Alle intendenze di finanza Agli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari Agli uffici del registro e, per conoscenza: Al Servizio centrale degli ispettori tributari Alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Alla Direzione generale del catasto e servizi tecnici erariali ed alle altre direzioni generali Al Servizio centrale della riscossione All'Associazione nazionale dei comuni d'Italia La legge in oggetto indicata (il testo del decreto-legge n. 299 del 13 settembre 1991, coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1991) all'art. 1, reca disposizioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. Si tratta, sostanzialmente, di un'operazione analoga a quella posta in essere nel 1983 con l'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. Salve le esclusioni, di cui si trattera' nel prosieguo della presente circolare, per effetto del cennato art. 1 debbono essere assoggettati alla tassazione periodica di cui al predetto art. 3 gli incrementi di valore registrati dagli immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (ivi compresi, quindi, anche quelli alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; come, ad esempio, i fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione e destinati alla vendita) i quali, alla data del 31 ottobre 1991, siano posseduti, a titolo di proprieta', piena o nuda, o di enfiteusi dai seguenti soggetti, anche se non residenti nel territorio dello Stato e quale che sia l'attivita' dagli stessi svolta: a) societa' di ogni tipo, siano esse di persone o di capitali, ed anche se di fatto o irregolari; b) enti pubblici e privati di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica; c) consorzi, associazioni ed altre organizzazioni indicate nel comma 2 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Restano esclusi dalla tassazione in discorso gli incrementi di valore degli immobili che, ovviamente posseduti dagli indicati soggetti alla data del 31 ottobre 1991, siano stati dagli stessi acquistati di recente e, precisamente, successivamente al 31 dicembre 1989, nonche' gli incrementi di valore degli immobili per i quali il decennio di ininterrotto possesso si sia compiuto nel corso dell'anno 1990 e del primo semestre dell'anno 1991 (la qual cosa e' possibile, ove si consideri, ad esempio, che per gli immobili i quali sono rimasti esclusi dall'applicazione dell'INVIM periodica di cui al predetto art. 26, in quanto al 1 gennaio 1983 presentavano le caratteristiche per essere esenti dall'INVIM decennale, il periodo di maturazione dell'incremento di valore imponibile ha continuato a decorrere). L'esclusione e' stata dettata dall'esigenza di evitare che si verificassero due tassazioni INVIM molto ravvicinate nel tempo; tuttavia, pur essendo questa la ragione di base, l'esclusione opera anche se il detto acquisto e' avvenuto in esenzione da INVIM sui trasferimenti ovvero se al compimento del decennio nell'indicato periodo l'immobile godeva di esenzione dall'INVIM decennale. Sono invece compresi nell'ambito di applicazione della tassazione di cui all'art. 1 in esame gli incrementi di valore degli immobili, posseduti alla ripetuta data del 31 ottobre 1991, per i quali il decennio di ininterrotto possesso va a compiersi nel periodo dal 1 luglio al 31 ottobre 1991. In relazione a particolari problematiche che possano sorgere agli effetti dei detti riferimenti temporali perche' possa farsi luogo alla esclusione, va chiarito che: 1) in caso di fabbricati posseduti a seguito di utilizzazione edificatoria dell'area, anche se risultante dalla demolizione di fabbricato preesistente, ci si trova in presenza del prodotto di un processo costruttivo unitario ancorche' l'immobile nel tempo abbia cambiato la sua natura e struttura; pertanto, al fine di verificare se l'acquisto e' avvenuto successivamente al 31 dicembre 1989 ovvero se il decennio si e' compiuto nel periodo dal 1 gennaio 1990 al 30 giugno 1991, occorre far riferimento alla data di acquisto dell'area o del fabbricato demolito ovvero alla data di compimento del decennio computandolo ad iniziare dal momento del detto acquisto o dell'eventuale successiva tassazione per INVIM decennale (il chiarimento e' coerente con quanto precisato nella circolare di questa Direzione generale n. 3 del 10 aprile 1991, laddove e' stato puntualizzato che "ai fini del computo del decennio non ha rilevanza la data di ultimazione del fabbricato bensi' quella, antecedente, che segna il momento iniziale del primo periodo di maturazione dell'incremento"); 2) in caso di immobili pervenuti a seguito di fusioni o incorporazioni, ai sensi del settimo comma dell'art. 6 del predetto decreto presidenziale n. 643/1972, ovvero a seguito di operazioni analoghe che siano state a queste assimilate da specifiche disposizioni di legge (vedasi, ad esempio, il primo comma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), venendo a risultare il passaggio "neutrale" ai fini INVIM, devesi aver riguardo, ai fini della verifica temporale di cui si e' parlato al precedente punto 1), alla data di acquisto dell'immobile da parte della societa' od ente fuso, incorporato o conferente ovvero alla data di compimento del decennio computandolo ad iniziare dal momento del detto acquisto o dell'eventuale, successiva tassazione per INVIM decennale. Restano, altresi', esclusi dalla tassazione in discorso gli incrementi di valore degli immobili che, alla data del 31 ottobre 1991, hanno le caratteristiche per essere esenti dall'INVIM decennale, in forza di disposizioni di legge vigenti alla data stessa. Le esenzioni in questione sono recate, oltre che dal secondo comma dell'art. 25 del decreto presidenziale n. 643/1972, da altre, specifiche norme quali, ad esempio, quelle riguardanti: le cooper- ative agricole e i benefici ecclesiastici (terzo comma dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904); gli istituti per il sostentamento del clero (art. 