IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792,  relativa  all'istituzione
ed  al  funzionamento  dell'albo  dei mediatori di assicurazione e di
riassicurazione;
  Visti, in particolare, l'art. 4, lettera g) e l'art. 5, lettera f),
della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che
per ottenere l'iscrizione all'albo e' necessario aver  stipulato  con
almeno  cinque  imprese,  non  appartenenti  tutte allo stesso gruppo
finanziario, in coassicurazione, una polizza di  assicurazione  della
responsabilita'   civile  per  negligenze  od  errori  professionali,
comprensiva della garanzia per infedelta' dei  dipendenti,  destinata
al  risarcimento  dei  danni  nei  confronti degli assicurati e delle
imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura e'  stabilito
annualmente,   per   classi   di   volume  di  affari,  dal  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto,
sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre  1984,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  28  dicembre  1984,  con  il quale e' stato
fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza  per  l'anno
1985,  nonche' il prospetto relativo al certificato di assicurazione,
allegato al decreto ministeriale stesso;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'11  dicembre  1990,  con  il quale e' stato
fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza  per  l'anno
1991;
  Considerato  che  occorre  stabilire l'ammontare di copertura della
polizza di cui sopra per l'anno 1992;
  Sentita, nella riunione del 14 ottobre  1991,  la  commissione  per
l'albo  dei  mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista
dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato
l'avviso  di  confermare  per  l'anno  1992  l'ammontare  minimo   di
copertura  fissato  per  l'anno  1991  dal  decreto  ministeriale  12
novembre 1990 sopracitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ammontare minimo di  copertura  della  polizza  di  assicurazione
della  responsabilita'  civile per negligenze od errori professionali
dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di  cui  all'art.
4, lettera g) e all'art. 5, lettera f), della legge 28 novembre 1984,
n.  792,  citata  nelle  premesse,  e'  fissato per l'anno 1992 nelle
seguenti misure:
   lire un miliardo per mediatori di  assicurazione  con  provvigioni
annue fino a lire tre miliardi;
   lire  due  miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni
annue superiori a lire tre miliardi;
   lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.
  La quota dell'eventuale franchigia  non  puo'  superare  il  limite
massimo di lire cinquanta milioni.