IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  645,  concernente  l'istituzione  degli  uffici  periferici per i
servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1  del  citato  decreto  n.  645,  quale  modificato
dall'art.  4,  comma  24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17,
che  consente  l'istituzione  nelle  province  di  Bologna,  Brescia,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta
sul  valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo,
nonche'  la  ripartizione,  con  decreto  del Ministro delle finanze,
delle competenze e dei servizi tra i due uffici;
  Visto  il decreto 1› agosto 1991 con il quale si e' provveduto alla
istituzione  nella  provincia di Napoli di un secondo ufficio imposta
sul   valore   aggiunto  con  sede  nello  stesso  comune  capoluogo,
demandando  a  successivi decreti la determinazione delle modalita' e
degli  adempimenti  necessari  per  l'attuazione  delle  disposizioni
contenute nel decreto stesso, nonche' la data a decorrere dalla quale
avranno effetto le disposizioni stesse;
  Visto  l'art.  1 del menzionato decreto 1› agosto 1991 con il quale
e' stata attribuita al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di
Napoli la giurisdizione sui comuni riportati in allegato;
  Considerata   l'opportunita'   di   provvedere  alle  modalita'  di
attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel menzionato decreto 1›
agosto  1991  relativamente  al  secondo  ufficio  imposta sul valore
aggiunto della provincia di Napoli;
                              Decreta:
  Il  secondo  ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di
Napoli,  con  sede nello stesso comune capoluogo, entra in funzione a
decorrere  dal  1›  gennaio  1992,  con  competenza  (compresa quella
relativa  alla ricezione della dichiarazione per il periodo d'imposta
1991)  a  decorrere  dalla stessa data nei confronti dei contribuenti
aventi  il domicilio fiscale nei comuni indicati nel sopra richiamato
allegato,  facenti  parte  della propria circoscrizione territoriale,
anche relativamente ai periodi d'imposta pregressi.
  Resta  ferma  la  competenza  del  primo ufficio imposta sul valore
aggiunto  di Napoli relativamente ai soggetti che cessano l'attivita'
entro il 31 dicembre 1991 o che alla data stessa risultano sottoposti
alle  procedure  concorsuali  di cui all'art. 74- bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;  resta  ferma  inoltre la competenza del primo ufficio
per  gli  adempimenti  relativi  ai processi verbali di constatazione
notificati entro il 31 dicembre 1991, nonche' per l'appuramento delle
dichiarazioni   gia'   prodotte  e  l'esecuzione  dei  rimborsi  gia'
richiesti.
  Al  secondo  ufficio  imposta  sul valore aggiunto e' attribuito il
codice   ufficio  n.  121  e  sara'  provveduto  alla  riattribuzione
d'ufficio   di  un  nuovo  numero  di  partita  IVA  ai  contribuenti
interessati  mediante  invio  a  domicilio  del relativo certificato,
conforme al modello allegato al presente decreto.
   Roma, 9 dicembre 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA