Si riporta qui di seguito il testo degli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottati dall'assemblea dell'IMO con risoluzione MSC 13(57) dell'11 aprile 1989, che entreranno in vigore, a norma dell'art. VIII ( b) (vii) (2) della convenzione, il 1 febbraio 1992: Appendice 2 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE COME EMANDATA Capitolo II-1 COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITA' MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI Regola 11 Il titolo attuale viene sostituito dal seguente: "Paratie dei gavoni e dei locali macchine e astucci nelle navi da carico" Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(I paragrafi 8 e 9 della presente Regola si applicano a navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Dopo il paragrafo 7 vengono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi 8 e 9: "8 Devono essere sistemate paratie di separazione tra il locale macchine e i locali da carico e per passeggeri a prora e a poppa e tali paratie devono essere rese stagne fino al ponte di bordo libero. 9 Gli astucci devono essere sistemati in uno spazio (spazi) stagno di volume ridotto. Altre misure intese a ridurre al minimo il pericolo di entrate d'acqua nella nave in caso di avaria alle sistemazioni dell'astuccio possono essere prese a discrezione dell'Amministrazione". Regola 12 Doppi fondi nelle navi da passeggeri Nel paragrafo 5, terza riga, le parole "Regola 3.16" della traduzione italiana vengono sostituite con le parole "Regola III/3". Regola 12-1 Dopo la Regola 12 viene aggiunta la seguente nuova Regola II-1/12-1: "Doppi fondi delle navi da carico diverse dalle navi cisterna" (La presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente) 1 Vi deve essere un doppio fondo, estendentesi dalla paratia di collisione alla paratia del gavone di poppa per quanto cio' sia praticamente possibile e compatibile con le caratteristiche costruttive ed il normale esercizio della nave. 2 Quando e' prescritta la sistemazione di un doppio fondo, la sua altezza deve essere a soddisfazione dell'Amministrazione e il cielo del doppio fondo, deve estendersi da murata a murata, in modo da proteggere il fondo fino alla curva del ginocchio. 3 I pozzetti di sentina, praticati nei doppi fondi, in comunicazione con l'impianto di esaurimento delle stive, non devono essere piu' profondi del necessario. Un pozzetto estendentesi fino al fasciame esterno puo' peraltro essere permesso all'estremita' poppiera della galleria della linea d'alberi della nave. Altri pozzetti possono essere autorizzati dall'Amministrazione se essa ritiene che le sistemazioni assicurino una protezione equivalente a quella data da un doppio fondo conforme alle prescrizioni della presente Regola. 4 Un doppio fondo in corrispondenza di compartimenti stagni destinati esclusivamente al trasporto di liquidi puo' essere omesso a condizione che, a giudizio dell'Amministrazione, non sia compromessa la sicurezza della nave in caso di avaria del fondo. Regola 15 Il testo attuale della presente Regola viene sostituito dal seguente: "Aperture nelle paratie stagne di navi passeggeri" (La presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente) 1 Il numero delle aperture praticate nelle paratie stagne deve essere ridotto al minimo compatibile con le caratteristiche costruttive e il normale esercizio della nave; tali aperture devono essere dotate di mezzi di chiusura soddisfacenti. 2.1 Se tubolature, ombrinali, condutture elettriche etc., attraverso paratie stagne di compartimentazione, devono essere adottati (illeggibile) accorgimenti per mantenere la tenuta stagna di tali paratie. 2.2 Su una paratia stagna di compartimentazione non e' permesso applicare valvole che non formino parte di un sistema di tubolature. 2.3 Per installazioni che attraversano paratie stagne di compartimentazione non deve essere usato piombo od altro materiale sensibile al calore, quando il deterioramento di tali installazioni, in caso d'incendio, comprometterebbe l'integrita' stagna della paratie. 3.1 Non sono permesse porte, passi d'uomo o aperture d'accesso: 1 nella paratia di collisione al disotto della linea limite; 2 nelle paratie stagne trasversali che dividono un locale da carico da un contiguo locale da carico o da un carbonile permanente o di riserva, salve le eccezioni specificate nel paragrafo 10.1 e nella Regola 16. 3.2 Eccetto che nel caso previsto nel pragrafo 3.3., la paratia di collisione sotto la linea limite puo' essere attraversata da non piu' di un tubo per il passaggio del liquido contenuto nella cisterna del gavone di prora, purche' questo tubo sia munito di una valvola con chiusura a vite manovrabile da un punto al disopra del ponte delle paratie ed il corpo della valvola sia fissato alla paratia di collisione nell'interno del gavone di prora. L'Amministrazione puo' tuttavia autorizzare la sistemazione di tale valvola sul lato poppiero della paratia di collisione purche' la valvola sia prontamente accessibile in tutte le condizioni di esercizio e lo spazio entro il quale essa e' sistemata non sia un locale da carico. 3.3 Se il gavone di prora e' diviso per contenere due liquidi diversi, l'Amministrazione puo' permettere che la paratia di collisione sia attraversata al disotto della linea limite da due tubi, ciascuno dei quali sia sistemato secondo le prescrizioni del paragrafo 3.2, purche' l'Amministrazione sia soddisfatta che non vi e' praticamente mezzo diverso dall'installazione di un secondo tubo e che, tenuto conto della compartimentazione addizionale esistente nel gavone di prora, la sicurezza della nave non e' menomata. 4.1 Le porte stagne applicate nelle paratie tra carbonili permanenti e di riserva devono essere sempre accessibili, salvo quanto disposto nel paragrafo 9.4 per le porte dei carbonili d'interponte. 4.2 Devono essere installate, a mezzo di schermi o altrimenti, sistemazioni soddisfacenti per evitare che il carbone possa impedire la chiusura delle porte stagne dei carbonili. 5. Fermo restando quanto prescritto nel paragrafo 11, non puo' essere sistemata piu' di una porta su ciascuna paratia trasversale principale, ad esclusione delle porte dei carbonili e delle gallerie delle linee d'alberi, entro i locali contenenti l'apparato motore principale ed ausiliario, le caldaie che servono alla propulsione e tutti i depositi permanenti di carbone. Se vi sono due o piu' linee d'alberi, le gallerie relative devono essere collegate da un passaggio intercomunicante. Se vi sono due linee d'alberi, vi deve essere soltanto una porta tra lo spazio dell'apparato motore e quello delle linee d'alberi, e vi devono essere solo due porte se vi sono piu' di due linee d'alberi. Tutte queste porte devono essere del tipo a scorrimento e devono essere situate in modo da avere la soglia alta il piu' possibile. Il meccanismo a braccia per la manovra di queste porte dal disopra del ponte delle paratie, deve essere situato fuori dal locale apparato motore. 6.1 Le porte stagne, eccetto i casi previsti nel paragrafo 10.1 o nella Regola 16, devono essere porte a scorrimento con manovra meccanica che soddisfino le prescrizioni del paragrafo 7 in grado di essere chiuse contemporaneamente dalla consolle di manovra sul ponte di comando in non piu' di 60 secondi con nave diritta. 6.2 I sistemi di manovra, sia meccanica sia a braccia, di qualsiasi porta stagna a scorrimento con manovra meccanica devono essere tali da poter chiudere la porta stessa con la nave sbandata di 15 sia da un lato sia dall'altro. Devono essere anche considerate le forze che possono agire su ciascun lato della porta come puo' avvenire nel caso in cui l'acqua fluisca attraverso l'apertura, applicando un battente statico equivalente ad un'altezza d'acqua di almeno 1 m sopra la soglia in corrispondenza della mezzeria della porta. 6.3 I comandi delle porte stagne, compresi le tubolature oleodinamiche e i cavi elettrici, devono essere tenuti quanto piu' praticamente possibile vicino alla paratia sulla quale le porte sono sistemate, al fine di ridurre al minimo la probabilita' che essi vengano interessati da una qualsiasi avaria che la nave possa subire. L'ubicazione delle porte stagne e dei loro comandi deve essere tale che, se la nave subisce un'avaria entro un quinto della sua larghezza, come definita nella Regola 2, misurando tale distanza normalmente al piano di simmetria al livello del massimo galleggiamento di compartimentazione, non venga compromesso il funzionamento delle porte stagne che si trovano al di fuori della zona della nave interessata dall'avaria. 6.4 Tutte le porte stagne a scorrimento con manovra meccanica devono essere munite di mezzi d'indicazione che avvisino in tutte le posizioni di manovra a distanza se le porte sono aperte o chiuse. Le posizioni di manovra a distanza devono essere sistemate solo sul ponte di comando, come richiesto al paragrafo 7.1.5, e sul luogo dove e' richiesta dal paragrafo 7.1.4 la sistemazione della manovra a braccia al disopra del ponte delle paratie. 7.1 Ogni porta stagna a scorrimento con manovra meccanica: 1 deve essere a movimento verticale od orizzontale; 2 deve, fermo restando quanto prescritto al paragrafo 11, avere una larghezza massima netta di apertura di 1.2 m. L'Amministrazione puo' permettere porte piu' grandi soltanto nella misura considerata necessaria per un'efficace esercizio della nave, purche' vengano prese in considerazione altre misure di sicurezza, fra le quali le seguenti: 1 speciale considerazione deve essere prestata alla resistenza strutturale della porta ed ai suoi mezzi di chiusura al fine di impedire trafilamenti; 2 la porta deve essere sistemata al di fuori della zona di avaria B/5; 3 la porta deve essere tenuta chiusa quando la nave e' in navigazione, tranne che per periodi limitati, quando assolutamente necessario, secondo quanto deciso dall'Amministrazione; 3 deve essere munita delle sistemazioni necessarie per aprire e chiudere la porta usando energia elettrica, energia oleodinamica o qualsiasi altra forma di energia che sia accettabile dall'Amministrazione; 4 deve essere munita di un proprio meccanismo di manovra a braccia. Deve essere possibile aprire e chiudere la porta a braccia da ciascun lato della porta stessa e, inoltre, chiudere la porta da una posizione accessibile al disopra del ponte delle paratie con manovella a rotazione continua o con altro dispositivo che dia le stesse garanzie di sicurezza, accettabile dall'Amministrazione. Il senso di rotazione o altra direzione di movimento deve essere chiaramente indicata in tutte le posizioni di manovra. Il tempo necessario per la chiusura completa della porta, quando manovrata con meccanismo a braccia, non deve superare 90 secondi a nave diritta; 5 deve essere munita di comandi per aprire e chiudere la porta meccanicamente da ambo i lati della porta stessa e anche per chiudere la porta meccanicamente dalla consolle di manovra sul ponte di comando; 6 deve essere munita di allarme acustico, distinto da qualsiasi altro allarme in quella zona, il quale deve suonare ogniqualvolta la porta venga chiusa mediante manovra meccanica a distanza; esso deve suonare per almeno cinque secondi, ma non piu' di dieci, prima che la porta cominci a muoversi e deve continuare a suonare finche' la porta non sia completamente chiusa. Nel caso di manovra a braccia a distanza e' sufficiente che l'allarme acustico suoni solo mentre la porta si sta muovendo. Inoltre nelle zone passeggeri e nelle zone di alto livello di rumore ambientale l'Amministrazione puo' richiedere che l'allarme acustico sia integrato da una segnalazione ottica intermittente sulla porta; e 7 deve avere una velocita' di chiusura con manovra meccanica approssimativamente constante. Il tempo di chiusura, dal momento in cui la porta comincia a muoversi al momento in cui essa raggiunge la posizione di chiusura completa, non deve in alcun caso essere inferiore a 20 secondi o superiore a 40 secondi con nave diritta. 7.2 L'energia elettrica necessaria per le porte stagne a scorrimento con manovra meccanica deve essere fornita dal quadro di emergenza direttamente o tramite un quadro di distribuzione apposito sistemato al disopra del ponte delle paratie. I circuiti di comando, indicazione ed allarme associati devono essere alimentati dal quadro di emergenza direttamente o tramite un apposito quadro di distribuzione sistemato al di sopra del ponte delle paratie e devono poter essere alimentati automaticamente dalla fonte di emergenza temporanea di energia elettrica richiesta dalla Regola 42.3.1.3 in caso di mancanza della fonte di energia elettrica sia principale sia di emergenza. 7.3. Le porte stagne a scorrimento con manovra meccanica devono avere: 1 un impianto oleodinamico centralizzato con due fonti di energia indipendenti ciascuna consistente in un motore e in una pompa in grado di chiudere contemporaneamente tutte le porte. Inoltre, vi devono essere per tutto l'impianto accumulatori oleodinamici di capacita' sufficiente a manovrare tutte le porte almeno tre volte, cioe' chiusura-apertura-chiusura, con uno sfavorevole sbandamento della nave di 15. Questo ciclo di manovra deve poter essere eseguito quando l'accumulatore si trova nella condizione di pressione alla quale interviene la pompa. Il fluido usato deve essere scelto considerando le temperature che e' previsto vengano incontrate dall'impianto durante l'esercizio. L'impianto con manovra meccanica deve essere progettato per ridurre al minimo la possibilita' che una singola avaria alla tubolatura oleondinamica influenzi sfavorevolmente il funzionamento di piu' di una porta. L'impianto oleodinamico deve essere munito di un allarme di basso livello per i serbatoi di fluido oleodinamico che servono l'impianto con manovra meccanica e un allarme di bassa pressione del gas o altro mezzo efficace per segnalare la perdita di energia immagazzinata negli accumulatori oleodinamici. Questi allarmi devono essere ottici ed acustici e devono essere sistemati sulla consolle di manovra sul ponte di comando; oppure 2 un impianto oleodinamico indipendente per ciascuna porta con ciascuna fonte di energia consistente in un motore e in una pompa in grado di aprire e di chiudere la porta. Inoltre vi deve essere un accumulatore idraulico di capacita' sufficiente per manovrare la porta almeno tre volte, cioe' chiusura-apertura-chiusura, con uno sfavorevole sbandamento della nave di 15. Questo ciclo di manovra deve poter essere eseguito quando l'accumulatore si trova nella condizione di pressione alla quale interviene la pompa. Il fluido usato deve essere scelto considerando le temperature che e' previsto vengano incontrate dall'impianto durante l'esercizio. Un allarme cumulativo di bassa pressione del gas o altro mezzo efficace per segnalare la perdita di energia immagazzinata negli accumulatori oleodinamici deve essere previsto sulla consolle di manovra sul ponte di comando. Deve essere prevista l'indicazione di una perdita di energia immagazzinata anche in ogni posizione di manovra locale; oppure 3 un impianto elettrico indipendente e un motore per ciascuna porta con ciascuna fonte di energia consistente in un motore in grado di aprire e di chiudere la porta. La fonte di energia deve poter essere automaticamente alimentata dalla fonte di emergenza temporanea di energia elettrica, come prescritto dalla Regola 42.4.2, in caso di mancanza della fonte di energia elettrica sia principale sia di emergenza, e con una capacita' sufficiente a manovrare la porta almeno tre volte, cioe' chiusa-aperta-chiusa, con uno sfavorevole sbandamento della nave di 15. Per gli impianti specificati in 7.3.1. 7.3.2. e 7.3.3 deve esser previsto quanto segue: Gli impianti di potenza per porte stagne a scorrimento con manovra meccanica devono essere separati da qualsiasi altro impianto di energia. Una singola avaria negli impianti a manovra meccanica elettrici od oleodinamici che escluda l'attuatore oleodinamico non deve impedire la manovra a mano di qualsiasi porta. 7.4 Devono essere previste leve locali di manovra su ciascun lato della paratia ad un'altezza minima di 1,6 m sopra il pavimento o pagliolo, sistemate in modo da permettere alle persone che attraversino la porta di tenerle entrambe in posizione di apertura senza avere la possibilita' di mettere involontariamente in funzione il meccanismo di chiusura meccanica. Il senso del movimento delle leve nell'aprire e chiudere la porta deve essere quello del movimento della porta stessa e deve essere chiaramente indicato. 7.5 Per quanto praticamente possibile, le apparecchiature e i componenti elettrici per le porte stagne devono essere sistemati al disopra del ponte delle paratie e al di fuori di zone e spazi pericolosi. 7.6 Le custodie dei componenti elettrici necessariamente sistemati al disotto del ponte delle paratie devono fornire protezione adeguata contro l'entrata d'acqua. (*) ____________ (*) Si fa riferimento alla seguente pubblicazione IEC 529: 1976: 1 motori elettrici, circuiti e componenti di controllo associati; protetti secondo lo standard IP x 7; 2 indicatori di posizione della porta e componenti di circuito associati; protetti secondo lo standard IP x 8; e 3 segnali di allarme del movimento delle porte; protetti secondo lo standard IP x 6. Possono essere previste altre sistemazioni per le custodie di componenti elettrici purche' l'Amministrazione sia soddisfatta che viene raggiunta una protezione equivalente. La prova di pressatura idraulica delle custodie protette secondo lo standard IP x 8 deve essere (illeggibile) sulla pressione che si puo' verificare nel posto in cui e' sistemato il componente (illeggibile) un allagamento per un periodo di 36 ore. 7.7 I circuiti elettrici di potenza, di comando, d'indicazione e di allarme devono essere protetti contro i guasti in modo tale che un'avaria al circuito di una porta non provochi un'avaria al circuito di qualsiasi altra porta. Cortocircuiti o altri guasti nei circuiti di allarme o indicazione di una porta non devono dar luogo alla perdita della manovra meccanica di quella porta. Le sistemazioni devono essere tali che il trafilamento d'acqua entro l'apparecchiatura elettrica sistemata sotto il ponte delle paratie non provochi l'apertura della porta. 7.8 Una singola avaria elettrica all'impianto di manovra meccanica o di comando di una porta stagna a scorrimento con manovra meccanica non deve dar luogo all'apertura di una porta chiusa. La disponibilita' dell'alimentazione di energia deve essere controllata con continuita' in un punto del circuito elettrico quanto piu' praticamente possibile vicino a ciascuno dei motori prescritti nel paragrafo 7.3. La perdita di una qualsiasi di queste alimentazioni di energia deve attivare un allarme ottico ed acustico sulla consolle di manovra sul ponte di comando. 