal codice fiscale, e del periodo
di riferimento del pagamento;
    c)   che   ogni  attestato  si  riferisca  esclusivamente  ad  un
versamento.
  Dei tre esemplari dell'attestato:
   il  primo  deve  essere  consegnato con le modalita' e nei termini
previsti  nel  successivo  art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto  nella  cui  competenza  territoriale  ha sede la dipendenza
delegata;
   il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;
   il terzo deve essere consegnato al contribuente.
  Art.  2. - L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento
per  conto dell'ufficio IVA, nella cui circoscrizione territoriale ha
sede  la  dipendenza  alla  quale  e'  stata rilasciata la delega, in
apposita  contabilita'  speciale,  direttamente  presso la competente
sezione  di  tesoreria  provinciale  in  contanti o mediante i valori
previsti   dal   terzo   comma  dell'art.  230  del  regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato
dall'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile
1976, n. 656.
  I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente, per ciascuna
giornata  al  netto  dell'importo delle commissioni, entro i previsti
termini,  salvo  quanto  disposto  dal terzo comma dell'art. 2963 del
codice  civile,  dalla  legge  24  gennaio  1962,  n. 13, dal decreto
legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1, e dal decreto-legge 11 aprile
1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214.
  I  pagamenti  devono  essere  effettuati,  per  ciascuna azienda di
credito,  da  una  dipendenza  capofila  per  ciascun  territorio  di
competenza di ogni ufficio IVA.
  Le  sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  a fronte dei
versamenti  previsti  dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge
11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214,
effettuati dalle aziende di credito e dalle casse rurali ed artigiane
delegate  ai  sensi  del  primo  comma  dell'art.  38 del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rilasceranno al
versante,  ad  avvenuto  incasso  dei valori, un'attestazione, di cui
all'allegato  2,  per  ognuna  delle  distinte di cui all'allegato 3.
Detta  attestazione  dovra'  essere  in due esemplari di cui il primo
fungera' da quietanza per il versante e il secondo da attestazione di
accreditamento   per  il  competente  ufficio  IVA,  al  quale  sara'
presentato  con  la  relativa  documentazione.  A  fronte di tutte le
attestazioni  rilasciate  in  giornata la sezione emettera', a favore
del competente ufficio IVA, unica quietanza cumulativa mod. 80T, alla
quale  sara'  allegata altra copia delle attestazioni stesse. La data
di   versamento   indicata   sull'attestazione   costituira'  termine
liberatorio per l'azienda di credito.
  Le  sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato provvederanno
tempestivamente  alla  trasmissione  all'ufficio  IVA della quietanza
mod.  80T e dei relativi allegati. Detta documentazione potra' essere
ritirata direttamente dall'ufficio IVA interessato.
  Per   il   pagamento  effettuato  a  fronte  di  ogni  giornata  di
riscossione  delle  deleghe  deve  essere predisposto apposito modulo
conforme all'allegato 3 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal
codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila
che   esegue   il  pagamento  nonche'  da  un  numero  identificativo
progressivo composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo
di due cifre.
  Dei  sei  esemplari,  tre  devono essere trattenuti dall'azienda di
credito e tre consegnati all'ufficio IVA, insieme all'attestazione di
pagamento  rilasciata  dalla  tesoreria,  di  cui all'allegato 2, con
periodicita' settimanale; il martedi' di ogni settimana devono essere
consegnate   le   distinte  e  relative  attestazioni  dei  pagamenti
effettuati nella settimana precedente.
  Art.  3.  -  Le  aziende di credito delegate devono pagare, entro i
prescritti  termini,  l'ammontare  dell'imposta  da  esse dovuta alla
competente  sezione di tesoreria provinciale attraverso la dipendenza
capofila  competente  per  territorio con le modalita' prescritte nel
primo e quarto comma del precedente articolo.
   Per  i  versamenti  deve  essere  predisposto  un  modulo conforme
all'allegato  4,  redatto  in  cinque  esemplari, contraddistinto dal
codice  dell'azienda  di  credito  e  della  dipendenza  capofila che
effettua il pagamento nonche' da un numero identificativo progressivo
compreso  nell'ambito  della  numerazione  adottata  dalla dipendenza
capofila per i documenti previsti nel sesto comma dell'art. 2.
  Dei  cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di
credito e tre consegnati all'ufficio IVA con le modalita' e i termini
di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
  Art. 4. - La contabilita' speciale di conto corrente cui all'art. 2
e'  tenuta a norma delle disposizioni previste dal regolamento per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio  1924,  n. 827, e successive modificazioni, e dalle istruzioni
generali sui servizi del Tesoro.
