AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ...... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
(( 1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4      ))
(( della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (a), la ritenuta sugli     ))
(( interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di    ))
(( deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di    ))
(( credito e vincolati a non oltre dodici mesi, e' elevata dal 25  ))
(( al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute       ))
(( operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   ))
(( 2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n.  ))
(( 405 (a), e' sostituito dal seguente:                            ))
(( "3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi ))
(( previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408  ))
(( (b), il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del        ))
(( decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con             ))
(( modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive ))
(( modificazioni (c), e' fissato al 50 per cento per ciascuna      ))
(( delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di   ))
(( acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito,         ))
(( relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10          ))
(( dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (d), da        ))
(( eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura  ))
(( pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per ))
(( l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato ))
(( alla scadenza di giugno".                                       ))
(( 3. Le societa' risultanti dalle operazioni di ristrutturazione  ))
(( di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (e), sono tenute ad    ))
(( effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i          ))
(( versamenti di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge  ))
(( 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla      ))
(( legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni (c),   ))
(( nella misura e con le modalita' previste dal comma 3            ))
(( dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (a), come  ))
(( sostituito dal comma 2 del presente articolo.                   ))
(( 4. A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto  ))
(( dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonche' di       ))
(( quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti ))
(( diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul    ))
(( reddito delle persone giuridiche, e' elevata al 98 per cento    ))
(( (f). Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti    ))
(( dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della          ))
(( Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (g), e dall'articolo 1 del ))
(( decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con         ))
(( modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5 (h), non si    ))
(( applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata  ))
(( scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del        ))
(( presente decreto, se l'importo versato non e' inferiore al 40   ))
(( per cento della somma che risultava dovuta a titolo di acconto  ))
(( per il periodo di imposta in corso, sempre che la differenza    ))
(( tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del       ))
(( decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con              ))
(( modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (i), e la     ))
(( somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla        ))
(( seconda rata.                                                   ))
(( 5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento         ))
(( dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e       ))
(( successive modificazioni (l), dal decreto-legge 23 dicembre     ))
(( 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23     ))
(( febbraio 1978, n. 38 (l), e dall'articolo 4 del decreto-legge   ))
(( 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 27 aprile 1989, n. 154 (i), e' stabilita nella misura del 40    ))
(( per cento, a partire dai versamenti il cui termine scade        ))
(( successivamente alla data di entrata in vigore del presente     ))
(( decreto.                                                        ))
(( 6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con      ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.    ))
(( 917 (m), sono apportate le seguenti modificazioni:              ))
(( a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo e' sostituito  ))
(( dal seguente: "Nella stessa proporzione e' deducibile, per      ))
(( quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il         ))
(( pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui            ))
(( all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26   ))
(( ottobre 1972, n. 643 (n), pagata dalle societa' stesse.";       ))
(( b) nell'articolo 64, il comma 2 e' sostituito dal seguente:     ))
(( "2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del         ))
(( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (n), la     ))
(( deduzione e' ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui ))
(( avviene il pagamento e nei quattro successivi.";                ))
(( c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: ",     ))
(( nonche' l'imposta decennale sull'incremento di valore degli     ))
(( immobili pagata nel periodo di imposta" sono sostituite dalle   ))
(( seguenti: ". Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto    ))
(( del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (n), la ))
(( deduzione e' ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui ))
(( avviene il pagamento e nei quattro successivi".                 ))
(( 7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i        ))
(( pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal        ))
(( periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del  ))
(( presente decreto.                                               ))
 
             (a)  Il  comma  2  dell'art.  4  della legge n. 405/1990
          (Legge   finanziaria   1991)   prevede   che:   "Sino    al
          riordinamento  del regime fiscale dei redditi da capitale e
          comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la  ritenuta  sugli
          interessi,  premi  ed altri frutti dei depositi e dei conti
          correnti  bancari  e  postali  di  cui  al  secondo   comma
          dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni, e'
          stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal  comma
          10 dell'art. 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67".
             Il  testo  dell'art.  26,  secondo  comma, del D.P.R. n.
          600/1973 (Disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
          delle  imposte  sui  redditi), come sopra modificato, e' il
          seguente:  "L'amministrazione  postale  e  le  aziende   ed
          istituti  di  credito  devono  operare  una ritenuta del ((
          trenta per  cento  ))  ,  con  obbligo  di  rivalsa,  sugli
          interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti
          ed  ai  correntisti.  Non  sono  soggetti alla ritenuta gli
          interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui  depositi  e
          conti   delle  aziende  ed  istituti  di  credito  ne'  gli
          interessi corrisposti da aziende  ed  istituti  di  credito
          italiani  o  da  filiali  italiane di aziende e istituti di
          credito esteri ad aziende e istituti di  credito  con  sede
          all'estero,  esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni
          nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e
          istituti di credito italiani".
             Il comma 10 dell'art. 7 della legge  n.  67/1988  (Legge
          finanziaria 1988), richiamato anch'esso nel testo del comma
          2  dell'art.  4  della  legge  n. 405/1990, soprariportato,
          cosi' recita: "10. Resta ferma al 25 per cento la  ritenuta
          sugli  interessi,  premi ed altri frutti sui certificati di
          deposito e sui depositi nominativi raccolti  dalle  aziende
          di  credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonche' sui
          depositi a risparmio postale.  Il  presente  comma  non  si
          applica  ai  depositi  estinti  prima  della  scadenza  del
          vincolo".
