IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia
di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  Visti  gli articoli 10, 11 e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 660, convertito dalla legge  29  febbraio  1980,  n.  31,  recante
misure urgenti in materia tributaria;
  Visto  l'art.  42-bis,  quinto  comma,  introdotto  nel decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  dall'art.  1
della  legge  31 maggio 1977, n. 247, in base al quale gli ordinativi
di pagamento dei rimborsi automatizzati  possono  essere  estinti,  a
richiesta  degli  aventi  diritto  e  secondo  modalita' indicate nel
modello di dichiarazione  dei  redditi,  mediante  accreditamento  in
conto  corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71;
  Visto l'art. 4, quinto comma, della legge  26  settembre  1985,  n.
482,  in base al quale per i rimborsi scaturenti dalla riliquidazione
dell'imposta IRPEF a tassazione separata dovuta sulle  indennita'  di
fine  rapporto,  richiesta  con  istanza  redatta  in  conformita' al
modello approvato con decreto  del  Ministro  delle  finanze  del  26
novembre  1985,  deve  provvedersi tramite la procedura automatizzata
prevista  dall'art.  42-  bis  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 settembre 1973, n. 602;
  Visto  l'art.  2-bis,  quarto comma, della legge 27 aprile 1989, n.
154, che prevede l'esecuzione  tramite  procedura  automatizzata  dei
rimborsi  delle  maggiori  ritenute  operate sulle indennita' di fine
rapporto di lavoro dipendente;
  Tenuto conto che il citato art. 42-bis, quinto comma,  prevede  che
con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi d'estinzione  mediante
accreditamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  primo  comma  dell'art.  1 del decreto ministeriale 16 dicembre
1980 e' sostituito dal seguente:
  "Alla predisposizione dei  dati  occorrenti  per  l'esecuzione  dei
rimborsi  prevista dall'art. 42- bis del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  provvedono   gli   uffici
distrettuali  delle  imposte dirette ed i centri di servizio, in sede
di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata  ai  sensi
dell'art.  36-  bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, mediante la formazione di liste  di  rimborso
che  contengono,  per  ciascun periodo d'imposta e per ciascun comune
del  distretto,  in  corrispondenza  del   singolo   nominativo,   le
generalita'  dell'avente  diritto,  il  numero di registrazione della
dichiarazione originante il rimborso e  l'ammontare  dell'imposta  da
rimborsare".
  Il terzo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "I  supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente
per periodo d'imposta e per modalita'  di  estinzione  del  rimborso,
contengono,  per  ciascun  ufficio e centro di servizio delle imposte
dirette  e  per  ciascun   comune   compreso   nella   circoscrizione
dell'ufficio   o   del   centro   di  servizio,  le  generalita'  del
contribuente nonche' l'indicazione del domicilio fiscale, del  numero
di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso,
della  lista in cui esso e' riportato e dell'importo da rimborsare e,
nel  caso  di  accreditamento  in  conto  corrente  bancario,   anche
l'indicazione   dell'azienda   di  credito  presso  la  quale  verra'
effettuata l'operazione di  accredito  e  delle  relative  coordinate
bancarie.   L'ammontare   degli   interessi,   calcolati  dal  centro
informativo a norma dell'art. 44-  bis  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente
indicato".
  Il primo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
  "Entro  trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui
all'art. 2, la Banca d'Italia -  Servizio  di  tesoreria  provinciale
dello  Stato  - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla redazione in
duplice copia degli elenchi di  rimborso  previsti  dal  terzo  comma
dell'art.  42-  bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.  602, distintamente per le partite  da  rimborsare
mediante  vaglia  cambiario  e  per le partite da rimborsare mediante
accreditamento in conto corrente bancario. A tal  fine  il  contenuto
informativo  dei  supporti  magnetici ricevuti dal centro informativo
della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato,
per le partite di rimborso da eseguire mediante vaglia cambiario, del
numero di vaglia cambiario e, per le partite di rimborso da  eseguire
mediante   accreditamento,   di   un   numero  progressivo  in  campo
nazionale".