  Le  somme  accreditate dalla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato,  nei  modi indicati dall'art. 2, costituiranno accertamento di
entrata;  per  ogni  attestazione  ricevuta  i  titolari del servizio
autonomo di cassa istituito presso gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto  emetteranno,  a  loro  nome  e  per pari importo, ordine di
incasso  in  conformita' alla vigente normativa. I predetti titolari,
mediante  distinti  ordinativi, sottoscritti anche dai titolari degli
uffici IVA, tratti con cadenza mensile sulla contabilita' speciale di
cui  al  comma  precedente,  provvederanno  a trasferire all'apposita
contabilita'  speciale  gia' esistente i fondi necessari a consentire
l'effettuazione  dei rimborsi di propria competenza o a costituire la
giacenza  necessaria  agli  altri  uffici  eventualmente  deficitari,
secondo  le norme emanate in attuazione del disposto del quinto comma
dell'art.  38-  bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633, nonche' al versamento all'erario delle somme
eccedenti.
  Il  cassiere  inoltre  trasmettera', vistati per convalida, due dei
tre  esemplari  delle  distinte  di  cui al sesto comma dell'art. 2 e
delle  dichiarazioni  di  pagamento  di  cui  all'art.  3, ai reparti
amministrativi.
  Il  Ministero  delle  finanze  al  fine di assicurare, ai sensi del
primo  comma  dell'art.  5  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, la
contabilizzazione  delle  entrate  al lordo delle commissioni, dovra'
provvedere   all'emissione   di   specifici  mandati  commutabili  in
quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle
commissioni trattenute dalle aziende di credito delegate.
  Comunicazione  dell'importo  lordo  e netto dei versamenti affluiti
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 2, nonche' delle relative
commissioni  bancarie,  dovra'  altresi' essere fatta mensilmente dal
centro  informativo  della  Direzione  generale  delle  tasse e delle
imposte indirette sugli affari, per ogni ufficio IVA, alla Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio.
  Art.   5.  -  La  consegna  del  primo  esemplare  degli  attestati
prescritti   dall'art.  1  deve  essere  effettuata  all'ufficio  IVA
competente   dalle  dipendenze  capofila  delle  aziende  di  credito
raggruppando  gli attestati corrispondenti ad ogni distinta di cui al
sesto comma dell'art. 2.
  Ciascun raggruppamento e' accompagnato da uno degli esemplari della
distinta  trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 3); gli
attestati  che  lo  accompagnano  devono  essere  ordinati per codice
dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente.
  La consegna dei suddetti gruppi di attestati viene effettuata entro
trenta   giorni   dalla   data  prevista  per  l'inoltro,  al  centro
informativo  della  Direzione  generale  delle  tasse e delle imposte
indirette  sugli  affari, dei supporti magnetici di cui al successivo
art. 6.
  Art.  6.  - L'azienda di credito delegata e' tenuta a registrare su
supporto  magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonche'
quelli relativi ai moduli di cui agli allegati 3 e 4.
  Il  supporto,  che  puo'  contenere  anche  i  dati  relativi  alle
operazioni  effettuate  da  piu'  aziende  di  credito,  deve  essere
predisposto   in   duplice   esemplare,   secondo   le  modalita'  di
registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 5
del presente decreto.
  Il  primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli
attestati   rilasciati   nei   periodi   sottoelencati,  deve  essere
consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse
e  delle  imposte indirette sugli affari entro il termine a fianco di
ciascuno indicato:
   1 dicembre (Compreso) 7 gennaio: 20 febbraio;
   8 gennaio (Compreso) 31 marzo: 15 maggio;
   1 aprile (Compreso) 31 maggio: 15 luglio;
   1 giugno (Compreso) 31 agosto: 15 ottobre;
   1 settembre (Compreso) 30 novembre: 15 gennaio.
  Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione
dell'amministrazione  finanziaria  per  un  periodo di sei mesi dalla
data di consegna dell'originale.
  Le  aziende  di  credito che vengono abilitate allo svolgimento del
servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  devono  comunicare  al  centro  informativo della Direzione
generale  delle  tasse e delle imposte indirette sugli affari, almeno
venti giorni prima della data di attivazione del servizio, il proprio
codice  identificativo, desunto dal 'Codice generale delle aziende di
credito    e    degli   istituti   di   credito   speciale'   gestito
dall'Associazione   bancaria   italiana,  le  sedi  delle  dipendenze
capofila   distinte  per  ufficio  IVA  competente  con  la  relativa
codifica,  nonche'  i dati identificativi degli enti incaricati della
consegna dei supporti.