             (b) La legge n. 408/1990 reca: "Disposizioni  tributarie
          in  materia  di  rivalutazione  di  beni delle imprese e di
          smobilizzo di riserve e fondi in  sospensione  di  imposta,
          nonche'     disposizioni     di     razionalizzazione     e
          semplificazione. Deleghe al Governo per  la  revisione  del
          trattamento  tributario  della  famiglia  e  delle  rendite
          finanziarie  e  per   la   revisione   delle   agevolazioni
          tributarie".  Si  trascrive  il testo del relativo art. 18,
          come modificato dell'art. 1, comma 6, della legge 25  marzo
          1991, n. 102:
             "Art. 18. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          il  31  dicembre  1992,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          concernenti il  riordino  del  trattamento  tributario  dei
          redditi  di  capitale  con  una  puntuale definizione delle
          singole fattispecie produttive  di  reddito,  tenuto  conto
          anche  della  disciplina  vigente nei Paesi della Comunita'
          economica europea e prevedendo  idonee  norme  di  chiusura
          volte  ad  estendere automaticamente l'imposizione, secondo
          la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse
          da  quelle  esplicitamente   previste   ed   elencate;   in
          particolare la nuova disciplina sara' ispirata al principio
          della  generale applicazione della ritenuta alla fonte, con
          obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte  sui  redditi,
          fissando  la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20
          per cento in relazione alla diversa fattispecie  produttiva
          di  reddito.  Per  i redditi di capitale, con esclusione di
          quelli attualmente assoggettati a  ritenuta  alla  fonte  a
          titolo   d'acconto,  corrisposti  a  persone  fisiche  o  a
          soggetti esenti dalle imposte  sui  redditi  potra'  essere
          prevista  la  opzione  per  l'applicazione della ritenuta a
          titolo di imposta: in tal caso la misura della ritenuta non
          potra' essere superiore al 30 per cento.  Dalla  disciplina
          prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e
          gli  altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli
          indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli
          emessi   all'estero  ed  equiparati;  a  tali  interessi  e
          proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni  di
          legge.
          1-bis.  Con  i  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, e
          secondo i medesimi  principi  e  criteri  direttivi,  sara'
          previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi
          diversi   derivanti  da  qualunque  forma  di  cessione  di
          partecipazioni in societa' o enti e dei  diritti  connessi,
          nonche'  dei  redditi derivanti dall'attivita' dei fondi di
          investimento.   Saranno   altresi'   previste   particolari
          disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di
          azioni od obbligazioni convertibili, emesse da societa' che
          esercitano   attivita'   in   settori   diversi  da  quello
          finanziario  o  immobiliare,   da   parte   di   lavoratori
          dipendenti,  a condizione che siano ammesse alla borsa o al
          mercato ristretto successivamente alla data di  entrata  in
          vigore   dei   decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1.
          Particolari disposizioni  verranno  altresi'  adottate  per
          tener   conto,  nel  costo  fiscalmente  riconosciuto,  dei
          redditi imputati ai soci di societa' di cui all'art. 5  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  197, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sara'
          assicurato il coordinamento sistematico delle  disposizioni
          emanate  con quelle del citato testo unico, con particolare
          riferimento alle norme di cui agli articoli
           81 e 82.
             2. Entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente legge il Governo invia per il parere, anche
          per  singole  parti  omogenee,   il   testo   delle   nuove
          disposizioni  alla commissione parlamentare di cui all'art.
          17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825,  nella
          composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29
          dicembre  1987,  n.  550. La commissione esprime il proprio
          parere entro sessanta  giorni  dalla  ricezione,  indicando
          specificamente  le  eventuali  disposizioni che non ritiene
          rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della  legge
          di  delegazione.  Il  Governo nei trenta giorni successivi,
          esaminato  il  parere,   trasmette   nuovamente,   con   le
          osservazioni  e  le  eventuali  modificazioni, i testi alla
          commissione  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso  entro  trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti
          legislativi, le cui disposizioni  avranno  effetto  dal  1
          gennaio  1993,  saranno  emanati con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio  e  della
          programmazione  economica,  entro  il  ternime indicato nel
          comma 1".
             (c) Il testo dell'art. 35 del D.L.  n.  46/1976  (Misure
          urgenti in materia tributaria), come sostituito dall'art. 3
          del   D.L.  30  dicembre  1981,  n.  792,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1982,  n.  55,  poi
          modificato  dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25  dicembre
          1983,  n. 649, e dall'art. 5 del D.L. 24 settembre 1987, n.
          391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre
          1987, n. 477, e' il seguente:
             "Art. 35. - Le aziende ed  istituti  di  credito  devono
          versare  annualmente  alla sezione di tesoreria provinciale
          dello Stato in acconto dei versamenti di  cui  all'art.  8,
          primo  comma,  n.  3- bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          602, e successive modificazioni, un importo  pari  ai  nove
          decimi  delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26
          del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600,  e   successive
          modificazioni,  complessivamente  versate per il periodo di
          imposta precedente.
          Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il
          30 giugno ed il 31 ottobre. Quando  cadono  in  giorni  non
          lavorativi  per  le  aziende  di credito i termini suddetti
          sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
          Se l'ammontare del versamento risulta  superiore  a  quello
          delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto
          si  riferisce,  la somma versata in eccedenza e' rimborsata
          ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
          e  successive  modificazioni,  con  gli  interessi  di  cui
          all'art. 44 dello stesso decreto.