8.1 La consolle di manovra sul ponte di comando deve avere un commutatore di "selezione principale" con due posizioni di comando: una posizione di "comando locale" che permetta a qualsiasi porta di essere aperta localmente e chiusa localmente dopo l'uso senza chiusura automatica, ed una posizione "porte chiuse" che deve chiudere automaticamente qualsiasi porta che sia aperta. La posizione "porte chiuse" deve permettere l'apertura locale delle porte e deve richiudere automaticamente le porte stesse al rilascio del meccanismo di comando locale. Il commutatore di "selezione principale" deve essere normalmente nella posizione "controllo locale". La posizione "porte chiuse" deve essere usata solo in emergenza o a scopo di prova. L'affidabilita' del commutatore di "selezione principale" deve formare oggetto di speciale considerazione. 8.2 La consolle di manovra sul ponte di comando deve essere munita di un piano indicante la posizione di ciascuna porta, con indicatori ottici che segnalino se una porta e' aperta o chiusa. Una luce rossa deve indicare che la porta e' completamente aperta e una luce verde deve indicare che essa e' completamente chiusa. Quando una porta viene chiusa a distanza, la luce rossa deve indicare la posizione intermedia mediante intermittenza. Il circuito di indicazione deve essere indipendente dal circuito di manovra per ciascuna porta. 8.3 Non deve essere possibile aprire alcuna porta a distanza dalla consolle di manovra sul ponte di comando. 9.1 Tutte le porte stagne devono essere tenute chiuse durante la navigazione, salvo il fatto che esse possono essere aperte durante la navigazione come specificato nei paragrafi 9.2, 9.3 e 9.4. Le porte stagne di larghezza maggiore di 1,2 m ammesse dal paragrafo 11 possono essere aperte solo nelle circostanze specificate in quel paragrafo. Qualsiasi porta che venga aperta secondo questo paragrafo deve essere pronta per essere immediatamente chiusa. 9.2 Una porta stagna puo' essere aperta durante la navigazione per permettere il passaggio di passeggeri o equipaggio, o quando un lavoro nelle immediate vicinanze della porta stessa renda necessaria la sua apertura. La porta deve essere immediatamente chiusa quando il transito attraverso di essa e' completato o quando il lavoro che ha reso necessaria la sua apertura e' finito. 9.3 Puo' essere permesso che certe porte stagne rimangano aperte durante la navigazione solo se considerato assolutamente necessario; cio' significa che e' stato deciso che la condizione di apertura e' essenziale per un esercizio sicuro ed efficace delle macchine della nave o per permettere un accesso normalmente senza restrizioni in tutta la zona passeggeri. Tale decisione deve essere presa dall'Amministrazione solo dopo attenta considerazione delle ripercussioni sull'esercizio e sulla sopravvivenza della nave. Una porta stagna, per cui sia stato permesso che rimanga aperta come sopra, deve essere chiaramente indicata nelle istruzioni di stabilita' della nave e deve essere pronta alla chiusura immediata. 9.4 Le porte stagne a scorrimento sistemate tra carbonili negli interponti al disotto del ponte delle paratie possono essere talvolta aperte in mare per il maneggio del carbone. La loro apertura e chiusura devono essere annotate nel giornale di bordo come puo' essere prescritto dall'Amministrazione. 10.1 Porte stagne di costruzione soddisfacente possono essere sistemate nelle paratie stagne d'interponte destinate a carico, se l'Amministrazione e' soddisfatta che la sistemazione di tali porte sia essenziale. Dette porte possono essere del tipo a cerniera, su rulli o a scorrimento, ma non devono essere manovrabili a distanza. Esse devono essere sistemate al piu' alto livello e il piu' lontano praticamente possibile dal fasciame esterno, ma in nessun caso il loro stipite esterno puo' essere ad una distanza dal fasciame esterno inferiore ad un quinto della larghezza della nave, come definita nella Regola 2, misurando tale distanza normalmente al piano di simmetria al livello del massimo galleggiamento di compartimentazione. 10.2 Tali porte devono essere chiuse prima dell'inizio del viaggio e devono essere tenute chiuse durante la navigazione; le ore della loro apertura all'arrivo in porto e della loro chiusura prima della partenza dal porto devono essere annotate nel giornale di bordo. Nel caso che qualcuna di dette porte debba essere accessibile durante la navigazione, essa deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura non autorizzata. Quando e' prevista la sistemazione di porte di tal genere, il loro numero e la loro sistemazione devono formare oggetto di esame speciale da parte dell'Amministrazione. 11 L'impiego di lamiere rimovibili sulle paratie e' ammesso solo negli spazi dell'apparato motore. Tali lamiere rimovibili devono essere sempre a posto prima che la nave lasci il porto e non devono essere rimosse durante la navigazione se non per una urgente necessita' a discrezione del Comandante. Le ore della rimozione e del ricollocamento di una qualsiasi di tali lamiere devono essere anno- tate sul giornale di bordo e devono essere adottate le necessarie precauzioni nel loro ricollocamento, per garantire la perfetta tenuta stagna dei giunti. L'Amministrazione puo' permettere che non piu' di una porta stagna a scorrimento con manovra meccanica su ciascuna paratia principale trasversale, di dimensioni superiori a quelle specificate nel paragrafo 7.1.2, sostituisca una di tali lamiere rimovibili, purche' tali porte siano chiuse prima che la nave lasci il porto e rimangano chiuse durante la navigazione, tranne il caso di un'urgente necessita' a discrezione del Comandante. Non occorre che queste porte soddisfino le prescrizioni del paragrafo 7.1.4 relativo alla chiusura completa in 90 secondi per mezzo del meccanismo di manovra a braccia. Le ore dell'apertura e della chiusura di tali porte, sia che la nave sia in navigazione o in porto, devono essere annotate sul giornale di bordo. 12.1 Quando passaggi o gallerie, per l'accesso dagli alloggi dell'equipaggio ai locali antistanti ai forni o per il passaggio di tubolature o per qualsiasi altro scopo, attraversano paratie stagne trasversali principali, essi devono essere stagni e soddisfare alle prescrizioni della Regola 19. L'accesso ad almeno una delle estremita' di tali passaggi e gallerie, quando usato per transito in navigazione, deve essere praticato attraverso una garitta stagna fino ad un livello sufficientemente elevato affinche' l'accesso stesso avvenga al disopra della linea limite. L'accesso all'altra estremita' di tali passaggi o gallerie puo' avvenire attraverso una porta stagna del tipo richiesto dalla relativa ubicazione nella nave. I passaggi o le gallerie anzidetti non devono mai attraversare la prima paratia di compartimentazione a poppavia della paratia di collisione. 12.2 Quando e' prevista la sistemazione di gallerie attraversanti paratie stagne trasversali principali, tale sistemazione deve essere oggetto di particolare esame da parte dell'Amministrazione. 12.3 Quando condotte relative al carico refrigerato e alla ventilazione o cofani per il tiraggio forzato vengono fatti attraversare piu' di una paratia stagna, i mezzi di chiusura di tali aperture devono essere manovrati meccanicamente e devono poter essere chiusi da una posizione centrale situata al disopra del ponte delle paratie". Regola 16 Navi da passeggeri che trasportano veicoli merci con proprio personale Il riferimento alla "Regola 15.12" nel paragrafo 2 e' sostituito con il riferimento alla "Regola 15.10.". Regola 21 Sistemzioni di prosciugamento Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(I paragrafi 1.6 e 2.9 della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Dopo il paragrafo 1.5 viene inserito il seguente nuovo paragrafo 1.6: "1.6 Devono essere previsti mezzi per prosciugare i locali da carico chiusi situati sul ponte delle paratie di una nave passeggeri e sul ponte di bordo libero di una nave da carico. Tuttavia l'Amministrazione puo' permettere di non sistemare tali mezzi di prosciugamento in qualsiasi particolare compartimento di qualsiasi nave o classe di navi se essa e' soddisfatta che, a motivo delle dimensioni o della compartimentazione interna di tali spazi, la sicurezza della nave non viene compromessa. 1.6.1 Qualora il bordo libero dal ponte delle paratie, o rispettivamente dal ponte di bordo libero, sia tale che il margine del ponte e' immerso quando la nave e' sbandata per piu' di 5, il prosciugamento deve avvenire mediante un sufficiente numero di ombrinali di dimensioni idonee scaricanti direttamente fuoribordo, sistemati secondo le prescrizioni della Regola 17, nel caso di una nave da passeggeri, e le prescrizioni per ombrinali, aspirazioni e scarichi della vigente Convenzione Internazionale sulle linee di massimo carico, nel caso di una nave da carico. 