Alle intendenze di finanza
                                  Agli  ispettorati   compartimentali
                                  delle  tasse  e  imposte  indirette
                                  sugli affari
                                  Agli uffici del registro
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Alla Direzione generale delle tasse
                                  e  delle  imposte  indirette  sugli
                                  affari
                                  Alla Direzione generale del catasto
                                  e servizi tecnici erariali ed  alle
                                  altre direzioni generali
                                  Al    Servizio    centrale    della
                                  riscossione
                                  All'Associazione   nazionale    dei
                                  comuni d'Italia
 La  legge in oggetto indicata (il testo del decreto-legge n. 299 del
13 settembre 1991, coordinato con le modifiche apportate in  sede  di
conversione,  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del
18 novembre 1991) all'art. 1, reca disposizioni in materia di imposta
sull'incremento di valore  degli  immobili  di  cui  all'art.  3  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
  Si tratta, sostanzialmente, di un'operazione analoga a quella posta
in essere nel 1983 con l'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio  1983,
n.  55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n.
131.
  Salve le esclusioni,  di  cui  si  trattera'  nel  prosieguo  della
presente  circolare,  per  effetto  del cennato art. 1 debbono essere
assoggettati alla tassazione periodica di cui al predetto art. 3  gli
incrementi  di  valore registrati dagli immobili, siti nel territorio
dello Stato, a qualsiasi uso destinati (ivi compresi,  quindi,  anche
quelli   alla   cui  produzione  o  scambio  e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa; come, ad esempio, i fabbricati realizzati dalle imprese
di costruzione e destinati alla vendita) i quali, alla  data  del  31
ottobre  1991, siano posseduti, a titolo di proprieta', piena o nuda,
o di enfiteusi dai seguenti soggetti,  anche  se  non  residenti  nel
territorio  dello  Stato  e  quale  che  sia l'attivita' dagli stessi
svolta:
    a) societa' di ogni tipo, siano esse di persone o di capitali, ed
anche se di fatto o irregolari;
    b) enti pubblici e privati di ogni tipo, con o senza personalita'
giuridica;
    c) consorzi, associazioni ed altre  organizzazioni  indicate  nel
comma  2  dell'art.  87  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917.
  Restano  esclusi  dalla  tassazione  in  discorso gli incrementi di
valore  degli  immobili  che,  ovviamente  posseduti  dagli  indicati
soggetti  alla  data  del  31  ottobre 1991, siano stati dagli stessi
acquistati di recente e, precisamente, successivamente al 31 dicembre
1989,  nonche' gli incrementi di valore degli immobili per i quali il
decennio di ininterrotto possesso si sia compiuto nel corso dell'anno
1990 e del primo semestre dell'anno 1991 (la qual cosa e'  possibile,
ove  si  consideri,  ad  esempio,  che  per gli immobili i quali sono
rimasti esclusi dall'applicazione  dell'INVIM  periodica  di  cui  al
predetto  art.  26,  in  quanto  al  1›  gennaio 1983 presentavano le
caratteristiche per essere esenti dall'INVIM decennale, il periodo di
maturazione dell'incremento di  valore  imponibile  ha  continuato  a
decorrere).
  L'esclusione  e'  stata  dettata  dall'esigenza  di  evitare che si
verificassero due  tassazioni  INVIM  molto  ravvicinate  nel  tempo;
tuttavia,  pur  essendo questa la ragione di base, l'esclusione opera
anche se il detto acquisto e' avvenuto  in  esenzione  da  INVIM  sui
trasferimenti  ovvero  se  al  compimento  del decennio nell'indicato
periodo l'immobile godeva di esenzione dall'INVIM decennale.
  Sono invece compresi nell'ambito di applicazione  della  tassazione
di  cui  all'art. 1 in esame gli incrementi di valore degli immobili,
posseduti alla ripetuta data del 31 ottobre  1991,  per  i  quali  il
decennio  di  ininterrotto possesso va a compiersi nel periodo dal 1›
luglio al 31 ottobre 1991.
  In relazione a particolari problematiche che possano  sorgere  agli
effetti  dei  detti  riferimenti  temporali perche' possa farsi luogo
alla esclusione, va chiarito che:
   1) in caso di fabbricati  posseduti  a  seguito  di  utilizzazione
edificatoria  dell'area,  anche  se  risultante  dalla demolizione di
fabbricato preesistente, ci si trova in presenza del prodotto  di  un
processo  costruttivo  unitario  ancorche' l'immobile nel tempo abbia
cambiato la sua natura e struttura; pertanto, al fine  di  verificare
se  l'acquisto e' avvenuto successivamente al 31 dicembre 1989 ovvero
se il decennio si e' compiuto nel periodo dal 1› gennaio 1990  al  30
giugno  1991, occorre far riferimento alla data di acquisto dell'area
o del fabbricato demolito ovvero alla data di compimento del decennio
computandolo  ad  iniziare  dal  momento   del   detto   acquisto   o
dell'eventuale   successiva   tassazione   per  INVIM  decennale  (il
chiarimento e' coerente  con  quanto  precisato  nella  circolare  di
questa  Direzione  generale n. 3 del 10 aprile 1991, laddove e' stato
puntualizzato che "ai fini del computo del decennio non ha  rilevanza
la data di ultimazione del fabbricato bensi' quella, antecedente, che
segna   il   momento   iniziale  del  primo  periodo  di  maturazione
dell'incremento");
   2)  in  caso  di  immobili  pervenuti  a  seguito  di  fusioni   o
incorporazioni,  ai  sensi del settimo comma dell'art. 6 del predetto
decreto presidenziale n. 643/1972, ovvero  a  seguito  di  operazioni
analoghe   che   siano   state  a  queste  assimilate  da  specifiche
disposizioni di legge (vedasi, ad esempio, il primo comma dell'art. 7
della legge 30 luglio 1990, n. 218, in materia di ristrutturazione  e
integrazione  patrimoniale  degli  istituti  di  credito  di  diritto
pubblico), venendo a risultare il passaggio "neutrale" ai fini INVIM,
devesi aver riguardo, ai fini della verifica temporale di cui  si  e'
parlato  al  precedente punto 1), alla data di acquisto dell'immobile
da parte della societa' od ente fuso, incorporato o conferente ovvero
alla data di compimento del decennio  computandolo  ad  iniziare  dal
momento  del  detto  acquisto o dell'eventuale, successiva tassazione
per INVIM decennale.