          In  caso  di  omesso  o  ritardato versamento rispetto alle
          scadenze  indicate  nel  secondo  comma  o  di   versamento
          effettuato   in   misura   insufficiente  si  applicano  le
          disposizioni degli articoli 9 e 92 del D.P.R.  29 settembre
          1973, n. 602, e successive modificazioni".
             (d) Per il testo del comma 10 dell'art. 7 della legge n.
          67/1988 si veda in calce alla precedente nota (a) .
             (e) La legge n. 218/1990 reca: "Disposizioni in  materia
          di   ristrutturazione  e  integrazione  patrimoniale  degli
          istituti di credito di diritto pubblico".
             (f)  I  versamenti  di  acconto dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche (ed anche  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche) e dell'imposta locale sui redditi
          sono  stati  introdotti, rispettivamente, dall'art. 1 della
          legge 23 marzo 1977, n.  97  (Disposizioni  in  materia  di
          riscossione  delle  imposte  sui  redditi), come sostituito
          dall'art. 1 della  legge  17  ottobre  1977,  n.  749,  poi
          modificato  dall'art.  11  del D.L. 26 maggio 1978, n. 216,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  1978,
          n.  388,  e  dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio
          1978,   n.  38  (Misure  fiscali  urgenti),  dei  quali  si
          trascrive in  appresso  il  testo  che  qui  interessa  (si
          riporta  anche  l'art.  2  della  legge  n.  97/1977,  come
          sostituito dall'art. 1 della legge n. 749/1977):
             "Art. 1 legge n. 97/1977. - A decorrere dall'anno 1977 i
          contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
          fisiche o all'imposta sul reddito delle persone  giuridiche
          devono  versare  nel  mese  di  novembre di ciascun anno, a
          titolo  di  acconto  dell'imposta  dovuta  per  il  periodo
          d'imposta  in  corso,  un  importo  pari  al  75  per cento
          dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata,
          al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta  e  delle
          ritenute   d'acconto,   nella   dichiarazione  dei  redditi
          presentata  per  il  periodo  stesso.  Se  per  il  periodo
          precedente  e'  stata omessa la dichiarazione, l'acconto e'
          commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente  al
          reddito  complessivo  che avrebbe dovuto essere dichiarato,
          al netto delle  detrazioni  e  crediti  d'imposta  e  delle
          ritenute d'acconto.
             Secondo comma (omissis).
          A  decorrere  dall'anno  1978  l'acconto  non  deve  essere
          versato  se  l'imposta  relativa   al   periodo   d'imposta
          precedente   al   netto  delle  detrazioni  e  dei  crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare  non
          superiore  a  lire  centomila  per  i contribuenti soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  ed  a  lire
          quarantamila  per  quelli  soggetti all'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche.
             I coniugi che ai  sensi  dell'art.  17  della  legge  13
          aprile  1977,  n.   114, hanno presentato congiuntamente la
          dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta  precedente
          possono     effettuare    separatamente    il    versamento
          dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare  il
          75  per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda
          indicata nella  dichiarazione  congiunta,  diminuita  delle
          detrazioni   e  dei  crediti  d'imposta  e  delle  ritenute
          d'acconto, a  lui  spettante  in  base  alla  dichiarazione
          stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare
          risulta  non  superiore a lire  centomila  . Per il periodo
          d'imposta  in  corso,  i  coniugi  che   hanno   effettuato
          separatamente  il  versamento  d'acconto debbono presentare
          dichiarazioni separate; ove  presentino  una  dichiarazione
          congiunta,   l'imposta   e'   liquidata  separatamente  nei
          confronti  di  ciascuno di essi al netto delle detrazioni e
          dei  crediti   d'imposta   e   delle   ritenute   d'acconto
          rispettivamente   spettanti,   ferme   restando   le  altre
          disposizioni dell'art. 17 della legge 13  aprile  1977,  n.
          114.
             Nel  caso  di  successione  apertasi  durante il periodo
          d'imposta in corso alla data stabilita  per  il  versamento
          dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento".
             "Art.  2  legge  n.  97/1977.  -  Commi  primo e secondo
          (omissis).
             In caso di omesso o  ritardato  versamento  dell'acconto
          previsto   dall'art.   1   della  presente  legge  o  della
          differenza di cui al  primo  comma  del  presente  articolo
          (differenza   da   versare  a  saldo,  n.d.r.    ovvero  di
          versamento effettuato in misura insufficiente si  applicano
          le  disposizioni  degli  articoli  9  e  92 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e
          successive modificazioni.
             Le disposizioni del precedente comma non si applicano:
               a)  quando  sia  omesso il versamento dell'acconto, se
          l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo
          comma del presente articolo, al netto  delle  detrazioni  e
          crediti  d'imposta  e  delle  ritenute  di  acconto, sia di
          ammontare non superiore a duecentocinquantamila lire per  i
          contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
          fisiche  ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti
          alla imposta sul reddito delle persone giuridiche;
               b) quando l'acconto versato  sia  inferiore  a  quello
          dovuto  ai  sensi  dell'art.  1, ma non inferiore al 75 per
          cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui
          al primo  comma  del  presente  articolo,  al  netto  delle
          detrazioni   e   crediti  d'imposta  e  delle  ritenute  di
          acconto".
             "Art. 2 D.L. n. 936/1977. - Comma primo (omissis).
