IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, concernente l'attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, concernente il «Regolamento per l'adeguamento dei presidi sanitari alle norme sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223»; Viste le proposte trasmesse al Ministero della sanita' da parte dei 101 titolari di registrazioni di presidi sanitari in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258; Visti gli atti della commissione consultiva di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, relativi all'esame delle citate proposte per gli aspetti innovati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1968; Viste le note del Ministro della sanita' in data 9 agosto 1991 con le quali, in conformita' al parere espresso dalla commissione consultiva, 99 fra i citati titolari di registrazioni sono stati diffidati a modificare in parte o in tutto le citate proposte in quanto non conformi alle prescrizioni ed ai criteri recati dal decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258; Viste le note trasmesse da 91 fra i citati titolari in risposta alle summenzionate diffide del Ministero della sanita'; Rilevato che, per quanto non innovato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988, permane l'esclusiva responsabilita' dei titolari delle registrazioni circa la fedele conformita' delle etichette trasmesse con quelle recate dai decreti di registrazione del Ministero della sanita' a suo tempo emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; Ritenuto di adempiere a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 258 del 1990 che prevede l'urgenza di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa approvazione con uno o piu' decreti del Ministro della sanita', delle classificazioni ed etichette dei presidi sanitari adeguate alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223; Ritenuto di provvedere con separati provvedimenti alle revoche delle registrazioni per le quali i titolari non hanno adempiuto alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, sono approvate le etichette relative ai presidi sanitari pericolosi di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.