Alle capitanerie di porto
                                  Agli uffici circondariali marittimi
                                  Agli uffici locali marittimi
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Ispettorato    generale   delle
                                  capitanerie di porto
                                  Al  Ministero   dei   trasporti   -
                                  Direzione   generale   M.C.T.C.   -
                                  S.A.N.I.
  Negli ultimi tempi sono stati e continuano ad essere inoltrati allo
scrivente da parte degli uffici  periferici  numerosi  quesiti  circa
l'ambito  attuale  di  applicabilita'  dell'art.  24  della  legge 11
febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto.
  Si e' ritenuto pertanto opportuno sentire al riguardo il parere del
Consiglio di Stato per chiarire quanto finora  e'  stato  oggetto  di
dubbi interpretativi e predisporre quindi la presente circolare.
  Com'e'  noto l'art. 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prevede
ed elenca i casi di non ammissibilita' agli esami di abilitazione per
il comando e la condotta di unita' da diporto.
  Tale articolo, inoltre, richiama una serie di disposizioni legisla-
tive che  all'atto  dell'entrata  in  vigore  della  legge  n.  50/71
disciplinavano  reati  ritenuti  rilevanti  per l'ammissibilita' agli
esami  in  questione,  senza  pero'  fare  riferimento  alcuno   alle
eventuali "successive modificazioni".
  In  particolare  si  rileva  che nell'art. 24 sono richiamate varie
leggi e tra queste la legge  n.  1041  del  22  ottobre  1954,  sulla
produzione,   il   commercio  e  l'impiego  degli  stupefacenti,  che
successivamente all'emanazione della legge n. 50/71 e' stata  oggetto
di  due  distinte riforme legislative: la legge del 22 dicembre 1975,
n. 685 e la legge del 26 giugno 1990, n. 162.
  A  tale  proposito  si  deve  osservare,  conformemente  a   quanto
sostenuto  dal  Consiglio  di  Stato  con  il parere n. 635/90 del 10
ottobre 1990, che la "ratio" dell'art. 24 e' quella di considerazione
non compatibili col possesso di abilitazione alla condotta di  unita'
da  diporto  l'aver  commesso  delitti  lesivi  di  determinati  beni
pubblici. Pertanto e' da ritenere  che  le  violazioni  della  stessa
natura  previste  da  leggi  posteriori  debbano  determinare analoga
incompatibilita'.
  Cio' vuol dire, come ha evidenziato il Consiglio di Stato, che: "le
leggi n. 685 del 1975 e n.  162  del  1990,  pur  avendo  formalmente
abrogato la legge n. 1041 del 1954, hanno comportato non una abolitio
criminis,  bensi'  la  rinnovazione  della  scelta del legislatore di
considerare quali reati alcune condotte, meritevoli di pene piu'  se-
vere rispetto a quelle previste dalla legge abrogata".
  Lo scrivente ha altresi' chiesto al Consiglio di Stato di conoscere
se  comporti  l'esclusione  dagli  esami  anche  la  condanna  per la
commissione di contravvenzioni in violazione di alcuni reati previsti
dalle leggi sopra citate.
  In ordine a questo secondo quesito il Consiglio di Stato nel parere
in questione ha sottolineato che va senza dubbio  alcuno  seguita  la
tesi  affermativa, in quanto: "l'art. 24, secondo comma, in esame, ha
adoperato una  espressione  tecnico-giuridica  che  non  puo'  essere
alterata  dall'interprete". Infatti il legislatore nel caso di specie
ha usato il termine "reati"  che  comprende  sia  i  delitti  che  le
contravvenzioni.
  Lo  scrivente  ha  inoltre richiamato l'attenzione del Consiglio di
Stato sul fatto che la citata legge n. 685 del 1975 ha  differenziato
le  varie  situazioni  possibili  (trafficante,  piccolo spacciatore,
consumatore ecc.) prevedendo pene  diverse,  non  contemplate  invece
nell'abrogata legge n. 1041 del 1954.
  A  tale  riguardo  il Consiglio di Stato ha segnalato che: "si deve
tenere  conto  dell'avvenuta  depenalizzazione  di  alcune   condotte
originariamente  previste  dalla  legge  del  1954 come reato: in tal
caso, il divieto di cui al secondo  comma  dell'art.  24  non  opera.
Basti  pensare,  al riguardo, al disposto dell'art. 72 della legge n.
685 del 1975, come modificato dall'art. 15 della  legge  n.  162  del
1990,   per   il   quale   non  costituisce  reato,  bensi'  illecito
amministrativo,  la  condotta  di  chi  fa  uso  personale,  importa,
acquista  o  detiene  sostanze  stupefacenti o psicotrope in dose non
superiore a quella media giornaliera".
  Poiche' pero' il prefetto, nei casi  previsti  dall'art.  72  della
citata   legge   n.   685   del   1975  puo'  comminare  la  sanzione
amministrativa della sospensione della patente di  guida  o  di  ogni
altro  documento equipollente ovvero di conseguire tali documenti, ne
discende che  egli,  per  il  periodo  stabilito  dalla  legge,  puo'
comminare  l'esclusione  anche  dagli  esami  di  abilitazione di cui
all'art. 24 della legge n. 50 del 1971.
  Infine il Consiglio di  Stato  ha  condiviso  l'osservazione  fatta
dallo  scrivente  sulla  applicabilita'  in materia dell'art. 178 del
codice  penale  che  disciplina  gli  effetti  della  riabilitazione,
evidenziando  che:  "la riabilitazione estingue le pene accessorie ed
ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga
altrimenti: poiche' nessuna eccezione e'  prevista  in  relazione  al
disposto  dell'art.  24,  secondo comma, della lege n. 50 del 1971, i
riabilitati non incorrono nel divieto sancito dall'art. 24 medesimo".
  Il Consiglio di Stato, sempre in tema di riabilitazione,  ha  anche
evidenziato che: "l'art. 15 della legge n. 327 del 1988 ha introdotto
nell'ordinamento l'istituto della riabilitazione connesso alle misure
di prevenzione.
La  riabilitazione,  in  questo caso, comporta la cessazione di tutti
gli  effetti  pregiudizievoli  riconnessi  allo  stato   di   persona
sottoposta  a  misura  di prevenzione, sicche' si deve tener conto di
essa per escludere l'applicabilita' dell'art. 24, primo comma,  della
legge n. 50 del 1971".
  In  conclusione,  dalle  considerazioni sopra esposte, si evidenzia
che:
    a) le leggi richiamate nell'art. 24 della legge n. 50/71 sono  da
considerarsi sostituite da quelle che le hanno seguite nel tempo;
    b)  il  citato art. 24 prevede che non devono essere ammessi agli
esami coloro che hanno riportato condanne per i reati previsti  dalle
leggi  del 17 luglio 1942, n. 907, del 22 ottobre 1954, n. 1041 e del
25  luglio  1956,  n.  786,  senza  distinguere   i   delitti   dalle
contravvenzioni.  Pertanto, anche chi ha commesso contravvenzioni non
puo' essere ammesso a sostenere gli esami in questione;
    c)  alla  materia  in  esame  si  applica  l'art.  178  c.p.  che
disciplina gli effetti  della  riabilitazione.  Pertanto  i  soggetti
riabilitati  possono essere ammessi a sostenere gli esami e cio' vale
anche nel caso in cui la  riabilitazione  viene  concessa  a  persona
sottoposta a misura di prevenzione;
    d) il divieto di ammissione agli esami previsto dal secondo comma
dell'art. 24 non opera per quei comportamenti (importazione, acquisto
o  comunque  detenzione  di  sostanze stupefacenti per uso personale)
previsti come reati dalla legge n. 1041 del 1954 ed  ora  considerati
solo  come  illeciti  amministrativi  dalla  legge  n.  685  del 1975
successivamente modificata dalla legge n. 162 del 1990. In  tal  caso
pero'   il   prefetto  puo'  sottoporre  il  soggetto  alla  sanzione
amministrativa della sospensione o della non ammissione agli esami di
patente nautica in base all'art. 72 della legge n. 685 del 1975  come
modificato  dall'art.  15  della legge n. 162 del 1990, e per il solo
periodo previsto dallo stesso articolo (da due a quattro  mesi  o  da
uno a tre mesi a seconda dei casi).
                                               Il Ministro: FACCHIANO