AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ...... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. (( 1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 )) (( della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (a), la ritenuta sugli )) (( interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di )) (( deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di )) (( credito e vincolati a non oltre dodici mesi, e' elevata dal 25 )) (( al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute )) (( operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. )) (( 2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. )) (( 405 (a), e' sostituito dal seguente: )) (( "3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi )) (( previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 )) (( (b), il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del )) (( decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive )) (( modificazioni (c), e' fissato al 50 per cento per ciascuna )) (( delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di )) (( acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, )) (( relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 )) (( dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (d), da )) (( eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura )) (( pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per )) (( l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato )) (( alla scadenza di giugno". )) (( 3. Le societa' risultanti dalle operazioni di ristrutturazione )) (( di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (e), sono tenute ad )) (( effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i )) (( versamenti di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge )) (( 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni (c), )) (( nella misura e con le modalita' previste dal comma 3 )) (( dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (a), come )) (( sostituito dal comma 2 del presente articolo. )) (( 4. A partire dall'anno 1991 la misura del versamento d'acconto )) (( dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonche' di )) (( quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti )) (( diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul )) (( reddito delle persone giuridiche, e' elevata al 98 per cento )) (( (f). Per l'anno 1991 gli interessi e la soprattassa previsti )) (( dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (g), e dall'articolo 1 del )) (( decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5 (h), non si )) (( applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata )) (( scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto, se l'importo versato non e' inferiore al 40 )) (( per cento della somma che risultava dovuta a titolo di acconto )) (( per il periodo di imposta in corso, sempre che la differenza )) (( tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del )) (( decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (i), e la )) (( somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla )) (( seconda rata. )) (( 5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento )) (( dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e )) (( successive modificazioni (l), dal decreto-legge 23 dicembre )) (( 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 )) (( febbraio 1978, n. 38 (l), e dall'articolo 4 del decreto-legge )) (( 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 27 aprile 1989, n. 154 (i), e' stabilita nella misura del 40 )) (( per cento, a partire dai versamenti il cui termine scade )) (( successivamente alla data di entrata in vigore del presente )) (( decreto. )) (( 6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con )) (( decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. )) (( 917 (m), sono apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo e' sostituito )) (( dal seguente: "Nella stessa proporzione e' deducibile, per )) (( quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il )) (( pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui )) (( all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 )) (( ottobre 1972, n. 643 (n), pagata dalle societa' stesse."; )) (( b) nell'articolo 64, il comma 2 e' sostituito dal seguente: )) (( "2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (n), la )) (( deduzione e' ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui )) (( avviene il pagamento e nei quattro successivi."; )) (( c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: ", )) (( nonche' l'imposta decennale sull'incremento di valore degli )) (( immobili pagata nel periodo di imposta" sono sostituite dalle )) (( seguenti: ". Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto )) (( del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (n), la )) (( deduzione e' ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui )) (( avviene il pagamento e nei quattro successivi". )) (( 7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i )) (( pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal )) (( periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto. ))
(a) Il comma 2 dell'art. 4 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) prevede che: "Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67". Il testo dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come sopra modificato, e' il seguente: "L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del (( trenta per cento )) , con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne' gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani". Il comma 10 dell'art. 7 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), richiamato anch'esso nel testo del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 405/1990, soprariportato, cosi' recita: "10. Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonche' sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo". (b) La legge n. 408/1990 reca: "Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie". Si trascrive il testo del relativo art. 18, come modificato dell'art. 1, comma 6, della legge 25 marzo 1991, n. 102: "Art. 18. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei Paesi della Comunita' economica europea e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sara' ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potra' essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta: in tal caso la misura della ritenuta non potra' essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge. 1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, sara' previsto il riordino del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma di cessione di partecipazioni in societa' o enti e dei diritti connessi, nonche' dei redditi derivanti dall'attivita' dei fondi di investimento. Saranno altresi' previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da societa' che esercitano attivita' in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da parte di lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari disposizioni verranno altresi' adottate per tener conto, nel costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di societa' di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 197, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sara' assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 81 e 82. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il ternime indicato nel comma 1". (c) Il testo dell'art. 35 del D.L. n. 46/1976 (Misure urgenti in materia tributaria), come sostituito dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 55, poi modificato dall'art. 2 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 dicembre 1983, n. 649, e dall'art. 5 del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, e' il seguente: "Art. 35. - Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3- bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 30 giugno ed il 31 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente. Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'art. 44 dello stesso decreto. In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni". (d) Per il testo del comma 10 dell'art. 7 della legge n. 67/1988 si veda in calce alla precedente nota (a) . (e) La legge n. 218/1990 reca: "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico". (f) I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ed anche dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) e dell'imposta locale sui redditi sono stati introdotti, rispettivamente, dall'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), come sostituito dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, poi modificato dall'art. 11 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38 (Misure fiscali urgenti), dei quali si trascrive in appresso il testo che qui interessa (si riporta anche l'art. 2 della legge n. 97/1977, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 749/1977): "Art. 1 legge n. 97/1977. - A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. Secondo comma (omissis). A decorrere dall'anno 1978 l'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore a lire centomila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. I coniugi che ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a lire centomila . Per il periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato separatamente il versamento d'acconto debbono presentare dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta, l'imposta e' liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi non sono tenuti al versamento". "Art. 2 legge n. 97/1977. - Commi primo e secondo (omissis). In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto dall'art. 1 della presente legge o della differenza di cui al primo comma del presente articolo (differenza da versare a saldo, n.d.r. ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Le disposizioni del precedente comma non si applicano: a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a duecentocinquantamila lire per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai sensi dell'art. 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute di acconto". "Art. 2 D.L. n. 936/1977. - Comma primo (omissis). Le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata con legge 17 ottobre 1977, n. 749, si applicano all'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1978. L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente sia di ammontare non superiore a lire quarantamila. Commi terzo e quarto (omissis) ". La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonche' di quello dell'imposta locale sui redditi, dovuto dai contribuenti diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e' stata elevata successivamente come appresso indicato: 1) al 90% dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, a partire dai versamenti d'acconto da effettuarsi a decorrere dal 1 novembre 1980; 2) al 92% dall'art. 10 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, per i versamenti d'acconto da effettuarsi per l'anno 1982; la stessa misura e' stata confermata per gli anni 1983, 1984, 1985 e 1986-87, rispettivamente, dall'art. 1 del D.L. 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1983, n. 29, dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 3) al 95% dall'art. 6 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, per i versamenti d'acconto relativi al triennio 1988-1990; 4) al 98% dal presente articolo, a partire dai versamenti d'acconto da effettuarsi dall'anno 1991 (in precedenza l'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, aveva confermato la misura del 95% a partire dallo stesso anno). Per lo sdoppiamento in due rate, la prima a maggio e la seconda a novembre, dei versamenti di acconto si veda il testo dell'art. 4 del D.L. n. 69/1989 trascritto nella successiva nota (i). (g) Il D.P.R. n. 602/1973 reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi". Si trascrive il testo dei relativi articoli 9 e 92: "Art. 9 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 7, comma 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67) (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del nove per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo. L'interesse si applica anche sul maggiore ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36-bis, secondo comma, e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600". "Art. 92 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 13 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516) (Ritardati od omessi versamenti diretti). - Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c), o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla soprattassa del quaranta per cento delle somme non versate. La soprattassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli articoli 36- bis, secondo comma, e 36- ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9". (h) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 661/1981 (Modificazioni della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi) e' il seguente: "Art. 1. - La misura della soprattassa di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e' elevata al quaranta per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute in base alla dichiarazione al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dell'acconto versato. Resta ferma nella misura del quindici per cento la sopratassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e suc- cessive modificazioni". (i) Il D.L. n. 69/1969 reca: "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative". Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4. - 1. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e succes- sive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire duecentomila. Il 40 per cento dell'acconto dovuto deve essere versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento della prima rata deve essere effettuato nel termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, fermo rimanendo per il versamento del residuo importo dell'acconto dovuto il termine previsto dalle disposizioni sopra citate; anche in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della prima rata si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5. 2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone guridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano: a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, e' di ammontare non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonche' a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi; b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non e' inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso; c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamenteversato non e' inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso. 3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata. 3- bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 1991 (termine differito al 1992 dall'art. 2, comma 1, del D.L. 31 ottobre 1991, n. 348, in corso di conversione in legge, n.d.r. l'ammontare complessivo delle eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione stessa puo' essere computato in diminuzione anche dell'ammontare degli acconti o del saldo dovuti per il periodo di imposta successivo. Con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' e le procedure di attuazione. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coin- cide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente". (l) La legge n. 97/1977 istituisce i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche; il D.L. n. 936/1977 istituisce i versamenti di acconto dell'imposta locale sui redditi dovuti sia dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche che dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. (Si veda al riguardo nella precedente nota (f)). E' opportuno precisare che l'elevazione al 40% della soprattassa per omesso o insufficiente versamento degli acconti stabilita dal presente articolo si riferisce a tutti i versamenti d'acconto, sia a quelli a cui sono tenuti i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche sia ai versamenti IRPEG e ILOR a cui sono tenuti i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la cui misura, inizialmente stabilita dai provvedimenti sopraindicati al 75% dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso, e' stata elevata, da ultimo, al 98% dall'art. 6 del D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477. (m) Gli articoli 10, 64 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificati, da ultimo, dal decreto qui pubblicato, sono cosi' formulati: "Art. 10 (come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dall'art. 1, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dall'art. 5, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e dal presente articolo) (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; c) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi; e) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti, nonche' la parte dell'ammontare complessivo delle spese mediche e delle spese di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione che eccede il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichirazione dei redditi, indichi il domicilio o la residenza del percipiente e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto dei contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo, ovvero per effetto di contributi o premi che pur essendo versati da altri concorrono a formare il suo reddito; f) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milioni di lire per ciascuna di esse; g) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universita', in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; h) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultino da provvedimenti dall'autorita' giudiziaria; i) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile; l) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; m) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per assicurazioni contro gli infortuni e contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione dei premi per assicurazioni sulla vita e' ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione dei redditi risulti che il contratto di assicurazione ha durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consente la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi che sono stati dedotti costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'art. 18 e l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita all'art. 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione versati dal datore di lavoro esclusi dall'imponibile a norma della lettera c) del comma 2 dell'art. 48; n) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; o) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. Il mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da immediata comunicazione al competente ufficio delle imposte delle violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditti; p) le erogazioni in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esportazioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esportazioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; q) i contributi di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 73, per importo non superiore a 2 milioni di lire; r) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percepiente entro il secondo periodo di imposta successivo concorrono a formare il reddito per il doppio del loro ammontare; s) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; t) a decorrere dall'anno 1989, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. 2. Gli oneri indicati alle lettere e), g), e m), del comma 1 sono deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera m), il limite complessivo ivi stabilito. 3. Gli oneri di cui alle lettere a), c), d) ed alle lettere da n) a s) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si deducono, nella proporzione ivi stabilita, dal reddito complessivo dei singoli soci. Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle societa' stesse. 4. L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dei redditi dalle societa' di cui all'art. 5 si deduce dal reddito complessivo di ciascun socio in proporzione alla quota di reddito a lui imputabile; nella stessa proporzione si deduce l'imposta locale sui redditi pagata dalle societa' stesse in base ad accertamenti di ufficio o in rettifica. 5. Nei casi di sgravio o restituzione delle imposte e di rimborso degli altri oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale il contribuente ha conseguito lo sgravio, la restituzione o il rimborso. La presente disposizione non si applica ai rimborsi di cui all'ultimo periodo della lettera e) del comma 1". "Art. 64 (come modificato dal presente articolo) (Oneri fiscali e contributivi) . - 1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. 2. Per l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione e' ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. 3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie. 4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti in base a formale deliberazione dell'associazione". "Art. 110 (come modificato dal presente articolo) (Oneri deducibili) . - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d) e da n) a r) del comma 1 dell'art. 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello stesso articolo. Per l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione e' ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Si applica la disposizione del comma 5 dell'art. 10". (n) Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 643/1972, recante: "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili": "Art. 3 (come sostituito dell'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, poi modificato dagli articoli 1 e 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 694) (Applicazione dell'imposta per decorso del decennio). - Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (v. in calce alla presente nota), l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto. Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprieta' al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione fra piu' societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle societa' fuse o incorporate. Le disposizioni di questo articolo si applicano dal 1 gennaio 1975". Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), richiamato nell'articolo soprariportato: "Art. 2 (Soggetti passivi) . - Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper- ative e le societa' di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato le sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita'; b) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonche' le altre organizzazioni senza personalita' giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ed escluse le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le associazioni in partecipazione; c) gli enti pubblici e privati di cui alla precedente lettera b) non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale; d) le societa' e altri enti di ogni tipo con o senza personalita' giuridica, comprese le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto decreto ed escluse le associazioni in partecipazione, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa ne' l'oggetto principale. Ai fini delle lettere b) e c) si considerano commerciali le attivita' indicate nell'art. 51 del predetto decreto. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata". L'art. 2 di cui sopra e' stato trasfuso nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che cosi' recita: "Art. 87 (Soggetti passivi) . - 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooper- ative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. 2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'art. 5. 3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata".