Si  riporta  qui  di  seguito  il  testo  degli  emendamenti  alla
convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita  umana  in
mare,  adottati  dall'assemblea  dell'IMO  con risoluzione MSC 13(57)
dell'11 aprile 1989, che entreranno in vigore, a norma dell'art. VIII
( b) (vii) (2) della convenzione, il 1› febbraio 1992:
                                                          Appendice 2
          EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE 1974
            PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE
                            COME EMANDATA
                            Capitolo II-1
            COSTRUZIONE - COMPARTIMENTAZIONE E STABILITA'
                    MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI
                              Regola 11
Il titolo attuale viene sostituito dal seguente:
         "Paratie dei gavoni e dei locali macchine e astucci
                        nelle navi da carico"
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
    "(I paragrafi 8 e 9 della presente Regola si applicano a navi
           costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Dopo il paragrafo 7 vengono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi  8  e
9:
"8  Devono  essere  sistemate  paratie  di  separazione tra il locale
macchine e i locali da carico e per passeggeri a prora e  a  poppa  e
tali paratie devono essere rese stagne fino al ponte di bordo libero.
9 Gli astucci devono essere sistemati in uno spazio (spazi) stagno di
volume  ridotto.  Altre misure intese a ridurre al minimo il pericolo
di entrate d'acqua nella nave in caso  di  avaria  alle  sistemazioni
dell'astuccio      possono     essere     prese     a     discrezione
dell'Amministrazione".
                              Regola 12
                Doppi fondi nelle navi da passeggeri
Nel paragrafo 5, terza riga, le parole "Regola 3.16" della traduzione
italiana vengono sostituite con le parole "Regola III/3".
                             Regola 12-1
Dopo la Regola 12 viene aggiunta la seguente nuova Regola II-1/12-1:
"Doppi fondi delle navi da carico diverse dalle navi cisterna"
        (La presente Regola si applica alle navi costruite il
                  1 febbraio 1992 o posteriormente)
1 Vi deve essere un  doppio  fondo,  estendentesi  dalla  paratia  di
collisione  alla  paratia  del  gavone  di  poppa per quanto cio' sia
praticamente  possibile  e   compatibile   con   le   caratteristiche
costruttive ed il normale esercizio della nave.
2  Quando  e'  prescritta  la sistemazione di un doppio fondo, la sua
altezza deve essere a soddisfazione dell'Amministrazione e  il  cielo
del  doppio  fondo,  deve  estendersi  da murata a murata, in modo da
proteggere il fondo fino alla curva del ginocchio.
3 I pozzetti di sentina, praticati nei doppi fondi, in  comunicazione
con  l'impianto  di  esaurimento  delle stive, non devono essere piu'
profondi del necessario. Un pozzetto estendentesi  fino  al  fasciame
esterno  puo'  peraltro essere permesso all'estremita' poppiera della
galleria della linea d'alberi  della  nave.  Altri  pozzetti  possono
essere  autorizzati  dall'Amministrazione  se  essa  ritiene  che  le
sistemazioni assicurino una protezione equivalente a quella  data  da
un doppio fondo conforme alle prescrizioni della presente Regola.
4 Un doppio fondo in corrispondenza di compartimenti stagni destinati
esclusivamente   al   trasporto  di  liquidi  puo'  essere  omesso  a
condizione che, a giudizio dell'Amministrazione, non sia  compromessa
la sicurezza della nave in caso di avaria del fondo.
                              Regola 15
Il testo attuale della presente Regola viene sostituito dal seguente:
         "Aperture nelle paratie stagne di navi passeggeri"
        (La presente Regola si applica alle navi costruite il
                  1 febbraio 1992 o posteriormente)
1 Il numero delle aperture praticate nelle paratie stagne deve essere
ridotto al minimo compatibile con le caratteristiche costruttive e il
normale  esercizio  della nave; tali aperture devono essere dotate di
mezzi di chiusura soddisfacenti.
2.1 Se tubolature, ombrinali, condutture elettriche etc.,  attraverso
paratie   stagne   di   compartimentazione,  devono  essere  adottati
(illeggibile) accorgimenti per mantenere la  tenuta  stagna  di  tali
paratie.
2.2  Su  una  paratia  stagna  di  compartimentazione non e' permesso
applicare valvole che non formino parte di un sistema di tubolature.
2.3  Per   installazioni   che   attraversano   paratie   stagne   di
compartimentazione  non  deve  essere usato piombo od altro materiale
sensibile al calore, quando il deterioramento di tali  installazioni,
in   caso  d'incendio,  comprometterebbe  l'integrita'  stagna  della
paratie.
3.1 Non sono permesse porte, passi d'uomo o aperture d'accesso:
 1 nella paratia di collisione al disotto della linea limite;
 2 nelle paratie stagne trasversali che dividono un locale da  carico
da  un  contiguo  locale  da carico o da un carbonile permanente o di
riserva, salve le eccezioni specificate nel paragrafo  10.1  e  nella
Regola 16.
3.2  Eccetto  che  nel caso previsto nel pragrafo 3.3., la paratia di
collisione sotto la linea limite puo' essere attraversata da non piu'
di un tubo per il passaggio del liquido contenuto nella cisterna  del
gavone  di  prora,  purche' questo tubo sia munito di una valvola con
chiusura a vite manovrabile da un punto al disopra  del  ponte  delle
paratie  ed  il  corpo  della  valvola  sia  fissato  alla paratia di
collisione nell'interno del gavone di prora.  L'Amministrazione  puo'
tuttavia  autorizzare  la  sistemazione  di  tale  valvola  sul  lato
poppiero  della  paratia  di  collisione  purche'  la   valvola   sia
prontamente  accessibile  in  tutte  le  condizioni di esercizio e lo
spazio entro il quale essa e' sistemata non sia un locale da carico.
3.3 Se il gavone  di  prora  e'  diviso  per  contenere  due  liquidi
diversi,   l'Amministrazione   puo'  permettere  che  la  paratia  di
collisione sia attraversata al disotto  della  linea  limite  da  due
tubi,  ciascuno  dei  quali sia sistemato secondo le prescrizioni del
paragrafo 3.2, purche' l'Amministrazione sia soddisfatta che  non  vi
e' praticamente mezzo diverso dall'installazione di un secondo tubo e
che,  tenuto conto della compartimentazione addizionale esistente nel
gavone di prora, la sicurezza della nave non e' menomata.
4.1 Le porte stagne applicate nelle paratie tra carbonili  permanenti
e  di riserva devono essere sempre accessibili, salvo quanto disposto
nel paragrafo 9.4 per le porte dei carbonili d'interponte.
4.2  Devono  essere  installate,  a  mezzo  di  schermi o altrimenti,
sistemazioni soddisfacenti per evitare che il carbone possa  impedire
la chiusura delle porte stagne dei carbonili.
5. Fermo restando quanto prescritto nel paragrafo 11, non puo' essere
sistemata   piu'   di  una  porta  su  ciascuna  paratia  trasversale
principale, ad esclusione delle porte dei carbonili e delle  gallerie
delle  linee  d'alberi,  entro  i locali contenenti l'apparato motore
principale ed ausiliario, le caldaie che servono alla  propulsione  e
tutti  i  depositi permanenti di carbone. Se vi sono due o piu' linee
d'alberi,  le  gallerie  relative  devono  essere  collegate  da   un
passaggio  intercomunicante.  Se  vi sono due linee d'alberi, vi deve
essere soltanto una porta tra lo spazio dell'apparato motore e quello
delle linee d'alberi, e vi devono essere solo due porte  se  vi  sono
piu' di due linee d'alberi. Tutte queste porte devono essere del tipo
a scorrimento e devono essere situate in modo da avere la soglia alta
il  piu'  possibile. Il meccanismo a braccia per la manovra di queste
porte dal disopra del ponte delle paratie, deve essere situato  fuori
dal locale apparato motore.
