IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che conferisce forza di legge alle norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea di cui all'elenco "A" allegato alla medesima legge; Visti i decreti 28 novembre 1987, n. 588 e 3 dicembre 1987, n. 598, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di attuazione delle direttive CEE, numeri 79/113; 81/1051; 85/405; 84/533; 85/406; 84/534; 84/535; 85/407; 84/536; 85/408; 84/537; 85/409; 84/538; Vista l'istanza presentata in data 10 marzo 1989 con la quale la societa' Modulo uno S.r.l., con sede legale in Torino, via Cuorgne', 21, ha chiesto di essere autorizzata a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti di cui alle direttive sopra citate; Vista la documentazione allegata all'istanza e gli esiti dell'ispezione condotta in data 24 ottobre 1990; Considerato che il richiedente ha dimostrato di possedere i requisiti previsti in allegato II alla direttiva CEE n. 84/532; Decretano: Art. 1. La societa' Modulo uno S.r.l., con sede legale in Torino, via Cuorgne', 21, e' autorizzata al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive in premessa e secondo le forme, modalita' e procedure in esse stabilite.