IL CONSIGLIO
                     DELLA MAGISTRATURA MILITARE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  17  ottobre  1991
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 251 del 25
ottobre  1991),  con il quale sono stati sostituiti i primi due commi
dell'art. 22 del regolamento interno del  Consiglio  superiore  della
magistratura,  in  materia  di  procedura  per  il conferimento degli
uffici direttivi;
  Rilevato che i primi due commi dell'art. 18 del regolamento interno
di questo Consiglio, approvato con deliberazione del 13 gennaio  1990
(pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 5
marzo 1990) riproducono sostanzialmente i primi due  commi  dell'art.
22   del   regolamento   interno   del   Consiglio   superiore  della
magistratura,  nel  testo  antecedente   alla   modificazione   sopra
indicata;
  Ritenuta la necessita' di adeguare la procedura per il conferimento
degli  uffici  direttivi  a  quella  cosi'  come  ora prevista per il
Consiglio superiore della magistratura, avuto  riguardo  al  disposto
degli articoli 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, e 2,
comma  6,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989,
n. 158;
                              Delibera:
  I  primi  due  commi  dell'art.  18  del  regolamento  interno  del
Consiglio della magistratura militare sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  Per  il  conferimento  degli  uffici direttivi, la commissione
competente, previa apposita deliberazione, indica al  Ministro  della
difesa   l'elenco  degli  aspiranti,  le  proprie  valutazioni  e  le
conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle  dei  dissenzienti
che lo richiedono e procede al concerto.
  2. All'esito riferisce al Consiglio che delibera".
                                Manda
al   presidente   ai   fini   della   pubblicazione   della  presente
deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 19 novembre 1991
                                            Il presidente: BRANCACCIO