6.1  Le  porte  stagne,  eccetto i casi previsti nel paragrafo 10.1 o
nella Regola 16,  devono  essere  porte  a  scorrimento  con  manovra
meccanica  che soddisfino le prescrizioni del paragrafo 7 in grado di
essere chiuse contemporaneamente dalla consolle di manovra sul  ponte
di comando in non piu' di 60 secondi con nave diritta.
6.2  I  sistemi di manovra, sia meccanica sia a braccia, di qualsiasi
porta stagna a scorrimento con manovra meccanica devono  essere  tali
da  poter chiudere la porta stessa con la nave sbandata di 15› sia da
un lato sia dall'altro. Devono essere anche considerate le forze  che
possono agire su ciascun lato della porta come puo' avvenire nel caso
in  cui l'acqua fluisca attraverso l'apertura, applicando un battente
statico equivalente ad un'altezza d'acqua di  almeno  1  m  sopra  la
soglia in corrispondenza della mezzeria della porta.
6.3   I   comandi   delle   porte   stagne,  compresi  le  tubolature
oleodinamiche e i cavi elettrici, devono essere  tenuti  quanto  piu'
praticamente  possibile vicino alla paratia sulla quale le porte sono
sistemate, al fine di ridurre al  minimo  la  probabilita'  che  essi
vengano interessati da una qualsiasi avaria che la nave possa subire.
L'ubicazione  delle  porte stagne e dei loro comandi deve essere tale
che,  se  la  nave  subisce  un'avaria  entro  un  quinto  della  sua
larghezza,  come  definita  nella  Regola  2, misurando tale distanza
normalmente  al  piano  di   simmetria   al   livello   del   massimo
galleggiamento   di  compartimentazione,  non  venga  compromesso  il
funzionamento delle porte stagne che si trovano  al  di  fuori  della
zona della nave interessata dall'avaria.
6.4  Tutte le porte stagne a scorrimento con manovra meccanica devono
essere munite  di  mezzi  d'indicazione  che  avvisino  in  tutte  le
posizioni  di manovra a distanza se le porte sono aperte o chiuse. Le
posizioni di manovra a distanza  devono  essere  sistemate  solo  sul
ponte di comando, come richiesto al paragrafo 7.1.5, e sul luogo dove
e'  richiesta  dal  paragrafo  7.1.4  la sistemazione della manovra a
braccia al disopra del ponte delle paratie.
7.1 Ogni porta stagna a scorrimento con manovra meccanica:
 1 deve essere a movimento verticale od orizzontale;
 2  deve, fermo restando quanto prescritto al paragrafo 11, avere una
larghezza massima netta di apertura di 1.2 m. L'Amministrazione  puo'
permettere  porte  piu'  grandi  soltanto  nella  misura  considerata
necessaria per un'efficace  esercizio  della  nave,  purche'  vengano
prese  in  considerazione  altre misure di sicurezza, fra le quali le
seguenti:
 1 speciale  considerazione  deve  essere  prestata  alla  resistenza
strutturale  della  porta  ed  ai  suoi  mezzi di chiusura al fine di
impedire trafilamenti;
 2 la porta deve essere sistemata al di fuori della  zona  di  avaria
B/5;
 3  la  porta  deve  essere  tenuta  chiusa  quando  la  nave  e'  in
navigazione, tranne che per periodi  limitati,  quando  assolutamente
necessario, secondo quanto deciso dall'Amministrazione;
 3  deve  essere  munita  delle  sistemazioni necessarie per aprire e
chiudere la porta usando energia elettrica,  energia  oleodinamica  o
qualsiasi    altra    forma    di   energia   che   sia   accettabile
dall'Amministrazione;
 4 deve essere munita di un proprio meccanismo di manovra a  braccia.
Deve essere possibile aprire e chiudere la porta a braccia da ciascun
lato  della  porta  stessa  e,  inoltre,  chiudere  la  porta  da una
posizione  accessibile  al  disopra  del  ponte  delle  paratie   con
manovella  a  rotazione  continua  o con altro dispositivo che dia le
stesse garanzie di sicurezza,  accettabile  dall'Amministrazione.  Il
senso  di  rotazione  o  altra  direzione  di  movimento  deve essere
chiaramente indicata in tutte  le  posizioni  di  manovra.  Il  tempo
necessario per la chiusura completa della porta, quando manovrata con
meccanismo a braccia, non deve superare 90 secondi a nave diritta;
 5  deve  essere  munita  di  comandi  per aprire e chiudere la porta
meccanicamente da ambo i lati della porta stessa e anche per chiudere
la porta meccanicamente  dalla  consolle  di  manovra  sul  ponte  di
comando;
 6  deve  essere  munita  di  allarme acustico, distinto da qualsiasi
altro allarme in quella zona, il quale deve suonare ogniqualvolta  la
porta  venga  chiusa mediante manovra meccanica a distanza; esso deve
suonare per almeno cinque secondi, ma non piu' di dieci, prima che la
porta cominci a muoversi e deve continuare a suonare finche' la porta
non sia completamente  chiusa.  Nel  caso  di  manovra  a  braccia  a
distanza  e'  sufficiente che l'allarme acustico suoni solo mentre la
porta si sta muovendo. Inoltre nelle zone passeggeri e nelle zone  di
alto  livello  di rumore ambientale l'Amministrazione puo' richiedere
che l'allarme acustico  sia  integrato  da  una  segnalazione  ottica
intermittente sulla porta; e
 7  deve  avere  una  velocita'  di  chiusura  con  manovra meccanica
approssimativamente constante. Il tempo di chiusura, dal  momento  in
cui  la porta comincia a muoversi al momento in cui essa raggiunge la
posizione di  chiusura  completa,  non  deve  in  alcun  caso  essere
inferiore a 20 secondi o superiore a 40 secondi con nave diritta.
7.2  L'energia elettrica necessaria per le porte stagne a scorrimento
con manovra meccanica deve essere fornita  dal  quadro  di  emergenza
direttamente  o tramite un quadro di distribuzione apposito sistemato
al  disopra  del  ponte  delle  paratie.  I  circuiti   di   comando,
indicazione  ed allarme associati devono essere alimentati dal quadro
di  emergenza  direttamente  o  tramite   un   apposito   quadro   di
distribuzione  sistemato al di sopra del ponte delle paratie e devono
poter essere alimentati  automaticamente  dalla  fonte  di  emergenza
temporanea  di  energia  elettrica richiesta dalla Regola 42.3.1.3 in
caso di mancanza della fonte di energia elettrica sia principale  sia
di emergenza.