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222). La sussistenza dei requisiti richiesti per potere beneficiare dell'esenzione e, quindi, dell'esclusione dalla tassazione di cui all'art. 1 in commento deve essere riscontrata avendo riguardo alla situazione esistente alla data del verificarsi del presupposto di applicazione dell'imposta; nella specie, alla situazione esistente alla data del 31 ottobre 1991. Cosi', ad esempio, per l'esenzione di cui alla lettera e) del secondo comma del detto art. 25, e' necessario che alla data del 31 ottobre 1991 l'immobile risulti totalmente destinato allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attivita' assistenziali, previdenziali, eccetera. Inoltre, per talune fattispecie esonerative (e, precisamente, per quelle contemplate nelle lettere c), e), f), g) del detto secondo comma dell'art. 25) e' prescritta l'ulteriore condizione che la destinazione, in funzione della quale e' concessa l'esenzione, vi sia stata almeno per un determinato periodo di tempo. Tale tempo minimo, che nell'ordinaria imposizione per decorso del decennio e' di otto anni, deve essere rapportato, agli effetti della tassazione di cui al piu' volte ripetuto art. 1, al periodo di maturazione dell'incremento che, in assenza dell'agevolazione, sarebbe assoggettato ad imposta. Praticamente, e' necessario che la destinazione sia durata per un tempo non inferiore all'ottanta per cento del detto periodo di maturazione dell'incremento. Cosi', ad esempio, per un immobile acquistato il 31 dicembre 1985 da un ente "non commerciale" di cui alla lettera c) dell'art. 87 del gia' citato testo unico delle imposte sui redditi o da un soggetto a questo equiparato ai sensi del primo periodo del secondo comma dello stesso art. 87 (si ricorda che in forza dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, i riferimenti a disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico medesimo), il quale, alla data del 31 ottobre 1991, risulti destinato all'esercizio delle attivita' istituzionali dell'ente, e' altresi' necessario, affinche' possa farsi luogo alla esclusione dalla tassazione di cui all'art. 1 in commento, che siffatta destinazione sia durata per almeno quattro anni e otto mesi. Parimenti, per un im- mobile acquistato da detto ente il 31 dicembre 1975 il quale non sia stato assoggettato alla tassazione di cui all'art. 26 del citato decreto-legge n. 55/1983 ne' a quella decennale al 31 dicembre 1985, in quanto in tali occasioni esente, ed il quale, alla data del 31 ottobre 1991, risulti destinato all'esercizio delle attivita' istituzionali dell'ente, e' altresi' necessario, perche' possa farsi luogo all'esclusione, che tale destinazione sia durata per almeno dodici anni e otto mesi. Per quanto concerne i fabbricati strumentali di cui alla lettera d), primo periodo, del secondo comma del predetto art. 25 (premesso che non e' estensibile all'INVIM la definizione di strumentalita' dettata agli effetti delle imposte sui redditi dall'art. 40 del piu' volte ripetuto testo unico e che la classificazione catastale non e' determinante, dovendosi aver riguardo alle caratteristiche costruttive di fatto del fabbricato), l'esclusione dalla tassazione di cui all'art. 1 e' subordinata, oltre che alla condizione (che sarebbe di per se' sufficiente ai fini dell'ordinaria INVIM decennale) della strutturazione, alla data del 31 ottobre 1991, del fabbricato in modo tale che non sia suscettibile di destinazione diversa da quella commerciale senza radicali trasformazioni e dell'esercizio in esso, sempre alla predetta data, dell'attivita' commerciale direttamente da parte del proprietario o dell'enfiteuta, all'ulteriore condizione che siffatti requisiti siano stati presenti per oltre la meta' del periodo di maturazione dell'incremento di valore. Cosi', ad esempio, per un fabbricato strumentale "per natura" acquistato da una societa' il 31 dicembre 1978 il quale non sia stato assoggettato alla tassazione di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 55/1983 ne' a quella decennale al 31 dicembre 1988, in quanto in tali occasioni esente ai sensi della lettera d) in esame, ed il quale, alla data del 31 ottobre 1991, abbia le caratteristiche strutturali sovraillustrate e sia utilizzato direttamente dalla societa' medesima per l'esercizio dell'attivita' commerciale, e' altresi' necessario, perche' possa farsi luogo all'esclusione, che i predetti utilizzo diretto e caratteristiche ci siano stati per piu' di sei anni e cinque mesi. In caso di immobili pervenuti a seguito di fusioni o incorporazioni, ai sensi del settimo comma dell'art. 6 del decreto n. 643/1972 ovvero a seguito di operazioni