  Restano,   altresi',  esclusi  dalla  tassazione  in  discorso  gli
incrementi di valore degli immobili che, alla  data  del  31  ottobre
1991,   hanno   le   caratteristiche  per  essere  esenti  dall'INVIM
decennale, in forza  di  disposizioni  di  legge  vigenti  alla  data
stessa.  Le esenzioni in questione sono recate, oltre che dal secondo
comma dell'art. 25 del decreto presidenziale n. 643/1972,  da  altre,
specifiche  norme  quali,  ad esempio, quelle riguardanti: le cooper-
ative agricole e i benefici ecclesiastici (terzo  comma  dell'art.  8
della   legge  16  dicembre  1977,  n.  904);  gli  istituti  per  il
sostentamento del clero (art. 45  della  legge  20  maggio  1985,  n.
222).
  La  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  per  potere beneficiare
dell'esenzione e, quindi, dell'esclusione  dalla  tassazione  di  cui
all'art.  1  in commento deve essere riscontrata avendo riguardo alla
situazione esistente alla data del  verificarsi  del  presupposto  di
applicazione  dell'imposta;  nella  specie, alla situazione esistente
alla data del 31 ottobre 1991. Cosi', ad esempio, per l'esenzione  di
cui  alla  lettera  e)  del  secondo  comma  del  detto  art.  25, e'
necessario che alla data  del  31  ottobre  1991  l'immobile  risulti
totalmente   destinato   allo   svolgimento  ad  opera  dello  stesso
proprietario o enfiteuta di attivita'  assistenziali,  previdenziali,
eccetera.
  Inoltre,  per  talune fattispecie esonerative (e, precisamente, per
quelle contemplate nelle lettere c), e), f),  g)  del  detto  secondo
comma  dell'art.  25)  e'  prescritta  l'ulteriore  condizione che la
destinazione, in funzione della quale e' concessa l'esenzione, vi sia
stata almeno per un determinato periodo di tempo. Tale tempo  minimo,
che  nell'ordinaria  imposizione  per decorso del decennio e' di otto
anni, deve essere rapportato, agli effetti della tassazione di cui al
piu' volte ripetuto art. 1, al periodo di maturazione dell'incremento
che, in assenza dell'agevolazione, sarebbe assoggettato  ad  imposta.
Praticamente,  e'  necessario  che  la destinazione sia durata per un
tempo non inferiore  all'ottanta  per  cento  del  detto  periodo  di
maturazione  dell'incremento.  Cosi',  ad  esempio,  per  un immobile
acquistato il 31 dicembre 1985 da un ente "non  commerciale"  di  cui
alla  lettera  c)  dell'art.  87  del  gia'  citato testo unico delle
imposte sui redditi o da un soggetto a questo equiparato ai sensi del
primo periodo del secondo comma dello stesso art. 87 (si ricorda  che
in  forza  dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 4
febbraio 1988, n. 42, i riferimenti a disposizioni  dei  decreti  del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n.
599, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, si
intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico
medesimo), il quale, alla data del 31 ottobre 1991, risulti destinato
all'esercizio delle attivita' istituzionali  dell'ente,  e'  altresi'
necessario,   affinche'  possa  farsi  luogo  alla  esclusione  dalla
tassazione di cui all'art. 1 in commento, che  siffatta  destinazione
sia durata per almeno quattro anni e otto mesi. Parimenti, per un im-
mobile  acquistato da detto ente il 31 dicembre 1975 il quale non sia
stato assoggettato alla tassazione di  cui  all'art.  26  del  citato
decreto-legge  n. 55/1983 ne' a quella decennale al 31 dicembre 1985,
in quanto in tali occasioni esente, ed il quale,  alla  data  del  31
ottobre   1991,   risulti  destinato  all'esercizio  delle  attivita'
istituzionali dell'ente, e' altresi' necessario, perche' possa  farsi
luogo  all'esclusione,  che  tale  destinazione sia durata per almeno
dodici anni e otto mesi.
  Per quanto concerne i fabbricati strumentali di  cui  alla  lettera
d),  primo  periodo, del secondo comma del predetto art. 25 (premesso
che non e' estensibile all'INVIM  la  definizione  di  strumentalita'
dettata  agli effetti delle imposte sui redditi dall'art. 40 del piu'
volte ripetuto testo unico e che la classificazione catastale non  e'
determinante,    dovendosi   aver   riguardo   alle   caratteristiche
costruttive di fatto del fabbricato), l'esclusione  dalla  tassazione
di  cui  all'art.  1  e'  subordinata, oltre che alla condizione (che
sarebbe  di  per  se'  sufficiente  ai  fini   dell'ordinaria   INVIM
decennale)  della  strutturazione, alla data del 31 ottobre 1991, del
fabbricato in modo tale che  non  sia  suscettibile  di  destinazione
diversa   da  quella  commerciale  senza  radicali  trasformazioni  e
dell'esercizio in esso, sempre  alla  predetta  data,  dell'attivita'
commerciale  direttamente da parte del proprietario o dell'enfiteuta,
all'ulteriore condizione che siffatti requisiti siano stati  presenti
per  oltre  la  meta'  del  periodo di maturazione dell'incremento di
valore. Cosi', ad esempio, per un fabbricato strumentale "per natura"
acquistato da una societa' il 31 dicembre 1978 il quale non sia stato
assoggettato alla tassazione di cui all'art. 26 del decreto-legge  n.
55/1983 ne' a quella decennale al 31 dicembre 1988, in quanto in tali
occasioni  esente  ai  sensi  della lettera d) in esame, ed il quale,
alla data del 31 ottobre 1991, abbia le  caratteristiche  strutturali
sovraillustrate e sia utilizzato direttamente dalla societa' medesima
per  l'esercizio  dell'attivita' commerciale, e' altresi' necessario,
perche' possa farsi luogo all'esclusione,  che  i  predetti  utilizzo
diretto  e  caratteristiche  ci  siano  stati  per piu' di sei anni e
cinque mesi.
