IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Considerato che nei giorni 15 e 16 novembre 1991 violenti nubifragi hanno investito taluni comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Lucca determinando rotture di argini ed esondazioni con allagamento di centri abitati; Vista la richiesta avanzata dal Presidente della regione Toscana di una sospensione di termini scadenti per taluni adempimenti fiscali; Ravvisata la necessita' di disporre le richieste sospensioni con riferimento ai comuni e frazioni di comuni indicati nell'elenco allegato alla presente ordinanza; Uditi i prefetti competenti; Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle finanze con nota n. 16328 del 29 novembre 1991; Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 novembre 1991; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. 1. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le persone fisiche che esercitano attivita' di impresa ai sensi dell'art. 51 del menzionato testo unico con domicilio fiscale nei comuni dell'allegato elenco ed esercitano la predetta attivita' nelle localita' indicate nell'allegato stesso, hanno facolta' di non effettuare i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, relativi al periodo d'imposta in corso alla data della presente ordinanza e di provvedere al pagamento dell'intero ammontare dovuto entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative allo stesso periodo.