IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile"; Vista l'ordinanza 2 agosto 1991, n. 2155 "Interventi di emergenza a favore dei cittadini interessati a fenomeni migratori di portata straordinaria"; Considerato che a causa degli eccezionali noti flussi migratori si e' dovuto provvedere ad uno straordinario programma di accoglimento e di assistenza, sostenendo rilevanti oneri finanziari; Ritenuto, pertanto, necessario integrare la disponibilita' di lire 18 miliardi di cui all'art. 4 della citata ordinanza n. 2155 del 2 agosto 1991; Ravvisata l'opportunita' di considerare tra gli interventi straordinari indicati all'art. 2 della stessa ordinanza n. 2155/1991 anche quelli relativi alla manutenzione ed alla sistemazione di ambienti destinati all'accoglienza, risarcimenti di danni connessi con le situazioni di emergenza, nonche' l'acquisto di strumenti ed attrezzature di supporto alle attivita' di intervento; Viste le lettere n. 4800/50 del 9 settembre 1991, n. 4872 del 20 settembre 1991, n. 5561/50 del 2 novembre 1991 e n. 6011/50 del 23 novembre 1991 con le quali il Ministero dell'interno, tenuto conto di quanto sopra esposto, ha assicurato, ad integrazione dell'indicata assegnazione di lire 18 miliardi di cui all'ordinanza n. 2155 del 2 agosto 1991, l'ulteriore disponibilita' della somma di lire 12,5 miliardi, di cui lire 1,5 miliardi a valere sul cap. 4234 e lire 11 miliardi a valere sul cap. 4295 del proprio stato di previsione per il corrente anno, da far affluire al "Fondo per la protezione civile"; Viste le lettere n. 759 in data 18 settembre 1991 e n. 1184 del 26 novembre 1991 con le quali il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, nel condividere le esigenze rappresentate dal Ministero dell'interno, concorda sulla proposta dallo stesso formulata di far affluire sul "Fondo per la protezione civile" la complessiva somma di lire 12,5 miliardi, ad integrazione dell'indicata assegnazione di lire 18 miliardi di cui all'ordinanza n. 2155 del 2 agosto 1991; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. La somma di lire 18 miliardi, posta a disposizione del "Fondo per la protezione civile" con ordinanza n. 2155 del 2 agosto 1991, e' integrata di lire 12,5 miliardi che saranno prelevati per lire 1,5 miliardi dal cap. 4234 e per lire 11 miliardi dal cap. 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il corrente anno finanziario.