analoghe a queste assimilate, va considerato anche il periodo in cui gli immobili sono stati posseduti dalla societa' fusa, incorporata o conferente, agli effetti della verifica della sussistenza del detto tempo minimo di destinazione ovvero di strutturazione del fabbricato ed utilizzo diretto. Per i fabbricati che, al 31 ottobre 1991, risultano essere dati in locazione finanziaria e sempreche', ovviamente, si tratti di fabbricati strumentali "per natura" nei sensi sovraillustrati, agli effetti della esclusione dalla tassazione di cui al ripetuto art. 1 non e' necessario che la societa' proprietario-locatore eserciti esclusivamente attivita' di locazione finanziaria (condizione, questa, richiesta ai fini dell'esenzione dall'INVIM per decorso del decennio dal secondo periodo della lettera d) del secondo comma del predetto art. 25 e che, tuttora, permane nei riflessi delle future applicazioni dell'INVIM decennale) ma e' sufficiente che l'attivita' di locazione finanziaria sia prevalente. Chiaramente l'esclusione non riguarda i fabbricati dati dalle societa' di cui trattasi in locazione diversa da quella finanziaria. Sono, infine, escluse dalla tassazione di cui all'art. 1 in discorso le aree che, al 31 ottobre 1991, risultano assoggettate dallo strumento urbanistico generale o attuativo a vincoli preordinati all'espropriazione ovvero a vincoli che comportino l'inedificabilita'. Si sottolinea che la particolare disposizione agevolativa ha effetto soltanto ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1 in commento. L'esclusione, qualunque ne sia il motivo, non comporta l'interruzione del maturarsi dell'incremento di valore. Conseguentemente: il decennio continua a decorrere ed andra' a compiersi alla sua naturale scadenza; alla prima occasione di applicazione dell'INVIM, vuoi per trasferimento o per decorso del decennio, sara' attratto a tassazione anche l'incremento di valore maturato antecedentemente al 31 ottobre 1991. Ovviamente, nelle altre ipotesi non soggette a tutela legislativa, si applica la tassazione di cui all'art. 1 la quale ha la stessa struttura e caratteristiche dell'imposta quando e' dovuta per decorso del decennio. Siffatta tassazione si traduce, sostanzialmente, nella generalita' dei casi, in una anticipazione dell'INVIM decennale, nel senso che l'occasione per l'applicazione dell'imposta periodica viene fissata in un determinato tempo (31 ottobre 1991) anteriore a quello di naturale scadenza del decennio (in prevalenza il decennio sarebbe venuto in scadenza il 1 gennaio 1993 per gli immobili assoggettati alla tassazione di cui al menzionato art. 26 del decreto-legge n. 55/1983). Eppero' in casi particolari, e precisamente laddove il decennio si sarebbe compiuto nel periodo dal 1 luglio al 30 ottobre 1991, essa si traduce in una posticipazione in quanto il decennio viene "allungato" fino al detto 31 ottobre (per il decennio in scadenza al 31 ottobre 1991 c'e' equivalenza di tempo di riferimento). Salve le differenze gia' accennate e quelle di cui si dira' in prosieguo (principalmente in relazione alla limitazione del potere di rettifica del valore finale, all'autotassazione ed alla spettanza del gettito allo Stato) la tassazione in commento, appunto perche' e' una "decennale" anticipata o posticipata, rimane disciplinata dalle norme del decreto presidenziale n. 643/1972 relative all'INVIM per decorso del decennio, ivi comprese quelle recanti riduzioni di imposta (art. 25, commi 4 e 5) e criteri particolari di determinazione dell'incremento di valore imponibile (art. 6, comma 6, per le utilizzazioni edificatorie delle aree, anche se risultanti da demolizione di fabbricati preesistenti - vedasi circolare di questa Direzione n. 3 del 10 aprile 1991). Ai soli effetti della tassazione di cui all'art. 1 in questione e' stata prevista la riduzione dell'imposta all'ottanta per cento per le unita' immobiliari destinate a civile abitazione le quali risultino essere state locate ad equo canone per almeno la meta' del periodo di maturazione dell'incremento di valore imponibile. Ai fini della verifica della sussistenza di tale tempo minimo di locazione a canone equo va considerato, in caso di unita' immobiliari pervenute a seguito di fusioni o incorporazioni ai sensi del settimo comma dell'art. 6 del decreto n. 643/1972 ovvero a seguito di operazioni analoghe a queste assimilate, anche il periodo in cui le unita' stesse sono state possedute dalla societa' fusa, incorporata o conferente. In caso di unita' immobiliari possedute a seguito di utilizzazione edificatoria dell'area, anche se risultante dalla demolizione di fabbricato preesistente, la riduzione compete limitatamente all'imposta gravante sull'incremento di valore afferente al fabbricato e, conseguentemente, la verifica della sussistenza del detto tempo minimo di locazione ad equo canone va effettuata in relazione al periodo di maturazione dell'incremento di valore imponibile riferito al fabbricato medesimo; cosi', ad esempio, se l'imposta dovuta sull'incremento di valore dell'area e' di 10 milioni e quella che sarebbe dovuta, in assenza dell'agevolazione, sull'incremento di valore del fabbricato (unita' immobiliare locata ad equo canone per almeno il detto tempo minimo) e' di 2 milioni, soltanto quest'ultima e' ridotta all'80 per cento, per