  In  caso  di  immobili   pervenuti   a   seguito   di   fusioni   o
incorporazioni, ai sensi del settimo comma dell'art. 6 del decreto n.
643/1972 ovvero a seguito di operazioni analoghe a queste assimilate,
va  considerato  anche  il  periodo  in  cui  gli immobili sono stati
posseduti dalla societa' fusa, incorporata o conferente, agli effetti
della  verifica  della  sussistenza  del  detto   tempo   minimo   di
destinazione  ovvero  di  strutturazione  del  fabbricato ed utilizzo
diretto.
  Per i fabbricati che, al 31 ottobre 1991, risultano essere dati  in
locazione   finanziaria   e  sempreche',  ovviamente,  si  tratti  di
fabbricati strumentali "per natura" nei sensi  sovraillustrati,  agli
effetti  della  esclusione dalla tassazione di cui al ripetuto art. 1
non e' necessario  che  la  societa'  proprietario-locatore  eserciti
esclusivamente   attivita'   di  locazione  finanziaria  (condizione,
questa, richiesta ai fini dell'esenzione dall'INVIM per  decorso  del
decennio  dal  secondo periodo della lettera d) del secondo comma del
predetto art. 25 e che, tuttora, permane nei  riflessi  delle  future
applicazioni  dell'INVIM decennale) ma e' sufficiente che l'attivita'
di locazione finanziaria sia prevalente. Chiaramente l'esclusione non
riguarda  i  fabbricati  dati  dalle  societa'  di  cui  trattasi  in
locazione diversa da quella finanziaria.
  Sono,  infine,  escluse  dalla  tassazione  di  cui  all'art.  1 in
discorso le aree che, al  31  ottobre  1991,  risultano  assoggettate
dallo   strumento   urbanistico   generale   o  attuativo  a  vincoli
preordinati  all'espropriazione  ovvero  a  vincoli  che   comportino
l'inedificabilita'.  Si  sottolinea  che  la particolare disposizione
agevolativa   ha   effetto   soltanto   ai   fini   dell'applicazione
dell'imposta di cui all'art. 1 in commento.
  L'esclusione,   qualunque   ne   sia   il   motivo,   non  comporta
l'interruzione   del    maturarsi    dell'incremento    di    valore.
Conseguentemente:  il  decennio  continua  a  decorrere  ed  andra' a
compiersi  alla  sua  naturale  scadenza;  alla  prima  occasione  di
applicazione  dell'INVIM,  vuoi  per  trasferimento o per decorso del
decennio, sara' attratto a tassazione anche  l'incremento  di  valore
maturato antecedentemente al 31 ottobre 1991.
  Ovviamente,  nelle altre ipotesi non soggette a tutela legislativa,
si applica la tassazione di cui all'art. 1  la  quale  ha  la  stessa
struttura e caratteristiche dell'imposta quando e' dovuta per decorso
del  decennio. Siffatta tassazione si traduce, sostanzialmente, nella
generalita' dei casi, in una anticipazione dell'INVIM decennale,  nel
senso che l'occasione per l'applicazione dell'imposta periodica viene
fissata  in un determinato tempo (31 ottobre 1991) anteriore a quello
di naturale scadenza del decennio (in prevalenza il decennio  sarebbe
venuto  in  scadenza il 1› gennaio 1993 per gli immobili assoggettati
alla tassazione di cui al menzionato art.  26  del  decreto-legge  n.
55/1983).  Eppero'  in  casi  particolari,  e precisamente laddove il
decennio si sarebbe compiuto nel periodo dal 1› luglio al 30  ottobre
1991,  essa  si  traduce  in una posticipazione in quanto il decennio
viene "allungato" fino al  detto  31  ottobre  (per  il  decennio  in
scadenza   al   31   ottobre   1991  c'e'  equivalenza  di  tempo  di
riferimento).
  Salve le differenze gia' accennate e quelle  di  cui  si  dira'  in
prosieguo (principalmente in relazione alla limitazione del potere di
rettifica del valore finale, all'autotassazione ed alla spettanza del
gettito allo Stato) la tassazione in commento, appunto perche' e' una
"decennale" anticipata o posticipata, rimane disciplinata dalle norme
del  decreto presidenziale n. 643/1972 relative all'INVIM per decorso
del decennio, ivi comprese quelle recanti riduzioni di imposta  (art.
25,   commi   4   e   5)  e  criteri  particolari  di  determinazione
dell'incremento di  valore  imponibile  (art.  6,  comma  6,  per  le
utilizzazioni   edificatorie  delle  aree,  anche  se  risultanti  da
demolizione di fabbricati preesistenti - vedasi circolare  di  questa
Direzione n. 3 del 10 aprile 1991).
  Ai  soli effetti della tassazione di cui all'art. 1 in questione e'
stata prevista la riduzione dell'imposta all'ottanta per cento per le
unita' immobiliari destinate a civile abitazione le  quali  risultino
essere state locate ad equo canone per almeno la meta' del periodo di
maturazione  dell'incremento  di  valore  imponibile.  Ai  fini della
verifica della sussistenza di tale tempo minimo di locazione a canone
equo va considerato,  in  caso  di  unita'  immobiliari  pervenute  a
seguito  di  fusioni  o  incorporazioni  ai  sensi  del settimo comma
dell'art. 6 del decreto n. 643/1972 ovvero a  seguito  di  operazioni
analoghe  a  queste  assimilate,  anche  il  periodo in cui le unita'
stesse sono  state  possedute  dalla  societa'  fusa,  incorporata  o
conferente.  In  caso  di  unita'  immobiliari possedute a seguito di
utilizzazione  edificatoria  dell'area,  anche  se  risultante  dalla
demolizione   di   fabbricato   preesistente,  la  riduzione  compete
limitatamente  all'imposta   gravante   sull'incremento   di   valore
afferente  al  fabbricato  e,  conseguentemente,  la  verifica  della
sussistenza del detto tempo minimo di locazione  ad  equo  canone  va
effettuata  in relazione al periodo di maturazione dell'incremento di
valore imponibile riferito al fabbricato medesimo; cosi', ad esempio,
se l'imposta dovuta sull'incremento di  valore  dell'area  e'  di  10
milioni  e  quella  che sarebbe dovuta, in assenza dell'agevolazione,
sull'incremento di valore del fabbricato (unita'  immobiliare  locata
ad  equo  canone  per  almeno il detto tempo minimo) e' di 2 milioni,
soltanto quest'ultima e' ridotta all'80 per cento, per cui  l'imposta
complessivamente   dovuta  sara'  pari  a  11.600.000  (10.000.000  +
1.600.000). La riduzione in discorso, essendo di carattere oggettivo,
si cumula con quella, di natura soggettiva, prevista dalla lettera a)
del quinto comma  dell'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  643/1972  ("enti non commerciali") ovvero con quella,
anch'essa di natura soggettiva, contemplata dalla  lettera  c)  dello
stesso  quinto  comma  (particolari  enti di previdenza ed assistenza
sociale). Pertanto,  laddove  la  riduzione  per  l'unita'  abitativa
locata  ad  equo  canone  concorra  con quella di cui alla lettera a)
predetta,  l'imposta  sara'  dovuta  nella  misura   complessivamente
ridotta  al  40  per  cento;  laddove siffatta riduzione concorra con
quella di cui alla lettera c) predetta, l'imposta sara' dovuta  nella
misura complessivamente ridotta al 16 per cento.
