Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 2064/FPC del 31 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1991, con la quale sono state dettate misure dirette a fronteggiare l'emergenza scolastica in Basilicata a seguito del sisma del 5 maggio 1990; Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 della citata ordinanza n. 2064/FPC con i quali, rispettivamente, il presidente della giunta regionale della Basilicata e' stato preposto all'esecuzione delle opere ed e' stato fissato un tempo massimo per l'esecuzione dei manufatti consistente in sei mesi dalla pubblicazione della medesima ordinanza nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto del presidente della giunta regionale della Basilicata n. 193 del 9 marzo 1991 col quale venivano delegate direttamente le amministrazioni comunali ad eseguire le opere entro sei mesi dalla data di notifica del provvedimento; Vista la nota 10 settembre 1991, prot. n. 255/UPC, dell'ufficio di protezione civile della presidenza della giunta della regione Basilicata con la quale, nel riferire sullo stato di attuazione dell'ordinanza n. 2064/FPC, si fa presente la necessita', per giustificati ritardi, di una proroga di cinque mesi per completare le opere e si richiede di accreditare i fondi direttamente agli enti attuatori degli interventi; Ravvisata l'opportunita' di aderire a quanto proposto dalla regione Basilicata al fine di consentire la regolare ultimazione delle opere disposte con la citata ordinanza n. 2066/FPC; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. I termini di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2064/FPC, citata in premessa, sono prorogati di mesi cinque.