IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste  le  domande del 31 maggio, 25 luglio, integrate e sostituite
il 15 settembre 1989 e del 17 ottobre 1989 presentate dalla  societa'
Mediolanum  vita  S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  intese ad ottenere
l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni
di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n.  924216  del  16
novembre  1989  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  -   ISVAP,   ha
comunicato  che  non  esistono  elementi ostativi alla emanazione del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni  di  polizza  in  sostituzione  delle  analoghe in vigore,
presentate dalla societa' Mediolanum vita S.p.a., con sede in Milano:
   1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa
a tasso tecnico 4%);
   2) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, delle tariffe di cui al
precedente punto 1);
   3) tariffe di assicurazione  mista  a  premio  annuo  rivalutabile
(tariffa  a  tasso  tecnico  4%). I tassi di premio adottati sono gli
stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa
a tasso tecnico 0% e 3%);
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)  tariffe  di  assicurazione  mista  a premio annuo rivalutabile
(tariffa a tasso tecnico 0% e 3%). I tassi di  premio  adottati  sono
gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 5);
   8)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 7);
   9) tariffe di assicurazione mista a premio unico (tariffa a  tasso
tecnico 0%, 3%, 4%);
  10)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 9);
  11)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui ai precedenti punti 1) e 5)  allorquando  il  premio  corrisposto
superi l'importo di L. 1.000.000;
  12)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui ai precedenti punti 3) e 7)  allorquando  il  premio  corrisposto
superi l'importo di L. 700.000;
  13)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto 9) allorquando il premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000.
  Le tariffe e le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti
punti  5),  6), 7) e 8) e quelle di cui ai precedenti punti 9) e 10),
quest'ultime limitatamente ai soli tassi tecnici  0%  e  3%  dovranno
essere   utilizzate,  esclusivamente  per  l'emissione  di  contratti
assunti in coassicurazione.