Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  2064/FPC  del  31 dicembre 1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1991, con la
quale sono state dettate misure dirette  a  fronteggiare  l'emergenza
scolastica in Basilicata a seguito del sisma del 5 maggio 1990;
  Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della citata ordinanza n.
2064/FPC  con  i  quali,  rispettivamente, il presidente della giunta
regionale della Basilicata e'  stato  preposto  all'esecuzione  delle
opere  ed  e'  stato  fissato  un  tempo massimo per l'esecuzione dei
manufatti consistente in sei mesi dalla pubblicazione della  medesima
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale della
Basilicata n. 193 del  9  marzo  1991  col  quale  venivano  delegate
direttamente  le  amministrazioni comunali ad eseguire le opere entro
sei mesi dalla data di notifica del provvedimento;
  Vista la nota 10 settembre 1991, prot. n. 255/UPC, dell'ufficio  di
protezione   civile  della  presidenza  della  giunta  della  regione
Basilicata con la quale,  nel  riferire  sullo  stato  di  attuazione
dell'ordinanza  n.  2064/FPC,  si  fa  presente  la  necessita',  per
giustificati ritardi, di una proroga di cinque mesi per completare le
opere e si richiede di accreditare i  fondi  direttamente  agli  enti
attuatori degli interventi;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire a quanto proposto dalla regione
Basilicata  al fine di consentire la regolare ultimazione delle opere
disposte con la citata ordinanza n. 2066/FPC;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  I  termini  di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2064/FPC, citata in
premessa, sono prorogati di mesi cinque.