7.3.  Le  porte  stagne  a  scorrimento  con manovra meccanica devono
avere:
 1 un impianto oleodinamico centralizzato con due  fonti  di  energia
indipendenti  ciascuna  consistente  in  un  motore e in una pompa in
grado di chiudere contemporaneamente  tutte  le  porte.  Inoltre,  vi
devono  essere  per  tutto  l'impianto  accumulatori  oleodinamici di
capacita' sufficiente a manovrare tutte le porte  almeno  tre  volte,
cioe'  chiusura-apertura-chiusura,  con  uno  sfavorevole sbandamento
della nave di 15›. Questo ciclo di manovra deve poter essere eseguito
quando l'accumulatore si trova nella  condizione  di  pressione  alla
quale  interviene  la  pompa.  Il  fluido  usato  deve  essere scelto
considerando  le  temperature  che  e'  previsto  vengano  incontrate
dall'impianto  durante  l'esercizio. L'impianto con manovra meccanica
deve essere progettato per ridurre al minimo la possibilita' che  una
singola    avaria    alla    tubolatura    oleondinamica    influenzi
sfavorevolmente il funzionamento di piu'  di  una  porta.  L'impianto
oleodinamico  deve essere munito di un allarme di basso livello per i
serbatoi di fluido oleodinamico che servono  l'impianto  con  manovra
meccanica  e  un  allarme  di  bassa  pressione del gas o altro mezzo
efficace per segnalare la  perdita  di  energia  immagazzinata  negli
accumulatori  oleodinamici.  Questi  allarmi  devono essere ottici ed
acustici e devono essere sistemati  sulla  consolle  di  manovra  sul
ponte di comando; oppure
 2  un  impianto  oleodinamico  indipendente  per  ciascuna porta con
ciascuna fonte di energia consistente in un motore e in una pompa  in
grado  di  aprire  e  di chiudere la porta. Inoltre vi deve essere un
accumulatore idraulico di  capacita'  sufficiente  per  manovrare  la
porta  almeno  tre  volte,  cioe' chiusura-apertura-chiusura, con uno
sfavorevole sbandamento della nave di 15›.
Questo  ciclo  di  manovra  deve   poter   essere   eseguito   quando
l'accumulatore  si  trova  nella  condizione  di pressione alla quale
interviene la pompa. Il fluido usato deve essere scelto  considerando
le  temperature  che  e'  previsto  vengano  incontrate dall'impianto
durante l'esercizio. Un allarme cumulativo di bassa pressione del gas
o  altro  mezzo  efficace  per  segnalare  la  perdita   di   energia
immagazzinata  negli  accumulatori  oleodinamici deve essere previsto
sulla consolle di manovra sul ponte di comando. Deve essere  prevista
l'indicazione  di  una perdita di energia immagazzinata anche in ogni
posizione di manovra locale; oppure
 3 un impianto elettrico indipendente e un motore per ciascuna  porta
con  ciascuna  fonte  di energia consistente in un motore in grado di
aprire e di chiudere la porta. La fonte di energia deve poter  essere
automaticamente  alimentata  dalla  fonte  di emergenza temporanea di
energia elettrica, come prescritto dalla Regola 42.4.2,  in  caso  di
mancanza  della  fonte  di  energia  elettrica  sia principale sia di
emergenza, e con una  capacita'  sufficiente  a  manovrare  la  porta
almeno  tre  volte,  cioe'  chiusa-aperta-chiusa, con uno sfavorevole
sbandamento della nave di 15›.
Per gli impianti specificati in 7.3.1.  7.3.2.  e  7.3.3  deve  esser
previsto quanto segue:
Gli  impianti  di  potenza per porte stagne a scorrimento con manovra
meccanica devono essere  separati  da  qualsiasi  altro  impianto  di
energia.  Una  singola  avaria  negli  impianti  a  manovra meccanica
elettrici od oleodinamici che escluda  l'attuatore  oleodinamico  non
deve impedire la manovra a mano di qualsiasi porta.
7.4  Devono  essere  previste  leve locali di manovra su ciascun lato
della paratia ad un'altezza minima di 1,6  m  sopra  il  pavimento  o
pagliolo,   sistemate   in   modo  da  permettere  alle  persone  che
attraversino la porta di tenerle entrambe in  posizione  di  apertura
senza  avere la possibilita' di mettere involontariamente in funzione
il meccanismo di chiusura meccanica. Il  senso  del  movimento  delle
leve nell'aprire e chiudere la porta deve essere quello del movimento
della porta stessa e deve essere chiaramente indicato.
7.5  Per  quanto  praticamente  possibile,  le  apparecchiature  e  i
componenti elettrici per le porte stagne devono essere  sistemati  al
disopra  del  ponte  delle  paratie  e  al  di  fuori di zone e spazi
pericolosi.
7.6 Le custodie dei componenti elettrici necessariamente sistemati al
disotto del ponte delle paratie devono  fornire  protezione  adeguata
contro l'entrata d'acqua. (*)
____________
(*) Si fa riferimento alla seguente pubblicazione IEC 529: 1976:
 1  motori  elettrici,  circuiti e componenti di controllo associati;
protetti secondo lo standard IP x 7;
 2 indicatori di posizione  della  porta  e  componenti  di  circuito
associati; protetti secondo lo standard IP x 8; e
 3  segnali di allarme del movimento delle porte; protetti secondo lo
standard IP x 6.
Possono  essere  previste  altre  sistemazioni  per  le  custodie  di
componenti  elettrici  purche'  l'Amministrazione sia soddisfatta che
viene raggiunta una protezione equivalente. La  prova  di  pressatura
idraulica  delle  custodie  protette  secondo lo standard IP x 8 deve
essere (illeggibile) sulla pressione che si puo' verificare nel posto
in cui e' sistemato il componente (illeggibile) un allagamento per un
periodo di 36 ore.
7.7 I circuiti elettrici di potenza, di comando, d'indicazione  e  di
allarme  devono  essere  protetti  contro  i  guasti in modo tale che
un'avaria al circuito di una porta non provochi un'avaria al circuito
di qualsiasi altra porta. Cortocircuiti o altri guasti  nei  circuiti
di  allarme  o  indicazione  di  una  porta non devono dar luogo alla
perdita della manovra meccanica  di  quella  porta.  Le  sistemazioni
devono    essere    tali    che   il   trafilamento   d'acqua   entro
l'apparecchiatura elettrica sistemata sotto il  ponte  delle  paratie
non provochi l'apertura della porta.
7.8  Una singola avaria elettrica all'impianto di manovra meccanica o
di comando di una porta stagna a scorrimento  con  manovra  meccanica
non   deve   dar   luogo   all'apertura   di  una  porta  chiusa.  La
disponibilita' dell'alimentazione di energia deve essere  controllata
con  continuita'  in  un  punto  del  circuito  elettrico quanto piu'
praticamente possibile vicino a ciascuno dei  motori  prescritti  nel
paragrafo 7.3. La perdita di una qualsiasi di queste alimentazioni di
energia deve attivare un allarme ottico ed acustico sulla consolle di
manovra sul ponte di comando.
8.1  La  consolle  di  manovra  sul  ponte  di  comando deve avere un
commutatore di "selezione principale" con due posizioni  di  comando:
una  posizione  di "comando locale" che permetta a qualsiasi porta di
essere  aperta  localmente  e  chiusa  localmente  dopo  l'uso  senza
chiusura  automatica,  ed  una  posizione  "porte  chiuse"  che  deve
chiudere automaticamente qualsiasi porta che sia aperta. La posizione
"porte chiuse" deve permettere l'apertura locale delle porte  e  deve
richiudere automaticamente le porte stesse al rilascio del meccanismo
di  comando  locale.  Il  commutatore  di "selezione principale" deve
essere normalmente nella posizione "controllo locale".  La  posizione
"porte  chiuse"  deve  essere  usata  solo  in emergenza o a scopo di
prova. L'affidabilita' del commutatore di "selezione principale" deve
formare oggetto di speciale considerazione.
8.2 La consolle di manovra sul ponte di comando deve essere munita di
un piano indicante la posizione di  ciascuna  porta,  con  indicatori
ottici  che segnalino se una porta e' aperta o chiusa. Una luce rossa
deve indicare che la porta e' completamente aperta e una  luce  verde
deve  indicare  che  essa  e'  completamente chiusa. Quando una porta
viene chiusa a distanza, la luce rossa  deve  indicare  la  posizione
intermedia  mediante  intermittenza.  Il circuito di indicazione deve
essere indipendente dal circuito di manovra per ciascuna porta.
8.3 Non deve essere possibile aprire alcuna porta  a  distanza  dalla
consolle di manovra sul ponte di comando.
9.1  Tutte  le  porte  stagne  devono essere tenute chiuse durante la
navigazione, salvo il fatto che esse possono essere aperte durante la
navigazione come specificato nei paragrafi 9.2, 9.3 e 9.4.  Le  porte
stagne  di  larghezza  maggiore  di  1,2  m  ammesse dal paragrafo 11
possono essere aperte solo  nelle  circostanze  specificate  in  quel
paragrafo.  Qualsiasi porta che venga aperta secondo questo paragrafo
deve essere pronta per essere immediatamente chiusa.
9.2 Una porta stagna puo' essere aperta durante  la  navigazione  per
permettere  il  passaggio  di  passeggeri  o  equipaggio, o quando un
lavoro nelle immediate vicinanze della porta stessa renda  necessaria
la sua apertura. La porta deve essere immediatamente chiusa quando il
transito  attraverso  di essa e' completato o quando il lavoro che ha
reso necessaria la sua apertura e' finito.
9.3 Puo' essere permesso che  certe  porte  stagne  rimangano  aperte
durante  la navigazione solo se considerato assolutamente necessario;
cio' significa che e' stato deciso che la condizione di  apertura  e'
essenziale  per  un esercizio sicuro ed efficace delle macchine della
nave o per permettere un accesso  normalmente  senza  restrizioni  in
tutta   la   zona   passeggeri.  Tale  decisione  deve  essere  presa
dall'Amministrazione   solo   dopo   attenta   considerazione   delle
ripercussioni  sull'esercizio  e  sulla sopravvivenza della nave. Una
porta stagna, per cui sia stato  permesso  che  rimanga  aperta  come
sopra,   deve   essere   chiaramente  indicata  nelle  istruzioni  di
stabilita' della nave e deve essere pronta alla chiusura immediata.
9.4 Le porte stagne  a  scorrimento  sistemate  tra  carbonili  negli
interponti al disotto del ponte delle paratie possono essere talvolta
aperte  in  mare  per  il  maneggio  del  carbone. La loro apertura e
chiusura devono essere annotate  nel  giornale  di  bordo  come  puo'
essere prescritto dall'Amministrazione.
10.1   Porte  stagne  di  costruzione  soddisfacente  possono  essere
sistemate nelle paratie stagne d'interponte destinate  a  carico,  se
l'Amministrazione  e'  soddisfatta  che la sistemazione di tali porte
sia essenziale. Dette porte possono essere del tipo  a  cerniera,  su
rulli  o  a scorrimento, ma non devono essere manovrabili a distanza.
Esse devono essere sistemate al piu' alto livello e il  piu'  lontano
praticamente  possibile  dal  fasciame  esterno, ma in nessun caso il
loro stipite esterno puo' essere ad una distanza dal fasciame esterno
inferiore ad un quinto della  larghezza  della  nave,  come  definita
nella  Regola  2,  misurando  tale  distanza  normalmente al piano di
simmetria    al    livello    del    massimo    galleggiamento     di
compartimentazione.
10.2  Tali porte devono essere chiuse prima dell'inizio del viaggio e
devono essere tenute chiuse durante la navigazione; le ore della loro
apertura all'arrivo in  porto  e  della  loro  chiusura  prima  della
partenza  dal porto devono essere annotate nel giornale di bordo. Nel
caso che qualcuna di dette porte debba essere accessibile durante  la
navigazione,  essa  deve  essere  munita  di  un  dispositivo  che ne
impedisca  l'apertura  non  autorizzata.  Quando   e'   prevista   la
sistemazione  di  porte  di  tal  genere,  il  loro  numero e la loro
sistemazione devono  formare  oggetto  di  esame  speciale  da  parte
dell'Amministrazione.
11  L'impiego  di  lamiere  rimovibili  sulle paratie e' ammesso solo
negli spazi dell'apparato  motore.  Tali  lamiere  rimovibili  devono
essere  sempre  a posto prima che la nave lasci il porto e non devono
essere  rimosse  durante  la  navigazione  se  non  per  una  urgente
necessita' a discrezione del Comandante. Le ore della rimozione e del
ricollocamento  di  una qualsiasi di tali lamiere devono essere anno-
tate sul giornale di bordo e devono  essere  adottate  le  necessarie
precauzioni nel loro ricollocamento, per garantire la perfetta tenuta
stagna  dei giunti. L'Amministrazione puo' permettere che non piu' di
una porta stagna a scorrimento  con  manovra  meccanica  su  ciascuna
paratia  principale  trasversale,  di  dimensioni  superiori a quelle
specificate nel paragrafo 7.1.2,  sostituisca  una  di  tali  lamiere
rimovibili,  purche'  tali porte siano chiuse prima che la nave lasci
il porto e rimangano chiuse durante la navigazione, tranne il caso di
un'urgente necessita' a discrezione del Comandante. Non  occorre  che
queste  porte soddisfino le prescrizioni del paragrafo 7.1.4 relativo
alla chiusura completa in 90 secondi  per  mezzo  del  meccanismo  di
manovra  a  braccia.  Le  ore  dell'apertura e della chiusura di tali
porte, sia che la nave sia in navigazione o in porto,  devono  essere
annotate sul giornale di bordo.
12.1   Quando  passaggi  o  gallerie,  per  l'accesso  dagli  alloggi
dell'equipaggio ai locali antistanti ai forni o per il  passaggio  di
tubolature  o  per qualsiasi altro scopo, attraversano paratie stagne
trasversali principali, essi devono essere stagni e  soddisfare  alle
prescrizioni   della   Regola  19.  L'accesso  ad  almeno  una  delle
estremita' di tali passaggi e gallerie, quando usato per transito  in
navigazione, deve essere praticato attraverso una garitta stagna fino
ad  un  livello  sufficientemente  elevato affinche' l'accesso stesso
avvenga al disopra della linea limite. L'accesso all'altra estremita'
di tali passaggi o gallerie puo' avvenire attraverso una porta stagna
del tipo richiesto dalla relativa ubicazione nella nave. I passaggi o
le gallerie anzidetti non devono mai attraversare la prima paratia di
compartimentazione a poppavia della paratia di collisione.
12.2  Quando  e'  prevista  la sistemazione di gallerie attraversanti
paratie stagne trasversali principali, tale sistemazione deve  essere
oggetto di particolare esame da parte dell'Amministrazione.
12.3   Quando   condotte   relative  al  carico  refrigerato  e  alla
ventilazione  o  cofani  per  il  tiraggio  forzato   vengono   fatti
attraversare  piu' di una paratia stagna, i mezzi di chiusura di tali
aperture devono essere manovrati meccanicamente e devono poter essere
chiusi da una posizione centrale situata al disopra del  ponte  delle
paratie".
                              Regola 16
          Navi da passeggeri che trasportano veicoli merci
                        con proprio personale
Il  riferimento alla "Regola 15.12" nel paragrafo 2 e' sostituito con
il riferimento alla "Regola 15.10.".
                              Regola 21
                    Sistemzioni di prosciugamento
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
   "(I paragrafi 1.6 e 2.9 della presente Regola si applicano alle
        navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Dopo il paragrafo 1.5 viene inserito il seguente nuovo paragrafo 1.6:
"1.6 Devono essere previsti mezzi per prosciugare i locali da  carico
chiusi  situati  sul ponte delle paratie di una nave passeggeri e sul
ponte  di  bordo   libero   di   una   nave   da   carico.   Tuttavia
l'Amministrazione  puo'  permettere  di  non  sistemare tali mezzi di
prosciugamento in qualsiasi particolare  compartimento  di  qualsiasi
nave  o  classe  di  navi  se essa e' soddisfatta che, a motivo delle
dimensioni o della  compartimentazione  interna  di  tali  spazi,  la
sicurezza della nave non viene compromessa.
1.6.1   Qualora   il   bordo   libero  dal  ponte  delle  paratie,  o
rispettivamente dal ponte di bordo libero, sia tale  che  il  margine
del  ponte  e'  immerso quando la nave e' sbandata per piu' di 5›, il
prosciugamento  deve  avvenire  mediante  un  sufficiente  numero  di
ombrinali  di  dimensioni  idonee scaricanti direttamente fuoribordo,
sistemati secondo le prescrizioni della Regola 17, nel  caso  di  una
nave  da  passeggeri,  e le prescrizioni per ombrinali, aspirazioni e
scarichi della vigente  Convenzione  Internazionale  sulle  linee  di
massimo carico, nel caso di una nave da carico.
1.6.2 Qualora il bordo libero sia tale che il margine del ponte delle
paratie,  o  rispettivamente  del  ponte di bordo libero, sia immerso
quando la nave e' sbandata di 5›  o  meno,  l'acqua  prosciugata  dai
locali  da  carico  chiusi sul ponte delle paratie, o rispettivamente
sul ponte di bordo libero, devono essere raccolti in un locale, o  in
locali,  idoneo  (idonei),  di capacita' adeguata, munito (muniti) di
allarme di alto livello dell'acqua e di idonee  sistemazioni  per  lo
scarico fuoribordo. Inoltre ci si deve assicurare che:
 1  il  numero, le dimensioni e la disposizione degli ombrinali siano
tali da impedire un indebito accumulo di acqua libera;
 2 le sistemazioni di pompaggio prescritte dalla presente Regola  per
le navi da passeggieri o le navi da carico, come applicabile, tengano
conto  delle  prescrizioni per qualsiasi impianto fisso di estinzione
incendi ad acqua spruzzata sotto pressione;
 3 acqua contamianta con benzina  o  altre  sostanze  pericolose  non
venga raccolta nei locali macchine o altri locali dove possano essere
presenti sorgenti di ignizione; e
 4  qualora il locale da carico chiuso sia protetto da un impianto di
estinzione incendi ad anidride carbonica,  gli  ombrinali  del  ponte
siano muniti di mezzi per impedire la fuga del gas estinguente".
La  definizione  di  "D"  nel  paragrafo  2.9  viene sostituita dalla
seguente:
"D = altezza di costruzione della nave, in metri, misurata  al  ponte
delle  paratie;  tuttavia, in una nave con un locale da carico chiuso
sul ponte delle paratie che sia prosciugato internamente  secondo  le
prescrizione  del  paragrafo  1.6.2  e  che  si  estenda per tutta la
lunghezza della nave, D deve essere misurata al prossimo ponte  sopra
il ponte delle paratie. Qualora i locali da carico chiusi coprano una
lunghezza  minore,  D  sara'  assunta pari all'altezza di costruzione
misurata al ponte delle paratie piu' lh/L, in cui  l  ed  h  sono  la
lunghezza,  rispettivamente  l'altezza,  complessive, in metri, degli
spazi da carico chiusi.
                             Regola 23-1
Dopo la Regola 23 viene aggiunta la seguente nuova Regola 23-1:
 "Controllo della nave in caso di avaria nelle navi da carico secco"
         (La presente Regola si applica alle navi costruite
                il 1 febbraio 1992 o posteriormente)
1 Deve essere esposto permanentemente, o prontamente disponibile, sul
ponte di comando, per debita conoscenza  dell'ufficiale  responsabile
delle nave, un piano indicante con chiarezza, per ogni ponte e stiva,
i  limiti dei compartimenti stagni, le loro aperture con i rispettivi
mezzi di chiusura, l'ubicazione dei relativi comandi e le  misure  da
adottare  nel  caso  di qualsiasi sbandamento dovuto ad allargamento.
Inoltre devono essere messi a disposizione degli ufficiali della nave
opuscoli contenenti le sopramenzionate informazioni
2 Devono essere previsti indicatori per tutte le porte a  scorrimento
e  per le porte a cerniera nelle paratie stagne. Sul ponte di comando
deve essere data indicazione  se  le  porte  sono  aperte  o  chiuse.
Inoltre devono essere munite di tali indicatori le porte a fasciame e
le  altre  aperture  che, a giudizio dell'Amministrazione, potrebbero
dar  luogo  ad  un  grave  allagamento  se  lasciate  aperte  o   non
perfettamente chiuse
3.1  Precauzioni generali consisteranno in un elenco di attrezzature,
condizioni   e   procedure    operative,    considerate    necessarie
dall'Amministrazione,  per  mantenere  l'integrita' stagna durante il
normale esercizio della nave.
3.2 Precauzioni specifiche consisteranno in un elenco di elementi ( e
cioe' mezzi di chiusura, di fissaggio  del  carico,  segnalazioni  di
allarme,  ecc.)  che  l'Amministrazione  considera  essenziali per la
sopravvivenza della nave e del suo equipaggio".
                              Regola 42
            Fonti di emergenza di energia elettrica nelle
                         navi da passeggeri
Dopo il titolo viene inserito il segunte testo:
    "(I paragrafi 2.6.1. e 4.2 della presente Regola si applicano
       a navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Il secondo periodo nel paragrafo 2.6.1 viene eliminato.
Il testo attuale del paragrafo 4.2 viene sostituito dal seguente:
"4.2 L'energia per azionare le porte stagne,  come  prescritto  dalla
Regola   15.7.3.3.,   ma   non   necessariamente   tutte   le   porte
contemporaneamente, a meno  che  non  vi  sia  una  fonte  temporanea
indipendente di energia immagazzinata;
l'energia  per  i  circuiti  di  manovra,  indicazione e allarme come
prescritto dalla Regola 15.7.2 per mezz'ora."
                            CAPITOLO II-2
          COSTRUZIONE - PROTEZIONE ANTINCENDIO, RILEVAZIONE
              DEGLI INCENDI ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI
                              Regola 4
        Pompe da incendio, collettore principale d'incendio,
                         prese e manichette
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
     (Il paragrafo 3.3.2.5 di questa Regola si applica alle navi
           costiruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)
Il  testo  attuale  del  paragrafo  3.3.2.5.  viene  sostituito   dal
seguente:
2.5.  L'altezza  totale  di aspirazione e l'altezza netta assoluta di
aspirazione della pompa devono essere tali che  le  prescrizioni  dei
paragrafi 3.3.2., 3.3.2.1. 3.3.2.2. e 4.2 della presente Regola siano
soddisfatte  in tutte le condizioni di sbandamento, assetto, rollio e
beccheggio che e' probabile incontrare durante l'esercizio".
Nel paragrafo 7.1, nella prima riga vengono inserite tra  "materiale"
e "approvato" le parole "non deteriorabile".
Nel  paragrafo 7.1. dopo il primo periodo, viene inserito il seguente
nuovo periodo:
"Devono essere previste  manichette  da  incendio  di  materiale  non
deteriorabile   sulle   navi   costruite   il   1   febbraio  1992  o
posteriormente e sulle navi  costruite  prima  del  1  febbraio  1992
quando le manichette da incendio esistenti vengono sostuite".
                             Regola 13-1
   Dopo la Regola 13 viene aggiunta la seguente nuova Regola 13-1;
    "Impianti di rilevazione fumi mediante prelievo di campioni"
         (La presente Regola si applica alle navi costruite
                il 1 febbraio 1992 o posteriormente)
1 Prescrizioni generali
1.1. Ogniqualvolta nel testo della presente Regola compare la parola
"impianto"  essa  significa  "impianto  di  rilevazione fumi mediante
prelievo di campioni".
1.2 Qualsiasi impianto prescritto deve essere in grado di  funzionare
in  modo  continuativo  in  qualsiasi  momento,  pero' possono essere
accettati  impianti  funzionanti  sulla  base  di  un  principio   di
scansione   sequeziale,   purche'  l'intervallo  tra  due  successive
scansioni della stessa posizione dia un tempo di  risposta  totale  a
soddisfazione dell'Amministrazione.
1.3  Le  alimentazioni  di energia per il funzionamento dell'impianto
devono essere controllate  per  rilevare  mancanze  di  energia.  Una
mancanza  di  energia deve far azionare un segnale ottico ed acustico
sul pannello di controllo e sul ponte di  comando,  che  deve  essere
distinto da un segnale indicante una rilevazione di fumo.
1.4  Deve essere prevista un'alimentazione alternativa di energia per
le apparecchiature elettriche usate nell'esercizio dell'impianto.
1.5 Il pannello di controllo  deve  essere  sistemato  sul  ponte  di
comando o nella stazione principale di controllo incendio.
1.6  La  rilevazione  del  fumo o di altri prodotti della combustione
deve far azionare un  segnale  ottico  e  acustico  sul  pannello  di
controllo e sul ponte di comando.
1.7  Una chiara informazione deve essere visualizzata sul pannello di
controllo e o nelle sue immediate prossimita', specificando i  locali
interessati.
1.8 La sistemazione dei tubi di prelievo campioni deve essere tale da
far prontamente indentificare l'ubicazione dell'incendio.
1.9  Devono essere previste idonee istruzioni e parti di rispetto per
i componenti per la prova e la manutenzione dell'impianto.
1.10   Il   funzionamento   dell'impianto   deve    essere    provato
periodicamente  a soddisfazione dell'Amministrazione. L'impianto deve
essere tale da  poter  essere  provato  per  accertarne  il  corretto
funzionamento e restituito alla sorveglianza normale senza rinnovo di
alcun componente.
1.11  L'impianto  deve  essere  progettato, costruito e installato in
modo tale da impedire la fuga di sostanze tossiche o  infiammabili  o
di  agenti  estinguenti  entro  locali  di  alloggio  e  di servizio,
stazioni di comando o locali macchine.
2. Prescrizioni per l'installazione
2.1 Almeno un accumulatore di fumo deve essere sistemato in tutti gli
spazi chiusi per i  quali  e'  richiesta  la  rilevazione  dei  fumi.
Tuttavia qualora uno spazio sia destinato a trasportare olio minerale
o  carico  refrigerato  in  alternanza  con  merci  per  le  quali e'
prescritto un impianto di prelievo di campioni di fumi, devono essere
previsti  mezzi  per  isolare  gli  accumulatori  di  fumo  in   tali
compartimenti dall'impianto. Tali mezzi devono essere a soddisfazione
dell'Amministrazione.
2.2  Gli  accumulatori  di  fumo devono essere posizionati in modo da
garantirne la migliore prestazione e devono essere spaziati  in  modo
tale  che nessuna parte dell'area di ponte sopratesta si trovi ad una
distanza da un'accumulatore, misurata orizzontalmente, superiore a 12
m. Qualora gli impianti vengano usati entro locali che possono  avere
ventilazione  meccanica, la posizione degli accumulatori di fumo deve
essere considerata avendo riguardo agli effetti della ventilazione.
2.3. Gli accumulatori di  fumo  devono  essere  posizionati  dove  e'
improbabile che avvengano urti o danneggiamenti meccanici.
2.4  Ad  ogni  punto di prelievo campioni non devono essere collegati
piu' di quattro accumulatori.
2.5 Accumulatori di fumo ubicati in locali chiusi diversi non  devono
essere collegati allo stesso punto di prelievo campioni.
2.6 I tubi di prelievo campioni devono essere autodrenanti e protetti
in modo idoneo da urti o danneggiamenti da maneggio del carico.
3 Prescrizioni di progetto
3.1  L'impianto e le apparecchiature devono essere progettate in modo
idoneo a sopportare variazioni di tensione e  transitori,  variazioni
di  temperatura  ambiente,  vibrazioni, umidita', scuotimenti, urti e
corrosioni che si incontrano normalmente sulle navi e ad  evitare  la
possibilita' di ignizione della miscela infiammabile di gas e aria.
3.2  L'unita' sensibile deve essere certificata per entrare in azione
prima che la densita' del fumo nella camera sensibile superi il 6,65%
di oscuramento per metro.
3.3 Devono essere previsti  estrattori,  per  prelievo  campioni,  in
doppio.  Gli  estrattori  devono  avere  una  portata sufficiente per
funzionare nella zona protetta sia nelle condizioni normali sia nelle
condizioni di ventilazione e devono dare un tempo totale di  risposta
a soddisfazione dell'Amministrazione.
3.4  Il pannello di controllo deve permettere l'osservazione del fumo
nel singolo tubo di prelievo campioni.
3.5 Devono essere previsti mezzi per  controllare  il  flusso  d'aria
attraverso  i  tubi  di  prelievo campioni progettati in modo tale da
assicurare che vengano estratte quantita' per quanto possibile uguali
da ciascun accumulatore collegato allo stesso tubo di prelievo.
3.6 I tubi di prelievo campioni devono avere un diametro interno  non
inferiore  a 12 mm, tranne quando essi sono usati in combinazione con
impianti fissi  di  estinzione  incendi  a  gas,  nel  qual  caso  la
dimensione  minima  del  tubo deve essere sufficiente a permettere al
gas estinguente di essere scaricato entro il tempo appropriato.
3.7  I  tubi  di  prelievo  campioni  devono  essere  muniti  di  una
sistemazione per il loro lavaggio periodico con aria compressa".
                              Regola 15
    Sistemazioni per il combustibile liquido, l'olio lubrificante
                      ed altri oli infiammabili
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
 "(I paragrafi 2.6 e 3 della presente Regola si applicano alle navi
           costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Il testo attuale del paragrafo 2.6 viene sostituito dal seguente:
".6  Devono essere previsti mezzi sicuri ed efficaci per accertare la
quantita' di combustibile liquido contenuto  in  ciascun  deposito  o
cassa.
