IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data 4 agosto 1989 presentata dall'Istituto
italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere
l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni
di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n.  924203  del  15
novembre  1989  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  -   ISVAP,   ha
comunicato  che  non  esistono  elementi ostativi alla emanazione del
provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni  di  polizza  in  sostituzione  delle  analoghe in vigore,
presentate dall'Istituto italiano di previdenza S.p.a., con  sede  in
Milano:
   1)  tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   2) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
precedente punto 1);
   3) tariffe di assicurazione mista a premio  annuo  rivalutabile  -
tasso  tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi
delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5)  tariffe  di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico
0%, 3%, 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)  tassi  di  premio  unico  di  inventario  da utilizzare per la
rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative  a
premio  annuo  costante di cui al precedente punto 1) - tasso tecnico
0%, 3%, 4%;
   8)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma  mista  di
cui  al  precedente  punto  1)  qualora  il premio corrisposto superi
l'importo di L. 1.000.000;
   9)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma  mista  di
cui  al  precedente  punto  3)  qualora  il premio corrisposto superi
l'importo di L. 700.000;
   10)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle  condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio da applicare a contratti di assicurazione in  forma  mista  di
cui  al  precedente  punto  5)  qualora  il premio corrisposto superi
l'importo di L. 5.000.000.