IL MINISTRO DELLA SANITA' 
   Visto l'art. 6 della legge 30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  maggio  1988,
n. 223, concernente l'attuazione delle direttive CEE  numeri  78/631,
81/187 e 84/291; 
   Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n.  258,  concernente
il «Regolamento per l'adeguamento dei  presidi  sanitari  alle  norme
sulla  classificazione,  sull'imballaggio  e  sull'etichettatura  dei
preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi degli articoli  7  e
10 del decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio  1988,  n.
223»; 
   Viste le proposte trasmesse al Ministero della  sanita'  da  parte
dei 101 titolari di registrazioni di presidi sanitari in  adempimento
alle  disposizioni  di  cui  all'art.  4,  comma   5,   del   decreto
ministeriale 2 agosto 1990, n. 258; 
   Visti gli atti della commissione consultiva  di  cui  all'art.  4,
comma 2, del decreto ministeriale 2 agosto  1990,  n.  258,  relativi
all'esame delle citate proposte per gli aspetti innovati dal  decreto
del Presidente della Repubblica n. 223 del 1968; 
   Viste le note del Ministro della sanita' in data 9 agosto 1991 con
le  quali,  in  conformita'  al  parere  espresso  dalla  commissione
consultiva, 99 fra i citati  titolari  di  registrazioni  sono  stati
diffidati a modificare in parte o in  tutto  le  citate  proposte  in
quanto non conformi  alle  prescrizioni  ed  ai  criteri  recati  dal
decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258; 
   Viste le note trasmesse da 91 fra i citati  titolari  in  risposta
alle summenzionate diffide del Ministero della sanita'; 
   Rilevato che, per quanto non innovato dal decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 223 del 1988, permane l'esclusiva responsabilita'
dei titolari delle registrazioni circa la  fedele  conformita'  delle
etichette trasmesse con quelle recate dai  decreti  di  registrazione
del Ministero della sanita' a suo tempo emanati ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; 
   Ritenuto di adempiere a quanto previsto dal comma  4  dell'art.  4
del citato decreto ministeriale n. 258 del 1990 che prevede l'urgenza
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
previa approvazione  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
sanita', delle classificazioni  ed  etichette  dei  presidi  sanitari
adeguate alle norme del decreto del Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1988, n. 223; 
   Ritenuto di provvedere con  separati  provvedimenti  alle  revoche
delle registrazioni per le quali i titolari non hanno adempiuto  alle
prescrizioni di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
   Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 4  del  decreto
ministeriale 2 agosto 1990,  n.  258,  sono  approvate  le  etichette
relative ai presidi sanitari pericolosi di  cui  all'allegato  1  che
costituisce parte integrante del presente decreto.