 6.1  Nei  casi  in  cui  vengano  usati  tubi sonda, essi non devono
terminare in un qualsiasi spazio in cui possa sussistere  il  rischio
di ignizione di perdite dai tubi sonda stessi. In particolare, i tubi
sonda   non   devono   terminare  in  locali  per  passeggeri  o  per
l'equipaggio. Come regola generale, i tubi sonda non devono terminare
in locali macchine. Tuttavia, qualora l'Amministrazione consideri che
quest'ultima prescrizione non sia praticamente attuabile,  essa  puo'
permettere   che  i  tubi  sonda  terminino  nei  locali  macchine  a
condizione che siano soddisfatte tutte le prescrizioni seguenti:
 6.1.1 e'  previsto,  in  aggiunta,  un  indicatore  di  livello  del
combustibile    liquido    che    soddisfa    le   prescrizioni   del
sottoparagrafo.6.2;
 6.1.2 i  tubi  sonda  terminano  in  luoghi  lontani  da  rischi  di
ignizione,   a  meno  che  non  vengano  prese  precauzioni  come  la
sistemazione  di   efficaci   schermature   tali   da   impedire   al
combustibile,  nel caso di perdite attraverso le estremita' terminali
dei tubi sonda, di venire in contatto con la sorgente di ignizione;
 6.1.3  le  estremita'  terminali  dei  tubi  sonda  sono  munite  di
dispositivi  automatici di chiusura e di un rubinetto di controllo di
piccolo diametro a chiusura automatica sistemato sotto al dispositivo
automatico di chiusura allo scopo di accertare, prima di aprire  tale
dispositivo, che non vi sia combustibile liquido. Devono essere prese
misure  intese  ad  assicurare  che qualsiasi perdita di combustibile
liquido attraverso il  rubinetto  di  controllo  non  implichi  alcun
rischio di ignizione.
 6.2  Altri  indicatori  di  livello del combustibile liquido possono
essere usati al posto dei  tubi  sonda.  Tali  mezzi,  come  i  mezzi
previsti   nel  sottoparagrafo.6.1.1,  sono  soggetti  alle  seguenti
condizioni:
 6.2.1  nelle  navi  passeggeri,  tali mezzi non devono richiedere il
passaggio al disotto del cielo del deposito o cassa e la loro  avaria
o  il  riempimento eccessivo dei depositi o casse non deve permettere
la fouriuscita di combustibile liquido;
 6.2.2 nelle navi da carico, l'avaria a tali mezzi o  il  riempimento
eccessivo  del deposito o cassa non deve permettere la fuoriuscita di
combustibile liquido nel locale. L'impiego di indicatori di livello a
tubo di vetro e' proibito. L'Amministrazione puo' permettere l'uso di
indicatori di livello per il combustibile liquido a cristalli  piatti
e  valvole  a  chiusura  automatica tra gli indacatori di livello e i
depositi o casse di combustibile liquido.
6.3  I  mezzi  prescritti  in.6.2.1  o.6.2.2  che  sono   accettabili
dall'Amministrazione  devono essere mantenuti in condizioni appropri-
ate al fine di assicurare il loro continuato preciso funzionamento in
esercizio."
Il testo attuale del paragrafo 3 viene sostituito con il seguente:
"3 Le sistemazioni relative allo  stoccaggio,  alla  distribuzione  e
all'utilizzazione    dell'olio    impiegato    negli    impianti   di
lubrificazione sotto pressione devono essere tali  da  assicurare  la
sicurezza  della  nave  e  delle  persone  a  bordo.  Le sistemazioni
eseguite nei locali macchine di categoria  A,  e,  ogniqualvolta  sia
praticamente   possibile,   negli   altri   locali  macchine,  devono
soddisfare almeno alle prescrizioni dei paragrafi 2.1, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7 e 2.8, salvo quanto segue:
 1 quanto sopra non vieta  l'impiego  di  dispositivi  in  vetro  per
l'osservazione  del flusso dell'olio, purche' sia dimostrato, con una
prova, che detti dispositivi hanno un adeguato grado di resistenza al
fuoco;
 2 puo' essere autorizzata l'installazione di tubi sonda  nei  locali
macchine;  non  e'  necesario applicare le prescrizioni dei paragrafi
2.6.1.1 e 2.6.1.3, a condizione che i tubi sonda stessi siano  muniti
di appropriati mezzi di chiusura."
                              Regola 18
                             Miscellanea
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
   "(I paragrafi 2.4 e 8 della presente Regola si applicano a navi
              costruite il 1 febbraio o posteriormente.
  Il paragrafo 7 della presente Regola si applica a tutte le navi)"
Dopo il paragrafo 2.3 viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2.4:
"2.4  Per  la  protezione  delle  cisterne del carico che trasportano
petrolio   greggio    e    prodotti    petroliferi    aventi    punto
d'infiammabilita'  non superiore a 60›C, materiali che il calore puo'
rendere facilmente inefficienti non devono essere usati per  valvole,
accessori,   mezzi   di   chiusura  delle  aperture  nelle  cisterne,
tubolature di sfogo gas delle cisterne del carico  e  tubolature  del
carico,  in  modo  tale  da impedire la propagazione dell'incendio al
carico stesso".
Dopo il paragrafo 6 vengono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi  7  e
8:
"7  I  depositi  di  pitture  e di liquidi infiammabili devono essere
protetti  mediante  un'idonea  sistemazione   antincendio   approvata
dall'Amministrazione.
8  I  ponti  elicotteri  devono  essere  in  acciaio  o  di struttura
resistente al fuoco equivalente all'acciaio. Se lo spazio al  disotto
del  ponte elicotteri e' uno spazio ad elevato rischio d'incendio, il
grado d'isolamento deve essere a soddisfazione  dell'Amministrazione.
Ogni  installazione  per  elicotteri deve avere un manuale operativo,
compresa una descrizione e un elenco di controllo  delle  precauzioni
di    sicurezza,   delle   procedure   e   delle   prescrizioni   per
l'equipaggiamento.  Se  l'Amministrazione   permette   strutture   in
alluminio o in altri materiali metallici a basso punto di fusione che
non  siano  equivalenti  all'acciaio,  devono  essere  soddisfatte le
seguenti prescrizioni:
 1 Se la piattaforma e' a sbalzo oltre la murata, dopo ogni  incendio
sulla  nave  o  sulla  piattaforma, la piattaforma stessa deve essere
sottoposta ad un'analisi  strutturale  per  determinarne  l'idoneita'
all'ulteriore impiego.
 2  Se  la  piattaforma  e'  sistemata sopra la tuga della nave o una
struttura similare, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 2.1 il cielo e le paratie della tuga sotto la piattaforma non devono
avere aperture;
 2.2 tutte le finestre sotto la piattaforma devono essere  munite  di
portelli di acciaio;
 2.3   l'equipaggiamento   antincendio   prescritto   deve  essere  a
soddisfazione dell'Amministrazione;
 2.4  dopo  ogni  incendio  sulla  piattaforma,  o  nelle   immediate
vicinanze,  la  piattaforma  deve  essere  assoggettata ad un'analisi
strutturale per determinarne l'idoneita all'ulteriore impiego."
                              Regola 26
      Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti nelle navi
                che trasportano piu' di 36 passeggeri
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
  "(I paragrafi 2.2(7) e 2.2(13) della presente Regola si applicano
      alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Il  testo  attuale  del  terzo  periodo  nel  paragrafo  2.2(7) viene
sostituito dal seguente:
"Depositi isolati e piccoli magazzini nei locali di alloggio di  area
inferiore  a  4  m(quadrati)  (nei  quali non sono depositati liquidi
infiammabili)."