             Le disposizioni  della  legge  23  marzo  1977,  n.  97,
          modificata  con legge 17 ottobre 1977, n. 749, si applicano
          all'imposta locale sui redditi a decorrere dal  periodo  di
          imposta  in  corso  al  1  gennaio 1978. L'acconto non deve
          essere versato se l'imposta relativa al  periodo  d'imposta
          precedente   sia   di   ammontare   non  superiore  a  lire
          quarantamila.
             Commi terzo e quarto (omissis) ".
             La misura  del  versamento  d'acconto  dell'imposta  sul
          reddito   delle   persone   fisiche   nonche'   di   quello
          dell'imposta locale sui redditi,  dovuto  dai  contribuenti
          diversi  dalle  societa'  e dagli enti soggetti all'imposta
          sul reddito delle  persone  giuridiche,  e'  stata  elevata
          successivamente come appresso indicato:
              1) al 90% dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre
          1980,  n.  891,  a  partire  dai  versamenti  d'acconto  da
          effettuarsi a decorrere dal 1  novembre 1980;
              2)  al  92%  dall'art. 10 del D.L. 22 dicembre 1981, n.
          787, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
          1982, n. 52, per i versamenti d'acconto da effettuarsi  per
          l'anno  1982;  la stessa misura e' stata confermata per gli
          anni 1983, 1984, 1985 e 1986-87, rispettivamente, dall'art.
          1 del D.L.  21  dicembre  1982,  n.  923,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  9  febbraio  1983,  n.  29,
          dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, dall'art.
          2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dall'art. 3 della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41;
              3) al 95% dall'art. 6 del D.L. 30 maggio 1988, n.  173,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
          n. 291, per i versamenti  d'acconto  relativi  al  triennio
          1988-1990;
              4)   al  98%  dal  presente  articolo,  a  partire  dai
          versamenti d'acconto  da  effettuarsi  dall'anno  1991  (in
          precedenza  l'art.  4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
          aveva confermato la misura del 95% a partire  dallo  stesso
          anno).
             Per  lo sdoppiamento in due rate, la prima a maggio e la
          seconda a novembre, dei versamenti di acconto  si  veda  il
          testo  dell'art.  4  del  D.L.  n. 69/1989 trascritto nella
          successiva nota (i).
             (g) Il D.P.R.  n.  602/1973  reca:  "Disposizioni  sulla
          riscossione  delle  imposte  sui  redditi". Si trascrive il
          testo dei relativi articoli 9 e 92:
             "Art. 9 (come  modificato  dall'art.  3  del  D.P.R.  24
          dicembre  1976,  n.  920,  dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile
          1982,  n.  309,  e  dall'art.  7,  comma  3,  della   legge
          finanziaria  11  marzo  1988, n. 67)   (Mancato o ritardato
          versamento  diretto).    -  Se  non  viene  effettuato   il
          versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non
          versati  o  versati dopo la scadenza si applica l'interesse
          in ragione del nove per cento   annuo  con  decorrenza  dal
          giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del
          pagamento  o  della  scadenza della prima rata del ruolo in
          cui sono state iscritte le somme non versate.
             Qualora  l'interesse   non   sia   stato   versato   dal
          contribuente   contestualmente   all'imposta   esso   viene
          calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
          L'interesse si applica anche sul maggiore  ammontare  delle
          imposte   o   ritenute  alla  fonte  riscuotibili  mediante
          versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte  ai
          sensi degli articoli 36-bis,    secondo comma, e 36-ter del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
            "Art.  92  (come  modificato  dall'art.  3  del D.P.R. 24
          dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1  del  D.L.  20  novembre
          1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          gennaio  1982, n. 5, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982,
          n. 309, e dall'art. 13 del D.L. 10  luglio  1982,  n.  429,
          convertito,  con  modificazioni, nella legge 7 agosto 1982,
          n. 516)  (Ritardati od omessi versamenti diretti).   -  Chi
          non  esegue  entro  le  prescritte  scadenze  i  versamenti
          diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e  6),
          e  secondo  comma,  lettera  c),    o li effettua in misura
          inferiore  e'  soggetto  alla soprattassa del  quaranta per
          cento   delle somme non  versate.  La  soprattassa  e'  del
          cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi,
          in  tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti
          dall'art.  3.    Le  soprattasse  si  applicano  anche  sul
          maggiore  ammontare  delle  imposte  e  delle ritenute alla
          fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai  sensi  degli
          articoli 36-    bis,    secondo comma, e 36- ter del D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 600.
             Le   soprattasse   di   cui  al  comma  precedente  sono
          rispettivamente ridotte al  tre per cento  e al  dieci  per
          cento  se  il versamento diretto viene eseguito entro i tre
          giorni successivi a quello di scadenza.
             E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi
          previsti dall'art. 9".
             (h)  Il  testo  dell'art.  1  del   D.L.   n.   661/1981
          (Modificazioni  della  misura della soprattassa per omesso,
          tardivo  o  insufficiente  versamento  delle  imposte   sui
          redditi) e' il seguente:
             "Art.  1.  - La misura della soprattassa di cui al primo
          periodo  del  primo  comma  dell'art.  92  del  D.P.R.   29
          settembre  1973,  n.  602,  e  successive modificazioni, e'
          elevata al quaranta per cento  delle  imposte  sul  reddito
          delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche
          e  dell'imposta  locale  sui  redditi  dovute  in base alla
          dichiarazione al netto delle  detrazioni,  dei  crediti  di
          imposta,  delle  ritenute d'acconto e dell'acconto versato.