cui l'imposta complessivamente dovuta sara' pari a 11.600.000 (10.000.000 + 1.600.000). La riduzione in discorso, essendo di carattere oggettivo, si cumula con quella, di natura soggettiva, prevista dalla lettera a) del quinto comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972 ("enti non commerciali") ovvero con quella, anch'essa di natura soggettiva, contemplata dalla lettera c) dello stesso quinto comma (particolari enti di previdenza ed assistenza sociale). Pertanto, laddove la riduzione per l'unita' abitativa locata ad equo canone concorra con quella di cui alla lettera a) predetta, l'imposta sara' dovuta nella misura complessivamente ridotta al 40 per cento; laddove siffatta riduzione concorra con quella di cui alla lettera c) predetta, l'imposta sara' dovuta nella misura complessivamente ridotta al 16 per cento. Ribadito che l'incremento di valore da assoggettare a tassazione e' quello maturato fino al 31 ottobre 1991, la data alla quale occorre riferirsi per la rilevazione del valore iniziale e' quella del precedente acquisto dell'immobile da parte del soggetto che lo possiede al 31 ottobre 1991. Se successivamente al detto acquisto l'immobile sia stato sottoposto a tassazione periodica, sia per INVIM decennale ordinaria che per INVIM "straordinaria" di cui al ripetuto art. 26 del decreto-legge n. 55/1983, la data di riferimento del valore iniziale e' quella assunta per la determinazione del valore finale agli effetti dell'applicazione dell'ultima tassazione periodica. Ovviamente restano salve, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, le diverse regole per la determinazione del valore iniziale del fabbricato alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, le quali fanno riferimento a siffatta data ovvero a quella, eventuale, dell'ultima tassazione periodica dell'incremento di valore del fabbricato stesso. Cosi' come resta salvo, in caso di applicabilita' del settimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972 o di norme che fanno ad esso rinvio, il rifermento ai momenti iniziali, ivi previsti, laddove questi debbano essere rilevati nei confronti delle societa' od enti fusi, incorporati o conferenti. La decorrenza dell'incremento di valore dall'ultima tassazione per decorso del tempo, successiva all'acquisto, sta a significare (come del resto stabilito anche nei riflessi dell'INVIM decennale ordinaria e di quella di cui al piu' volte ripetuto art. 26 nonche' dell'INVIM sui trasferimenti) che la mancata applicazione dell'INVIM periodica per effetto di esenzioni dalla stessa non interrompe la maturazione dell'incremento di valore imponibile, per cui, al fine di individuare la data alla quale bisogna rilevare il valore iniziale, occorre andare all'indietro fino al momento di una tassazione periodica ovvero, in sua assenza, al momento dell'acquisto. E tale discorso vale anche per le ipotesi di esclusione dall'applicazione dell'IMVIM di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 55/1983 e nei casi di evasione totale dall'INVIM periodica per la quale non sia gia' stato tempestivamente notificato avviso di accertamento. Qualora si debba assumere la data dell'acquisto essa non puo', comunque, essere anteriore al 1 gennaio 1965, per gli immobili appartenenti alle societa' di gestione immobiliare, ovvero al 1 gennaio 1966, per gli immobili appartenenti a soggetti diversi da queste. Pertanto per gli acquisti intervenuti in epoca piu' remota si assume come valore iniziale quello venale dell'immobile alla detta data del 1 gennaio 1965 ovvero 1966. Per quanto concerne la quantificazione del valore iniziale non sorgono particolari problemi, applicandosi le regole vigenti per l'INVIM decennale ordinaria. Si richiama, peraltro, l'attenzione su alcuni aspetti specifici, quali: - Per gli immobili assoggettati alla tassazione di cui all'art. 26 del decreto-legge n. 55/1983 con il metodo forfettario previsto dal terzo comma dello stesso articolo, il valore iniziale al 1 gennaio 1983, come espressamente stabilito nel comma medesimo e chiarito con la circolare di questa Direzione n. 8 del 25 maggio 1983, e' pari alla somma del valore assunto come iniziale agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al predetto art. 26 e dell'importo corrispondente all'incremento imponibile forfettariamente determinato. (Poiche' anche nella detta ipotesi la tassazione di cui all'art. 26 ha assunto il carattere di imposizione definitiva dell'incremento di valore maturato fino al 1 gennaio 1983, non possono essere ammesse, agli effetti della tassazione di cui all'art. 1 in commento, quelle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferentisi al periodo forfettariamente tassato e le quali, appunto perche' e' stato scelto il metodo forfettario, non hanno potuto in quella occasione essere dedotte). - Al fine della limitazione del potere dell'ufficio di rettifica in "diminuzione" del valore iniziale dichiarato, nei casi ed alle condizioni chiariti con la circolare di questa Direzione n. 6 del 9 luglio 1988, restano comunque fermi i "moltiplicatori" di ottanta per i fabbricati e sessanta per i terreni, previsti nel comma 3- bis dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (legge di conversione n. 154 del 13 maggio 1988), non essendo estensibili, per le ragioni esposte