IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Vista la domanda in data 23 febbraio 1990, e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla societa' Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, nonche' dei regolamenti relativi a due specifiche gestioni separate; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la lettera n. 023658 del 12 novembre 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza nonche' i regolamenti relativi a due gestioni separate presentate dalla societa' Istituto italiano di previdenza S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffa n. 348 (0%) assicurazione mista a premio annuo costante, espressa in marchi tedeschi (35%), franchi svizzeri (30%) e dollari USA (35%). I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa n. 348 - assicurazione mista a premio annuo costante - approvata con decreto ministeriale 22 novembre 1991; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita e della clausola di cambio, delle tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa n. 748 (0%) assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione, espressa in marchi tedeschi (35%), franchi svizzeri (30%) e dollari USA (35%). I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa n. 748 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione - approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988; 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita e della clausola di cambio, della tariffa di cui al precedente punto 3); 5) regolamento della gestione separata denominata "Vita estero"; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa n. 368 - assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa a tasso tecnico 0%) - da utilizzare nel caso di esercizio, da parte dell'assicurato,di diritto di conversione nella presente tariffa di un contratto precedentemente emesso nella tariffa di cui al precedente punto 1); 7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa n. 768 - assicurazioni di rendita vitalizia, per testa di sesso maschile e di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 0%) - da utilizzare nel caso di esercizio, da parte dell'assicurato, del diritto di conversione nella presente tariffa del contratto precedentemente emesso nella tariffa di cui al precedente punto 3); 8) regolamento della gestione separata denominata "Vita 90" da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni garantite dalle predette tariffe n. 368 e n. 768.