IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con   regio   decreto   14   ottobre  1926,  n.  2406,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte formulate dalle facolta' di lettere e filosofia
(29 giugno 1987, 16 dicembre 1987 e 4 ottobre 1989), architettura (12
dicembre 1989), giurisprudenza (13  dicembre  1989),  ingegneria  (19
dicembre 1989) e
scienze   matematiche,   fisiche   e   naturali  (15  febbraio  1990)
dell'Universita' degli studi di Firenze;
  Viste le delibere del consiglio di  amministrazione  e  del  senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  della presente modifica,
proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del  testo
unico approvato con regio decreto n. 1592/33;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo  gli  articoli  relativi  alla  scuola  di specializzazione in
"agricoltura  tropicale   e   subtropicale",   con   il   conseguente
spostamento   della   numerazione,   sotto   il   titolo  "Scuole  di
specializzazione annesse alla facolta' di lettere e filosofia",  sono
inseriti   i   seguenti  nuovi  articoli  concernenti  la  scuola  di
specializzazione in "archeologia".
          SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTA'
                       DI LETTERE E FILOSOFIA
              Scuola di specializzazione in archeologia
  Art. 198. -  E'  istituita  presso  l'Universita'  degli  studi  di
Firenze  la  scuola  di  specializzazione  in  "archeologia"  per  la
formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.
  La scuola ha lo scopo di approfondire la  preparazione  scientifica
nel  campo  delle discipline archeologiche e di fornire le competenze
professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio archeologico.
  La scuola rilascia il diploma di specialista  in  archeologia  (con
l'indicazione dell'indirizzo seguito).
  Art. 199. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   archeologia preistorica e protostorica;
   archeologia classica;
   archeologia tardo-antica e medievale;
   archeologia orientale.
  L'indirizzo    orientale    si   articola   su   cinque   curricula
caratterizzati da sei insegnamenti o moduli  specifici  nei  seguenti
ambiti:
    a) Egitto;
    b) Vicino Oriente antico;
    c) India, Iran e Asia Centrale;
    d) Estremo Oriente;
    e) Islam.
  Art. 200. - La scuola ha la durata di tre anni.
  In  base  alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
venti per ciascun  anno  di  corso  e  complessivamente  di  sessanta
iscritti per l'intero corso degli studi.
  Art. 201. - All'attuazione delle attivita' didattiche provvedono le
facolta'  di  lettere e filosofia, architettura, scienze matematiche,
fisiche e naturali, ingegneria, giurisprudenza, e i  dipartimenti  di
scienze       dell'antichita',       costruzioni,       progettazione
dell'architettura, scienze della terra,  storia  dell'architettura  e
restauro   delle   strutture  architettoniche,  storia,  linguistica,
sistemi e informatica e diritto pubblico.
  Art. 202. - Il concorso di ammissione e' per esami e titoli.
  L'esame consiste:
    a) in una  prova  scritta  su  un  tema  attinente  alla  cultura
generale del settore;
    b)  in  una  prova  pratica,  o  sul  terreno,  o su riproduzioni
fotografiche, o su originali;
    c) in una prova orale, sempre sulle tematiche del settore.
  Il candidato dovra'  dar  prova  di  conoscere  le  lingue  antiche
attinenti  all'indirizzo  in  cui  si specializza e almeno due lingue
straniere moderne che abbiano rilevanza per gli studi del settore.
  Art. 203. - Sono ammessi alle prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
laureati in lettere della facolta' di lettere e filosofia, in materie
letterarie,  in  conservazione  dei  beni  culturali  (con  indirizzo
archeologico), nonche' i laureati in architettura.
  Sono altresi' ammessi coloro che siano in  possesso  di  titoli  di
studio  conseguiti  presso Universita' straniere e che siano ritenuti
dalle autorita' accademiche  equiparabili,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni, a quelli richiesti nel comma precedente.
