IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la Gestione dal patrimonio dagli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto l'art. 13- bis della citata legge n. 1404/56 - aggiunto dalla legge 18 marzo 1958, n. 356 - recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e dei crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036, relativo alla soppressione della Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiano; Considerato che l'unica operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente e' rappresentata da un debito di L. 12.268.727, per il quale e' in corso una vertenza giudiziaria nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che richiede il pagamento di tale importo per quota di mutuo ipotecario a suo tempo concesso alla Gestione speciale case popolari dell'Ente zolfi italiano; Ritenuto che ai fini della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13- bis della citata legge n. 1404/56; Decreta: Il debito in contestazione di L. 12.268.727, relativo alla quota di mutuo ipotecario richiesta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e' trasferito, ai sensi dell'art. 13- bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiano all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) in liquidazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 1991 Il Ministro: CARLI