  Le  predette  aziende  e  quelle  che  attualmente gia' svolgono il
servizio   devono   comunicare   all'indicato  centro  le  variazioni
intervenute  nella designazione sia delle proprie dipendenze capofila
con  la  relativa  codifica, sia degli enti incaricati della consegna
dei   supporti  almeno  venti  giorni  prima  del  verificarsi  delle
variazioni stesse.
  Art.  7.  -  Il  centro  informativo della Direzione generale delle
tasse  e  delle  imposte  indirette  sugli  affari  confronta  i dati
contenuti  nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli
trasmessi,   tramite   i  terminali,  dagli  uffici  IVA  al  momento
dell'acquisizione  delle distinte di cui al sesto comma dell'art. 2 e
delle  dichiarazioni  di  pagamento  di  cui all'art. 3 allo scopo di
verificarne  la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini
di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende
di credito.
  Confronta  inoltre  i dati di cui sopra registrati nei supporti con
quelli   dei  versamenti  d'imposta  risultanti  dalle  dichiarazioni
annuali  presentate dai contribuenti, riportati sui relativi supporti
predisposti  dal  Consorzio  nazionale degli esattori o trasmessi via
terminale dagli uffici IVA.
  Il  centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio
IVA  interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo
possesso,  provvede  agli  adempimenti necessari per la rettifica, da
parte delle aziende di credito, delle irregolarita' da esse compiute,
nonche'  all'applicazione,  per i versamenti effettuati dalle aziende
di  credito  oltre  i  termini  prescritti, della penale prevista dal
quinto  comma  dell'art.  12  della  legge  12 novembre 1976, n. 751,
successivamente  ripreso  dal  terzo  comma dell'art. 5 della legge 4
ottobre 1986, n. 657.
  Il  centro  informativo,  a  seguito dei controlli effettuati, puo'
richiedere  alle  aziende di credito supporti integrativi, che devono
essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta.
  Il centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito
i supporti gia' elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.
  Qualora  i  supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui
al   precedente   comma,   il   centro  informativo  procedera'  alla
distruzione degli stessi.
  Art. 8. - Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega
di  cui  al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di
credito  devono  tenere  apposito  partitario  costituito dal secondo
esemplare  degli attestati rilasciati, nonche' un conto riepilogativo
degli  ordini  di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando
le  quietanze  e le attestazioni rilasciate dalla tesoreria in ordine
cronologico   e   uno   degli   esemplari   delle  distinte  e  delle
dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3.
  In caso di necessita' ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il
Ministero  delle  finanze  puo' richiedere al Ministero del tesoro di
interessare  la  Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito,
per  controllare  la  corrispondenza  dei  versamenti  alle  evidenze
contabili delle aziende di credito stesse.
  Art.  9.  - I moduli allegati 1, 3 e 4 al presente decreto, nonche'
il  supporto  magnetico  di cui all'art. 6, devono essere predisposti
dalle aziende di credito.
  Art.   10.   -  Resta  fermo  il  pagamento  dell'imposta  mediante
versamento  diretto  in  tesoreria, da parte dei Depositi generali di
monopolio,  previsto dal decreto 28 dicembre 1972 del Ministero delle
finanze.
  Art.  11. - A partire dalla data di attivazione degli uffici IVA di
nuova  istituzione,  le dipendenze capofila con sede nei territori di
competenza  di  tali  uffici  dovranno  assumere un nuovo codice, che
dovra'  essere  comunicato  al  centro  informativo  della  Direzione
generale  delle  tasse  e delle imposte indirette sugli affari con le
modalita'  e  nei  termini previsti nell'ultimo comma dell'art. 6 del
presente decreto.
  I   pagamenti   relativi  alle  deleghe  ricevute  fino  al  giorno
precedente  a  quello  previsto  per l'attivazione del nuovo ufficio,
comprese  eventuali  integrazioni  a tali pagamenti, effettuate anche
successivamente a tale data andranno fatti per conto dell'ufficio IVA
precedentemente competente.
  E'  consentito  l'utilizzo, ad eccezione dei versamenti a titolo di
acconto  dell'imposta  sul  valore aggiunto, dei moduli gia' stampati
conformemente  a  quanto  previsto dal decreto ministeriale 22 aprile
1989, fino ad esaurimento degli stessi".