La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 novembre 1991, ha approvato, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'atto di intesa di seguito specificato, proposto dal Ministero della sanita': LA CONFERENZA STATO-REGIONI Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135: "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"; Considerato che con la richiamata legge, e' stato, in particolare, definito un programma di costruzioni e ristrutturazioni dei reparti di ricovero piu' direttamente interessati all'assistenza alle persone affette da AIDS e patologie correlate al fine di adeguare alle esigenze assistenziali le condizioni di funzionalita' dei predetti reparti, dal punto di vista sia della strutturazione edilizia e delle dotazioni strumentali che dei requisiti ambientali e di sicurezza; Ritenuto che per l'efficacia degli interventi necessari per la prevenzione, l'assistenza ed il trattamento dei soggetti con infezione da HIV e' opportuno prevedere, con crteri di uniformita' a livello nazionale, anche una organica distribuzione di compiti tra le strutture ospedaliere e i diversi servizi territoriali nonche' la definizione di adeguate modalita' di coordinamento operativo, ivi compesa la rilevazione dei dati a fini epidemiologici; Considerato che la diffusione dell'infezione da HIV ha determinato un rilevanete coinvolgimento nelle attivita' di ordine assistenziale, psicologico, sociale ed educativo da parte di associazioni di volontariato ed altri organismi che operano nel settore, il cui apporto va considerato nell'ambito del coordinamento generale; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati in data 2 marzo 1990 e dal Senato della Repubblica in data 16 maggio 1990, in ordine alla necessita' che la rete assistenziale per le attivita' di prevenzione, diagnosi e cura nelle infezioni da HIV venga piu' puntualmente definita individuando i criteri per una organica distribuzione di compiti tra le strutture di ricovero ed i diversi servizi territoriali, sanitari e sociali; Ritenuta la necessita' di stabilire criteri uniformi all'anzidetto fine, per i conseguenti interventi di carattere programmatorio ed organizzativo di competenza delle regioni e province autonome; Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e dal Consiglio sanitario nazionale, Approva il seguente atto di intesa per l'uniforme disciplina della materia di cui trattasi: Art. 1. Articolazione della rete assistenziale 1. Al fine di assicurare una maggiore efficacia ed organicita' agli interventi necessari per la prevenzione dell'infezione da HIV e per l'assistenza e il trattamento dei soggetti ammalati, le attivita' delle strutture ospedaliere e dei servizi territoriali che hanno competenza nel settore, sono operativamente coordinate secondo i criteri e le modalita' risultanti dalle norme seguenti, in tre livelli di intervento corrispondenti a funzioni distinte ma interattive, gerarchicamente organizzate. L'articolazione definita con il presente provvedimento riguarda le sole attivita' relative alla prevenzione e all'assistenza nelle infezioni da HIV e non incide sui criteri di organizzazione dei presidi e servizi attuati dalle regioni e province autonome nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.