  Il secondo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  "In base agli  elenchi  di  cui  al  comma  precedente,  il  centro
informativo  della  Direzione  generale  delle  imposte  dirette cura
periodicamente la  predisposizione  degli  ordinativi  di  pagamento,
apponendovi  l'indicazione  della  data  dalla quale puo' iniziare il
pagamento, distintamente per i rimborsi da estinguere tramite  vaglia
cambiario  e  per  i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in
conto corrente bancario".
  All'art. 1 e' aggiunto il seguente art. 1-bis:
  "La richiesta,  l'aggiornamento  o  la  revoca  di  estinzione  del
rimborso  mediante  accreditamento  in  conto  corrente bancario puo'
essere effettuata con istanza presentata dal contribuente agli uffici
distrettuali delle imposte dirette, comunicando sia i dati anagrafici
che l'azienda di credito e le coordinate bancarie occorrenti  per  le
operazioni di accreditamento.
  In  caso  di  dichiarazione  congiunta, il centro informativo della
Direzione  generale  delle  imposte   dirette   predispone   apposita
comunicazione,  diretta  al  coniuge  non  intestatario del rimborso,
relativa all'avvenuto accreditamento del  rimborso  stesso  in  conto
corrente bancario o l'avvenuta emissione del vaglia di rimborso".
  All'art. 6 e' aggiunto il seguente art. 6-bis:
  "La  Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato
- Sezione di Roma-Tuscolano, procede alla estinzione degli ordinativi
di pagamento in conto corrente ricevuti  mediante  accreditamenti  in
conto corrente accesi presso la Banca d'Italia a favore delle aziende
di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria.
  Entro  il  terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione
degli ordinativi diretti, la predetta sezione provvede ad  effettuare
la quadratura tra l'importo risultante dall'ordinativo di pagamento e
gli  importi  che  risultano registrati sui supporti magnetici di cui
all'art. 3 e trasmette i supporti stessi ad una apposita societa'  di
servizio,  la  quale cura la trasmissione delle relative informazioni
al sistema bancario avvalendosi di una specifica procedura.
  Il  decimo  giorno  lavorativo  successivo  alla  ricezione   degli
ordinativi  diretti,  la sezione di tesoreria Roma-Tuscolano provvede
all'estinzione  degli  stessi  ed  al  riconoscimento  degli  importi
spettanti alle aziende di credito sui rispettivi conti accentrati.
  Il  quinto  giorno lavorativo successivo a quello di riconoscimento
delle somme da parte della Banca d'Italia,  le  aziende  di  credito,
sulla  base  delle  informazioni  ricevute dalla societa' di servizio
sopra   menzionata   e    delle    proprie    evidenze,    effettuano
l'accreditamento   dei  crediti  d'imposta  nei  conti  correnti  dei
beneficiari.
  Le aziende di credito inviano comunicazione dell'avvenuto accredito
al contribuente, mediante estratto  conto,  con  l'indicazione  delle
somme  accreditate  distintamente  per  imposta  ed  interessi  e del
relativo periodo d'imposta".
  Alla fine del secondo comma dell'art. 7 sono aggiunte le parole: "e
la formazione di nuove liste di rimborso nel caso in cui i vaglia non
siano  stati  recapitati  per  intercorsa  variazione  di   domicilio
fiscale".
  All'art. 7 e' aggiunto il seguente art. 7-bis:
  "Le  somme  non  accreditate nei conti correnti dei beneficiari per
cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro  motivo  vanno
trattenute  dall'azienda  di  credito  -  per  un periodo di sessanta
giorni   decorrenti   dalla   data   di   scadenza    prevista    per
l'accreditamento  a  favore  delle  aziende  di  credito  - presso la
medesima filiale indicata dal contribuente.