nella risoluzione di questa Direzione n. 1/183/T del 10 gennaio 1991, le modifiche dei "moltiplicatori" intervenute agli effetti della limitazione del diverso potere di rettifica "in aumento" dei valori immobiliari. Per quanto concerne il valore finale dell'immobile al 31 ottobre 1991 esso e' quello venale, in comune commercio, a siffatta data. Eppero' il contribuente (conformemente alla regola gia' da tempo introdotta in materia di imposta di registro, di successione e donazione e di INVIM sia per trasferimenti che per decorso del decennio) puo' impedire, eccezion fatta per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, all'ufficio l'esercizio del potere di rettifica in aumento del valore dichiarato, a determinate condizioni. Agli effetti della tassazione di cui all'art. 1 in commento, per conseguire il detto risultato, il valore finale al 31 ottobre 1991 deve essere indicato in dichiarazione (pertanto non puo' che rimanere integro il potere di accertamento dell'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione) in misura uguale o superiore a quella che risulta: I) Per l'unita' immobiliare urbana iscritta in catasto, dalla moltiplicazione dell'ammontare della sua "nuova" rendita catastale, come determinata dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, per: a) cento, se si tratta di unita' immobiliare classificata nel gruppo catastale A (abitazioni, castelli, palazzi ed alloggi tipici), con esclusione della categoria A/10 (uffici e studi privati), ovvero nel gruppo B (collegi, convitti, case di cura, scuole, ecc.) ovvero nel gruppo C (magazzini, laboratori, stabilimenti balneari, autorimesse, ecc.), con esclusione della categoria C/1 (negozi e botteghe); b) cinquanta, se si tratta di unita' immobiliare classificata nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, istituti di credito, ecc.) ovvero nella categoria A/10; c) trentaquattro, se si tratta di unita' immobiliare classificata nel gruppo catastale E (stazioni per servizi di trasporto, fari, ecc.) ovvero nella categoria C/1. II) Per il terreno, diverso da quello per il quale gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificato ria, dalla moltiplicazione del suo nuovo reddito dominicale (quale risultante in catasto a seguito dell'applicazione delle nuove tariffe d'estimo) per settantacinque. Eventuali variazioni delle rendite catastali rispetto a quelle de- terminate, come sopra detto, dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito di ricorso prodotto dal contribuente, non si ripercuotono sul valore finale agli effetti della tassazione INVIM essendo questo, pur sempre, un valore dichiarato (e liberamente dichiarato) dal contribuente e, come tale, per lui vincolante. Per quantificare l'ammontare della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane, al quale applicare i moltiplicatori di cui al precedente punto I), occorre: a) Per quelle comprese nei gruppi catastali A, B e C, far riferimento alle tariffe d'estimo pubblicate nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1991 (per ogni provincia e' stato pubblicato un fascicolo). Individuato il comune e la relativa zona censuaria in cui e' ubicata l'unita' immobiliare, va rilevato l'importo (tariffa) corrispondente alla categoria e classe di appartenenza dell'unita' immobiliare medesima; tale importo va moltiplicato per la consistenza catastale dell'unita' immobiliare (numero dei vani, se si tratta del gruppo A; metri cubi, se si tratta del gruppo B; metri quadrati, se si tratta del gruppo C). Si ricorda che in alcuni comuni la zona censuaria e/o la classe e' unica. I dati relativi alla singola unita' immobiliare possono essere desunti: dall'estratto catastale rilasciato con riferimento alle vecchie rendite catastali 1937/39, ovvero da altri atti e documenti idonei (nei casi dubbi interpellare il competente ufficio tecnico erariale). A titolo esemplificativo, nell'ipotesi di un'abitazione ubicata nella sesta zona censuaria del comune di Roma, di categoria A/2 e di classe 7, composta di 5 vani catastali, l'ammontare della rendita e' di L. 1.850.000 (370.000 x 5). Pertanto, al fine della cennata limitazione del potere rettificativo, occorre dichiarare, nella fattispecie, un valore finale non inferiore a L. 185.000.000. b) Per quelle comprese nei gruppi catastali D ed E, assumere la nuova rendita attribuita, per stima diretta, dall'Amministrazione del catasto e rilevabile, se il contribuente non ne e' gia' a conoscenza, presso il competente ufficio tecnico erariale. La sovraillustrata possibilita' di impedire l'esercizio del potere di rettifica del valore finale opera anche per le unita' immobiliari urbane dichiarate per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritte alla data di presentazione della dichiarazione per l'applicazione dell'INVIM di cui al ripetuto art. 1, nonche' per le unita' immobiliari urbane gia' iscritte al catasto per le quali sia stata presentata all'ufficio tecnico erariale, entro la predetta data di presentazione della dichiarazione INVIM, domanda di variazione ai fini della rendita catastale. Per raggiungere siffatto risultato e' necessario, pero', che il contribuente: a) specifichi nella predetta dichiarazione INVIM di "volersi avvalere della disposizione recata dall'ottavo comma, terzo periodo, dell'art. 