1.6.2 Qualora il bordo libero sia tale che il margine del ponte delle paratie, o rispettivamente del ponte di bordo libero, sia immerso quando la nave e' sbandata di 5 o meno, l'acqua prosciugata dai locali da carico chiusi sul ponte delle paratie, o rispettivamente sul ponte di bordo libero, devono essere raccolti in un locale, o in locali, idoneo (idonei), di capacita' adeguata, munito (muniti) di allarme di alto livello dell'acqua e di idonee sistemazioni per lo scarico fuoribordo. Inoltre ci si deve assicurare che: 1 il numero, le dimensioni e la disposizione degli ombrinali siano tali da impedire un indebito accumulo di acqua libera; 2 le sistemazioni di pompaggio prescritte dalla presente Regola per le navi da passeggieri o le navi da carico, come applicabile, tengano conto delle prescrizioni per qualsiasi impianto fisso di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione; 3 acqua contamianta con benzina o altre sostanze pericolose non venga raccolta nei locali macchine o altri locali dove possano essere presenti sorgenti di ignizione; e 4 qualora il locale da carico chiuso sia protetto da un impianto di estinzione incendi ad anidride carbonica, gli ombrinali del ponte siano muniti di mezzi per impedire la fuga del gas estinguente". La definizione di "D" nel paragrafo 2.9 viene sostituita dalla seguente: "D = altezza di costruzione della nave, in metri, misurata al ponte delle paratie; tuttavia, in una nave con un locale da carico chiuso sul ponte delle paratie che sia prosciugato internamente secondo le prescrizione del paragrafo 1.6.2 e che si estenda per tutta la lunghezza della nave, D deve essere misurata al prossimo ponte sopra il ponte delle paratie. Qualora i locali da carico chiusi coprano una lunghezza minore, D sara' assunta pari all'altezza di costruzione misurata al ponte delle paratie piu' lh/L, in cui l ed h sono la lunghezza, rispettivamente l'altezza, complessive, in metri, degli spazi da carico chiusi. Regola 23-1 Dopo la Regola 23 viene aggiunta la seguente nuova Regola 23-1: "Controllo della nave in caso di avaria nelle navi da carico secco" (La presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente) 1 Deve essere esposto permanentemente, o prontamente disponibile, sul ponte di comando, per debita conoscenza dell'ufficiale responsabile delle nave, un piano indicante con chiarezza, per ogni ponte e stiva, i limiti dei compartimenti stagni, le loro aperture con i rispettivi mezzi di chiusura, l'ubicazione dei relativi comandi e le misure da adottare nel caso di qualsiasi sbandamento dovuto ad allargamento. Inoltre devono essere messi a disposizione degli ufficiali della nave opuscoli contenenti le sopramenzionate informazioni 2 Devono essere previsti indicatori per tutte le porte a scorrimento e per le porte a cerniera nelle paratie stagne. Sul ponte di comando deve essere data indicazione se le porte sono aperte o chiuse. Inoltre devono essere munite di tali indicatori le porte a fasciame e le altre aperture che, a giudizio dell'Amministrazione, potrebbero dar luogo ad un grave allagamento se lasciate aperte o non perfettamente chiuse 3.1 Precauzioni generali consisteranno in un elenco di attrezzature, condizioni e procedure operative, considerate necessarie dall'Amministrazione, per mantenere l'integrita' stagna durante il normale esercizio della nave. 3.2 Precauzioni specifiche consisteranno in un elenco di elementi ( e cioe' mezzi di chiusura, di fissaggio del carico, segnalazioni di allarme, ecc.) che l'Amministrazione considera essenziali per la sopravvivenza della nave e del suo equipaggio". Regola 42 Fonti di emergenza di energia elettrica nelle navi da passeggeri Dopo il titolo viene inserito il segunte testo: "(I paragrafi 2.6.1. e 4.2 della presente Regola si applicano a navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Il secondo periodo nel paragrafo 2.6.1 viene eliminato. Il testo attuale del paragrafo 4.2 viene sostituito dal seguente: "4.2 L'energia per azionare le porte stagne, come prescritto dalla Regola 15.7.3.3., ma non necessariamente tutte le porte contemporaneamente, a meno che non vi sia una fonte temporanea indipendente di energia immagazzinata; l'energia per i circuiti di manovra, indicazione e allarme come prescritto dalla Regola 15.7.2 per mezz'ora." CAPITOLO II-2 COSTRUZIONE - PROTEZIONE ANTINCENDIO, RILEVAZIONE DEGLI INCENDI ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI Regola 4 Pompe da incendio, collettore principale d'incendio, prese e manichette Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: (Il paragrafo 3.3.2.5 di questa Regola si applica alle navi costiruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente) Il testo attuale del paragrafo 3.3.2.5. viene sostituito dal seguente: 2.5. L'altezza totale di aspirazione e l'altezza netta assoluta di aspirazione della pompa devono essere tali che le prescrizioni dei paragrafi 3.3.2., 3.3.2.1. 3.3.2.2. e 4.2 della presente Regola siano soddisfatte in tutte le condizioni di sbandamento, assetto, rollio e beccheggio che e' probabile incontrare durante l'esercizio". Nel paragrafo 7.1, nella prima riga vengono inserite tra "materiale" e "approvato" le parole "non deteriorabile". Nel paragrafo 7.1. dopo il primo periodo, viene inserito il seguente nuovo periodo: "Devono essere previste manichette da incendio di materiale non deteriorabile sulle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente e sulle navi costruite prima del 1 febbraio 1992 quando le manichette da incendio esistenti vengono sostuite". Regola 13-1 Dopo la Regola 13 viene aggiunta la seguente nuova Regola 13-1; "Impianti di rilevazione fumi mediante prelievo di campioni" (La presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente) 1 Prescrizioni generali 1.1. Ogniqualvolta nel testo della presente Regola compare la parola "impianto" essa significa "impianto di rilevazione fumi mediante prelievo di campioni". 1.2 Qualsiasi impianto prescritto deve essere in grado di funzionare in modo continuativo in qualsiasi momento, pero' possono essere accettati impianti funzionanti sulla base di un principio di scansione sequeziale, purche' l'intervallo tra due successive scansioni della stessa posizione dia un tempo di risposta totale a soddisfazione dell'Amministrazione. 1.3 Le alimentazioni di energia per il funzionamento dell'impianto devono essere controllate per rilevare mancanze di energia. Una mancanza di energia deve far azionare un segnale ottico ed acustico sul pannello di controllo e sul ponte di comando, che deve essere distinto da un segnale indicante una rilevazione di fumo. 1.4 Deve essere prevista un'alimentazione alternativa di energia per le apparecchiature elettriche usate nell'esercizio dell'impianto. 1.5 Il pannello di controllo deve essere sistemato sul ponte di comando o nella stazione principale di controllo incendio. 1.6 La rilevazione del fumo o di altri prodotti della combustione deve far azionare un segnale ottico e acustico sul pannello di controllo e sul ponte di comando. 1.7 Una chiara informazione deve essere visualizzata sul pannello di controllo e o nelle sue immediate prossimita', specificando i locali interessati. 1.8 La sistemazione dei tubi di prelievo campioni deve essere tale da far prontamente indentificare l'ubicazione dell'incendio. 1.9 Devono essere previste idonee istruzioni e parti di rispetto per i componenti per la prova e la manutenzione dell'impianto. 1.10 Il funzionamento dell'impianto deve essere provato periodicamente a soddisfazione dell'Amministrazione. L'impianto deve essere tale da poter essere provato per accertarne il corretto funzionamento e restituito alla sorveglianza normale senza rinnovo di alcun componente. 1.11 L'impianto deve essere progettato, costruito e installato in modo tale da impedire la fuga di sostanze tossiche o infiammabili o di agenti estinguenti entro locali di alloggio e di servizio, stazioni di comando o locali macchine. 2. Prescrizioni per l'installazione 2.1 Almeno un accumulatore di fumo deve essere sistemato in tutti gli spazi chiusi per i quali e' richiesta la rilevazione dei fumi. Tuttavia qualora uno spazio sia destinato a trasportare olio minerale o carico refrigerato in alternanza con merci per le quali e' prescritto un impianto di prelievo di campioni di fumi, devono essere previsti mezzi per isolare gli accumulatori di fumo in tali compartimenti dall'impianto. Tali mezzi devono essere a soddisfazione dell'Amministrazione. 2.2 Gli accumulatori di fumo devono essere posizionati in modo da garantirne la migliore prestazione e devono essere spaziati in modo tale che nessuna parte dell'area di ponte sopratesta si trovi ad una distanza da un'accumulatore, misurata orizzontalmente, superiore a 12 m. Qualora gli impianti vengano usati entro locali che possono avere ventilazione meccanica, la posizione degli accumulatori di fumo deve essere considerata avendo riguardo agli effetti della ventilazione. 2.3. Gli accumulatori di fumo devono essere posizionati dove e' improbabile che avvengano urti o danneggiamenti meccanici. 2.4 Ad ogni punto di prelievo campioni non devono essere collegati piu' di quattro accumulatori. 2.5 Accumulatori di fumo ubicati in locali chiusi diversi non devono essere collegati allo stesso punto di prelievo campioni. 2.6 I tubi di prelievo campioni devono essere autodrenanti e protetti in modo idoneo da urti o danneggiamenti da maneggio del carico. 3 Prescrizioni di progetto 3.1 L'impianto e le apparecchiature devono essere progettate in modo idoneo a sopportare variazioni di tensione e transitori, variazioni di temperatura ambiente, vibrazioni, umidita', scuotimenti, urti e corrosioni che si incontrano normalmente sulle navi e ad evitare la possibilita' di ignizione della miscela infiammabile di gas e aria. 3.2 L'unita' sensibile deve essere certificata per entrare in azione prima che la densita' del fumo nella camera sensibile superi il 6,65% di oscuramento per metro. 3.3 Devono essere previsti estrattori, per prelievo campioni, in doppio. Gli estrattori devono avere una portata sufficiente per funzionare nella zona protetta sia nelle condizioni normali sia nelle condizioni di ventilazione e devono dare un tempo totale di risposta a soddisfazione dell'Amministrazione. 3.4 Il pannello di controllo deve permettere l'osservazione del fumo nel singolo tubo di prelievo campioni. 3.5 Devono essere previsti mezzi per controllare il flusso d'aria attraverso i tubi di prelievo campioni progettati in modo tale da assicurare che vengano estratte quantita' per quanto possibile uguali da ciascun accumulatore collegato allo stesso tubo di prelievo. 