  Decorso infruttuosamente il termine  di  cui  al  primo  comma,  la
Direzione  generale  dell'azienda  di credito deve riversare le somme
non corrisposte agli  interessati  presso  la  sezione  di  tesoreria
territorialmente  competente  per  l'emissione di quietanza d'entrata
mod. 121-T con imputazione al capo  X,  cap.  3305,  dello  stato  di
previsione dell'entrata dello Stato.
  La sezione di tesoreria rilascia l'originale ed il secondo estratto
delle quietanze in parola all'azienda di credito versante.
  Quest'ultima  provvede a trasmettere periodicamente l'estratto ed i
documenti giustificativi dei versamenti al centro  informativo  della
Direzione generale delle imposte dirette".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge  n.  247/1977  reca:  "Norme  in  materia  di
          rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche".
             -  Il  D.L. n. 660/1979 reca: "Misure urgenti in materia
          tributaria".  Gli  articoli  10  e  11  di  detto   decreto
          modificano  gli  articoli  42-  bis e 44- bis del D.P.R. n.
          602/1973, introdotti dalla legge n.  247/1977  sopracitata,
          il   cui  testo  vigente  e'  riportato  qui  appresso.  Si
          trascrive il testo dell'art. 13 del D.L. n. 660/1979:
             "Art. 13. - Le disposizioni dei precedenti articoli  10,
          11  e 12 si applicano alle procedure dei rimborsi emergenti
          dalla liquidazione dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche   effettuata  per  le  dichiarazioni  presentate  a
          decorrere dall'anno 1979.
             Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  11  e  12  si
          applicano anche alle procedure dei rimborsi emergenti dalla
          liquidazione  dell'imposta  relativa alle dichiarazioni dei
          redditi  delle  persone  fisiche  presentate   negli   anni
          anteriori   al  1979  allorquando  gli  ordinativi  diretti
          collettivi di pagamento sono emessi dopo l'inizio del primo
          semestre solare successivo alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto.
             Le  disposizioni  dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si
          applicano altresi' per l'esecuzione dei rimborsi  emergenti
          dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni
          dei  redditi delle persone fisiche presentate anteriormente
          all'anno 1979 non ancora effettuati alla data di entrata in
          vigore del presente decreto per mancanza di dati occorrenti
          per l'applicazione delle procedure automatizzate".
             - Si trascrive il testo degli articoli 42- bis e 44- bis
          del D.P.R.  n.  602/1973  (Disposizioni  sulla  riscossione
          delle  imposte  sui  redditi), introdotti, rispettivamente,
          dagli  articoli  1  e  3  della  legge  n.  247/1977,  come
          modificati,  rispettivamente,  dagli  articoli  10 e 11 del
          D.L. n. 660/1979:
             "Art. 42-bis (Esecuzione del rimborso d'ufficio  tramite
          procedura  automatizzata).  - Per l'esecuzione dei rimborsi
          previsti dall'art.   38,  quinto  comma,  e  dall'art.  41,
          secondo  comma,  emergenti  a  seguito  della  liquidazione
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a
          norma dell'art. 36- bis del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600, gli uffici delle
          imposte si avvalgono, di norma, della procedura di  cui  ai
          commi  successivi,  ad  eccezione dei rimborsi riferibili a
          redditi soggetti a tassazione separata ai  sensi  dell'art.
          12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597.
            Entro  l'anno solare successivo alla data di scadenza del
          termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione   dei
          redditi  gli  uffici  delle imposte provvedono, per ciascun
          comune del  distretto  e  per  ciascun  periodo  d'imposta,
          mediante  la  formazione  di  liste,  sottoscritte dal capo
          dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di  rimborso
          contengono,  in  corrispondenza  di  ciascun nominativo, le
          generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione
          della dichiarazione originante il  rimborso  e  l'ammontare
          dell'imposta da rimborsare.