1 del decreto-legge n. 299/1991" (siffatta dichiarazione comporta l'accettazione incondizionata, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1 in esame, della rendita che sara' attribuita dall'ufficio tecnico erariale per cui l'esito di eventuali ricorsi prodotti dal contribuente non si ripercuote sul valore finale ai fini della tassazione INVIM in discorso); b) presenti al competente ufficio tecnico erariale apposita istanza di attribuzione della rendita all'unita' immobiliare dichiarata, secondo le modalita' indicate nella circolare della Direzione generale del catasto n. 3975 del 14 novembre 1991; c) presenti all'ufficio del registro destinatario della dichiarazione INVIM, entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa, la ricevuta della detta istanza di attribuzione di rendita che e' stata rilasciata dall'ufficio tecnico erariale. L'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione della precitata istanza, deve inviare all'ufficio del registro competente il certificato catastale con l'indicazione dei dati censuari, ivi compresa la "nuova" rendita catastale attribuita ai sensi del predetto decreto ministeriale del 20 gennaio 1990. Se il valore risultante dall'applicazione dei moltiplicatori di cui al precedente punto I) alla "nuova" rendita attribuita e' inferiore a quello dichiarato rimane, ovviamente, fermo quest'ultimo. Se invece e' superiore, l'ufficio deve provvedere a riliquidare l'imposta sulla base del maggior valore catastale, notificando al contribuente il relativo avviso: a) entro due anni dalla data di notificazione dell'avviso di liquidazione di cui al comma 4 dell'art. 1 in commento (e di cui si trattera' in seguito) qualora tale notificazione si e' resa necessaria ed e' avvenuta tempestivamente; b) altrimenti, entro tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione. Salvo restando, ovviamente, il potere di accertamento da esercitare nei termini stabiliti in materia di ordinaria INVIM per decorso del decennio. E' opportuno precisare che nel caso di cui sopra, oltre che della maggiore imposta, il contribuente rimane obbligato al versamento della soprattassa del 30 per cento di questa, a titolo di tardivo versamento di imposta, e degli interessi decorrenti dal 21 dicembre 1991, restando escluse le sanzioni per infedele dichiarazione connessa alla detta differenza di valore finale. Stanti tali conseguenze e' consigliabile per il contribuente dichiarare valori corrispondenti a quelli di unita' immobiliari similari gia' iscritte al catasto. La possibilita' di impedire l'esercizio del potere di rettifica del valore finale non puo' operare laddove si tratti di unita' immobiliari urbane non dichiarate per l'iscrizione in catasto ovvero per le quali siano intervenute variazioni essenziali, che influiscono sull'ammontare della rendita, non denunciate all'ufficio tecnico erariale. * * * Per gli immobili che devono essere assoggettati alla tassazione di cui al piu' volte ripetuto art. 1, i soggetti obbligati devono presentare, nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre 1991, all'ufficio del registro nell'ambito della cui circoscrizione e' ubicato l'immobile la dichiarazione ai sensi dell'art. 18 del decreto presidenziale n. 643/1972, utilizzando i moduli gia' predisposti per la ordinaria INVIM per decorso del decennio (Mod. 25 Tasse) ed avendo cura, sul frontespizio, laddove e' scritto "Dichiarazione per decorso del decennio", di correggere in "Dichiarazione per INVIM straordinaria 1991". Si raccomanda di non compilare le parti del modulo "riservate all'ufficio", peraltro parzialmente superate laddove contemplano ancora le soppresse detrazioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972 ed il sostituito criterio di scaglionamento dell'incremento di valore imponibile (decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito, con modificazioni, nella legge 12 gennaio 1980, n. 2). La dichiarazione spedita per raccomandata al competente ufficio del registro si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale. Per ogni unita' immobiliare deve essere presentata la relativa dichiarazione. Tuttavia e' consentito presentare una sola dichiarazione cumulativa per piu' unita' immobiliari urbane facenti parte di uno stesso fabbricato e possedute dal medesimo soggetto passivo, a condizione che: a) il momento iniziale di riferimento sia identico per tutte le unita' dichiarate; b) il valore finale, al 31 ottobre 1991, di ciascuna unita' dichiarata (che, poi, confluisce nel valore complessivo delle piu' unita') sia non inferiore a quello catastale nei sensi gia' sovraillustrati (ottenuto, cioe', attraverso l'applicazione alla "nuova rendita" dei moltiplicatori di cui al punto I) ovvero, laddove consentito, ci si sia avvalsi, nei casi sovraenunciati, della predetta disposizione di cui al terzo periodo dell'ottavo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 299/1991 secondo le modalita' gia' delineate; c) le eventuali spese di acquisto, di costruzione ed incrementative denunciate siano comuni a tutte le unita' dichiarate; d) eventuali riduzioni di imposta siano applicabili, al medesimo titolo e nella stessa misura, a tutte le unita' dichiarate; e) il contribuente attesti nella dichiarazione che "trattasi di piu' unita' immobiliari facenti parte