IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste  le  domande  in  data  7 agosto 1989, 20 luglio e 6 dicembre
1990, presentate dalla Prudential vita S.p.a., con  sede  in  Milano,
intese  ad  ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla
vita  e  di  condizioni  speciali  di  polizza,  di  cui  alcune   in
sostituzione delle analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste  le  lettere  n.  021968 del 29 maggio 1990, n. 924210 del 15
novembre e n. 121271 del 20 marzo 1991 con le quali l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e  di  interesse  collettivo  -
ISVAP,   ha  comunicato  che  non  esistono  elementi  ostativi  alla
emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero  dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   -
Direzione   generale  delle  assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo, le seguenti tariffe di  assicurazione  sulla  vita  e  le
condizioni di polizza di cui alcune in sostituzione delle analoghe in
vigore, presentate dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano:
   1)  tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   2) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
precedente punto 1);
   3) tariffe di assicurazione mista a premio  annuo  rivalutabile  -
tasso  tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi
delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5)  tariffe  di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico
0%, 3%, 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
   8)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
   9)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000;
  10)  tariffa 25RC: assicurazione mista a premio annuo costante, con
liquidazione  a  scadenze   prefissate   nel   corso   della   durata
contrattuale  e  qualora  l'assicurato  sia  in  vita,  di  quote del
capitale inizialmente assicurato;
  11) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
precedente punto 10);
  12)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la  riduzione  del tasso di
premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma  mista  di
cui  al precedente punto 10) allorquando il premio corrisposto superi
l'importo di L. 1.000.000;
  13) tassi di premio unico d'inventario della tariffa 25RC,  di  cui
al  punto  10),  da  utilizzare  per  la  determinazione del capitale
rivalutato o del capitale ridotto.