          Resta  ferma  nella  misura  del  quindici  per  cento   la
          sopratassa    per   omesso   o   insufficiente   versamento
          dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n.  97,  e
          successive  modificazioni  e  dal D.L. 23 dicembre 1977, n.
          936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e suc-
          cessive modificazioni".
             (i) Il D.L. n. 69/1969 reca:  "Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e
          versamento  di   acconto   delle   imposte   sui   redditi,
          determinazione  forfettaria  del  reddito e dell'IVA, nuovi
          termini per la presentazione delle dichiarazioni  da  parte
          di  determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria di
          irregolarita' formali e di minori  infrazioni,  ampliamento
          degli  imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in
          materia di  aliquote  IVA  e  di  tasse  sulle  concessioni
          governative". Si trascrive il testo del relativo art. 4:
             "Art.  4.  - 1. I versamenti di acconto dell'imposta sul
          reddito delle persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
          dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e succes-
          sive modificazioni, e del decreto-legge 23  dicembre  1977,
          n.  936,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23
          febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due rate  salvo
          che  il  versamento da effettuare alla scadenza della prima
          rata  non  superi  lire  duecentomila.  Il  40  per   cento
          dell'acconto dovuto deve essere versato alla scadenza della
          prima  rata  e  il  residuo  importo  alla  scadenza  della
          seconda.   Il  versamento  della  prima  rata  deve  essere
          effettuato  nel  termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione  dei  redditi  relativa al periodo di imposta
          precedente, fermo rimanendo per il versamento  del  residuo
          importo  dell'acconto  dovuto  il  termine  previsto  dalle
          disposizioni  sopra  citate;  anche  in  caso  di   omesso,
          insufficiente  o  ritardato  versamento della prima rata si
          applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          e  dell'art.  1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982,
          n. 5.
             2.  Le  disposizioni  concernenti  gli  interessi  e  la
          sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato
          versamento  degli  acconti  dell'imposta  sul reddito delle
          persone fisiche, dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          guridiche   e   dell'imposta  locale  sui  redditi  non  si
          applicano:
               a) in caso di omesso versamento di una o  di  entrambe
          le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei
          redditi  relativa  al periodo di imposta in corso, al netto
          delle detrazioni e crediti di imposta e delle  ritenute  di
          acconto,  e' di ammontare non superiore a lire 100 mila per
          i  contribuenti  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone  fisiche  nonche' a lire 40 mila per i contribuenti
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
          per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
               b) in caso di  insufficiente  versamento  della  prima
          rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento
          della  somma  che  risulterebbe  dovuta a titolo di acconto
          sulla base  della  dichiarazione  relativa  al  periodo  di
          imposta in corso;
               c)  in caso di omesso o insufficiente versamento della
          seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello
          complessivamenteversato non e'  inferiore  alla  somma  che
          risulterebbe  dovuta  a  titolo  di  acconto  in  base alla
          dichiarazione relativa al periodo in corso.
             3.   Le   eccedenze   di   imposta   risultanti    dalla
          dichiarazione  dei  redditi  possono  essere  computate  in
          diminuzione,  distintamente  per  ciascuna  imposta,  anche
          dall'ammontare  della prima rata dell'acconto dovuto per il
          periodo di imposta successivo e, per il residuo, da  quello
          della seconda rata.
             3-    bis.    A  partire dalla dichiarazione dei redditi
          presentata nel 1991 (termine differito al 1992 dall'art. 2,
          comma 1, del D.L. 31 ottobre 1991,  n.  348,  in  corso  di
          conversione  in  legge,    n.d.r.   l'ammontare complessivo
          delle eccedenze di imposte risultanti  dalla  dichiarazione
          stessa   puo'   essere   computato   in  diminuzione  anche
          dell'ammontare degli acconti o  del  saldo  dovuti  per  il
          periodo  di  imposta  successivo.  Con decreti del Ministro
          delle finanze di concerto con il Ministro del  tesoro  sono
          stabilite le modalita' e le procedure di attuazione.
             4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dai versamenti di acconto relativi  al  periodo  di
          imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coin-
          cide  con  l'anno  solare  le  predette   disposizioni   si
          applicano  dal  medesimo periodo di imposta sempre che alla
          data  suindicata  non  siano  scaduti  i  termini  per   la
          presentazione  della  dichiarazione dei redditi relativa al
          periodo di imposta precedente".
             (l) La legge  n.  97/1977  istituisce  i  versamenti  di
          acconto  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; il  D.L.
          n. 936/1977 istituisce i versamenti di acconto dell'imposta
          locale  sui redditi dovuti sia dai soggetti all'imposta sul
          reddito delle persone fisiche che dai soggetti  all'imposta
          sul  reddito delle persone giuridiche. (Si veda al riguardo
          nella precedente nota (f)).
             E' opportuno precisare che  l'elevazione  al  40%  della
          soprattassa  per  omesso  o  insufficiente versamento degli
          acconti stabilita dal  presente  articolo  si  riferisce  a
          tutti  i  versamenti  d'acconto,  sia  a  quelli a cui sono
          tenuti i soggetti all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche  sia ai versamenti IRPEG e ILOR a cui sono tenuti i
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
          la  cui  misura,  inizialmente  stabilita dai provvedimenti
          sopraindicati  al  75%  dell'imposta  relativa  al  periodo
          precedente,  come indicata, al netto delle detrazioni e dei
          crediti  d'imposta  e  delle  ritenute   d'acconto,   nella
          dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso,
          e' stata elevata, da ultimo, al 98% dall'art. 6 del D.L. 24
          settembre  1987,  n.    391, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 21 novembre 1987, n.  477.
