IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di  pericolosita'  sociale  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data  16  ottobre  1990,  e  le  successive
integrazioni  e  modificazioni,  con  le quali la societa' Giano vita
S.p.a.,  con  sede  in  Torino,  ha   chiesto   l'autorizzazione   ad
esercitare,  nel territorio della Repubblica l'attivita' assicurativa
nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di  cui  al  punto  A)
della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonche'
l'approvazione  di  tariffe di assicurazione sulla vita e delle rela-
tive condizioni di polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la lettera  n.  123309  del  15  luglio  1991  con  la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole  sulla  domanda  di autorizzazione presentata dall'impresa
anzidetta;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 25 luglio 1991;
  Viste le lettere n. 123574 del 31 luglio 1991, e n. 124325  del  17
settembre  1991  e  n.  124794  del  17  ottobre  1991  con  le quali
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole all'approvazione  delle  tariffe  e  delle  condizioni  di
polizza presentate dalla richiamata impresa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa'  Giano vita S.p.a., con sede in Torino, e' autorizzata
ad  esercitare,  nel   territorio   della   Repubblica,   l'attivita'
assicurativa  nei  rami I, V e VI, e riassicurativa nel ramo I di cui
al punto A) della tabella allegata alla legge  22  ottobre  1986,  n.
742.