             Il  centro  informativo  della  Direzione generale delle
          imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate
          dagli uffici  delle  imposte,  predispone  gli  elenchi  di
          rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli
          interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli
          elenchi  di  rimborso  sono  sottoscritti dal direttore del
          centro informativo o da chi lo sostituisce che  attesta  la
          corrispondenza  tra  le  partite  incluse  negli  elenchi e
          quelle  riportate  nelle   liste   dagli   uffici   nonche'
          l'esattezza   del  computo  degli  interessi.  Gli  elenchi
          contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso  ordine
          in  cui  sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e,
          per ciascuno  di  essi,  le  generalita'  ed  il  domicilio
          fiscale;  nonche'  l'ammontare dell'imposta da rimborsare e
          degli  interessi;  il   numero   di   registrazione   della
          dichiarazione originante il rimborso.
             Sulla  scorta  degli elenchi di rimborso predisposti dal
          centro informativo, la  Direzione  generale  delle  imposte
          dirette,  in  base  a  decreto  del Ministro delle finanze,
          emette, con imputazione al competente capitolo dello  stato
          di  previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno
          o piu'
           ordinativi diretti collettivi  di  pagamento  estinguibili
          mediante  commutazione  di  ufficio  in vaglia cambiari non
          trasferibili   della   Banca   d'Italia,   i   cui   numeri
          identificativi  sono  riportati  negli  elenchi  stessi, in
          corrispondenza di ogni partita da rimborsare.  Gli  elenchi
          di  rimborso  fanno  parte  integrante  degli ordinativi di
          pagamento. La quietanza e' redatta  con  l'indicazione  del
          numero  e  dell'importo  complessivo  dei  rimborsi  e  con
          riferimento  ai  dati  identificativi  dei  vaglia  emessi,
          riportati negli elenchi.
             Gli  ordinativi  di  pagamento possono essere estinti, a
          richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate
          nel  modello  di  dichiarazione   dei   redditi,   mediante
          accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art.
          1,  lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
          25 gennaio 1962, n. 71.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, sono
          stabiliti i  termini  ed  i  modi  di  estinzione  mediante
          accreditamento.
            I  vaglia  cambiari  sono  spediti per raccomandata dalla
          competente sezione di  tesoreria  provinciale  dello  Stato
          all'indirizzo  del  domicilio fiscale degli aventi diritto,
          senza  obbligo  di  avviso.  I  vaglia  stessi,  ai   sensi
          dell'art.  51, lettera i), del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso  mediante  il
          pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali deter-
          minate  secondo i criteri e modalita' di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
             Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo  non
          eccede L.  1.000.
             Le   operazioni  di  predisposizione  degli  elenchi  di
          rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi
          ai  singoli  ordinativi  di  pagamento  vengono  realizzate
          mediante  procedure  automatizzate  dal  centro informativo
          della  Direzione  generale  delle  imposte  dirette e dalla
          Banca d'Italia - Sezione  di  tesoreria  provinciale  dello
          Stato  che  emette i vaglia, secondo le modalita' stabilite
          con  apposito  decreto  del  Ministro  per  le  finanze  di
          concerto con il Ministro per il tesoro".
             "Art.  44-bis  (Interessi per rimborsi eseguiti mediante
          procedura automatizzata). - Per i rimborsi  effettuati  con
          le  modalita' di cui all'art. 42-bis, l'interesse e' dovuto
          con decorrenza dal secondo semestre solare successivo  alla
          data   di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione fino alla data di  emissione  dell'ordinativo
          diretto  collettivo  di  pagamento  concernente il rimborso
          d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in  cui
          tale ordinativo e' emesso.
             Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente
          agli  ordinativi  di cui all'art. 42-bis, che dispongono il
          rimborso  d'imposta,  ordinativi  diretti   collettivi   di
          pagamento  tratti  sul  competente  capitolo dello stato di
          previsione  della  spesa  del  Ministero   delle   finanze,
          estinguibili  con  la  procedura indicata nello stesso art.
          42-bis. Negli ordinativi  concernenti  il  pagamento  degli
          interessi  e'  fatto riferimento agli elenchi dei creditori
          facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il
          rimborso d'imposta.
             Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli
          interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia
          cambiario.
             La quietanza relativa all'ordinativo  per  il  pagamento
          degli  interessi  e' redatta con annotazione di riferimento
          alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo  di
          rimborso di cui all'art.  42-bis, quarto comma".
             - L'art. 1 del D.P.R. n. 71/1962 (Nuove agevolazioni per
          la riscossione dei titoli di spesa dello Stato) sostituisce
          l'articolo   unico  del  R.D.  7  ottobre  1926,  n.  1759,
          concernente il pagamento delle spese dello  Stato  mediante
          accreditamento  in  conto corrente presso la Banca d'Italia
          ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari. Si
          trascrive  il  testo  del  primo  comma,  lettera  b),  del
          predetto  articolo  unico,  come sostituito dall'art. 1 del
          D.P.R.  n. 71/1962:
             "Gli uffici amministrativi centrali e  periferici  ed  i
          funzionari delegati, a seconda della rispettiva competenza,
          possono,  su richiesta scritta del creditore, disporre, con
          espressa annotazione sui  singoli  titoli,  che  i  mandati
          diretti,  gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di
          spesa fissa - esclusi quelli per le pensioni -  gli  ordini
          di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in
          numerario, i vaglia del tesoro, gli ordinativi su ordini di
          accreditamento  e  gli  ordinativi di contabilita' speciale
          siano estinti mediante:
              a) (omissis);
              b)  accreditamento  in  conto corrente, presso le dette
          filiali della Banca d'Italia, per conto  del  creditore,  a
          favore  di un determinato istituto di credito designato dal
          creditore stesso".
             L'art. 5 del D.P.R. 10 febbraio  1984,  n.  21,  recante
          modalita'  agevolative  per  la  riscossione  dei titoli di
          spesa dello Stato, ha abrogato sia il R.D. n. 1759/1926 che
          gli articoli 1 e 2 del D.P.R.  n. 71/1962.
             Si ritiene utile trascrivere il testo dell'art. 1, primo
          comma,  lettera  b),  del  predetto  D.P.R.   n.   21/1984,
          contenente    norme    sostitutive   di   quelle   abrogate
          soprariportate:
             "Gli  uffici  ordinatori  dei  pagamenti,  su  richiesta
          scritta   del  creditore,  dispongono  che  gli  ordinativi
          diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di  spesa  fissa,
          gli   ordinativi   su   ordini   di   accreditamento  e  su
          contabilita' speciali, gli ordini di restituzione  parziale
          o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del
          tesoro siano estinti mediante:
              a) (omissis);
              b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato
          al   creditore,   presso   un'azienda   di  credito,  anche
          attraverso un istituto centrale di categoria".
             - Il quinto comma dell'art. 4 della  legge  n.  482/1985
          (Modificazioni  del trattamento tributario delle indennita'
          di fine rapporto e dei capitali corrisposti  in  dipendenza
          di  contratti di assicurazione sulla vita) prevede che: "La
          riliquidazione dell'imposta ai sensi dei  commi  precedenti
          deve   essere   richiesta  all'intendente  di  finanza  con
          apposita  istanza  redatta  in   conformita'   al   modello
          approvato   con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro  sessanta  giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.
          L'istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla
          pubblicazione  del  decreto.    L'intendente  di   finanza,
          verificate  le  condizioni di cui al primo comma, trasmette
          all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al  centro
          di  servizio  competente  le  istanze  per  la procedura di
          riliquidazione;  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
          all'art. 42- bisdel decreto del Presidente della Repubblica
          29   settembre   1973,  n.    602.  L'istanza  puo'  essere
          presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e
          pendenti e comporta la rinuncia ad essi".
             - Il D.M. 26 novembre 1985,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  285 del 30 novembre 1985, reca: "Approvazione
          del  modello di istanza per la riliquidazione della imposta
          relativa  alle  indennita'  ed  altre  somme  percepite  in
          dipendenza   della   cessazione   di   rapporto  di  lavoro
          subordinato di cui all'art.  4  della  legge  26  settembre
          1985, n. 482".
