IL PRESIDENTE
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,  convertito
con la legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state conferite
al Presidente della Regione le competenze "per la realizzazione delle
opere  di  cui  all'art. 2 del decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19,
convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n.  99,  aventi
la  necessaria copertura finanziaria e gia' affidate in appalto o per
le quali siano state avviate le procedure di gara";
  Visti gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1› febbraio 1988, n. 19,
convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;
  Viste le proprie ordinanze n. 41/91 del 26 marzo 1991  e  n.  63/91
del 23 aprile 1991, con le quali sono state adottate immediate misure
di coordinamento per l'esercizio delle competenze gia' attribuite dal
decreto-legge  5 marzo 1991, n. 45, la cui validita' e' stata sancita
con l'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Vista l'ordinanza n. 90/91 dell'11 giugno 1991, con la quale si  e'
proceduto alla conferma delle precedenti determinazioni in esito alla
emanazione dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142;
  Vista  la  proposta formulata con nota n. 2785/00 del 3 giugno 1991
dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi  straordinari
attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale segnala
l'opportunita'  di  continuare  ad  utilizzare  il  supporto tecnico-
amministrativo e logistico fornito dal Consorzio Italtecnasud;
  Vista l'ordinanza n. 12/Pres. del 18 marzo 1988, con  la  quale  il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ha autorizzato il predetto
Ufficio  speciale  ad  avvalersi  dell'attivita'  di   supporto   del
Consorzio   Italtecnasud,   autorizzando,  altresi',  la  stipula  di
apposita convenzione, effettivamente stipulata il  29  marzo  1988  e
successivamente approvata;
  Considerato   che   la   convenzione  prevedeva  che,  in  caso  di
prosecuzione dei servizi oltre il 31 gennaio 1991, il compenso  fosse
rideterminato  in  proporzione  all'avanzamento  degli  interventi ed
all'impegno richiesto alla struttura;
  Considerato, altresi', che la richiamata  ordinanza  n.  41/91,  al
fine  di  evitare  soluzioni  di  continuita'  nella  gestione  degli
interventi,  e  nelle  more  di  una  graduale   acquisizione   delle
competenze   da  parte  degli  organi  ordinari  dell'Amministrazione
regionale, ha previsto che la regione siciliana si avvarra', sino  al
31 dicembre 1991, dell'apposito Ufficio speciale della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  per  le  attivita' connesse agli interventi
affidati;
  Ritenuto che lo stesso Ufficio speciale continua ad  utilizzare  il
supporto  logistico  del  Consorzio  Italtecnasud  e che, per effetto
dell'avvenuto trasferimento all'ispettorato regionale tecnico  presso
l'assessorato  ai lavori pubblici della regione siciliana dei compiti
di assistenza  tecnica  connessi  all'istruttoria  e  proposta  delle
determinazioni  da  sottoporre  al  parere  dell'apposito comitato, i
compiti originariamente affidati al Consorzio risultano  parzialmente
ridotti;
  Preso atto che il detto Ufficio speciale ha continuato ad avvalersi
delle  prestazioni  del  Consorzio Italtecnasud nei limiti come sopra
determinati, in conformita' alla clausola convenzionale che  consente
la prosecuzione del rapporto;
  Ritenuto   che,   per  effetto  delle  modifiche  alle  prestazioni
richieste, l'Ufficio speciale ha anche proposto di  rideterminare  il
compenso  in  proporzione  all'impegno  effettivamente richiesto alla
struttura;
  Ritenuto, altresi', che  la  riduzione  proposta,  per  periodo  1›
giugno-31  dicembre  1991, e' giustificata ed imposta dalla riduzione
degli obblighi convenzionali;
  Avvalendosi dei poteri conferiti dalla legge;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  In conformita' a quanto proposto dal  competente  Ufficio  speciale
per   l'attuazione   degli   interventi  straordinari  attribuiti  al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  lo  stesso   Ufficio   e'
autorizzato ad avvalersi della clausola di proroga prevista dall'art.
3  della convenzione stipulata in data 29 marzo 1988 con il Consorzio
Italtecnasud, a decorrere dal 1› febbraio 1991 e fino al 31  dicembre
1991.