IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 13 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, che prevede, fra l'altro, la possibilita' di diminuire, ogni quattro anni, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo a carico degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) della stessa legge, quando le entrate complessive superino del 10 per cento le uscite e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualita' delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno; Esaminata la delibera n. 70/91 del 31 maggio-1 giugno 1991 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti ha chiesto la diminuzione delle percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente, dal 10 al 7 per cento e dal 3 al 2,1 per cento; Considerato che nell'esercizio finanziario 1990 si sono verificate le condizioni previste dall'art. 13, comma 5, della legge n. 21/86 per la diminuzione delle percentuali sopraindicate; Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti; Ritenuto opportuno accogliere la richiesta della Cassa stessa; Decreta: Con effetto dal 1 gennaio 1992, le percentuali di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 29 gennaio 1986, n. 21, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti sono diminuite, rispettivamente, dal 10 al 7 per cento e dal 3 al 2,1 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 1991 Il Ministro: MARINI