IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1985, con il quale e' stato costituito il Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera f), della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresi', le disposizioni necessarie al funzionamento del fondo stesso; Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro che il Fondo di garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e' fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del volume di affari dei mediatori stessi; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 1990, con il quale e' stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1991; Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al fondo di garanzia per l'anno 1992; Ritenuto opportuno - sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del 14 ottobre 1991 - di confermare per l'anno 1992 la misura gia' fissata per l'anno 1991 con decreto ministeriale 14 novembre 1990 sopracitato; Decreta: Articolo unico Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1992, e' fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1991. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 1991 Il Ministro: BODRATO