  Ribadito che l'incremento di valore da assoggettare a tassazione e'
quello  maturato  fino al 31 ottobre 1991, la data alla quale occorre
riferirsi per la  rilevazione  del  valore  iniziale  e'  quella  del
precedente  acquisto  dell'immobile  da  parte  del  soggetto  che lo
possiede al 31 ottobre 1991. Se  successivamente  al  detto  acquisto
l'immobile sia stato sottoposto a tassazione periodica, sia per INVIM
decennale  ordinaria che per INVIM "straordinaria" di cui al ripetuto
art. 26 del decreto-legge n.   55/1983, la data  di  riferimento  del
valore  iniziale  e'  quella assunta per la determinazione del valore
finale  agli   effetti   dell'applicazione   dell'ultima   tassazione
periodica.
  Ovviamente  restano  salve,  in  caso di utilizzazione edificatoria
dell'area,  le  diverse  regole  per  la  determinazione  del  valore
iniziale  del  fabbricato  alla  data  di  ultimazione  dei lavori di
costruzione, le quali fanno riferimento  a  siffatta  data  ovvero  a
quella,  eventuale,  dell'ultima tassazione periodica dell'incremento
di valore del fabbricato stesso. Cosi' come resta salvo, in  caso  di
applicabilita'   del  settimo  comma  dell'art.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 643/1972 o di norme che fanno ad  esso
rinvio,  il  rifermento  ai  momenti  iniziali, ivi previsti, laddove
questi debbano essere rilevati nei confronti delle societa'  od  enti
fusi, incorporati o conferenti.
  La  decorrenza dell'incremento di valore dall'ultima tassazione per
decorso del tempo, successiva all'acquisto, sta a  significare  (come
del resto stabilito anche nei riflessi dell'INVIM decennale ordinaria
e  di quella di cui al piu' volte ripetuto art. 26 nonche' dell'INVIM
sui trasferimenti) che la mancata applicazione  dell'INVIM  periodica
per  effetto  di esenzioni dalla stessa non interrompe la maturazione
dell'incremento di valore imponibile, per cui, al fine di individuare
la data alla quale  bisogna  rilevare  il  valore  iniziale,  occorre
andare  all'indietro  fino  al  momento  di  una tassazione periodica
ovvero, in sua assenza, al momento  dell'acquisto.  E  tale  discorso
vale  anche per le ipotesi di esclusione dall'applicazione dell'IMVIM
di cui all'art. 26  del  decreto-legge  n.  55/1983  e  nei  casi  di
evasione  totale dall'INVIM periodica per la quale non sia gia' stato
tempestivamente notificato avviso di accertamento.
  Qualora si debba assumere la  data  dell'acquisto  essa  non  puo',
comunque,  essere  anteriore  al  1›  gennaio  1965, per gli immobili
appartenenti alle societa' di  gestione  immobiliare,  ovvero  al  1›
gennaio  1966,  per  gli  immobili appartenenti a soggetti diversi da
queste. Pertanto per gli acquisti intervenuti in epoca piu' remota si
assume come valore iniziale quello venale  dell'immobile  alla  detta
data del 1› gennaio 1965 ovvero 1966.
  Per  quanto  concerne  la  quantificazione  del valore iniziale non
sorgono particolari problemi,  applicandosi  le  regole  vigenti  per
l'INVIM decennale ordinaria.
  Si  richiama,  peraltro,  l'attenzione su alcuni aspetti specifici,
quali:
  - Per gli immobili assoggettati alla tassazione di cui all'art.  26
del  decreto-legge  n. 55/1983 con il metodo forfettario previsto dal
terzo comma dello stesso articolo, il valore iniziale al  1›  gennaio
1983,  come espressamente stabilito nel comma medesimo e chiarito con
la circolare di questa Direzione n. 8 del 25  maggio  1983,  e'  pari
alla   somma   del   valore   assunto   come  iniziale  agli  effetti
dell'applicazione  dell'imposta  di  cui  al  predetto  art.   26   e
dell'importo       corrispondente      all'incremento      imponibile
forfettariamente determinato. (Poiche' anche nella detta  ipotesi  la
tassazione  di cui all'art. 26 ha assunto il carattere di imposizione
definitiva dell'incremento di valore  maturato  fino  al  1›  gennaio
1983,  non  possono  essere ammesse, agli effetti della tassazione di
cui all'art. 1 in commento, quelle spese di acquisto, di  costruzione
ed  incrementative  riferentisi al periodo forfettariamente tassato e
le quali, appunto perche' e' stato scelto il metodo forfettario,  non
hanno potuto in quella occasione essere dedotte).
  - Al fine della limitazione del potere dell'ufficio di rettifica in
"diminuzione"  del  valore  iniziale  dichiarato,  nei  casi  ed alle
condizioni chiariti con la circolare di questa Direzione n. 6  del  9
luglio 1988, restano comunque fermi i "moltiplicatori" di ottanta per
i  fabbricati  e  sessanta  per  i terreni, previsti nel comma 3- bis
dell'art. 12 del  decreto-legge  14  marzo  1988,  n.  70  (legge  di
conversione  n. 154 del 13 maggio 1988), non essendo estensibili, per
le ragioni esposte nella risoluzione di questa Direzione  n.  1/183/T
del  10  gennaio  1991, le modifiche dei "moltiplicatori" intervenute
agli effetti della limitazione del diverso potere  di  rettifica  "in
aumento" dei valori immobiliari.
