IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista la legge 21  luglio  1960,  n.  739,  art.  5,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale n. 91/426 del 28 ottobre 1991, con il
quale e' stato dichiarato tra l'altro, il carattere di eccezionalita'
delle gelate del 20 e 22 aprile  1991  verificatesi  in  vari  comuni
della  provincia  di  Bologna;  delle  grandinate  del 17 aprile e 17
giugno 1991 e delle gelate del periodo 20-22 aprile 1991 verificatesi
in vari comuni della provincia di Ferrara;  delle  grandinate  del  2
maggio  1991,  verificatesi in vari comuni della provincia di Forli';
delle gelate del periodo 18-22 aprile 1991 e delle grandinate dell'11
maggio 1991 verificatesi in vari comuni della  provincia  di  Modena;
delle gelate del periodo 20-22 aprile 1991 e delle grandinate dell'11
maggio  1991  verificatesi in vari comuni della provincia di Ravenna;
delle gelate del periodo  19-22  aprile  1991  verificatesi  in  vari
comuni della provincia di Reggio Emilia;
  Viste  le  note  n. 19659 del 9 luglio 1991; n. 19972, n. 19973, n.
19974 e n. 19977 del 15 luglio 1991; n. 20411 del 17 luglio 1991 e n.
20948 del 23 luglio 1991, con  le  quali  la  regione  Emilia-Romagna
chiede l'applicazione dell'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198,
in  considerazione  della  forte  incidenza  dei  danni  sui  bilanci
economici delle aziende agricole colpite dalle predette avversita';
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Emilia-Romagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono  autorizzati
a  prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro mesi,
con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12  del  regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  luglio 1928, n.   1760, la scadenza delle rate delle
operazioni di  credito  agrario  di  esercizio  e  di  miglioramento,
effettuate con le aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorici
dichiarati  eccezionali  con  il  decreto  indicato  nelle  premesse,
ricadenti nei territori della  regione  Emilia-Romagna,  che  abbiano
subito  un  danno  in  misura  non inferiore alla perdita del 35% del
prodotto lordo vendibile.
  Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in  cui  si
e'  verificato  l'evento, in data posteriore all'evento stesso, rela-
tive  ad  operazioni  di  credito  agrario  effettuate  anteriormente
all'evento.