Il regolamento CEE n. 2328/91, che ha codificato il regolamento CEE
n. 797/85 unificando in un unico testo legislativo tutte le modifiche
normative intervenute posteriormente alla sua promulgazione, prevede,
al  titolo  II,  il  regime  di  aiuti  per l'estensivizzazione della
produzione.
  Il regolamento CEE della Commissione n.  4115/88  del  21  dicembre
1988,  da  ultimo  modificato  dal  regolamento  CEE  n.  708/91,  ha
stabilito   le   condizioni   di   applicazione   del    regime    di
estensivizzazione.
  Con  il decreto ministeriale n. 34/90, attualmente in vigore con le
modifiche di cui al decreto ministeriale n. 64/91, sono state emanate
le disposizioni di adattamento alla realta'  nazionale  della  misura
comunitaria.
  Cio'  premesso, in vista della campagna 1991-92, si comunica quanto
segue:
  1. Come gia' previsto all'art. 1 del decreto ministeriale n. 64/91,
l'introduzione del  metodo  delle  tecniche  di  produzione,  di  cui
all'art. 4, commi primo e quarto, del decreto ministeriale n.  34/90,
rimane   sospesa  a  tempo  indeterminato,  in  attesa  delle  future
modifiche  della  politica  agraria  comunitaria.   Pertanto,   salvo
eventuali  futuri  provvedimenti in materia, l'estensivizzazione puo'
essere effettuata unicamente col metodo quantitativo.
  2. Ai sensi del decreto ministeriale  n.  64/91,  art.  2,  secondo
comma,  anche  per  la  campagna  1991-92  le domande di aiuto devono
essere  compilate  in  duplice   copia   sui   moduli   appositamente
predisposti   dal   Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e
disponibili presso gli assessorati regionali a partire dagli inizi di
dicembre; tali domande devono essere  inviate  agli  uffici  indicati
all'art. 2 di cui sopra entro trenta giorni dalla pubblicazione della
presente circolare, in conformita' al citato decreto ministeriale.
   Roma, 4 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: GORIA