  Per  quanto  concerne  il valore finale dell'immobile al 31 ottobre
1991 esso e' quello venale, in comune commercio, a siffatta data.
  Eppero' il contribuente (conformemente alla regola  gia'  da  tempo
introdotta  in  materia  di  imposta  di  registro,  di successione e
donazione e di INVIM  sia  per  trasferimenti  che  per  decorso  del
decennio) puo' impedire, eccezion fatta per i terreni per i quali gli
strumenti   urbanistici   prevedono   la  destinazione  edificatoria,
all'ufficio l'esercizio del potere di rettifica in aumento del valore
dichiarato, a determinate condizioni.
  Agli  effetti  della  tassazione di cui all'art. 1 in commento, per
conseguire il detto risultato, il valore finale al  31  ottobre  1991
deve essere indicato in dichiarazione (pertanto non puo' che rimanere
integro  il  potere  di  accertamento  dell'ufficio in caso di omessa
presentazione della dichiarazione) in misura  uguale  o  superiore  a
quella che risulta:
  I)  Per  l'unita'  immobiliare  urbana  iscritta  in catasto, dalla
moltiplicazione dell'ammontare della sua "nuova"  rendita  catastale,
come  determinata  dall'amministrazione  del  catasto  e  dei servizi
tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta  con  il
decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, per:
   a)  cento,  se  si  tratta  di unita' immobiliare classificata nel
gruppo catastale A (abitazioni, castelli, palazzi ed alloggi tipici),
con esclusione della categoria A/10 (uffici e studi privati),  ovvero
nel  gruppo  B (collegi, convitti, case di cura, scuole, ecc.) ovvero
nel  gruppo  C   (magazzini,   laboratori,   stabilimenti   balneari,
autorimesse,  ecc.),  con  esclusione  della  categoria C/1 (negozi e
botteghe);
   b) cinquanta, se si tratta di unita' immobiliare classificata  nel
gruppo  catastale  D (opifici, alberghi, teatri, istituti di credito,
ecc.) ovvero nella categoria A/10;
   c) trentaquattro, se si tratta di unita' immobiliare  classificata
nel  gruppo  catastale  E  (stazioni  per servizi di trasporto, fari,
ecc.) ovvero nella categoria C/1.
  II) Per il terreno, diverso da quello per il  quale  gli  strumenti
urbanistici   prevedono   la   destinazione   edificato   ria,  dalla
moltiplicazione del suo nuovo reddito dominicale (quale risultante in
catasto a seguito dell'applicazione delle nuove tariffe d'estimo) per
settantacinque.
  Eventuali variazioni delle rendite catastali rispetto a quelle  de-
terminate,  come  sopra detto, dall'Amministrazione del catasto e dei
servizi  tecnici  erariali,  a  seguito  di  ricorso   prodotto   dal
contribuente,  non  si  ripercuotono  sul  valore finale agli effetti
della  tassazione  INVIM  essendo  questo,  pur  sempre,  un   valore
dichiarato  (e liberamente dichiarato) dal contribuente e, come tale,
per lui vincolante.
  Per quantificare l'ammontare della rendita catastale  delle  unita'
immobiliari  urbane,  al  quale  applicare i moltiplicatori di cui al
precedente punto I), occorre:
    a) Per quelle comprese  nei  gruppi  catastali  A,  B  e  C,  far
riferimento   alle   tariffe   d'estimo  pubblicate  nel  supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1991 (per ogni
provincia e' stato pubblicato un fascicolo). Individuato il comune  e
la relativa zona censuaria in cui e' ubicata l'unita' immobiliare, va
rilevato  l'importo  (tariffa) corrispondente alla categoria e classe
di appartenenza dell'unita' immobiliare  medesima;  tale  importo  va
moltiplicato  per  la  consistenza  catastale dell'unita' immobiliare
(numero dei vani, se si tratta del gruppo A; metri cubi, se si tratta
del gruppo B; metri quadrati, se si tratta del gruppo C).
  Si ricorda che in alcuni comuni la zona censuaria e/o la classe  e'
unica.
  I  dati  relativi  alla  singola  unita' immobiliare possono essere
desunti: dall'estratto  catastale  rilasciato  con  riferimento  alle
vecchie  rendite  catastali 1937/39, ovvero da altri atti e documenti
idonei (nei casi dubbi interpellare  il  competente  ufficio  tecnico
erariale).
  A  titolo  esemplificativo,  nell'ipotesi  di un'abitazione ubicata
nella sesta zona censuaria del comune di Roma, di categoria A/2 e  di
classe  7, composta di 5 vani catastali, l'ammontare della rendita e'
di L. 1.850.000 (370.000 x 5).    Pertanto,  al  fine  della  cennata
limitazione  del  potere  rettificativo,  occorre  dichiarare,  nella
fattispecie, un valore finale non inferiore a L. 185.000.000.
    b) Per quelle comprese nei gruppi catastali D ed E,  assumere  la
nuova rendita attribuita, per stima diretta, dall'Amministrazione del
catasto e rilevabile, se il contribuente non ne e' gia' a conoscenza,
presso il competente ufficio tecnico erariale.
  La  sovraillustrata possibilita' di impedire l'esercizio del potere
di rettifica del valore finale opera anche per le unita'  immobiliari
urbane dichiarate per l'iscrizione nel catasto ma non ancora iscritte
alla  data  di  presentazione  della dichiarazione per l'applicazione
dell'INVIM  di  cui  al  ripetuto  art.  1,  nonche'  per  le  unita'
immobiliari  urbane  gia'  iscritte al catasto per le quali sia stata
presentata all'ufficio tecnico erariale, entro la  predetta  data  di
presentazione  della  dichiarazione  INVIM,  domanda di variazione ai
fini della rendita catastale. Per raggiungere siffatto  risultato  e'
necessario,  pero', che il contribuente: a) specifichi nella predetta
dichiarazione INVIM di "volersi avvalere  della  disposizione  recata
dall'ottavo  comma,  terzo  periodo, dell'art. 1 del decreto-legge n.