3.6 I tubi di prelievo campioni devono avere un diametro interno non inferiore a 12 mm, tranne quando essi sono usati in combinazione con impianti fissi di estinzione incendi a gas, nel qual caso la dimensione minima del tubo deve essere sufficiente a permettere al gas estinguente di essere scaricato entro il tempo appropriato. 3.7 I tubi di prelievo campioni devono essere muniti di una sistemazione per il loro lavaggio periodico con aria compressa". Regola 15 Sistemazioni per il combustibile liquido, l'olio lubrificante ed altri oli infiammabili Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(I paragrafi 2.6 e 3 della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Il testo attuale del paragrafo 2.6 viene sostituito dal seguente: ".6 Devono essere previsti mezzi sicuri ed efficaci per accertare la quantita' di combustibile liquido contenuto in ciascun deposito o cassa. 6.1 Nei casi in cui vengano usati tubi sonda, essi non devono terminare in un qualsiasi spazio in cui possa sussistere il rischio di ignizione di perdite dai tubi sonda stessi. In particolare, i tubi sonda non devono terminare in locali per passeggeri o per l'equipaggio. Come regola generale, i tubi sonda non devono terminare in locali macchine. Tuttavia, qualora l'Amministrazione consideri che quest'ultima prescrizione non sia praticamente attuabile, essa puo' permettere che i tubi sonda terminino nei locali macchine a condizione che siano soddisfatte tutte le prescrizioni seguenti: 6.1.1 e' previsto, in aggiunta, un indicatore di livello del combustibile liquido che soddisfa le prescrizioni del sottoparagrafo.6.2; 6.1.2 i tubi sonda terminano in luoghi lontani da rischi di ignizione, a meno che non vengano prese precauzioni come la sistemazione di efficaci schermature tali da impedire al combustibile, nel caso di perdite attraverso le estremita' terminali dei tubi sonda, di venire in contatto con la sorgente di ignizione; 6.1.3 le estremita' terminali dei tubi sonda sono munite di dispositivi automatici di chiusura e di un rubinetto di controllo di piccolo diametro a chiusura automatica sistemato sotto al dispositivo automatico di chiusura allo scopo di accertare, prima di aprire tale dispositivo, che non vi sia combustibile liquido. Devono essere prese misure intese ad assicurare che qualsiasi perdita di combustibile liquido attraverso il rubinetto di controllo non implichi alcun rischio di ignizione. 6.2 Altri indicatori di livello del combustibile liquido possono essere usati al posto dei tubi sonda. Tali mezzi, come i mezzi previsti nel sottoparagrafo.6.1.1, sono soggetti alle seguenti condizioni: 6.2.1 nelle navi passeggeri, tali mezzi non devono richiedere il passaggio al disotto del cielo del deposito o cassa e la loro avaria o il riempimento eccessivo dei depositi o casse non deve permettere la fouriuscita di combustibile liquido; 6.2.2 nelle navi da carico, l'avaria a tali mezzi o il riempimento eccessivo del deposito o cassa non deve permettere la fuoriuscita di combustibile liquido nel locale. L'impiego di indicatori di livello a tubo di vetro e' proibito. L'Amministrazione puo' permettere l'uso di indicatori di livello per il combustibile liquido a cristalli piatti e valvole a chiusura automatica tra gli indacatori di livello e i depositi o casse di combustibile liquido. 6.3 I mezzi prescritti in.6.2.1 o.6.2.2 che sono accettabili dall'Amministrazione devono essere mantenuti in condizioni appropri- ate al fine di assicurare il loro continuato preciso funzionamento in esercizio." Il testo attuale del paragrafo 3 viene sostituito con il seguente: "3 Le sistemazioni relative allo stoccaggio, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'olio impiegato negli impianti di lubrificazione sotto pressione devono essere tali da assicurare la sicurezza della nave e delle persone a bordo. Le sistemazioni eseguite nei locali macchine di categoria A, e, ogniqualvolta sia praticamente possibile, negli altri locali macchine, devono soddisfare almeno alle prescrizioni dei paragrafi 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, salvo quanto segue: 1 quanto sopra non vieta l'impiego di dispositivi in vetro per l'osservazione del flusso dell'olio, purche' sia dimostrato, con una prova, che detti dispositivi hanno un adeguato grado di resistenza al fuoco; 2 puo' essere autorizzata l'installazione di tubi sonda nei locali macchine; non e' necesario applicare le prescrizioni dei paragrafi 2.6.1.1 e 2.6.1.3, a condizione che i tubi sonda stessi siano muniti di appropriati mezzi di chiusura." Regola 18 Miscellanea Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(I paragrafi 2.4 e 8 della presente Regola si applicano a navi costruite il 1 febbraio o posteriormente. Il paragrafo 7 della presente Regola si applica a tutte le navi)" Dopo il paragrafo 2.3 viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2.4: "2.4 Per la protezione delle cisterne del carico che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi aventi punto d'infiammabilita' non superiore a 60C, materiali che il calore puo' rendere facilmente inefficienti non devono essere usati per valvole, accessori, mezzi di chiusura delle aperture nelle cisterne, tubolature di sfogo gas delle cisterne del carico e tubolature del carico, in modo tale da impedire la propagazione dell'incendio al carico stesso". Dopo il paragrafo 6 vengono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi 7 e 8: "7 I depositi di pitture e di liquidi infiammabili devono essere protetti mediante un'idonea sistemazione antincendio approvata dall'Amministrazione. 8 I ponti elicotteri devono essere in acciaio o di struttura resistente al fuoco equivalente all'acciaio. Se lo spazio al disotto del ponte elicotteri e' uno spazio ad elevato rischio d'incendio, il grado d'isolamento deve essere a soddisfazione dell'Amministrazione. Ogni installazione per elicotteri deve avere un manuale operativo, compresa una descrizione e un elenco di controllo delle precauzioni di sicurezza, delle procedure e delle prescrizioni per l'equipaggiamento. Se l'Amministrazione permette strutture in alluminio o in altri materiali metallici a basso punto di fusione che non siano equivalenti all'acciaio, devono essere soddisfatte le seguenti prescrizioni: 1 Se la piattaforma e' a sbalzo oltre la murata, dopo ogni incendio sulla nave o sulla piattaforma, la piattaforma stessa deve essere sottoposta ad un'analisi strutturale per determinarne l'idoneita' all'ulteriore impiego. 2 Se la piattaforma e' sistemata sopra la tuga della nave o una struttura similare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 2.1 il cielo e le paratie della tuga sotto la piattaforma non devono avere aperture; 2.2 tutte le finestre sotto la piattaforma devono essere munite di portelli di acciaio; 2.3 l'equipaggiamento antincendio prescritto deve essere a soddisfazione dell'Amministrazione; 2.4 dopo ogni incendio sulla piattaforma, o nelle immediate vicinanze, la piattaforma deve essere assoggettata ad un'analisi strutturale per determinarne l'idoneita all'ulteriore impiego." Regola 26 Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti nelle navi che trasportano piu' di 36 passeggeri Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(I paragrafi 2.2(7) e 2.2(13) della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Il testo attuale del terzo periodo nel paragrafo 2.2(7) viene sostituito dal seguente: "Depositi isolati e piccoli magazzini nei locali di alloggio di area inferiore a 4 m(quadrati) (nei quali non sono depositati liquidi infiammabili)." Alla fine del paragrafo 2.2(13) viene aggiunto il seguente periodo: "Depositi e magazzini di area superiore a 4 m(quadrati), diversi dai locali per i quali e' previsto il deposito di liquidi infiammabili." Regola 27 Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti nelle navi che trasportano non piu' di 36 passeggeri Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(I paragrafi 2.(15) e 2.(9) della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Il testo attuale dei paragrafi 2.(5) e 2.(9) e' sostituito dai seguenti: "(5) Locali di servizio (a basso rischio d'incendio) Depositi e magazzini nei quali non e' previsto il deposito di liquidi infiammabili di area inferiore a 4 m(quadrati), essicatoi e lavanderie." "(9) Locali di servizio (ad elevato rischio d'incendio) Cucine, riposterie contenenti apparecchi di cottura, locali per pitture e fanali, depositi e magazzini di area uguale o superiore a 4 m(quadrati), locali per il deposito di liquidi infiammabili ed officine diverse da quelle che si trovano nei locali macchine." Regola 38 Protezione dei locali da carico, diversi dai locali di categoria speciale, destinati al trasporto di autoveicoli aventi nel serbatoio il combustibile necessario alla loro propulsione Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(Il paragrafo 1 della presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Il testo attuale del paragrafo 1 viene sostituito dal seguente: "1 Segnalazione d'incendio fissa Deve essere previsto un impianto fisso di rilevazione e segnalazione d'incendi che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13 oppure un impianto di rivelazione fumi mediante prelievo di campioni che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13-1. Il progetto e la sistemazione dell'impianto devono essere realizzati tenendo conto delle prescrizioni inerenti la ventilazione di cui al paragrafo 3." Regola 40 Servizi di ronda e impianti di segnalazione d'incendio, di allarme e di altoparlanti Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(Il paragrafo 2 della presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Il testo attuale del paragrafo 2 e' sostituito dal seguente: "2 Un impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendi che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13 oppure un impianto di rivelazione fumi mediante prelievo di campioni che soddisfi le prescrizioni della Regola 13-1 deve essere previsto in ogni locale da carico che, a giudizio dell'Amministrazione, non sia accessibile, tranne i casi in cui sia dimostrato a soddisfazione dell'Amministrazione che la nave e' impegnata in viaggi di durata tanto breve che non sarebbe ragionevole applicare tale prescrizione." Regola 44 Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(I paragrafi 2.