             (m) Gli articoli 10, 64 e  110  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come
          modificati,  da  ultimo,  dal  decreto qui pubblicato, sono
          cosi' formulati:
             "Art. 10 (come modificato dall'art. 9,  comma  4,  della
          legge 9 gennaio 1989, n. 13, dall'art. 1, comma 1, del D.L.
          27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26 giugno 1990, n.  165, dall'art. 5, comma 1, della
          legge 29 dicembre 1990, n. 405, e  dal  presente  articolo)
          (Oneri  deducibili).    -  1.  Dal  reddito  complessivo si
          deducono, se non sono deducibili nella  determinazione  dei
          singoli   redditi  che  concorrono  a  formarlo  e  purche'
          risultino   da   idonea   documentazione   allegata    alla
          dichiarazione  dei  redditi, i seguenti oneri sostenuti dal
          contribuente:
               a) l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo  di
          imposta   esclusa   quella   relativa   a  redditi  tassati
          separatamente;
               b) i canoni, livelli, censi ed  altri  oneri  gravanti
          sui  redditi  degli  immobili  che  concorrono a formare il
          reddito complessivo,  compresi  i  contributi  ai  consorzi
          obbligatori  per  legge  o  in  dipendenza di provvedimenti
          della pubblica amministrazione;  sono in ogni caso  esclusi
          i contributi agricoli unificati;
               c)  gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o
          mutui  agrari  di ogni specie,   nei limiti dei redditi dei
          terreni dichiarati;
               d) gli interessi passivi e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello
          Stato di soggetti non  residenti  in  dipendenza  di  mutui
          garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore
          a  7  milioni  di  lire, nei casi ed alle condizioni di cui
          all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso
          limite  complessivo  ed   alle   stesse   condizioni   sono
          deducibili  le  somme  pagate  dagli assegnatari di alloggi
          cooperativi e dagli acquirenti  di  unita'  immobiliari  di
          nuova    costruzione   alla   cooperativa   o   all'impresa
          costruttrice a titolo di rimborso degli interessi  passivi,
          oneri  accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
          ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;
               e)    le    spese    chirurgiche,    per   prestazioni
          specialistiche  e  per  protesi  dentarie  e  sanitarie  in
          genere,  compresi  i mezzi necessari per  la deambulazione,
          la  locomozione  e  il  sollevamento     di  portatori   di
          menomazioni   funzionali   permanenti,   nonche'  la  parte
          dell'ammontare complessivo  delle  spese  mediche  e  delle
          spese  di assistenza specifica necessarie nei casi di grave
          e permanente invalidita' o menomazione che eccede il 5  per
          cento  del  reddito complessivo dichiarato. La deduzione e'
          ammessa   a   condizione   che   il   contribuente,   nella
          dichirazione   dei  redditi,  indichi  il  domicilio  o  la
          residenza del percipiente e  dichiari  che  le  spese  sono
          rimaste  effettivamente  a  proprio  carico. Si considerano
          rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
          per effetto dei contributi o di premi di  assicurazione  da
          lui  versati  e  non deducibili dal suo reddito complessivo
          ne' dai redditi  che  concorrono  a  formarlo,  ovvero  per
          effetto  di  contributi  o premi che pur essendo versati da
          altri concorrono a formare il suo reddito;
               f) le spese  funebri  sostenute  in  dipendenza  della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 1
          milioni di lire per ciascuna di esse;
               g) le spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          secondaria  e universita', in misura non superiore a quella
          stabilita per  le  tasse  e  i  contributi  degli  istituti
          statali;
               h)  gli  assegni  periodici corrisposti al coniuge, ad
          esclusione di quelli destinati al mantenimento  dei  figli,
          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
          scioglimento o annullamento del matrimonio o di  cessazione
          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultino da
          provvedimenti dall'autorita' giudiziaria;
               i) gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza  di
          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
          risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,  gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
               l)  i contributi previdenziali e assistenziali versati
          in ottemperanza a disposizioni di legge;
               m)  i  premi  per   assicurazioni   sulla   vita   del
          contribuente,   i   premi   per  assicurazioni  contro  gli
          infortuni e contributi previdenziali  non  obbligatori  per
          legge,  per importo complessivamente non superiore a lire 2
          milioni  e  500  mila.   La   deduzione   dei   premi   per
          assicurazioni  sulla  vita  e' ammessa a condizione che dai
          documenti allegati alla dichiarazione dei  redditi  risulti
          che il contratto di assicurazione ha durata non inferiore a
          cinque  anni  dalla  sua  stipulazione  e  non  consente la
          concessione di prestiti nel periodo di  durata  minima;  in
          caso   di   riscatto   dell'assicurazione   nel  corso  del
          quinquennio, l'ammontare dei premi che sono  stati  dedotti
          costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'art.