299/1991"    (siffatta    dichiarazione    comporta    l'accettazione
incondizionata,  agli  effetti  dell'applicazione dell'imposta di cui
all'art. 1 in esame, della rendita che sara' attribuita  dall'ufficio
tecnico  erariale  per  cui l'esito di eventuali ricorsi prodotti dal
contribuente non si  ripercuote  sul  valore  finale  ai  fini  della
tassazione  INVIM  in  discorso);  b)  presenti al competente ufficio
tecnico erariale  apposita  istanza  di  attribuzione  della  rendita
all'unita'  immobiliare  dichiarata,  secondo  le  modalita' indicate
nella circolare della Direzione generale del catasto n. 3975  del  14
novembre  1991;  c)  presenti  all'ufficio  del registro destinatario
della dichiarazione INVIM, entro sessanta giorni dalla  presentazione
della  dichiarazione  stessa,  la  ricevuta  della  detta  istanza di
attribuzione di rendita che e' stata rilasciata dall'ufficio  tecnico
erariale.
  L'ufficio tecnico erariale, entro quindici mesi dalla presentazione
della  precitata  istanza,  deve  inviare  all'ufficio  del  registro
competente  il  certificato  catastale  con  l'indicazione  dei  dati
censuari,  ivi  compresa  la  "nuova" rendita catastale attribuita ai
sensi del predetto decreto ministeriale del 20 gennaio  1990.  Se  il
valore  risultante  dall'applicazione  dei  moltiplicatori  di cui al
precedente punto I) alla "nuova" rendita attribuita  e'  inferiore  a
quello  dichiarato  rimane, ovviamente, fermo quest'ultimo. Se invece
e' superiore, l'ufficio deve provvedere a riliquidare l'imposta sulla
base del maggior valore catastale,  notificando  al  contribuente  il
relativo  avviso:  a)  entro  due  anni  dalla  data di notificazione
dell'avviso di liquidazione di cui al comma 4 dell'art. 1 in commento
(e di cui si trattera' in seguito) qualora tale notificazione  si  e'
resa  necessaria ed e' avvenuta tempestivamente; b) altrimenti, entro
tre anni dalla  data  di  presentazione  della  dichiarazione.  Salvo
restando,  ovviamente,  il  potere  di accertamento da esercitare nei
termini  stabiliti  in  materia  di  ordinaria  INVIM per decorso del
decennio.
  E' opportuno precisare che nel caso di cui sopra, oltre  che  della
maggiore  imposta,  il  contribuente  rimane  obbligato al versamento
della soprattassa del 30 per cento di questa,  a  titolo  di  tardivo
versamento  di  imposta, e degli interessi decorrenti dal 21 dicembre
1991,  restando  escluse  le  sanzioni  per  infedele   dichiarazione
connessa   alla  detta  differenza  di  valore  finale.  Stanti  tali
conseguenze e' consigliabile per il  contribuente  dichiarare  valori
corrispondenti  a quelli di unita' immobiliari similari gia' iscritte
al catasto.
  La possibilita' di impedire l'esercizio del potere di rettifica del
valore  finale  non  puo'  operare  laddove  si  tratti   di   unita'
immobiliari  urbane non dichiarate per l'iscrizione in catasto ovvero
per le quali siano intervenute variazioni essenziali, che influiscono
sull'ammontare della  rendita,  non  denunciate  all'ufficio  tecnico
erariale.
                                  *
                                 * *
  Per  gli immobili che devono essere assoggettati alla tassazione di
cui al piu' volte  ripetuto  art.  1,  i  soggetti  obbligati  devono
presentare,  nel  periodo  dal  1›  novembre  al  20  dicembre  1991,
all'ufficio del registro  nell'ambito  della  cui  circoscrizione  e'
ubicato l'immobile la dichiarazione ai sensi dell'art. 18 del decreto
presidenziale  n. 643/1972, utilizzando i moduli gia' predisposti per
la ordinaria INVIM per decorso del decennio (Mod. 25 Tasse) ed avendo
cura, sul frontespizio, laddove e' scritto "Dichiarazione per decorso
del  decennio",   di   correggere   in   "Dichiarazione   per   INVIM
straordinaria  1991".  Si  raccomanda  di  non compilare le parti del
modulo  "riservate  all'ufficio",  peraltro   parzialmente   superate
laddove contemplano ancora le soppresse detrazioni di cui all'art. 14
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  643/1972  ed il
sostituito  criterio  di  scaglionamento  dell'incremento  di  valore
imponibile  (decreto-legge  12 novembre 1979, n. 571, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 gennaio 1980, n. 2).  La  dichiarazione
spedita  per  raccomandata  al  competente  ufficio  del  registro si
considera presentata nel giorno  in  cui  e'  consegnata  all'ufficio
postale.
  Per  ogni  unita'  immobiliare  deve  essere presentata la relativa
dichiarazione.   Tuttavia   e'   consentito   presentare   una   sola
dichiarazione  cumulativa  per piu' unita' immobiliari urbane facenti
parte di uno stesso fabbricato  e  possedute  dal  medesimo  soggetto
passivo,  a condizione che: a) il momento iniziale di riferimento sia
identico per tutte le unita' dichiarate; b) il valore finale,  al  31
ottobre 1991, di ciascuna unita' dichiarata (che, poi, confluisce nel
valore  complessivo  delle  piu'  unita')  sia non inferiore a quello
catastale nei sensi gia' sovraillustrati (ottenuto, cioe', attraverso
l'applicazione alla "nuova rendita"  dei  moltiplicatori  di  cui  al
punto  I)  ovvero,  laddove  consentito,  ci si sia avvalsi, nei casi
sovraenunciati, della predetta disposizione di cui al  terzo  periodo
dell'ottavo  comma  dell'art. 1 del decreto-legge n. 299/1991 secondo
le modalita' gia' delineate; c) le eventuali spese  di  acquisto,  di
costruzione  ed  incrementative  denunciate  siano  comuni a tutte le
unita'  dichiarate;  d)  eventuali   riduzioni   di   imposta   siano
applicabili,  al  medesimo  titolo  e nella stessa misura, a tutte le
unita' dichiarate; e) il contribuente attesti nella dichiarazione che
"trattasi di piu'  unita'  immobiliari  facenti  parte  del  medesimo
fabbricato e sussistono le condizioni per la dichiarazione cumulativa
precisate nella circolare ministeriale n. 1/161/T/1991".
