IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054; Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751; Visto l'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che prevede il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27, 30 e 33, mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del citato regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni, nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni; Visto l'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Visto il terzo comma dello stesso art. 38, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, i dati che deve contenere, le modalita' per il rilascio del documento stesso, per il pagamento dell'imposta e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1989, concernente le modalita' di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto- legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle prov- ince di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1986 che istituisce nelle province di Firenze e di Milano un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede, rispettivamente, in Prato e in Monza; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1988 che istituisce nella provincia di Genova un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Chiavari; Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1988 che istituisce nella provincia di Brescia un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Brescia; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988 che istituisce nella provincia di Roma un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Roma; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1991, che istituisce nella provincia di Napoli un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Napoli; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1991, che istituisce nella provincia di Bologna un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Bologna; Visto il decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, concernente disposizioni urgenti in materia di liquidazione e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991) che prevede il versamento a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto; Ritenuta la necessita' di sostituire il decreto ministeriale 22 aprile 1989 al fine di integrare la nuova modulistica, allegata al decreto stesso, in seguito alle nuove disposizioni concernenti in particolare i versamenti d'acconto dell'imposta sul valore aggiunto; Decreta: Art. 1. Il decreto ministeriale 22 aprile 1989 concernente le modalita' di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad un'azienda di credito, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere l'indicazione del periodo cui si riferisce la liquidazione d'imposta e l'importo versato, nonche' i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale del contribuente. L'azienda di credito delegata deve controllare: a) che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente nell'attestato corrispondano al codice dell'ufficio IVA competente per territorio nei confronti della dipendenza cui la delega e' stata conferita; b) l'indicazione nell'attestato dal codice fiscale, e del periodo di riferimento del pagamento; c) che ogni attestato si riferisca esclusivamente ad un versamento. Dei tre esemplari dell'attestato: il primo deve essere consegnato con le modalita' e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui competenza territoriale ha sede la dipendenza delegata; il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito; il terzo deve essere consegnato al contribuente. Art. 2. - L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento per conto dell'ufficio IVA, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza alla quale e' stata rilasciata la delega, in apposita contabilita' speciale, direttamente presso la competente sezione di tesoreria provinciale in contanti o mediante i valori previsti dal terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656. I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente, per ciascuna giornata al netto dell'importo delle commissioni, entro i previsti termini, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dalla legge 24 gennaio 1962, n. 13, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e dal decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214. I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da una dipendenza capofila per ciascun territorio di competenza di ogni ufficio IVA. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a fronte dei versamenti previsti dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, effettuati dalle aziende di credito e dalle casse rurali ed artigiane delegate ai sensi del primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rilasceranno al versante, ad avvenuto incasso dei valori, un'attestazione, di cui all'allegato 2, per ognuna delle distinte di cui all'allegato 3. Detta attestazione dovra' essere in due esemplari di cui il primo fungera' da quietanza per il versante e il secondo da attestazione di accreditamento per il competente ufficio IVA, al quale sara' presentato con la relativa documentazione. A fronte di tutte le attestazioni rilasciate in giornata la sezione emettera', a favore del competente ufficio IVA, unica quietanza cumulativa mod. 80T, alla quale sara' allegata altra copia delle attestazioni stesse. La data di versamento indicata sull'attestazione costituira' termine liberatorio per l'azienda di credito. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato provvederanno tempestivamente alla trasmissione all'ufficio IVA della quietanza mod. 80T e dei relativi allegati. Detta documentazione potra' essere ritirata direttamente dall'ufficio IVA interessato. Per il pagamento effettuato a fronte di ogni giornata di riscossione delle deleghe deve essere predisposto apposito modulo conforme all'allegato 3 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonche' da un numero identificativo progressivo composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre. Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA, insieme all'attestazione di pagamento rilasciata dalla tesoreria, di cui all'allegato 2, con periodicita' settimanale; il martedi' di ogni settimana devono essere consegnate le distinte e relative attestazioni dei pagamenti effettuati nella settimana precedente. Art. 3. - Le aziende di credito delegate devono pagare, entro i prescritti termini, l'ammontare dell'imposta da esse dovuta alla competente sezione di tesoreria provinciale attraverso la dipendenza capofila competente per territorio con le modalita' prescritte nel primo e quarto comma del precedente articolo. Per i versamenti deve essere predisposto un modulo conforme all'allegato 4, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonche' da un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila per i documenti previsti nel sesto comma dell'art. 2. Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA con le modalita' e i termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo. Art. 4. - La contabilita' speciale di conto corrente cui all'art. 2 e' tenuta a norma delle disposizioni previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, e dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro. Le somme accreditate dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nei modi indicati dall'art. 2, costituiranno accertamento di entrata; per ogni attestazione ricevuta i titolari del servizio autonomo di cassa istituito presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto emetteranno, a loro nome e per pari importo, ordine di incasso in conformita' alla vigente normativa. I predetti titolari, mediante distinti ordinativi, sottoscritti anche dai titolari degli uffici IVA, tratti con cadenza mensile sulla contabilita' speciale di cui al comma precedente, provvederanno a trasferire all'apposita contabilita' speciale gia' esistente i fondi necessari a consentire l'effettuazione dei rimborsi di propria competenza o a costituire la giacenza necessaria agli altri uffici eventualmente deficitari, secondo le norme emanate in attuazione del disposto del quinto comma dell'art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' al versamento all'erario delle somme eccedenti. Il cassiere inoltre trasmettera', vistati per convalida, due dei tre esemplari delle distinte di cui al sesto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3, ai reparti amministrativi. Il Ministero delle finanze al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle commissioni, dovra' provvedere all'emissione di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle commissioni trattenute dalle aziende di credito delegate. Comunicazione dell'importo lordo e netto dei versamenti affluiti sulla contabilita' speciale di cui all'art. 2, nonche' delle relative commissioni bancarie, dovra' altresi' essere fatta mensilmente dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per ogni ufficio IVA, alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio. Art. 5. - La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata all'ufficio IVA competente dalle dipendenze capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni distinta di cui al sesto comma dell'art. 2. Ciascun raggruppamento e' accompagnato da uno degli esemplari della distinta trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 3); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente. La consegna dei suddetti gruppi di attestati viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6. Art. 6. - L'azienda di credito delegata e' tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonche' quelli relativi ai moduli di cui agli allegati 3 e 4. Il supporto, che puo' contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da piu' aziende di credito, deve essere predisposto in duplice esemplare, secondo le modalita' di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 5 del presente decreto. Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli attestati rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine a fianco di ciascuno indicato: 1 dicembre (Compreso) 7 gennaio: 20 febbraio; 8 gennaio (Compreso) 31 marzo: 15 maggio; 1 aprile (Compreso) 31 maggio: 15 luglio; 1 giugno (Compreso) 31 agosto: 15 ottobre; 1 settembre (Compreso) 30 novembre: 15 gennaio. Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale. Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, almeno venti giorni prima della data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo, desunto dal 'Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale' gestito dall'Associazione bancaria italiana, le sedi delle dipendenze capofila distinte per ufficio IVA competente con la relativa codifica, nonche' i dati identificativi degli enti incaricati della consegna dei supporti. Le predette aziende e quelle che attualmente gia' svolgono il servizio devono comunicare all'indicato centro le variazioni intervenute nella designazione sia delle proprie dipendenze capofila con la relativa codifica, sia degli enti incaricati della consegna dei supporti almeno venti giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse. Art. 7. - Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli trasmessi, tramite i terminali, dagli uffici IVA al momento dell'acquisizione delle distinte di cui al sesto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3 allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito. Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti con quelli dei versamenti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti, riportati sui relativi supporti predisposti dal Consorzio nazionale degli esattori o trasmessi via terminale dagli uffici IVA. Il centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio IVA interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo possesso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica, da parte delle aziende di credito, delle irregolarita' da esse compiute, nonche' all'applicazione, per i versamenti effettuati dalle aziende di credito oltre i termini prescritti, della penale prevista dal quinto comma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successivamente ripreso dal terzo comma dell'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657. Il centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, puo' richiedere alle aziende di credito supporti integrativi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta. Il centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti gia' elaborati per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procedera' alla distruzione degli stessi. Art. 8. - Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonche' un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le quietanze e le attestazioni rilasciate dalla tesoreria in ordine cronologico e uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3. In caso di necessita' ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il Ministero delle finanze puo' richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito stesse. Art. 9. - I moduli allegati 1, 3 e 4 al presente decreto, nonche' il supporto magnetico di cui all'art. 6, devono essere predisposti dalle aziende di credito. Art. 10. - Resta fermo il pagamento dell'imposta mediante versamento diretto in tesoreria, da parte dei Depositi generali di monopolio, previsto dal decreto 28 dicembre 1972 del Ministero delle finanze. Art. 11. - A partire dalla data di attivazione degli uffici IVA di nuova istituzione, le dipendenze capofila con sede nei territori di competenza di tali uffici dovranno assumere un nuovo codice, che dovra' essere comunicato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con le modalita' e nei termini previsti nell'ultimo comma dell'art. 6 del presente decreto. I pagamenti relativi alle deleghe ricevute fino al giorno precedente a quello previsto per l'attivazione del nuovo ufficio, comprese eventuali integrazioni a tali pagamenti, effettuate anche successivamente a tale data andranno fatti per conto dell'ufficio IVA precedentemente competente. E' consentito l'utilizzo, ad eccezione dei versamenti a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, dei moduli gia' stampati conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1989, fino ad esaurimento degli stessi".