IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Fiano di Avellino" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione del suddetto vino dove si prevede la facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'estratto secco netto; Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e foreste della regione Campania sulla richiesta in questione; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata "Fiano di Avellino" previsto nella misura del 18 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, e' modificato nella misura del 15 per mille. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 1991 Il Ministro: GORIA