IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visti gli articoli 10, 11 e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria; Visto l'art. 42-bis, quinto comma, introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 1 della legge 31 maggio 1977, n. 247, in base al quale gli ordinativi di pagamento dei rimborsi automatizzati possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71; Visto l'art. 4, quinto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, in base al quale per i rimborsi scaturenti dalla riliquidazione dell'imposta IRPEF a tassazione separata dovuta sulle indennita' di fine rapporto, richiesta con istanza redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 26 novembre 1985, deve provvedersi tramite la procedura automatizzata prevista dall'art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602; Visto l'art. 2-bis, quarto comma, della legge 27 aprile 1989, n. 154, che prevede l'esecuzione tramite procedura automatizzata dei rimborsi delle maggiori ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente; Tenuto conto che il citato art. 42-bis, quinto comma, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi d'estinzione mediante accreditamento; Decreta: Art. 1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 dicembre 1980 e' sostituito dal seguente: "Alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi prevista dall'art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, provvedono gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio, in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante la formazione di liste di rimborso che contengono, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun comune del distretto, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare". Il terzo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "I supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente per periodo d'imposta e per modalita' di estinzione del rimborso, contengono, per ciascun ufficio e centro di servizio delle imposte dirette e per ciascun comune compreso nella circoscrizione dell'ufficio o del centro di servizio, le generalita' del contribuente nonche' l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso, della lista in cui esso e' riportato e dell'importo da rimborsare e, nel caso di accreditamento in conto corrente bancario, anche l'indicazione dell'azienda di credito presso la quale verra' effettuata l'operazione di accredito e delle relative coordinate bancarie. L'ammontare degli interessi, calcolati dal centro informativo a norma dell'art. 44- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato". Il primo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 2, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla redazione in duplice copia degli elenchi di rimborso previsti dal terzo comma dell'art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, distintamente per le partite da rimborsare mediante vaglia cambiario e per le partite da rimborsare mediante accreditamento in conto corrente bancario. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato, per le partite di rimborso da eseguire mediante vaglia cambiario, del numero di vaglia cambiario e, per le partite di rimborso da eseguire mediante accreditamento, di un numero progressivo in campo nazionale". Il secondo comma dell'art. 4 e' sostituito dal seguente: "In base agli elenchi di cui al comma precedente, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento, apponendovi l'indicazione della data dalla quale puo' iniziare il pagamento, distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario". All'art. 1 e' aggiunto il seguente art. 1-bis: "La richiesta, l'aggiornamento o la revoca di estinzione del rimborso mediante accreditamento in conto corrente bancario puo' essere effettuata con istanza presentata dal contribuente agli uffici distrettuali delle imposte dirette, comunicando sia i dati anagrafici che l'azienda di credito e le coordinate bancarie occorrenti per le operazioni di accreditamento. In caso di dichiarazione congiunta, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette predispone apposita comunicazione, diretta al coniuge non intestatario del rimborso, relativa all'avvenuto accreditamento del rimborso stesso in conto corrente bancario o l'avvenuta emissione del vaglia di rimborso". All'art. 6 e' aggiunto il seguente art. 6-bis: "La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, procede alla estinzione degli ordinativi di pagamento in conto corrente ricevuti mediante accreditamenti in conto corrente accesi presso la Banca d'Italia a favore delle aziende di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione degli ordinativi diretti, la predetta sezione provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo risultante dall'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici di cui all'art. 3 e trasmette i supporti stessi ad una apposita societa' di servizio, la quale cura la trasmissione delle relative informazioni al sistema bancario avvalendosi di una specifica procedura. Il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordinativi diretti, la sezione di tesoreria Roma-Tuscolano provvede all'estinzione degli stessi ed al riconoscimento degli importi spettanti alle aziende di credito sui rispettivi conti accentrati. Il quinto giorno lavorativo successivo a quello di riconoscimento delle somme da parte della Banca d'Italia, le aziende di credito, sulla base delle informazioni ricevute dalla societa' di servizio sopra menzionata e delle proprie evidenze, effettuano l'accreditamento dei crediti d'imposta nei conti correnti dei beneficiari. Le aziende di credito inviano comunicazione dell'avvenuto accredito al contribuente, mediante estratto conto, con l'indicazione delle somme accreditate distintamente per imposta ed interessi e del relativo periodo d'imposta". Alla fine del secondo comma dell'art. 7 sono aggiunte le parole: "e la formazione di nuove liste di rimborso nel caso in cui i vaglia non siano stati recapitati per intercorsa variazione di domicilio fiscale". All'art. 7 e' aggiunto il seguente art. 7-bis: "Le somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari per cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno trattenute dall'azienda di credito - per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per l'accreditamento a favore delle aziende di credito - presso la medesima filiale indicata dal contribuente. Decorso infruttuosamente il termine di cui al primo comma, la Direzione generale dell'azienda di credito deve riversare le somme non corrisposte agli interessati presso la sezione di tesoreria territorialmente competente per l'emissione di quietanza d'entrata mod. 121-T con imputazione al capo X, cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. La sezione di tesoreria rilascia l'originale ed il secondo estratto delle quietanze in parola all'azienda di credito versante. Quest'ultima provvede a trasmettere periodicamente l'estratto ed i documenti giustificativi dei versamenti al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 247/1977 reca: "Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". - Il D.L. n. 660/1979 reca: "Misure urgenti in materia tributaria". Gli articoli 10 e 11 di detto decreto modificano gli articoli 42- bis e 44- bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotti dalla legge n. 247/1977 sopracitata, il cui testo vigente e' riportato qui appresso. Si trascrive il testo dell'art. 13 del D.L. n. 660/1979: "Art. 13. - Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 1979. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 si applicano anche alle procedure dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate negli anni anteriori al 1979 allorquando gli ordinativi diretti collettivi di pagamento sono emessi dopo l'inizio del primo semestre solare successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dei precedenti articoli 10, 11 e 12 si applicano altresi' per l'esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione dell'imposta relativa alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate anteriormente all'anno 1979 non ancora effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto per mancanza di dati occorrenti per l'applicazione delle procedure automatizzate". - Si trascrive il testo degli articoli 42- bis e 44- bis del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge n. 247/1977, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11 del D.L. n. 660/1979: "Art. 42-bis (Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata). - Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata a norma dell'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici delle imposte si avvalgono, di norma, della procedura di cui ai commi successivi, ad eccezione dei rimborsi riferibili a redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte provvedono, per ciascun comune del distretto e per ciascun periodo d'imposta, mediante la formazione di liste, sottoscritte dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce. Le liste di rimborso contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare. Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso inviate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonche' l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono i nomi degli aventi diritto nello stesso ordine in cui sono riportati nelle liste inviate dagli uffici e, per ciascuno di essi, le generalita' ed il domicilio fiscale; nonche' l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi; il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza e' redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalita' indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento. I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato, delle tasse postali deter- minate secondo i criteri e modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000. Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette e dalla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato che emette i vaglia, secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro". "Art. 44-bis (Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata). - Per i rimborsi effettuati con le modalita' di cui all'art. 42-bis, l'interesse e' dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e' emesso. Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso art. 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi e' fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta. Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi e' emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario. La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi e' redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42-bis, quarto comma". - L'art. 1 del D.P.R. n. 71/1962 (Nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato) sostituisce l'articolo unico del R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759, concernente il pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari. Si trascrive il testo del primo comma, lettera b), del predetto articolo unico, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 71/1962: "Gli uffici amministrativi centrali e periferici ed i funzionari delegati, a seconda della rispettiva competenza, possono, su richiesta scritta del creditore, disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa - esclusi quelli per le pensioni - gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario, i vaglia del tesoro, gli ordinativi su ordini di accreditamento e gli ordinativi di contabilita' speciale siano estinti mediante: a) (omissis); b) accreditamento in conto corrente, presso le dette filiali della Banca d'Italia, per conto del creditore, a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso". L'art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21, recante modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato, ha abrogato sia il R.D. n. 1759/1926 che gli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 71/1962. Si ritiene utile trascrivere il testo dell'art. 1, primo comma, lettera b), del predetto D.P.R. n. 21/1984, contenente norme sostitutive di quelle abrogate soprariportate: "Gli uffici ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilita' speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del tesoro siano estinti mediante: a) (omissis); b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria". - Il quinto comma dell'art. 4 della legge n. 482/1985 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita) prevede che: "La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istanza deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'art. 42- bisdel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'istanza puo' essere presentata anche nel caso di giudizi ritualmente promossi e pendenti e comporta la rinuncia ad essi". - Il D.M. 26 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 1985, reca: "Approvazione del modello di istanza per la riliquidazione della imposta relativa alle indennita' ed altre somme percepite in dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482". - Si trascrive il testo dell'art. 2-bis, commi 3 e 4, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), aggiunto dalla legge di conversione n. 154/1989: "3. In deroga al disposto del primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il rimborso delle ritenute operate sulle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente e' effettuato d'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi nella quale l'indennita' e' stata indicata ovvero, qualora derivi da decisione giudiziale, dall'intendente di finanza al quale il percipiente, anche in ragione del suo domicilio fiscale, ha presentato istanza di rimborso ai sensi dello stesso art. 38. 4. I rimborsi d'ufficio di cui al comma 3 sono eseguiti mediante la procedura automatizzata prevista dall'art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
Nota all'art. 1: - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 del D.M. 16 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 30 dicembre 1980, recante modalita' per l'esecuzione dei rimborsi, mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificati dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 1. - Alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi prevista dall'art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, provvedono gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio, in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante la formazione di liste di rimborso che contengono, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun comune del distretto, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare. Nella formazione delle liste di cui al precedente comma, gli uffici controllano la rispondenza tra i dati riportati sulle liste e quelli indicati nella dichiarazione originante il rimborso; dalle liste devono essere esclusi i nominativi relativi ai contribuenti per i quali manchi la suddetta rispondenza ovvero per i quali il rimborso risulti gia' effettuato, nonche' quelli che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli originali delle liste di rimborso sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da chi lo sostituisce e sono inviati al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, mentre le corrispondenti copie vengono archiviate presso l'ufficio per i successivi riscontri". "Art. 2. - Sulla base delle liste di rimborso di cui all'art. 1, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, utilizzando i propri sistemi di elaborazione, forma supporti magnetici contenenti gli elementi necessari al successivo svolgimento della procedura automatizzata. Per l'identificazione degli elementi concernenti le singole partite di rimborso, il predetto centro si avvale dei dati contabili memorizzati a seguito della procedura di liquidazione delle dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' dei dati anagrafici, relativi ai contribuenti interessati, in possesso dell'archivio anagrafico del centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e degli altri dati comunicati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette. I supporti magnetici di cui al primo comma, formati distintamente per periodo d'imposta e per modalita' di estinzione del rimborso, contengono, per ciascun ufficio e centro di servizio delle imposte dirette e per ciascun comune compreso nella circoscrizione dell'ufficio o del centro di servizio, le generalita' del contribuente nonche' l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso, della lista in cui esso e' riportato e dell'importo da rimborsare e, nel caso di accreditamento in conto corrente bancario, anche l'indicazione dell'azienda di credito presso la quale verra' effettuata l'operazione di accredito e delle relative coordinate bancarie. L'ammontare degli interessi, calcolati dal centro informativo a norma dell'art. 44- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato. Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette fornisce agli uffici delle imposte competenti la lista delle partite di rimborso per le quali non sono disponibili i dati di cui al precedente comma o che si riferiscono a dichiarazioni presentate oltre un mese dalla scadenza del termine, che rimangono escluse dalla procedura automatizzata. I supporti, recanti anche l'indicazione della data entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati gli ordinativi diretti collettivi di pagamento, sono periodicamente inviati alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano". "Art. 3. - Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 2, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla redazione in duplice copia degli elenchi di rimborso previsti dal terzo comma dell'art. 42- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, distintamente per le partite da rimborsare mediante vaglia cambiario e per le partite da rimborsare mediante accreditamento in conto corrente bancario. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette deve essere integrato, per le partite di rimborso da eseguire mediante vaglia cambiario, del numero di vaglia cambiario e, per le partite di rimborso da eseguire mediante accreditamento, di un numero progressivo in campo nazionale. Ciascun elenco deve essere corredato di un frontespizio sul quale sono evidenziati il numero identificativo dell'elenco, l'indicazione dell'ufficio delle imposte, il periodo di imposta di riferimento, la data entro la quale l'ordinativo deve essere formato, il riepilogo degli importi da rimborsare e degli interessi da corrispondere nonche' il numero delle partite comprese nell'elenco. Gli elenchi cosi' redatti, ciascun foglio dei quali e' contrassegnato dalla Banca d'Italia con un timbro identificativo, sono ritirati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che cura la predisposizione di una ulteriore copia da distribuire agli uffici interessati. La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla custodia dei supporti magnetici ricevuti, garantendone la sicurezza durante le fasi della procedura automatizzata". "Art. 4. - Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ricevuti gli elenchi di rimborso, controlla la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste contenute negli elenchi stessi, nonche' l'esattezza del computo degli interessi; eseguiti tali controlli gli elenchi sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce. In base agli elenchi di cui al comma precedente, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento, apponendovi l'indicazione della data dalla quale puo' iniziare il pagamento, distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario. Qualora, in relazione alla data indicata nell'elenco, non risulti possibile la tempestiva formazione degli ordinativi di pagamento, ne verra' data comunicazione alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, che provvedera' al conseguente stralcio di tutte le partite incluse nell'elenco stesso. Tali partite saranno comprese in un successivo elenco di rimborso riferito ad un nuovo periodo di validita' ai fini del calcolo degli interessi. Sulla base di apposito decreto del Ministro delle finanze che dispone con riferimento a ciascun ufficio delle imposte l'impegno della spesa relativa alla parte sorte, l'impegno della spesa relativa alla parte interessi di competenza del centro informativo ed il numero delle partite da rimborsare nonche' il contemporaneo pagamento autorizzando l'emissione dei relativi titoli, la Direzione generale delle imposte dirette forma ordinativi diretti collettivi di pagamento separatamente per il rimborso d'imposta e per il pagamento degli interessi a norma del quarto comma dell'art. 42- bis e del secondo comma dell'art. 44- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". "Art. 7. - I vaglia cambiari per qualsiasi causa non recapitati e restituiti dal servizio postale alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, sono estinti d'ufficio e il controvalore e' riversato al capo X sul cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. Le distinte relative a tali versamenti non sono soggette al visto della ragioneria provinciale dello Stato. Le relative quietanze cumulative sono periodicamente trasmesse, unitamente a liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati in corrispondenza di ciascun elenco di rimborso, al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette che da' comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici delle imposte per consentire l'annotazione del mancato rimborso e la formazione di nuove liste di rimborso nel caso in cui i vaglia non siano stati recapitati per intercorsa variazione di domicilio fiscale. In caso di mancato incasso per inesatta indicazione dei dati anagrafici, il contribuente puo' rivolgersi all'ufficio delle imposte presso il quale e' stata presentata la dichiarazione da cui origina il rimborso per ottenere una attestazione, sottoscritta dal titolare dell'ufficio e liberatoria per la Banca d'Italia alla quale deve essere consegnata, che riporti gli esatti estremi identificativi del beneficiario".