  Ovviamente,  nel  caso  predetto,  devono essere specificati, nella
parte della dichiarazione dedicata  alla  descrizione  dell'immobile,
gli  estremi  di  identificazione  di tutte le unita' per le quali e'
presentata la dichiarazione cumulativa.
  Alla dichiarazione deve essere  allegato,  venendo  cosi'  a  farne
parte  integrante,  un  prospetto  di  calcolo  per la determinazione
dell'imposta  dovuta,  da  compilarsi  a   cura   del   contribuente,
applicando   le  aliquote  massime  vigenti  per  ogni  scaglione  di
incremento  di  valore  imponibile.  Tale  prospetto  si   riferira',
ovviamente,   alla  singola  unita'  immobiliare  dichiarata  ovvero,
cumulativamente,  alle  piu'  unita'  urbane   confluite   nell'unica
dichiarazione.
  Per   la   redazione   del  prospetto  non  sono  previsti  criteri
vincolanti.  L'essenziale  e'  che  risulti   in   modo   chiaro   il
procedimento  seguito  per la quantificazione dell'imposta dovuta. Si
raccomanda, tra l'altro, di indicare esattamente  gli  estremi  della
norma  (ovvero  delle  norme,  qualora sia consentito il cumulo delle
riduzioni) in base alla quale  l'imposta  e'  determinata  in  misura
ridotta.
  In  allegato  alla  presente  circolare  vengono formulati due fac-
simile di prospetto.
  L'esempio n. 1  si  riferisce  ad  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione   assoggettata   a  tassazione  "straordinaria"  ai  sensi
dell'art. 26 del decreto-legge n. 55/1983 con valore, determinato  al
1› gennaio 1983, di L. 100.000.000, per la quale sono state sostenute
spese  incrementative,  in  date  diverse, per L. 6.000.000, e per la
quale viene dichiarato un valore finale al  31  ottobre  1991  di  L.
600.000.000.  E' stato volutamente ipotizzato un incremento di valore
molto elevato, al fine di coinvolgere piu' scaglioni di imposizione.
  L'esempio n. 2  riguarda  il  caso  di  utilizzazione  edificatoria
dell'area  (art.  6,  sesto  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 643/1972) e si riferisce ad  un'area  acquistata  il  2
luglio  1984,  con  valore determinato a tale data di L. 800.000.000,
per  l'acquisto  della  quale  sono  state  sostenute  spese  per  L.
100.000.000  ed  il  cui  valore  alla  data  di inizio dei lavori di
costruzione (10 settembre 1986) sia dichiarato in  L.  1.200.000.000;
per  il  fabbricato e' ipotizzata la dichiarazione di un valore di L.
6.000.000.000 alla data di ultimazione dei lavori di costruzione  (10
settembre 1990) e di L. 6.800.000.000 alla data del 31 ottobre 1991.
  Si  puntualizza  che  per la collocazione dell'incremento di valore
imponibile nei diversi scaglioni, per ciascuno dei quali  si  applica
la  relativa  aliquota  d'imposta,  occorre preliminarmente procedere
alla formazione di un "parametro  di  riferimento".  Per  determinare
tale  parametro  si moltiplica il valore iniziale per il numero degli
anni (la frazione di anno superiore al semestre si considera come  un
anno   intero)  di  maturazione  dell'incremento  da  assoggettare  a
tassazione (e, cioe', per il numero degli anni intercorrenti  tra  il
momento  di  rilevazione  del valore iniziale e quello di rilevazione
del valore finale); si moltiplica, inoltre, l'ammontare  delle  spese
di acquisto, di costruzione ed incrementative, inerenti al periodo di
maturazione dell'incremento, per il numero degli anni (la frazione di
anno  superiore  al  semestre  si  considera  come  un  anno  intero)
intercorrenti tra la data in cui le stesse sono state sostenute ed il
numero di rilevazione del valore finale; la somma  dei  risultati  di
dette  moltiplicazioni  viene  a  rappresentare l'ammontare del detto
"parametro di riferimento".
  Ottenuto il parametro, si procede alla collocazione dell'incremento
di valore imponibile nei vari  scaglioni  ed  all'applicazione  della
relativa aliquota d'imposta nel modo seguente:
   sulla   parte   di  incremento  fino  al  20%  dell'ammontare  del
"parametro di riferimento" si applica l'aliquota del 5%;
   sulla  parte  di  incremento  eccedente  il  20%  e  fino  al  50%
dell'ammontare di detto parametro, si applica l'aliquota del 10%;
   sulla  parte  di  incremento  eccedente  il  50%  e  fino  al 100%
dell'ammontare di detto parametro, si applica l'aliquota del 15%;
   sulla parte di  incremento  eccedente  il  100%  e  fino  al  150%
dell'ammontare di detto parametro, si applica l'aliquota del 20%;
   sulla  parte  di  incremento  eccedente  il  150%  e  fino al 200%
dell'ammontare di detto parametro, si applica l'aliquota del 25%;
   sulla restante parte di incremento, si applica l'aliquota del 30%.
  Per quanto riguarda l'estratto catastale, in carta semplice,  degli
immobili   censiti,  ai  quali  si  riferisce  la  dichiarazione,  e'
sufficiente allegare  alla  dichiarazione  stessa  quello  rilasciato
dall'ufficio  tecnico  erariale  con  l'indicazione  delle  "vecchie"
rendite definite con riferimento agli elementi economici del triennio
1937-39; in  caso  di  omessa  allegazione  dell'estratto  o  di  sua
insufficienza   od  irregolarita',  l'ufficio  del  registro  invita,
mediante notifica di apposito avviso, il dichiarante alla  produzione
o regolarizzazione nel termine di sessanta giorni.