(5) e 2.(9) della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Il testo attuale dei paragrafi 2.(5) e 2.(9) viene sostituito dai seguenti: "(5) Locali di servizio (a basso rischio d'incendio) Depositi e magazzini nei quali non sia previsto il deposito di liquidi infiammabili di area inferiore a 4 m(quadrati), essicatoi e lavanderie." "(9) Locali di servizio (ad elevato rischio d'incendio) Cucine, riposterie contenenti apparecchi di cottura, locali per pitture e fanali, depositi e magazzini di area uguale o superiore a 4 m(quadrati), locali per il deposito di liquidi infiammabili ed officine diverse da quelle che si trovano nei locali macchine." Regola 50 Particolari di costruzione Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(I paragrafi 3.2 e 3.3 della presente Regola si applicano alle navi costruite in data 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Il testo attuale del paragrafo 3.2 viene sostituito dal seguente: "3.2 Paratie, rivestimenti e soffittature non combustibili sistemati nei locali di alloggio e di servizio possono avere un'impiallacciatura combustibile il cui potere calorifico non superi 45 MJ/m(quadrati) dell'area per lo spessore usato." Il seguente nuovo paragrafo 3.3 viene aggiunto dopo il paragrafo 3.2: "3.3 Il volume totale di coperture, modanature, decorazioni e impiallacciature combustibili in ogni locale di alloggio e di servizio delimitato da paratie, soffittature e rivestimenti non combustibili non deve superare un volume equivalente a 2,5 (illeggibile) nell'area complessiva di pareti e soffitti." Il paragrafo attuale 3.3 viene rinumerato come paragrafo 3.4. Regola 53 Sistemazioni per la protezione contro gli incendi nei locali da carico Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(I paragrafi 2.1 e 3 della presente regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Nel paragrafo 1.2, quarta riga, la parola "e" tra "stagionato" e "merci" viene sostituita da ",". Alla fine del paragrafo 1.2 viene aggiunto un asterisco e viene inserita una nota come da seguente testo: "* Si fa riferimento al "Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes - Emergency Schedule B14, entry for coal". Il testo attuale del paragrafo 2.1 viene sostituito dal seguente: "2.1 Deve essere previsto un impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendi che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13. L'impianto fisso di rivelazione d'incendi deve essere in grado di rivelare rapidamente l'inizio di un incendio. Il tipo di rivelatori e la loro spaziatura e ubicazione devono essere a soddisfazione dell'Amministrazione tenendo conto dell'effetto della ventilazione e di altri fattori pertinenti. Dopo la sua installazione, l'impianto deve essere provato nelle condizioni normali di ventilazione e deve dare un tempo di risposta globale a soddisfazione dell'Amministrazione." Il testo attuale del paragrafo 3 viene sostiuito dal seguente: "3. Locali da carico, diversi dai locali da carico Ro/Ro, destinati al trasporto di autoveicoli con il serbatoio contenente combustibile per la loro propulsione. I locali da carico, diversi dai locali Ro/Ro, destinati al trasporto di autoveicoli con il serbatoio contenente combustibile per la loro propulsione devono soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 2, tranne il fatto che invece del soddisfacimento delle prescrizioni del paragrafo 2.1, puo' essere permessa l'installazione di un impianto di rivelazione fumi mediante prelievo di campioni che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13-1 e non e' necessario ottemperare al paragrafo 2.2.4." Regola 54 Prescizioni particolari per navi che trasportano merci pericolose Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(Il paragrafo 2.3 della presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente) Il testo attuale del paragrafo 1.1 e della nota viene sostituito dal seguente: "1.1 Oltre a soddisfare alle prescrizioni della Regola 53 relative alle navi da carico, ed alle prescrizioni delle Regole 37 (*), 38 e 39 relative alle navi da passeggeri, come appropriato, i tipi di navi e i locali da carico menzionati nel paragrafo 1.2 destinati al trasporto di merci pericolose, devono soddisfare le prescrizioni della presente Regola come appropriato, salvo quando siano trasportate quantita' limitate di merci pericolose (**) e a meno che tali prescrizioni non siano state gia' soddisfatte in applicazione di prescrizioni riportate altrove nel presente Capitolo. I tipi di navi e i modi di trasporto delle merci pericolose sono indicati nel paragrafo 1.2 e nella Tabella 54.1, nella quale i numeri che compaiono nel paragrafo 1.2 sono riportati nella prima riga. Le navi da carico aventi stazza lorda inferiore a 500 tons costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente devono soddisfare alla presente Regola, ma le Amministrazioni possono ridurre le prescrizioni e tali prescrizioni ridotte devono essere annotate nella certificazione di rispondenza menzionata nel paragrafo 3. Il testo attuale del paragrafo 2.3 e' sostituito dal seguente: "2.3 Impianto di rivelazione di incendi I locali da carico Ro/Ro devono essere muniti di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendi che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13. Tutti gli altri tipi di locali da carico devono essere muniti di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione d'incendi che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13 o di un impianto di rivelazione fumi mediante prelievo di campioni che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13-1. Se viene installato un impianto di rivelazione fumi mediante prelievo di campioni, particolare attenzione deve essere prestata alla Regola 13-1.1.11 al fine di impedire la fuga di esalazioni tossiche nelle zone occupate." (*) Si fa riferimento alla Sezione 17 della "General Introduction to the International Maritime Dangerous Goods Code" (IMDG Code) dell'IMO per le definizioni connesse con le prescrizioni della presente Regola. (**) Si fa riferimento alla Sezione 18 della "General Introduction to the International Maritime Dangerous Goods Code" (IMDG Code) dell'IMO per la definizione del termine "quantita' limitate". Regola 55 Applicazione Il testo attuale del paragrafo 5 viene sostiuito dal seguente: "5 Le prescrizioni per gli impianti di gas inerte della Regola 60 possono non essere applicate alle: 1 navi chimichiere costruite il 1 luglio 1986 o anteriormente o posteriormente quando trasportino i carichi descritti nel paragrafo 1, purche' esse soddisfino alle prescrizioni per gli impianti gas inerte sulle navi chimichiere sviluppate dall'IMO (*); oppure 2 navi chimichiere costruite prima del 1 luglio 1986, quando trasportino petrolio greggio o prodotti petroliferi, purche' esse soddisfino alle prescrizioni per gli impianti di gas inerte sulle navi chimichiere che trasportano prodotti petroliferi sviluppate dall'IMO (**); oppure; 3 navi gassiere costruite il 1 luglio 1986 o anteriormente o posteriormente quando trasportino i carichi descritti nel paragrafo 1, purche' esse siano munite di sistemazioni di inertizzazione delle cisterne del carico equivalenti a quelle specificate nel paragrafo 5.1 o 5.2; oppure 4 navi chimichiere e navi gassiere quando trasportino carichi infiammabili diversi dal petrolio greggio o dai prodotti petroliferi come i carichi elencati nei Capitoli VI e VII del "Code for the Con- struction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk" oppure i Capitoli 17 e 18 dell'"International Code for the Costruction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk": 4.1 se costruite prima del 1 luglio 1986; oppure 4.2 se costruite il 1 luglio 1986 o posteriormente, purche' la capacita' delle cisterne impiegate per il trasporto di detti carichi non superi 3.000 m(cubi) e le portate dei singoli ugelli delle macchinette per il lavaggio delle cisterne non superino 17,5 m(cubi)/h e che la portata complessiva delle macchinette in funzione un una cisterna in qualsiasi momento non superi 110 m(cubi)/h. (*) Si fa riferimento alla "Regulation for Inert Gas System on Chemi- cal Tankers" adottata dall'IMO con Risoluzione A.567(14). (**) Si fa riferimento alla "Interim Regulation for Inert Gas System on Chemical Carrying Petroleum Products", adottata dall'IMO con Risoluzione A.473(XII). Regola 56 Ubicazione e separazione degli spazi Il testo attuale della presente Regola viene sostituito dal seguente: "(Questa Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente) 1 I locali macchine devono essere ubicati a poppavia delle cisterne del carico e delle "slop tanks"; essi devono inoltre essere ubicati a poppavia di locali pompe del carico e di intercapedini, ma non necessariamente a poppavia di depositi di combustibili liqiudo. Qualsiasi locale macchine deve essere separato dalle cisterne del carico e dalle "slop tanks" mediante intercapedini, locali pompe del carico, depositi di combustibile liquido o cisterne di zavorra. Locali pompe contenenti pompe e loro accessori per lo zavorramento degli spazi adiacenti a cisterne del carico ed a "slop Tanks" nonche' pompe per il travaso di combustibile liquido devono essere considerati equivalenti ad un locale pompe del carico nel contesto della presente Regola, a condizione che tali locali pompe posseggano lo stesso grado di sicurezza di quello prescritto per i locali pompe del carico. Tuttavia, la parte inferiore del locale pompe puo' avere un recesso nei locali macchine di Categoria A per installarvi pompe, purche' l'altezza del cielo del recesso sia, in generale, non maggiore di un terzo dell'altezza di costruzione della nave; fanno eccezione le navi aventi portata lorda inferiore o uguale a 25000 t, se puo' essere dimostrato che tale installazione non e' realizzabile per motivi di accesso e di soddisfacente sistemazione della tubolature, nel qual caso l'Amministrazione puo' permettere che la suddetta altezza sia maggiore, ma non superiore alla meta' dell'altezza di costruzione. 