IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita'  di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei
fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile";
  Vista l'ordinanza 2 agosto 1991, n. 2155 "Interventi di emergenza a
favore dei cittadini interessati  a  fenomeni  migratori  di  portata
straordinaria";
  Considerato  che a causa degli eccezionali noti flussi migratori si
e' dovuto provvedere ad uno straordinario programma di accoglimento e
di assistenza, sostenendo rilevanti oneri finanziari;
  Ritenuto, pertanto, necessario integrare la disponibilita' di  lire
18  miliardi  di  cui all'art. 4 della citata ordinanza n. 2155 del 2
agosto 1991;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  considerare   tra   gli   interventi
straordinari  indicati all'art. 2 della stessa ordinanza n. 2155/1991
anche quelli relativi  alla  manutenzione  ed  alla  sistemazione  di
ambienti  destinati  all'accoglienza,  risarcimenti di danni connessi
con le situazioni di emergenza, nonche' l'acquisto  di  strumenti  ed
attrezzature di supporto alle attivita' di intervento;
  Viste  le  lettere  n. 4800/50 del 9 settembre 1991, n. 4872 del 20
settembre 1991, n. 5561/50 del 2 novembre 1991 e n.  6011/50  del  23
novembre 1991 con le quali il Ministero dell'interno, tenuto conto di
quanto  sopra  esposto,  ha assicurato, ad integrazione dell'indicata
assegnazione di lire 18 miliardi di cui all'ordinanza n. 2155  del  2
agosto  1991,  l'ulteriore  disponibilita'  della  somma di lire 12,5
miliardi, di cui lire 1,5 miliardi a valere sul cap. 4234 e  lire  11
miliardi  a  valere sul cap. 4295 del proprio stato di previsione per
il corrente anno,  da  far  affluire  al  "Fondo  per  la  protezione
civile";
  Viste  le lettere n. 759 in data 18 settembre 1991 e n. 1184 del 26
novembre 1991 con le quali il Ministro per gli italiani all'estero  e
l'immigrazione,   nel   condividere  le  esigenze  rappresentate  dal
Ministero  dell'interno,  concorda  sulla   proposta   dallo   stesso
formulata  di  far  affluire  sul "Fondo per la protezione civile" la
complessiva  somma   di   lire   12,5   miliardi,   ad   integrazione
dell'indicata  assegnazione  di lire 18 miliardi di cui all'ordinanza
n. 2155 del 2 agosto 1991;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  somma  di lire 18 miliardi, posta a disposizione del "Fondo per
la protezione civile" con ordinanza n. 2155 del  2  agosto  1991,  e'
integrata  di  lire  12,5 miliardi che saranno prelevati per lire 1,5
miliardi dal cap. 4234 e per lire 11 miliardi  dal  cap.  4295  dello
stato  di  previsione del Ministero dell'interno per il corrente anno
finanziario.