             -  Si  trascrive  il testo dell'art. 2-bis, commi 3 e 4,
          del D.L. 2 marzo  1989,  n.  69  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e
          versamento  di   acconto   delle   imposte   sui   redditi,
          determinazione  forfettaria  del  reddito e dell'IVA, nuovi
          termini per la presentazione delle dichiarazioni  da  parte
          di  determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria di
          irregolarita' formali e di minori  infrazioni,  ampliamento
          degli  imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in
          materia di  aliquote  IVA  e  di  tasse  sulle  concessioni
          governative),   aggiunto  dalla  legge  di  conversione  n.
          154/1989:
             "3. In deroga al disposto del primo comma  dell'art.  38
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, il  rimborso  delle  ritenute  operate  sulle
          indennita'   di  fine  rapporto  di  lavoro  dipendente  e'
          effettuato  d'ufficio  in  sede   di   liquidazione   della
          dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' stata
          indicata  ovvero,  qualora  derivi da decisione giudiziale,
          dall'intendente di finanza al quale il  percipiente,  anche
          in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza
          di rimborso ai sensi dello stesso art. 38.
             4.  I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti
          mediante la procedura automatizzata prevista dall'art.  42-
          bis   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602".
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e  7  del  D.M.  16
          dicembre  1980,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355
          del 30 dicembre 1980, recante  modalita'  per  l'esecuzione
          dei    rimborsi,    mediante    procedura    automatizzata,
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   come
          modificati dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.  1. - Alla predisposizione dei dati occorrenti per
          l'esecuzione dei rimborsi prevista dall'art.  42-  bis  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602, provvedono gli uffici  distrettuali  delle  imposte
          dirette  ed  i  centri di servizio, in sede di liquidazione
          delle  dichiarazioni  dei  redditi  effettuata   ai   sensi
          dell'art.   36-   bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600,   mediante   la
          formazione di liste di rimborso che contengono, per ciascun
          periodo  d'imposta  e  per ciascun comune del distretto, in
          corrispondenza  del  singolo  nominativo,  le   generalita'
          dell'avente  diritto,  il  numero  di  registrazione  della
          dichiarazione  originante   il   rimborso   e   l'ammontare
          dell'imposta da rimborsare.
             Nella formazione delle liste di cui al precedente comma,
          gli  uffici controllano la rispondenza tra i dati riportati
          sulle  liste  e   quelli   indicati   nella   dichiarazione
          originante il rimborso; dalle liste devono essere esclusi i
          nominativi  relativi  ai contribuenti per i quali manchi la
          suddetta rispondenza ovvero per i quali il rimborso risulti
          gia' effettuato, nonche' quelli che abbiano  presentato  la
          dichiarazione   dei   redditi  oltre  trenta  giorni  dalla
          scadenza dei termini di cui  all'art.  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
             Gli  originali delle liste di rimborso sono sottoscritti
          dal capo dell'ufficio  o  da  chi  lo  sostituisce  e  sono
          inviati  al  centro  informativo  della  Direzione generale
          delle  imposte  dirette,  mentre  le  corrispondenti  copie
          vengono   archiviate  presso  l'ufficio  per  i  successivi
          riscontri".
             "Art. 2. - Sulla base delle liste  di  rimborso  di  cui
          all'art.  1, il centro informativo della Direzione generale
          delle imposte dirette,  utilizzando  i  propri  sistemi  di
          elaborazione,   forma  supporti  magnetici  contenenti  gli
          elementi  necessari   al   successivo   svolgimento   della
          procedura automatizzata.
             Per  l'identificazione  degli  elementi  concernenti  le
          singole partite di rimborso, il predetto centro  si  avvale
          dei dati contabili memorizzati a seguito della procedura di
          liquidazione   delle   dichiarazioni   presentate  ai  fini
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' dei
          dati anagrafici, relativi ai contribuenti  interessati,  in
          possesso  dell'archivio  anagrafico  del centro informativo
          della Direzione generale per l'organizzazione  dei  servizi
          tributari  e  degli  altri  dati  comunicati  dagli  uffici
          distrettuali delle imposte dirette.
             I supporti magnetici di  cui  al  primo  comma,  formati
          distintamente  per  periodo  d'imposta  e  per modalita' di
          estinzione del rimborso, contengono, per ciascun ufficio  e
          centro  di  servizio  delle  imposte  dirette e per ciascun
          comune compreso nella  circoscrizione  dell'ufficio  o  del
          centro di servizio, le generalita' del contribuente nonche'
          l'indicazione   del   domicilio   fiscale,  del  numero  di
          registrazione della dichiarazione dalla  quale  origina  il
          rimborso,   della   lista   in  cui  esso  e'  riportato  e
          dell'importo da rimborsare e, nel caso di accreditamento in
          conto corrente bancario, anche  l'indicazione  dell'azienda
          di  credito  presso la quale verra' effettuata l'operazione
          di  accredito  e  delle   relative   coordinate   bancarie.
          L'ammontare   degli   interessi,   calcolati   dal   centro
          informativo a norma  dell'art.  44-  bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve
          essere distintamente indicato.
             Il  centro  informativo  della  Direzione generale delle
          imposte  dirette  fornisce  agli   uffici   delle   imposte
          competenti  la lista delle partite di rimborso per le quali
          non sono disponibili i dati di cui al  precedente  comma  o
          che si riferiscono a dichiarazioni presentate oltre un mese
          dalla  scadenza  del  termine,  che rimangono escluse dalla
          procedura automatizzata.
             I supporti, recanti anche l'indicazione della data entro
          la quale, in relazione  agli  interessi  calcolati,  devono
          essere   formati   gli  ordinativi  diretti  collettivi  di
          pagamento, sono periodicamente inviati alla Banca  d'Italia
          -  Servizio  di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione
          di Roma-Tuscolano".
             "Art. 3. -  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  dei
          supporti  magnetici  di cui all'art. 2, la Banca d'Italia -
          Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione  di
          Roma-Tuscolano,  provvede  alla  redazione in duplice copia
          degli  elenchi  di  rimborso  previsti  dal   terzo   comma
          dell'art.   42-   bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, distintamente per  le
          partite  da  rimborsare  mediante vaglia cambiario e per le
          partite da  rimborsare  mediante  accreditamento  in  conto
          corrente  bancario. A tal fine il contenuto informativo dei
          supporti magnetici ricevuti dal  centro  informativo  della
          Direzione   generale  delle  imposte  dirette  deve  essere
          integrato, per le partite di rimborso da eseguire  mediante
          vaglia  cambiario, del numero di vaglia cambiario e, per le
          partite di rimborso da eseguire mediante accreditamento, di
          un numero progressivo in campo nazionale.
             Ciascun elenco deve essere corredato di un  frontespizio
          sul   quale   sono  evidenziati  il  numero  identificativo
          dell'elenco, l'indicazione dell'ufficio delle  imposte,  il
          periodo  di  imposta di riferimento, la data entro la quale
          l'ordinativo  deve  essere  formato,  il  riepilogo   degli
          importi  da  rimborsare  e degli interessi da corrispondere
          nonche' il numero delle partite comprese nell'elenco.
             Gli elenchi cosi' redatti, ciascun foglio dei  quali  e'
          contrassegnato   dalla   Banca   d'Italia   con  un  timbro
          identificativo, sono ritirati dal centro informativo  della
          Direzione  generale  delle  imposte  dirette  che  cura  la
          predisposizione di una ulteriore copia da distribuire  agli
          uffici interessati.
             La  Banca  d'Italia  - Servizio di tesoreria provinciale
          dello Stato -  Sezione  di  Roma-Tuscolano,  provvede  alla
          custodia  dei  supporti magnetici ricevuti, garantendone la
          sicurezza durante le fasi della procedura automatizzata".