2 I locali di alloggio, le stazioni principali di controllo del carico, le stazioni di comando e i locali di servizio (esclusi i depositi isolati per apparecchiature per il maneggio del carico) devono essere ubicati a poppavia di tutte le cisterne del carico, delle "slop tanks" e dei locali che separano cisterne del carico o "slop tanks) da locali macchine, ma non necessariamente a poppavia dei depositi di combustibile liquido e cisterne di zavorra, pero' saranno sistemate in modo tale che una singola avaria ad un ponte o ad una paratia non permetta l'ingresso di gas o esalazioni dalle cisterne del carico in locali alloggi, stazioni principali di controllo del carico, stazioni di comando o locali di servizio. Un recesso realizzato in conformita' alle prescrizioni del paragrafo 1 non puo' essere preso in considerazione quando viene decisa l'ubicazione dei suddetti locali. 3. Quando ritenuto necessario, tuttavia, l'Amministrazione puo' permettere locali di alloggio, stazioni principali di controllo del carico, stazioni di comando e locali di servizio a proravia delle cisterne del carico "slop tanks" e locali che separano cisterne del carico e "slop tanks" da locali macchine, ma non necessariamente a proravia di depositi di combustibile liquido o di cisterne di zavorra. Puo' essere consentito di sistemare locali macchine diversi da quelli di Categoria A a proravia delle cisterne del carico e delle "slop tanks" purche' essi siano separati dalle cisterne del carico e dalla "slop tanks" mediante intercapedini, locali pompe del carico, depositi di combustibile liquido o da cisterne di zavorra. Per tutti i locali suddetti dovranno essere previsti, a soddisfazione dell'Amministrazione, un grado di sicurezza equivalente e un'apposita disponibilita' di sistemazioni di estinzione incendi. I locali di alloggio, le stazioni principali di controllo del carico, le stazioni di comando e i locali di servizio devono essere sistemati in modo tale che una singola avaria ad un ponte o ad una paratia non consenta l'entrata di gas o esalazioni dalle cisterne del carico entro questi locali. Inoltre, ove ritenuto necessario per la sicurezza della nave o per la navigazione, l'Amministrazione puo' consentire che locali macchine in cui sono sistemati motori a combustione interna, che non siano macchine principali di propulsione di potenza superiore a 375 kW, vengano sistemate a proravia della zona del carico purche' le sistemazioni siano in accordo con le disposizioni del presente paragrafo. 4 Nelle sole navi miste cisterna-portarinfusa (OBO o ORE/OIL): 1 Le "slop tanks" devono essere delimitate da intercapedini, eccetto quanto le delimitazioni di tali "slop tanks", nei casi in cui esse possano contenere "slops" mentre la nave trasporta carico secco, siano costituite dallo scafo, dal ponte principale del carico, dalla paratia del locale pompe del carico oppure da un deposito di combustibile liquido. Tali intercapedini non devono avere aperture di comunicazione con doppi fondi, gallerie di tubi, locali pompe o altri spazi chiusi. Devono essere provveduti mezzi per riempire le intercapedini con acqua e per il loro svuotamento. Quanto le "slop tanks" sono delimitate dalla paratia del locale pompe del carico, questo locale non deve avere aperture di comunicazione con doppi fondi, gallerie di tubi o altri spazi chiusi, eccetto che possono essere ammesse aperture munite di mezzi di chiusura imbullonati stagni ai gas. 2 Devono essere provveduti mezzi per intercettare la tubolatura collegante il locale pompe con le "slop tanks" citate nel paragrafo 4.1. Tali mezzi di intercettazione devono consistere in una valvola seguita da una flangia a otto, oppure in un branchetto smontabile con idonee flange cieche. Questa sistemazione deve essere ubicata in adiacenza alle "slop tanks", ma, quando cio' non sia regionevole o attuabile, la sistemazione puo' essere ubicata entro il locale pompe immediatamente vicino al punto dove la suddetta tubolatura attraversa la paratia del locale pompe medesimo. Deve essere provveduta una sistemazione indipendente di pompa e tubolatura, comprendente un collettore, per scaricare il contenuto delle "slop tanks" direttamente sul ponte scoperto, per la sua eliminazione nelle stazioni di ricezione a terra, quando la nave opere nel trasporto di carico secco. 3 Portelli ed aperture per il lavaggio delle "slop tanks" possono essere permessi soltanto sul ponte scoperto e devono essere dotati di mezzi di chiusura. Salvo i casi in cui essi consistano in lamiere e bulloni con passo stagno all'acqua, detti mezzi di chiusura devono essere dotati di dispositivo di chiusura a chiave, che deve essere tenuto sotto il controllo dell'ufficiale responsabile della nave. 4 Quando esistono cisterne laterali del carico, le tubolature per il carico liquido ubicate sotto il ponte devono essere installate entro dette cisterne. Tuttavia, l'Amministrazione puo' permettere che le tubolature per il carico liquido siano sistemate entro speciali condotte, che devono poter essere adeguatamente pulite a ventilate e che devono essere realizzate a soddisfazione dell'Amministrazione. Quando non esistono cisterne laterali del carico, le tubolature del carico liquido ubicate sotto il ponte devono essere sistemate in condotte speciali. 5 Quando sia dimostrato che la sistemazione di un posto di navigazione al disopra della zona delle cisterne del carico e' indispensabile, tale posto deve essere utilizzato esclusivamente come posto di navigazione e deve essere separato dal ponte delle cisterne del carico mediante uno spazio aperto avente altezza di almeno 2 m. Inoltre, la protezione antincendio di tale posto di navigazione deve essere come prescritto per le stazioni di comando nelle Regole 58.1 e 58.2 ed in altre norme, se applicabili, della presente Parte. 6 Devono essere previsti adeguati mezzi per evitare che perdite di carico dal ponte delle cisterne si riversino nelle zone dei locali di alloggio e di servizio. Cio' puo' ottenersi mediante la sistemazione di una mastra fissa continua di altezza adeguata estendentesi per tutta la larghezza della nave. Particolare attenzione deve essere posta alle sistemazioni inerenti caricazione da poppa. 7 Le delimitazioni esterne di sovrastrutture e tughe racchiudenti locali di alloggio, compresi i ponti a sbalzo che sostengono tali locali, devono essere coibentate in Classe A-60 in tutte le parti prospicienti la zona del carico e sui fianchi esterni per una distanza di 3 m dalla delimitazione terminale prospiciente la zona del carico. Per quanto concenre i fianchi di tali sovrastrutture e tughe, tale coibentazione deve essere estesa in alto quanto e' ritenuto necessario dall'Amministrazione. 8.1 Tranne i casi in cui cio' sia permesso dal seguente paragrafo 8.2, porte d'ingresso, prese d'aria e aperture dei locali di alloggio, dei locali di servizio, delle stazioni di comando e dei locali macchine non non devono essere prospicienti la zona del carico. Essi devono essere ubicati sulla paratia trasversale non prospiciente la zona del carico e/o sulle delimitazioni laterali di sovrastrutture e di tuhge ad una distanza pari ad almeno il 4% della lunghezza della nave, ma in nessun caso inferiore a 3 m dall'estremita' della sovrastruttura o tuga prospiciente la zona del carico. Non e' necessario che tale distanza sia superiore a 5 m. 8.2 L'Amministrazione puo' permettere porte nelle paratie di delimitazione prospicienti la zona del carico o entro i limiti di 5 m stabiliti nel paragrafo 8.1, che diano accesso a stazioni principali di controllo del carico e a locali di servizio quali locali per provviste, magazzini e depositi, purche' essi non diano accesso, direttamente o indirettamente, ad altri locali contenenti o destinati ad alloggi, stazioni di comando o locali di servizio quali cucine, riposterie, officine o spazi similari, contenenti sorgenti d'ignizione per i vapori. Le delimitazioni di tali locali devono essere coibentate in Classe A-60, ad eccezione della delimitazione prospiciente la zona del carico. Entro i limiti prescritti nel paragrafo 8.1 possono essere sistemate lamiere imbullonate per lo smontaggio dei macchinari. Le porte di accesso e le finestre della timoneria possono essere sistemate entro i limiti precisati nel paragrafo 8.1, a condizione che siano progettate in modo da assicurare una rapida ed efficace chiusura stagna ai gas ed ai vapori della timoneria stessa. 