IL PRESIDENTE Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con la legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state conferite al Presidente della Regione le competenze "per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria e gia' affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara"; Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99; Viste le proprie ordinanze n. 41/91 del 26 marzo 1991 e n. 63/91 del 23 aprile 1991, con le quali sono state adottate immediate misure di coordinamento per l'esercizio delle competenze gia' attribuite dal decreto-legge 5 marzo 1991, n. 45, la cui validita' e' stata sancita con l'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1991, n. 195; Vista l'ordinanza n. 90/91 dell'11 giugno 1991, con la quale si e' proceduto alla conferma delle precedenti determinazioni in esito alla emanazione dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142; Vista la proposta formulata con nota n. 2785/00 del 3 giugno 1991 dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale segnala l'opportunita' di continuare ad utilizzare il supporto tecnico- amministrativo e logistico fornito dal Consorzio Italtecnasud; Vista l'ordinanza n. 12/Pres. del 18 marzo 1988, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il predetto Ufficio speciale ad avvalersi dell'attivita' di supporto del Consorzio Italtecnasud, autorizzando, altresi', la stipula di apposita convenzione, effettivamente stipulata il 29 marzo 1988 e successivamente approvata; Considerato che la convenzione prevedeva che, in caso di prosecuzione dei servizi oltre il 31 gennaio 1991, il compenso fosse rideterminato in proporzione all'avanzamento degli interventi ed all'impegno richiesto alla struttura; Considerato, altresi', che la richiamata ordinanza n. 41/91, al fine di evitare soluzioni di continuita' nella gestione degli interventi, e nelle more di una graduale acquisizione delle competenze da parte degli organi ordinari dell'Amministrazione regionale, ha previsto che la regione siciliana si avvarra', sino al 31 dicembre 1991, dell'apposito Ufficio speciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attivita' connesse agli interventi affidati; Ritenuto che lo stesso Ufficio speciale continua ad utilizzare il supporto logistico del Consorzio Italtecnasud e che, per effetto dell'avvenuto trasferimento all'ispettorato regionale tecnico presso l'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana dei compiti di assistenza tecnica connessi all'istruttoria e proposta delle determinazioni da sottoporre al parere dell'apposito comitato, i compiti originariamente affidati al Consorzio risultano parzialmente ridotti; Preso atto che il detto Ufficio speciale ha continuato ad avvalersi delle prestazioni del Consorzio Italtecnasud nei limiti come sopra determinati, in conformita' alla clausola convenzionale che consente la prosecuzione del rapporto; Ritenuto che, per effetto delle modifiche alle prestazioni richieste, l'Ufficio speciale ha anche proposto di rideterminare il compenso in proporzione all'impegno effettivamente richiesto alla struttura; Ritenuto, altresi', che la riduzione proposta, per periodo 1 giugno-31 dicembre 1991, e' giustificata ed imposta dalla riduzione degli obblighi convenzionali; Avvalendosi dei poteri conferiti dalla legge; Dispone: Art. 1. In conformita' a quanto proposto dal competente Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, lo stesso Ufficio e' autorizzato ad avvalersi della clausola di proroga prevista dall'art. 3 della convenzione stipulata in data 29 marzo 1988 con il Consorzio Italtecnasud, a decorrere dal 1 febbraio 1991 e fino al 31 dicembre 1991.