             "Art.  4.  -  Il  centro  informativo  della   Direzione
          generale  delle  imposte  dirette,  ricevuti gli elenchi di
          rimborso,  controlla  la  corrispondenza  tra  le   partite
          incluse  negli  elenchi  e  quelle  riportate  nelle  liste
          contenute negli elenchi  stessi,  nonche'  l'esattezza  del
          computo   degli  interessi;  eseguiti  tali  controlli  gli
          elenchi  sono  sottoscritti  dal   direttore   del   centro
          informativo o da chi lo sostituisce.
             In  base  agli  elenchi  di  cui al comma precedente, il
          centro informativo della Direzione generale  delle  imposte
          dirette   cura   periodicamente  la  predisposizione  degli
          ordinativi di pagamento,  apponendovi  l'indicazione  della
          data  dalla quale puo' iniziare il pagamento, distintamente
          per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per
          i rimborsi da estinguere tramite  accreditamento  in  conto
          corrente bancario.
             Qualora,  in  relazione  alla data indicata nell'elenco,
          non  risulti  possibile  la  tempestiva  formazione   degli
          ordinativi  di pagamento, ne verra' data comunicazione alla
          Banca d'Italia - Servizio di  tesoreria  provinciale  dello
          Stato  -  Sezione  di  Roma-Tuscolano,  che  provvedera' al
          conseguente  stralcio   di   tutte   le   partite   incluse
          nell'elenco  stesso.  Tali  partite  saranno comprese in un
          successivo elenco di rimborso riferito ad un nuovo  periodo
          di validita' ai fini del calcolo degli interessi.
             Sulla  base  di  apposito  decreto  del  Ministro  delle
          finanze che dispone con riferimento a ciascun ufficio delle
          imposte l'impegno della spesa relativa  alla  parte  sorte,
          l'impegno  della  spesa  relativa  alla  parte interessi di
          competenza  del  centro  informativo  ed  il  numero  delle
          partite  da  rimborsare  nonche' il contemporaneo pagamento
          autorizzando l'emissione dei relativi titoli, la  Direzione
          generale  delle  imposte  dirette  forma ordinativi diretti
          collettivi  di  pagamento  separatamente  per  il  rimborso
          d'imposta  e  per  il pagamento degli interessi a norma del
          quarto  comma  dell'art.  42-  bis  e  del  secondo   comma
          dell'art.   44-   bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
             "Art. 7. - I vaglia cambiari  per  qualsiasi  causa  non
          recapitati  e  restituiti  dal  servizio postale alla Banca
          d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato  -
          Sezione  di  Roma-Tuscolano,  sono  estinti  d'ufficio e il
          controvalore e' riversato al capo X sul cap.   3305,  dello
          stato  di  previsione dell'entrata dello Stato. Le distinte
          relative a tali versamenti non sono soggette al visto della
          ragioneria provinciale dello Stato.
             Le relative  quietanze  cumulative  sono  periodicamente
          trasmesse,  unitamente  a  liste contenenti gli estremi dei
          vaglia non recapitati in corrispondenza di  ciascun  elenco
          di rimborso, al centro informativo della Direzione generale
          delle  imposte  dirette che da' comunicazione dell'avvenuto
          riversamento  agli  uffici  delle  imposte  per  consentire
          l'annotazione del mancato rimborso e la formazione di nuove
          liste  di rimborso nel caso in cui i vaglia non siano stati
          recapitati per intercorsa variazione di domicilio fiscale.
             In caso di mancato incasso per inesatta indicazione  dei
          dati    anagrafici,   il   contribuente   puo'   rivolgersi
          all'ufficio  delle  imposte  presso  il  quale   e'   stata
          presentata  la dichiarazione da cui origina il rimborso per
          ottenere  una  attestazione,  sottoscritta   dal   titolare
          dell'ufficio e liberatoria per la Banca d'Italia alla quale
          deve  essere  consegnata,  che  riporti  gli esatti estremi
          identificativi del beneficiario".