          18  e  l'impresa  assicuratrice  deve  operare, sulla somma
          corrisposta al  contribuente,  una  ritenuta  a  titolo  di
          acconto  commisurata  all'ammontare  complessivo  dei premi
          riscossi con l'aliquota stabilita all'art. 11 per il  primo
          scaglione  di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene
          conto, ai fini del limite di lire 2  milioni  e  500  mila,
          anche  dei  premi  di  assicurazione  versati dal datore di
          lavoro esclusi dall'imponibile a norma della lettera c) del
          comma 2 dell'art. 48;
               n) le somme corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati  ad
          adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in
          ottemperanza alle disposizioni dell'art.  119  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
               o) le spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi  della  legge  1  giugno 1939, n. 1089, e del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente soprintendenza, previo accertamento  della  loro
          congruita'   effettuato   d'intesa  con  l'ufficio  tecnico
          erariale  competente  per  territorio.  Il   mutamento   di
          destinazione  dei  beni  senza la preventiva autorizzazione
          dell'amministrazione degli obblighi di legge per consentire
          l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui  beni
          immobili  e  mobili vincolati e la tentata esportazione non
          autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita'
          delle spese.   L'amministrazione per  i  beni  culturali  e
          ambientali da immediata comunicazione al competente ufficio
          delle   imposte   delle   violazioni   che   comportano  la
          indeducibilita'  e  dalla   data   di   ricevimento   della
          comunicazione   inizia   a  decorrere  il  termine  per  la
          rettifica della dichiarazione dei redditti;
               p) le erogazioni in denaro a favore  dello  Stato,  di
          enti   o   istituzioni   pubbliche,   di  fondazioni  e  di
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e   di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale  e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione  o  il  restauro delle cose indicate nell'art. 1
          della legge 1  giugno 1939,  n.  1089  e  nel  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
          comprese  le  erogazioni effettuate per l'organizzazione di
          mostre e di esportazioni, che siano di rilevante  interesse
          scientifico  o  culturale,  delle cose anzidette, e per gli
          studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.  Le
          mostre,  le  esportazioni,  gli  studi e le ricerche devono
          essere autorizzati, previo parere del  competente  comitato
          di  settore  del Consiglio nazionale per i beni culturali e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali,  che dovra' approvare la previsione di spesa ed
          il conto consuntivo. Il Ministero per i  beni  culturali  e
          ambientali   stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'  le
          erogazioni fatte a  favore  delle  associazioni  legalmente
          riconosciute,  delle  istituzioni  e delle fondazioni siano
          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
          delle erogazioni stesse. Detti termini possono,  per  causa
          non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola
          volta. Le erogazioni liberali non integralmente  utilizzate
          nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
          alla   destinazione,  affluiscono,  nella  loro  totalita',
          all'entrata dello Stato;
               q) i contributi di  cui  all'art.  8,  secondo  comma,
          della  legge 8 marzo 1985, n. 73, per importo non superiore
          a 2 milioni di lire;
               r) le erogazioni liberali in denaro, per  importo  non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,   per  il  restauro  e  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percepiente entro il secondo periodo  di
          imposta  successivo  concorrono a formare il reddito per il
          doppio del loro ammontare;
               s)   le   indennita'   per   perdita   dell'avviamento
          corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso
          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
               t)  a decorrere dall'anno 1989, le erogazioni liberali
          in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a  favore
          dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della
          Chiesa cattolica italiana.
             2.  Gli  oneri indicati alle lettere  e), g), e m),  del
          comma 1 sono  deducibili  anche  se  sono  stati  sostenuti
          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
          trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,  per
          gli oneri di cui alla lettera m), il limite complessivo ivi
          stabilito.
             3.  Gli  oneri  di cui alle lettere  a), c), d)  ed alle
          lettere da n) a s) del comma  1  sostenuti  dalle  societa'
          semplici  di  cui all'art. 5 si deducono, nella proporzione
          ivi stabilita, dal reddito complessivo dei singoli soci.
          Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote  costanti
          nel  periodo  di  imposta in cui avviene il pagamento e nei
          quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643,
          pagata dalle societa' stesse.
             4.  L'imposta  locale  sui  redditi  dovuta in base alla
          dichiarazione dei redditi dalle societa' di cui all'art.  5
          si  deduce  dal  reddito  complessivo  di  ciascun socio in
          proporzione alla quota di reddito a lui  imputabile;  nella
          stessa  proporzione  si deduce l'imposta locale sui redditi
          pagata dalle societa' stesse in  base  ad  accertamenti  di
          ufficio o in rettifica.
             5. Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di
          rimborso  degli  altri  oneri dedotti ai sensi del presente
          articolo, le somme corrispondenti concorrono a  formare  il
          reddito  complessivo  del  periodo  di imposta nel quale il
          contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il
          rimborso.  La  presente  disposizione  non  si  applica  ai
          rimborsi  di  cui  all'ultimo  periodo della lettera e) del
          comma 1".
             "Art. 64 (come modificato dal presente articolo)  (Oneri
          fiscali e contributivi)  . - 1. Le imposte  sui  redditi  e
          quelle   per   le  quali  e'  prevista  la  rivalsa,  anche
          facoltativa,  non  sono  ammesse  in  deduzione.  Le  altre
          imposte  sono  deducibili  nell'esercizio in cui avviene il
          pagamento.
          2.  Per  l'imposta  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 643, la
          deduzione e' ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in
          cui avviene il
           pagamento e nei quattro successivi.
             3.   Gli   accantonamenti   per   imposte   non   ancora
          definitivamente   accertate   sono  deducibili  nei  limiti
          dell'ammontare    corrispondente     alle     dichiarazioni
          presentate,  agli accertamenti o provvedimenti degli uffici
          e alle decisioni delle commissioni tributarie.