del medesimo fabbricato e sussistono le condizioni per la dichiarazione cumulativa precisate nella circolare ministeriale n. 1/161/T/1991". Ovviamente, nel caso predetto, devono essere specificati, nella parte della dichiarazione dedicata alla descrizione dell'immobile, gli estremi di identificazione di tutte le unita' per le quali e' presentata la dichiarazione cumulativa. Alla dichiarazione deve essere allegato, venendo cosi' a farne parte integrante, un prospetto di calcolo per la determinazione dell'imposta dovuta, da compilarsi a cura del contribuente, applicando le aliquote massime vigenti per ogni scaglione di incremento di valore imponibile. Tale prospetto si riferira', ovviamente, alla singola unita' immobiliare dichiarata ovvero, cumulativamente, alle piu' unita' urbane confluite nell'unica dichiarazione. Per la redazione del prospetto non sono previsti criteri vincolanti. L'essenziale e' che risulti in modo chiaro il procedimento seguito per la quantificazione dell'imposta dovuta. Si raccomanda, tra l'altro, di indicare esattamente gli estremi della norma (ovvero delle norme, qualora sia consentito il cumulo delle riduzioni) in base alla quale l'imposta e' determinata in misura ridotta. In allegato alla presente circolare vengono formulati due fac- simile di prospetto. L'esempio n. 1 si riferisce ad unita' immobiliare adibita ad abitazione assoggettata a tassazione "straordinaria" ai sensi dell'art. 26 del decreto-legge n. 55/1983 con valore, determinato al 1 gennaio 1983, di L. 100.000.000, per la quale sono state sostenute spese incrementative, in date diverse, per L. 6.000.000, e per la quale viene dichiarato un valore finale al 31 ottobre 1991 di L. 600.000.000. E' stato volutamente ipotizzato un incremento di valore molto elevato, al fine di coinvolgere piu' scaglioni di imposizione. L'esempio n. 2 riguarda il caso di utilizzazione edificatoria dell'area (art. 6, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972) e si riferisce ad un'area acquistata il 2 luglio 1984, con valore determinato a tale data di L. 800.000.000, per l'acquisto della quale sono state sostenute spese per L. 100.000.000 ed il cui valore alla data di inizio dei lavori di costruzione (10 settembre 1986) sia dichiarato in L. 1.200.000.000; per il fabbricato e' ipotizzata la dichiarazione di un valore di L. 6.000.000.000 alla data di ultimazione dei lavori di costruzione (10 settembre 1990) e di L. 6.800.000.000 alla data del 31 ottobre 1991. Si puntualizza che per la collocazione dell'incremento di valore imponibile nei diversi scaglioni, per ciascuno dei quali si applica la relativa aliquota d'imposta, occorre preliminarmente procedere alla formazione di un "parametro di riferimento". Per determinare tale parametro si moltiplica il valore iniziale per il numero degli anni (la frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero) di maturazione dell'incremento da assoggettare a tassazione (e, cioe', per il numero degli anni intercorrenti tra il momento di rilevazione del valore iniziale e quello di rilevazione del valore finale); si moltiplica, inoltre, l'ammontare delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative, inerenti al periodo di maturazione dell'incremento, per il numero degli anni (la frazione di anno superiore al semestre si considera come un anno intero) intercorrenti tra la data in cui le stesse sono state sostenute ed il numero di rilevazione del valore finale; la somma dei risultati di dette moltiplicazioni viene a rappresentare l'ammontare del detto "parametro di riferimento". Ottenuto il parametro, si procede alla collocazione dell'incremento di valore imponibile nei vari scaglioni ed all'applicazione della relativa aliquota d'imposta nel modo seguente: sulla parte di incremento fino al 20% dell'ammontare del "parametro di riferimento" si applica l'aliquota del 5%; sulla parte di incremento eccedente il 20% e fino al 50% dell'ammontare di detto parametro, si applica l'aliquota del 10%; sulla parte di incremento eccedente il 50% e fino al 100% dell'ammontare di detto parametro, si applica l'aliquota del 15%; sulla parte di incremento eccedente il 100% e fino al 150% dell'ammontare di detto parametro, si applica l'aliquota del 20%; sulla parte di incremento eccedente il 150% e fino al 200% dell'ammontare di detto parametro, si applica l'aliquota del 25%; sulla restante parte di incremento, si applica l'aliquota del 30%. Per quanto riguarda l'estratto catastale, in carta semplice, degli immobili censiti, ai quali si riferisce la dichiarazione, e' sufficiente allegare alla dichiarazione stessa quello rilasciato dall'ufficio tecnico erariale con l'indicazione delle "vecchie" rendite definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39; in caso di omessa allegazione dell'estratto o di sua insufficienza od irregolarita', l'ufficio del registro invita, mediante notifica di apposito avviso, il dichiarante alla produzione o regolarizzazione nel termine di sessanta giorni. L'imposta dovuta, risultante dal detto prospetto di calcolo, deve essere versata dal contribuente, in unica soluzione e quindi senza possibilita' di dilazione, nell'indicato periodo dal 1 novembre al 20 dicembre 1991, al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il comune in cui ha sede l'ufficio del registro