IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista la lettera in data 20 maggio 1991 con cui la  societa'  Prime
Augusta  vita  S.p.a.,  ha  comunicato  che l'assemblea straordinaria
degli azionisti ha deliberato nella seduta del  10  gennaio  1991  il
cambio  della  denominazione  sociale  della "Augusta vita" S.p.a. in
"Prime Augusta vita" S.p.a., con sede in Torino;
  Viste le domande in data 31 luglio e 13  novembre  1989  presentate
dalla  Prime  Augusta  vita  S.p.a.,  con  sede  in Torino, intese ad
ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita  e  di
condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Viste  le  lettere  n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924252 del 17
novembre  1989  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato che non esistono elementi  ostativi  alla  emanazione  del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  tariffe  di  assicurazione sulla vita e le
condizioni di polizza  in  sostituzione  delle  analoghe  in  vigore,
presentate dalla Prime Augusta vita S.p.a., con sede in Torino:
   1)  tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   2) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
precedente punto 1);
   3) tariffe di assicurazione mista a premio  annuo  rivalutabile  -
tasso  tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi
delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5)  tariffe  di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico
0%, 3%, 4%;
   6) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, delle tariffe di cui al
precedente punto 5);
   7)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma  mista  di
cui  al  precedente  punto  1)  qualora  il premio corrisposto superi
l'importo di L. 1.000.000;
   8)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma  mista  di
cui  al  precedente  punto  3)  qualora  il premio corrisposto superi
l'importo di L. 700.000;
   9)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio da applicare a contratti di assicurazione in  forma  mista  di
cui  al  precedente  punto  5)  qualora  il premio corrisposto superi
l'importo di L. 5.000.000.