             4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria
          sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti,  se
          e  nella  misura  in  cui  sono  dovuti  in  base a formale
          deliberazione dell'associazione".
             "Art.  110  (come  modificato  dal  presente   articolo)
          (Oneri  deducibili)    .  -  1.  Dal reddito complessivo si
          deducono, se non sono deducibili nella  determinazione  del
          reddito  di  impresa  che  concorre  a  formarlo  e purche'
          risultino   da   idonea   documentazione   allegata    alla
          dichiarazione  dei redditi, gli oneri indicati alle lettere
          da a) a d) e da n) a r) del comma  1  dell'art.  10,  ferma
          restando  la  disposizione  di cui al secondo periodo della
          lettera r) dello stesso articolo.   Per  l'imposta  di  cui
          all'art.  3  del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 643, la deduzione e'  ammessa,  per  quote
          costanti,  nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei
          quattro successivi.  Si applica la disposizione del comma 5
          dell'art. 10".
             (n) Si trascrive il testo  dell'art.  3  del  D.P.R.  n.
          643/1972,   recante:   "Istituzione  dell'imposta  comunale
          sull'incremento di valore degli immobili":
             "Art. 3 (come  sostituito  dell'art.  1  del  D.P.R.  23
          dicembre  1974, n. 688, poi modificato dagli articoli 1 e 4
          della  legge  22  dicembre  1975,  n.  694)   (Applicazione
          dell'imposta  per decorso del decennio). - Per gli immobili
          appartenenti a titolo di proprieta'  o  di  enfiteusi  alle
          societa'  di  ogni  tipo  e  oggetto e agli enti pubblici e
          privati diversi dalle societa',  compresi  i  consorzi,  le
          associazioni  non  riconosciute  e le organizzazioni di cui
          all'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n. 598  (v. in calce alla presente nota),
          l'imposta   si   applica,   oltre  che  nei  casi  previsti
          dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio
          dalla data dell'acquisto.
             Qualora successivamente  all'acquisto  venga  costituito
          sull'immobile  un  diritto  di usufrutto, uso, abitazione o
          superficie l'imposta si liquida sull'incremento  di  valore
          della piena proprieta' al compimento del decennio diminuito
          della   parte   sottoposta   a  tassazione  all'atto  della
          costituzione del diritto. Nei  casi  di  fusione  fra  piu'
          societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche
          del  periodo  di tempo in cui gli immobili sono appartenuti
          alle societa' fuse o incorporate.
             Le disposizioni di questo articolo si applicano  dal  1
          gennaio 1975".
             Si  riporta  il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 598/1973
          (Istituzione e disciplina dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone      giuridiche),      richiamato     nell'articolo
          soprariportato:
             "Art.  2    (Soggetti  passivi)    .  -  Sono   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative  e  le  societa' di mutua assicurazione che hanno nel
          territorio dello Stato le sede legale  o  amministrativa  o
          l'oggetto principale dell'attivita';
               b)  gli  altri  enti  pubblici  e  privati  aventi per
          oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
          commerciale,  che  hanno nel territorio dello Stato la sede
          legale o amministrativa o l'oggetto principale  compresi  i
          consorzi, le associazioni non riconosciute nonche' le altre
          organizzazioni    senza    personalita'    giuridica    non
          appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle
          quali il presupposto  dell'imposta  si  verifichi  in  modo
          unitario  e  autonomo ed escluse le societa' e associazioni
          indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  597,
          e le associazioni in partecipazione;
               c)  gli enti pubblici e privati di cui alla precedente
          lettera b) non aventi per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio   di   attivita'   commerciali  che  hanno  nel
          territorio dello Stato la sede legale  o  amministrativa  o
          l'oggetto principale;
               d)  le  societa' e altri enti di ogni tipo con o senza
          personalita' giuridica, comprese le societa' e associazioni
          indicate nell'art. 5 del predetto  decreto  ed  escluse  le
          associazioni   in   partecipazione,   che   non  hanno  nel
          territorio dello Stato la sede legale o amministrativa  ne'
          l'oggetto principale.
             Ai fini delle lettere b) e c) si considerano commerciali
          le  attivita'  indicate  nell'art. 51 del predetto decreto.
          L'oggetto esclusivo o principale dell'ente  e'  determinato
          in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto
          pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza,
          in base all'attivita' effettivamente esercitata".
             L'art. 2 di cui sopra e' stato trasfuso nell'art. 87 del
          testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
          22 dicembre 1986, n. 917, che cosi' recita:
             "Art.  87  (Soggetti  passivi)    .  -  1. Sono soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper-
          ative e le societa' di mutua  assicurazione  residenti  nel
          territorio dello Stato;
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo    o    principale   l'esercizio   di   attivita'
          commerciali;
               c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato,  che  non  hanno  per
          oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               d) le societa' e gli enti di ogni tipo,  con  o  senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
             2. Tra gli enti diversi  dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere  b)  e  c)  del comma 1, si comprendono, oltre alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri  soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali   il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'art. 5.
             3.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi si considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello Stato.
             4.   L'oggetto   esclusivo  o  principale  dell'ente  e'
          determinato in base all'atto costitutivo, se  esistente  in
          forma  di atto pubblico o di scrittura privata autenticata,
          e,  in  mancanza,  in  base  all'attivita'   effettivamente
          esercitata".