competente a ricevere la dichiarazione (ovverosia l'ufficio del registro nell'ambito della cui circoscrizione e' ubicato l'immobile soggetto alla tassazione). Il versamento puo' riferirsi ad una sola dichiarazione ovvero a tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto passivo presentate, ai sensi dell'art. 1 in commento, allo stesso ufficio del registro. Per effettuare il versamento deve essere compilata un'apposita distinta conforme al modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del Tesoro, del 7 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del successivo 16 novembre. Per ogni versamento il concessionario rilascia un attestato e una quietanza di pagamento; il primo deve essere allegato alla dichiarazione, la seconda va conservata dal contribuente. Se il versamento si riferisce a piu' dichiarazioni presentate allo stesso ufficio del registro, l'attestato va allegato ad una di esse. Gli estremi del versamento (codice concessione; data versamento; numero quietanza; importo versato) vanno riportati sulla dichiarazione ovvero, nel menzionato caso di versamento per piu' dichiarazioni, su quella alla quale e' allegato il detto attestato. Se il versamento si riferisce ad una sola dichiarazione non e' necessario ripetere i dati del versamento sul prospetto di calcolo di cui si e' trattato in precedenza. Se invece il versamento si riferisce a piu' dichiarazioni, nei sensi sovradetti, i cennati estremi del versamento, con l'ulteriore indicazione del numero delle dichiarazioni interessate, vanno ripetuti su ogni prospetto di calcolo. Si puntualizza che la competenza del concessionario a ricevere i versamenti in discorso e' limitata all'imposta determinata dal contribuente, sulla base della sua dichiarazione, ai sensi e nei termini previsti dal terzo comma dell'art. 1 in commento. Pertanto vanno effettuati al competente ufficio del registro: i versamenti tardivi di imposta; i versamenti di imposta dovuta a seguito dell'attivita' di liquidazione ed accertamento posta in essere dall'ufficio del registro; i versamenti di sanzioni ed interessi. Rimane ferma, ovviamente, la competenza del concessionario alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988. Va, infine, richiamata l'attenzione sul settimo comma dell'art. 1 in commento in forza del quale, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui trattasi, non operano le disposizioni di sospensione dei versamenti dei tributi previste da provvedimenti adottati, anteriormente al 20 ottobre 1991, con riferimento a specifiche parti del territorio nazionale (non operano quindi, fra l'altro, le sospensioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 27 giugno 1991 relativa al sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale). * * * Fermo restando il potere di accertamento da esercitare nei termini stabiliti in materia di ordinaria INVIM per decorso del decennio, il competente ufficio del registro verifica i versamenti eseguiti, liquida l'imposta dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni e relativi prospetti, provvedendo anche a correggere gli errori materiali e di calcolo. Se l'ammontare dell'imposta liquidata dall'ufficio e' diverso da quello versato dal soggetto dichiarante, l'ufficio stesso emette avviso di liquidazione che e' notificato al contribuente entro il secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. E' opportuno precisare che l'avviso di liquidazione di cui si e' sopra detto, con i termini ad esso relativi, riguarda il recupero dell'imposta o della maggiore imposta, con le connesse sanzioni ed interessi, che, sulla base della dichiarazione, risulta non versata. Restano, pertanto, fermi i diversi termini previsti in materia di INVIM decennale per l'irrogazione di sanzioni non correlate al detto recupero di imposta. Per quanto concerne la soprattassa per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di cui trattasi, pari al trenta per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata (ridotta al dieci per cento se il versamento e' eseguito entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza) essa sostituisce, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui trattasi, l'ordinaria soprattassa del dieci per cento prevista nel secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972. Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 1 in commento e' di esclusiva spettanza dello Stato. Pertanto le somme ovunque riscosse (ivi comprese, quindi, quelle riscosse nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano) sia a titolo di imposta dovuta ai sensi del piu' volte ripetuto art. 1 che di relative sanzioni ed interessi, sia in sede di autotassazione effettuata a norma del terzo comma dell'art. 1 medesimo che a seguito dell'attivita' di liquidazione ed accertamento posta in essere dall'ufficio del registro, sia dal concessionario che dall'ufficio del registro, debbono essere fatte affluire, a cura del soggetto riscuotitore (concessionario od ufficio del registro), nelle casse dello Stato. Agli ispettorati compartimentali delle tasse e II.AA. viene inviato un congruo numero di copie della presente circolare, corredata dei due allegati, per il successivo, tempestivo inoltro agli uffici del registro compresi nella propria circoscrizione. Il Ministro: FORMICA