8.3 Finestre e portellini prospicienti la zona del carico o sistemati su delimitazioni laterali di sovrastrutture e tughe entro i limiti specificati nel paragrafo 8.1, devono essere di tipo fisso (non apribile). Tali finestre e portellini nell'interponte di primo ordine sul ponte principale devono essere muniti, dal lato interno nave, di portelli di acciaio o altro materiale equivalente." Regola 58 Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(I paragrafi 2.(5) e 2.(9) della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Il testo atttuale dei paragrafi 2.(5) e 2.(9) viene sostituito dai seguenti: "(5) Locali di servizio (a basso rischio d'incendio) Depositi e magazzini, nei qiali non sia previsto il deposito di liquidi infiammabili, di area inferiore a 4 m(quadrati), essiccatoi e lavanderie." "(9) Locali di servizio (ad elevato rischio d'incendio) Cucine, riposterie che contengono apparecchi di cottura, locali per pitture e fanali, depositi e magazzini di area uguale o superiore a 4 m(quadrati), locali per il deposito di liquidi infiammabili e officine diverse da quelle che si trovano nei locali macchine." Regola 59 Sfogo gas, spurgo, degassificazione e ventilazione Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "(Il paragrafo 2 della presente Regola si applica alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Il testo attuale del paragrafo 2 viene sostituito con il seguente: "2 Spurgo e/o degassificazione delle cisterne del carico (*) Le sistemazioni per lo spurgo e/o per la degassificazione devono essere tali da ridurre al minimo i rischi dovuti alla dispersione di vapori infiammabili nell'atmosfera ed alla presenza di miscele infuammabili in una cisterna del carico. A tal fine si applicano le disposizioni seguenti: 1 Nel caso di navi provviste di impianto di gas inerte, le cisterne del carico devono essere dapprima spurgate in conformita' con quanto prescritto nella Regola 62.13 fino a quando la concentrazione di vapori di idrocarburi nelle cisterne stesse sia stata ridotta a meno del 2% in volume. Successivamente la degassificazione puo' avvenire al livello del ponte delle cisterne del carico. 2 Nel caso di navi non provviste di gas inerte, la procedura per lo spurgo e/o la degassificazione delle cisterne del carico deve essere tale che i vapori infiammabili vengano dapprima scaricati: 2.1 attraverso gli scarichi degli sfoghi gas prescritti nel paragrafo 1.9; oppure 2.2 attraverso aperture poste ad almeno 2 m di altezza sul livello del ponte delle cisterne del carico con una velocita' di efflusso verticale di almeno 30 m/s, mantenuta durante le operazioni di degassificazione; oppure 2.3 attraverso aperture poste ad almeno 2 m di altezza sul livello del ponte delle cisterne del carico con una velocita' di efflusso verticale di almeno 20 m/s, che siano protette da idonei dispositivi per impedire il passaggio della fiamma. (*) Si fa riferimento ai "Revised Standards for the Design, Testing and Locating of Devices to Passage of Flame into Cargo Tanks in Tankers" (Circolare MSC 373/Rev.1) e a "Revised Factors to be taken into Consideration when Designing Cargo Tank Venting and Gas-Freeing Arrangements" (Circolare MSC 450/Rev.1)." Quando la concetrazione di vapori infiammabili in corrispondenza delle suddette aperture si sia ridotta al 30% del limite inferiore di esplosivita', la degassificazione puo' successivamente essere continuata al livello del ponte delle cisterne del carico. Regola 62 Impianti a gas inerte Dopo il titolo viene inserito il seguente testo: "I paragrafi 19.1 e 19.2 della presente Regola si applicano alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)" Il testo attuale della prima riga del paragrafo 19.1 viene sostituito con il seguente: "Per impianti a gas inerte di ambo i tipi, e cioe' del tipo a gas di scarico e del tipo con generatore di gas inerte, devono essere previsti allarmi ottici ed acustici che indichino:" Il testo attuale delle prime tre righe del paragrafo 19.2 viene sostituito dal seguente: "Per impianti a gas inerte del tipo a generatore di gas inerte, devono essere previsti allarmi ottici ed acustici addizionali che indichino:" CAPITOLO III MEZZI DI SALVATAGGIO Regola 41 Requisiti generali per le imbarcazioni da salvataggio Il testo attuale del paragrafo 8.18 viene sostituito dal seguente: "Una copia della tabella dei segnali di salvataggio di cui alla Regola V/16 su carta stagna all'acqua o tenuta entro contenitore stagno all'acqua;" Regola 48 Dispositivi per l'imbarco e la messa a mare Soltanto nel testo spagnolo attuale, al paragrafo 1.4, "o" viene sostituito da "y". CAPITOLO IV RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA Regola 13 Impianti radiotelegrafici per installazione su motoscafi da salvataggio Il titolo attuale viene sostituito da "Impianti radiotelegrafici per le imbarcazioni da salvataggio". Nel paragrafo (a), prima riga, le parole "Regola 14 del Capitolo III" vengono sostituite da "Regola III/6.2.2". Nel paragrafo (h), seconda riga le parole "Regola 14 del Capitolo III" vengono sostituite da "Regola III/41.8.29". Regola 14 Apparecchio radioelettrico portatile per mezzi di salvataggio Nel paragrafo (a), prima riga, le parole "Regola 13 del Capitolo III" vengono sostituite da "Regola III/6.2.1". CAPITOLO V SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Regola 3 Informazioni prescritte per gli avvisi di pericolo Il riferimento al "tempo medio di Greenwich" nei sottoparagrafi (a)(iii), (b)(ii) ed (e)(i) viene sostituito dal riferimento al "tempo coordinato universale" (UTC). Il riferimento al "GMT" tra gli "Esempi" viene sostituito dal riferimento all'"UTC". Regola 9 Uso ingiustificato dei segnali di pericolo Il testo attuale della presente Regola viene sostituito dal seguente: "L'uso di un segnale internazionale di pericolo, salvo lo scopo di indicazione che una nave, un aeromobile o una persona si trova in pericolo, nonche' l'uso di qualsiasi segnale che possa essere confuso con un segnale internazionale di pericolo e' proibito." Regola 12 Apparecchiature di navigazione Il testo attuale del paragrafo (f) viene sostituito dal seguente: "(f) Le navi con posti di governo di emergenza devono essere munite almeno di telefono o altro mezzo di comunicazione per ritrasmettere a tali posti informazioni di rotta. Inoltre, su navi aventi stazza lorda uguale o superiore a 500 tons costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente, devono essere previste sistemazioni per fornire letture ottiche della bussola al posto di governo di emergenza." Regola 13 Equipaggio Il testo attuale della Regola V/1 viene rinumerato come paragrafo (a). Viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo (b): "(b) Ogni nave alla quale si applichi il Capitolo I della presente Convenzione deve essere munita di un appropriato documento attestante la consistenza minima di sicurezza dell'equipaggio, o di un documento equivalente, rilasciato dall'Amministratore come prova della minima consistenza dell'equipaggio ritenuta necessaria per soddisfare alle disposizioni del paragrafo (a)". Regola 16 Segnali di salvataggio Il testo attuale della presente Regola viene sostituito dal seguente: "I segnali di salvataggio (*) devono essere usati dalle stazioni di salvataggio, unita' di ricerca marittima e aeromobili impegnati nelle operazioni di ricerca e di salvataggio quando comunicano con navi o persone in pericolo o per dare indicazioni alle navi, e da navi o persone in pericolo nelle loro comunicazioni con le stazioni di salvataggio, con le unita' di salvataggio, marittimo e aeromobili impegnati nelle operazioni di ricerca e di salvataggio. Una tabella illustrata, che descriva i segnali di salvataggio, deve essere a pronta disposizione dell'ufficiale di guardia su tutte le navi alle quali si applicano le Regole del predsente Capitolo. (*) Tali segnali di salvataggio sono descritti nel "Merchant Ship Search and Rescue Manual" (MERSAR) (Risoluzione A.229 (VII), come emendata) e nell'IMO Search and Rescue Manual" (IMOSAR) (Risoluzione A.439(XI), come emendata) nonche' illustrati nell'"International Code of Signals" come emendato a seguito della Risoluzione A.80(IV)." CAPITOLO VII TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE Regola 7 Il testo attuale della Regola viene sostituito dal seguente: "Esplosivi sulle navi di passeggeri (*) 1 Gli esplosivi compresi nella divisione 1.4, gruppo di compatibilita' S, possono essere trasportati in qualsiasi quantita' sulle navi da passeggeri. Altri esplosivi non possono essere trasportati salvo ciascuno dei seguenti: 1 articoli esplosivi ai fini di salvataggio, se la massa totale netta di esplosivi di tali articoli non supera 50 kg per nave; oppure 2 esplosivi nei gruppi di compatibilita' C, D ed E, se la massa totale netta di esplosivi non supera 10 kg per nave; oppure 3 articoli esplosivi nel gruppo di compatibilita' G diversi da quelli che richiedono uno stivaggio speciale, se la massa totale netta di esplosivi non supera 10 kg per nave. 4 articoli esplosivi nel gruppo di compatibilita' B, se la massa totale netta di esplosivi non supera 5 Kg per nave. 2 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, quantita' addizionali o altri tipi di esplosivi possono essere trasportati sulle navi di passeggeri a bordo delle quali siano prese speciali misure di sicurezza approvate dall'Amminustrazione. (*) Si fa riferimento alla Classe 1 dell'International Maritime Dan- gerous Goods Code" (IMDG Code)."