  Art.   204.   -   Le   discipline  da  utilizzare  per  le  diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:
   A) Area delle metodologie e delle tecniche:
    1) archeologia subacquea;
    2) archeometria;
    3) bioarcheologia;
    4) elementi di informatica;
    5) esegesi delle fonti letterarie;
    6) metodologia e tecnica dello scavo;
    7) metrologia antica;
    8) museologia e museografia;
    9) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
   10) teorie e tecniche del restauro;
   11) topografia antica;
   12) disegno e rilievo;
   13) tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione.
   B) Area dell'archeologia preistorica e protostorica:
    1) archeologia e antichita' celtiche;
    2) archeologia e antichita' egee;
    3) archeologia e antichita' sarde;
    4) ecologia preistorica;
    5) paleontologia del Quaternario;
    6) paleontologia umana;
    7) paletnologia;
    8) preistoria e protostoria dell'Africa;
    9) preistoria e protostoria dell'Asia;
   10) preistoria e protostoria europea;
   11) preistoria e protostoria del Vicino Oriente;
   12) preistoria e protostoria del bacino dell'Egeo;
   13) protostoria europea;
   14) cultura minoico e micenea;
   15) paleontologia.
   C) Area dell'archeologia classica:
    1) archeologia e storia dell'arte greca;
    2) archeologia della Magna Grecia e Sicilia;
    3) storia greca;
    4) epigrafia greca;
    5) antichita' greche;
    6) topografia della Grecia;
    7) archeologia e storia dell'arte romana;
    8) storia romana;
    9) epigrafia latina;
   10) antichita' romane;
   11) topografia di Roma;
   12) topografia dell'Italia romana;
   13) geografia storica del mondo antico;
   14) archeologia delle province romane;
   15) storia dell'archeologia classica;
   16) topografia antica;
   17) archeologia tardo romana;
   18) archeologia medievale;
   19) archeologia fenicia e punica;
   20) archeologia dell'Italia preromana;
   21) archeologia e antichita' teatrali;
   22) etruscologia e antichita' italica;
   23) epigrafia italica;
   24) topografia dell'Italia preromana;
   25) archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
   26) epigrafia e antichita' greche e romane;
   27) etruscologia;
   28) numismatica greca e romana;
   29) storia dell'urbanistica e dell'architettura greca e romana.
   D) Area dell'archeologia tardo-antica e medievale:
    1) archeologia tardo-antica e alto-medievale;
    2) archeologia e storia dell'arte medievale;
    3) archeologia e storia dell'arte paleocristiana e bizantina;
    4) archeologia e storia dell'arte pratica e sasanide;
    5) archeologia e storia dell'arte islamica;
    6) epigrafia e antichita' paleocristiana medievali;
    7) numismatica e sfragistica medievali;
    8) storia dell'urbanistica e dell'architettura medievali;
    9) paleografia e diplomatica;
   10) storia della citta' e del territorio.
   E) Area dell'archeologia orientale:
    a ) Curriculum egittologico-africanistico:
    antichita' copte;
    antichita' sudanesi ovv. antichita' nubiane;
    archeologia e antichita' etiopiche;
    archeologia egiziana;
(**)archeologia e storia dell'arte greca e romana;
    egittologia;
    papirologia;
    preistoria e protostoria dell'Africa.
    b ) Curriculum vicino-orientale:
    archeologia   del  Vicino  Oriente  ovv.  architettura  e  storia
dell'arte del Vicino Oriente Antico;
    archeologia fenicio-punica;
(*) archeologia partico-sasanide;
(*) archeologia e storia dell'arte iranica;
    assirologia;
    ittitologia;
(*) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica.
    c ) Curriculum indo-iranico:
(*) archeologia partico-sasanide;
(*) archeologia e storia dell'arte dell'Asia Centrale;
(*) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
    archeologia e storia dell'arte dell'India;
(**)archeologia e storia dell'arte greca e romana;
(*) archeologia e storia dell'arte iranica;
    epigrafia indiana;
    epigrafia iranica;
    numismatica indo-iranica;
(*) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica.
    d ) Curriculum estremo-orientale:
    archeologia e storia dell'arte cinese;
    archeologia e storia dell'arte coreana;
(*) archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
(*) archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud orientale;
    archeologia e storia dell'arte giapponese;
    numismatica estremo-orientale;
(*) preistoria e protostoria dell'Asia ovv. protostoria euroasiatica.
    e ) Curriculum islamico:
(**)archeologia medioevale;
(*) archeologia pratico-sasanide;
    archeologia e storia dell'arte musulmana;
    epigrafia islamica;
    numismatica islamica;
    storia dell'arte bizantina;
    storia dell'arte copta;
(*) comune ad altro/i curriculum/a;
(**)comune ad altro indirizzo.
   F) Area giuridica:
   1) elementi di diritto amministrativo;
   2) estimo;
   3) legislazione dei beni culturali;
   4) legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
   5) legislazione urbanistica.
  Art.  205. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente
dodici insegnamenti, distribuiti sulla base  di  un  piano  di  studi
formulato  all'inizio  del primo anno e approvato dal consiglio della
scuola.
  Il consiglio della scuola delibera  ogni  anno  quali  insegnamenti
attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.
  Le  lezioni  saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da
esercitazioni,  attivita'  applicativa,  sopralluoghi  e  viaggi   di
istruzione.
  Gli insegnamenti saranno svolti secondo il seguente rapporto:
   sei fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;
   tre   fra  le  discipline  dell'area  delle  metodologie  e  delle
tecniche;
   due  fra  le  discipline  di  due  differenti  aree   di   diversa
specializzazione;
   una fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti,  due  almeno  dei   quali   composti   con   discipline
dell'ambito  di  specializzazione  prescelto.  Gli altri insegnamenti
saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani  di
studio.
  L'attivita'   didattica   comprende   per  ogni  anno  500  ore  da
distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni,  attivita'
pratiche  guidate.  Alle  attivita' pratiche dovranno essere dedicate
non meno di 250 ore.
  I corsi possono essere articolati  in  moduli:  ciascun  modulo  e'
costituito  da  piu'  programmi  monografici  di  discipline,  scelte
nell'ambito delle diverse aree, integrantesi a costituire una  unita'
organica  di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu'
docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di  lezioni  coordinate,
nel  tema  e  nei  tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso
modulo.
  Il modulo e' affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio
programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento,
comunque, dovra' avere un unico titolare.
  Art.  206.   -   Gli   specializzandi   possono   trascorrere,   su
deliberazione  del  consiglio  della  scuola,  un  periodo  di studio
all'estero sulla base dei  programmi  predisposti  in  dipendenza  di
appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere.
Il  profitto  della  permanenza  all'estero viene valutato nell'esame
generale dell'anno.
  Nel corso del terzo anno gli allievi  potranno  fare  un  tirocinio
presso   una   soprintendenza   ai   beni  culturali,  programmato  e
organizzato dalla scuola d'intesa con  le  competenti  autorita'.  La
frequenza  delle  lezioni,  delle  conferenze,  dei  seminari,  delle
esercitazioni, nonche' la  partercipazione  alle  attivita'  pratiche
sono obbligatorie.
  Art.  207.  -  Gli  allievi  parteciperanno  a  scavi programmati e
organizzati dalla scuola d'intesa con  le  competenti  autorita'.  Lo
scavo  verra'  condotto  da  uno  o  piu' professori della scuola che
cureranno l'addestramento degli allievi.
  Art. 208. - L'Universita', su proposta del consiglio della  scuola,
stipula  convenzioni  con  enti  pubblici  o privati con finalita' di
sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione  di  strutture  extra
universitarie  in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento
delle  attivita'  di  formazione  degli  specializzandi  ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/82.
  Tra  gli enti pubblici di cui al comma precedente vanno considerati
prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.
  Art. 209. - La commissione per l'esame di diploma e' costituita dal
direttore della scuola, che la presiede, e da altri sei membri.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Firenze, 26 aprile 1990
                                                Il pro-rettore: ZAMPI