La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nella  seduta  del  7
novembre  1991,  ha  approvato,  ai sensi dell'art. 12 della legge 23
agosto 1988,  n.  400,  l'atto  di  intesa  di  seguito  specificato,
proposto dal Ministero della sanita':
                     LA CONFERENZA STATO-REGIONI
   Vista  la  legge  5  giugno 1990, n. 135: "Programma di interventi
urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";
   Considerato che con la richiamata legge, e' stato, in particolare,
definito un programma di costruzioni e ristrutturazioni  dei  reparti
di ricovero piu' direttamente interessati all'assistenza alle persone
affette  da  AIDS  e  patologie  correlate  al  fine di adeguare alle
esigenze assistenziali le condizioni di  funzionalita'  dei  predetti
reparti, dal punto di vista sia della strutturazione edilizia e delle
dotazioni strumentali che dei requisiti ambientali e di sicurezza;
   Ritenuto  che  per  l'efficacia  degli interventi necessari per la
prevenzione,  l'assistenza  ed  il  trattamento  dei   soggetti   con
infezione  da HIV e' opportuno prevedere, con crteri di uniformita' a
livello nazionale, anche una organica distribuzione di compiti tra le
strutture ospedaliere e i diversi  servizi  territoriali  nonche'  la
definizione  di  adeguate  modalita'  di coordinamento operativo, ivi
compesa la rilevazione dei dati a fini epidemiologici;
   Considerato che la diffusione dell'infezione da HIV ha determinato
un rilevanete coinvolgimento nelle attivita' di ordine assistenziale,
psicologico,  sociale  ed  educativo  da  parte  di  associazioni  di
volontariato  ed  altri  organismi  che  operano  nel settore, il cui
apporto va considerato nell'ambito del coordinamento generale;
   Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati in data 2
marzo 1990 e dal Senato della Repubblica in data 16 maggio  1990,  in
ordine  alla necessita' che la rete assistenziale per le attivita' di
prevenzione, diagnosi e  cura  nelle  infezioni  da  HIV  venga  piu'
puntualmente   definita  individuando  i  criteri  per  una  organica
distribuzione di compiti tra le strutture di ricovero  ed  i  diversi
servizi territoriali, sanitari e sociali;
   Ritenuta la necessita' di stabilire criteri uniformi all'anzidetto
fine,  per  i  conseguenti  interventi di carattere programmatorio ed
organizzativo di competenza delle regioni e province autonome;
   Visto il parere favorevole espresso  dalla  Commissione  nazionale
per la lotta contro l'AIDS e dal Consiglio sanitario nazionale,
                               Approva
il seguente atto di intesa per l'uniforme disciplina della materia di
cui trattasi:
                               Art. 1.
               Articolazione della rete assistenziale
   1.  Al  fine  di  assicurare una maggiore efficacia ed organicita'
agli interventi necessari per la prevenzione dell'infezione da HIV  e
per l'assistenza e il trattamento dei soggetti ammalati, le attivita'
delle  strutture  ospedaliere  e  dei  servizi territoriali che hanno
competenza nel settore,  sono  operativamente  coordinate  secondo  i
criteri  e  le  modalita'  risultanti  dalle  norme  seguenti, in tre
livelli  di  intervento  corrispondenti  a   funzioni   distinte   ma
interattive,  gerarchicamente  organizzate.  L'articolazione definita
con il presente provvedimento riguarda  le  sole  attivita'  relative
alla prevenzione e all'assistenza nelle infezioni da HIV e non incide
sui  criteri  di  organizzazione  dei presidi e servizi attuati dalle
regioni  e  province  autonome  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale.