IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, concernente l'istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1 del citato decreto n. 645, quale modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo, nonche' la ripartizione, con decreto del Ministro delle finanze, delle competenze e dei servizi tra i due uffici; Visto il decreto 1 agosto 1991 con il quale si e' provveduto alla istituzione nella provincia di Napoli di un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede nello stesso comune capoluogo, demandando a successivi decreti la determinazione delle modalita' e degli adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto stesso, nonche' la data a decorrere dalla quale avranno effetto le disposizioni stesse; Visto l'art. 1 del menzionato decreto 1 agosto 1991 con il quale e' stata attribuita al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto di Napoli la giurisdizione sui comuni riportati in allegato; Considerata l'opportunita' di provvedere alle modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel menzionato decreto 1 agosto 1991 relativamente al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Napoli; Decreta: Il secondo ufficio imposta sul valore aggiunto della provincia di Napoli, con sede nello stesso comune capoluogo, entra in funzione a decorrere dal 1 gennaio 1992, con competenza (compresa quella relativa alla ricezione della dichiarazione per il periodo d'imposta 1991) a decorrere dalla stessa data nei confronti dei contribuenti aventi il domicilio fiscale nei comuni indicati nel sopra richiamato allegato, facenti parte della propria circoscrizione territoriale, anche relativamente ai periodi d'imposta pregressi. Resta ferma la competenza del primo ufficio imposta sul valore aggiunto di Napoli relativamente ai soggetti che cessano l'attivita' entro il 31 dicembre 1991 o che alla data stessa risultano sottoposti alle procedure concorsuali di cui all'art. 74- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; resta ferma inoltre la competenza del primo ufficio per gli adempimenti relativi ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 1991, nonche' per l'appuramento delle dichiarazioni gia' prodotte e l'esecuzione dei rimborsi gia' richiesti. Al secondo ufficio imposta sul valore aggiunto e' attribuito il codice ufficio n. 121 e sara' provveduto alla riattribuzione d'ufficio di un nuovo numero di partita IVA ai contribuenti interessati mediante invio a domicilio del relativo certificato, conforme al modello allegato al presente decreto. Roma, 9 dicembre 1991 Il Ministro: FORMICA