  L'imposta  dovuta,  risultante dal detto prospetto di calcolo, deve
essere versata dal contribuente, in unica soluzione  e  quindi  senza
possibilita'  di  dilazione, nell'indicato periodo dal 1› novembre al
20 dicembre 1991,  al  concessionario  della  riscossione  nella  cui
circoscrizione  e'  compreso  il  comune in cui ha sede l'ufficio del
registro competente a ricevere la dichiarazione (ovverosia  l'ufficio
del   registro   nell'ambito  della  cui  circoscrizione  e'  ubicato
l'immobile soggetto alla tassazione).
  Il versamento puo' riferirsi ad una  sola  dichiarazione  ovvero  a
tutte  le  dichiarazioni del medesimo soggetto passivo presentate, ai
sensi dell'art. 1 in commento, allo stesso ufficio del registro.
  Per effettuare il  versamento  deve  essere  compilata  un'apposita
distinta  conforme  al  modello approvato con il decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con quello  del  Tesoro,  del  7  novembre
1991,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 269 del successivo 16
novembre.
  Per ogni versamento il concessionario rilascia un attestato  e  una
quietanza   di   pagamento;   il  primo  deve  essere  allegato  alla
dichiarazione, la seconda  va  conservata  dal  contribuente.  Se  il
versamento  si  riferisce a piu' dichiarazioni presentate allo stesso
ufficio del registro, l'attestato va allegato ad una di esse.
  Gli estremi del versamento (codice  concessione;  data  versamento;
numero    quietanza;   importo   versato)   vanno   riportati   sulla
dichiarazione ovvero, nel menzionato  caso  di  versamento  per  piu'
dichiarazioni, su quella alla quale e' allegato il detto attestato.
  Se  il  versamento  si  riferisce  ad una sola dichiarazione non e'
necessario ripetere i dati del versamento sul prospetto di calcolo di
cui si  e'  trattato  in  precedenza.  Se  invece  il  versamento  si
riferisce  a  piu'  dichiarazioni,  nei  sensi  sovradetti, i cennati
estremi del versamento, con l'ulteriore indicazione del numero  delle
dichiarazioni  interessate,  vanno  ripetuti  su  ogni  prospetto  di
calcolo.
  Si puntualizza che la competenza del concessionario  a  ricevere  i
versamenti  in  discorso  e'  limitata  all'imposta  determinata  dal
contribuente, sulla base della sua  dichiarazione,  ai  sensi  e  nei
termini previsti dal terzo comma dell'art. 1 in commento.
  Pertanto  vanno  effettuati  al  competente ufficio del registro: i
versamenti tardivi di imposta;  i  versamenti  di  imposta  dovuta  a
seguito  dell'attivita'  di  liquidazione  ed  accertamento  posta in
essere  dall'ufficio  del  registro;  i  versamenti  di  sanzioni  ed
interessi.
  Rimane  ferma,  ovviamente,  la  competenza del concessionario alla
riscossione coattiva ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988.
  Va, infine, richiamata l'attenzione sul settimo comma  dell'art.  1
in  commento  in  forza  del  quale,  agli  effetti dell'applicazione
dell'imposta  di  cui  trattasi,  non  operano  le  disposizioni   di
sospensione  dei  versamenti  dei  tributi  previste da provvedimenti
adottati,  anteriormente  al  20  ottobre  1991,  con  riferimento  a
specifiche  parti  del  territorio nazionale (non operano quindi, fra
l'altro, le sospensioni di cui  all'ordinanza  del  Ministro  per  il
coordinamento  della protezione civile del 27 giugno 1991 relativa al
sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale).
                                  *
                                 * *
  Fermo restando il potere di accertamento da esercitare nei  termini
stabiliti  in materia di ordinaria INVIM per decorso del decennio, il
competente ufficio  del  registro  verifica  i  versamenti  eseguiti,
liquida  l'imposta  dovuta sulla base dei dati ed elementi risultanti
dalle  dichiarazioni  e  relativi  prospetti,  provvedendo  anche   a
correggere   gli  errori  materiali  e  di  calcolo.  Se  l'ammontare
dell'imposta liquidata dall'ufficio e' diverso da quello versato  dal
soggetto  dichiarante, l'ufficio stesso emette avviso di liquidazione
che e' notificato al contribuente entro il secondo anno successivo  a
quello di presentazione della dichiarazione.
  E'  opportuno  precisare  che l'avviso di liquidazione di cui si e'
sopra detto, con i termini ad esso  relativi,  riguarda  il  recupero
dell'imposta  o  della  maggiore imposta, con le connesse sanzioni ed
interessi, che, sulla base della dichiarazione, risulta non  versata.
Restano,  pertanto,  fermi  i  diversi termini previsti in materia di
INVIM decennale per l'irrogazione di sanzioni non correlate al  detto
recupero di imposta.
  Per  quanto  concerne  la  soprattassa  per omesso, insufficiente o
tardivo versamento dell'imposta di cui trattasi, pari al  trenta  per
cento  dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata
(ridotta al dieci per cento se il versamento  e'  eseguito  entro  il
quinto giorno successivo a quello di scadenza) essa sostituisce, agli
effetti  dell'applicazione  dell'imposta di cui trattasi, l'ordinaria
soprattassa  del dieci per cento prevista nel secondo comma dell'art.
23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972.
  Il gettito derivante dall'applicazione  delle  disposizioni  recate
dall'art.  1  in  commento  e'  di  esclusiva  spettanza dello Stato.
Pertanto le somme ovunque  riscosse  (ivi  comprese,  quindi,  quelle
riscosse  nelle  regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e Bolzano) sia a titolo di imposta dovuta ai sensi del piu'
volte ripetuto art. 1 che di relative sanzioni ed interessi,  sia  in
sede di autotassazione effettuata a norma del terzo comma dell'art. 1
medesimo che a seguito dell'attivita' di liquidazione ed accertamento
posta in essere dall'ufficio del registro, sia dal concessionario che
dall'ufficio  del registro, debbono essere fatte affluire, a cura del
soggetto riscuotitore (concessionario od ufficio del registro), nelle
casse dello Stato.
  Agli ispettorati compartimentali delle tasse e II.AA. viene inviato
un congruo numero di copie della presente  circolare,  corredata  dei
due  allegati,  per il successivo, tempestivo inoltro agli uffici del
registro compresi nella propria circoscrizione.
                                                 Il Ministro: FORMICA