Alla fine del paragrafo 2.2(13) viene aggiunto il seguente periodo:
"Depositi e magazzini di area superiore a 4 m(quadrati), diversi  dai
locali per i quali e' previsto il deposito di liquidi infiammabili."
                              Regola 27
      Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti nelle navi
              che trasportano non piu' di 36 passeggeri
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
"(I paragrafi 2.(15) e 2.(9) della presente Regola si applicano alle
        navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Il  testo  attuale  dei  paragrafi  2.(5)  e  2.(9) e' sostituito dai
seguenti:
"(5) Locali di servizio (a basso rischio d'incendio)
Depositi e magazzini nei quali non e' previsto il deposito di liquidi
infiammabili  di  area  inferiore  a  4  m(quadrati),   essicatoi   e
lavanderie."
"(9) Locali di servizio (ad elevato rischio d'incendio)
Cucine,  riposterie  contenenti  apparecchi  di  cottura,  locali per
pitture e fanali, depositi e magazzini di area uguale o superiore a 4
m(quadrati), locali  per  il  deposito  di  liquidi  infiammabili  ed
officine diverse da quelle che si trovano nei locali macchine."
                              Regola 38
  Protezione dei locali da carico, diversi dai locali di categoria
     speciale, destinati al trasporto di autoveicoli aventi nel
     serbatoio il combustibile necessario alla loro propulsione
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
     "(Il paragrafo 1 della presente Regola si applica alle navi
           costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Il testo attuale del paragrafo 1 viene sostituito dal seguente:
"1 Segnalazione d'incendio fissa
  Deve   essere   previsto   un   impianto  fisso  di  rilevazione  e
segnalazione d'incendi che soddisfi alle prescrizioni della Regola 13
oppure un impianto di rivelazione fumi mediante prelievo di  campioni
che  soddisfi  alle  prescrizioni della Regola 13-1. Il progetto e la
sistemazione dell'impianto devono  essere  realizzati  tenendo  conto
delle prescrizioni inerenti la ventilazione di cui al paragrafo 3."
                              Regola 40
       Servizi di ronda e impianti di segnalazione d'incendio,
                    di allarme e di altoparlanti
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
     "(Il paragrafo 2 della presente Regola si applica alle navi
           costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Il testo attuale del paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2  Un  impianto  fisso  di  rivelazione e segnalazione d'incendi che
soddisfi alle prescrizioni della Regola  13  oppure  un  impianto  di
rivelazione  fumi  mediante  prelievo  di  campioni  che  soddisfi le
prescrizioni della Regola 13-1 deve essere previsto in ogni locale da
carico che, a giudizio  dell'Amministrazione,  non  sia  accessibile,
tranne    i    casi   in   cui   sia   dimostrato   a   soddisfazione
dell'Amministrazione che la nave e' impegnata  in  viaggi  di  durata
tanto breve che non sarebbe ragionevole applicare tale prescrizione."
                              Regola 44
            Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
 "(I paragrafi 2.(5) e 2.(9) della presente Regola si applicano alle
        navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Il  testo  attuale  dei  paragrafi 2.(5) e 2.(9) viene sostituito dai
seguenti:
"(5) Locali di servizio (a basso rischio d'incendio)
Depositi e magazzini nei  quali  non  sia  previsto  il  deposito  di
liquidi  infiammabili  di area inferiore a 4 m(quadrati), essicatoi e
lavanderie."
"(9) Locali di servizio (ad elevato rischio d'incendio)
Cucine, riposterie  contenenti  apparecchi  di  cottura,  locali  per
pitture e fanali, depositi e magazzini di area uguale o superiore a 4
m(quadrati),  locali  per  il  deposito  di  liquidi  infiammabili ed
officine diverse da quelle che si trovano nei locali macchine."
                              Regola 50
                     Particolari di costruzione
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
"(I paragrafi 3.2 e 3.3 della presente Regola si applicano alle navi
        costruite in data 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Il testo attuale del paragrafo 3.2 viene sostituito dal seguente:
"3.2 Paratie, rivestimenti e soffittature non combustibili  sistemati
nei    locali    di    alloggio   e   di   servizio   possono   avere
un'impiallacciatura combustibile il cui potere calorifico non  superi
45 MJ/m(quadrati) dell'area per lo spessore usato."
Il seguente nuovo paragrafo 3.3 viene aggiunto dopo il paragrafo 3.2:
"3.3  Il  volume  totale  di  coperture,  modanature,  decorazioni  e
impiallacciature  combustibili  in  ogni  locale  di  alloggio  e  di
servizio  delimitato  da  paratie,  soffittature  e  rivestimenti non
combustibili  non  deve  superare  un  volume   equivalente   a   2,5
(illeggibile) nell'area complessiva di pareti e soffitti."
Il paragrafo attuale 3.3 viene rinumerato come paragrafo 3.4.
                              Regola 53
          Sistemazioni per la protezione contro gli incendi
                        nei locali da carico
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
"(I paragrafi 2.1 e 3 della presente regola si applicano alle navi
           costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Nel  paragrafo  1.2,  quarta  riga,  la parola "e" tra "stagionato" e
"merci" viene sostituita da ",".
Alla fine del paragrafo 1.2  viene  aggiunto  un  asterisco  e  viene
inserita una nota come da seguente testo:
"* Si fa riferimento al "Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes
- Emergency Schedule B14, entry for coal".
Il testo attuale del paragrafo 2.1 viene sostituito dal seguente:
"2.1  Deve  essere  previsto  un  impianto  fisso  di  rivelazione  e
segnalazione d'incendi che soddisfi alle  prescrizioni  della  Regola
13. L'impianto fisso di rivelazione d'incendi deve essere in grado di
rivelare rapidamente l'inizio di un incendio. Il tipo di rivelatori e
la  loro  spaziatura  e  ubicazione  devono  essere  a  soddisfazione
dell'Amministrazione tenendo conto dell'effetto della ventilazione  e
di  altri  fattori  pertinenti. Dopo la sua installazione, l'impianto
deve  essere  provato nelle condizioni normali di ventilazione e deve
dare   un    tempo    di    risposta    globale    a    soddisfazione
dell'Amministrazione."
Il testo attuale del paragrafo 3 viene sostiuito dal seguente:
"3.  Locali  da carico, diversi dai locali da carico Ro/Ro, destinati
al trasporto di autoveicoli con il serbatoio contenente  combustibile
per la loro propulsione.
I  locali da carico, diversi dai locali Ro/Ro, destinati al trasporto
di autoveicoli con il serbatoio contenente combustibile per  la  loro
propulsione  devono  soddisfare  alle  prescrizioni  del paragrafo 2,
tranne il fatto che invece del soddisfacimento delle prescrizioni del
paragrafo 2.1, puo' essere permessa l'installazione di un impianto di
rivelazione fumi mediante prelievo  di  campioni  che  soddisfi  alle
prescrizioni  della  Regola  13-1  e non e' necessario ottemperare al
paragrafo 2.2.4."
                              Regola 54
          Prescizioni particolari per navi che trasportano
                          merci pericolose
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
    "(Il paragrafo 2.3 della presente Regola si applica alle navi
           costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)
Il testo attuale del paragrafo 1.1 e della nota viene sostituito  dal
seguente:
"1.1  Oltre  a  soddisfare alle prescrizioni della Regola 53 relative
alle navi da carico, ed alle prescrizioni delle Regole 37 (*),  38  e
39 relative alle navi da passeggeri, come appropriato, i tipi di navi
e  i  locali  da  carico  menzionati  nel  paragrafo 1.2 destinati al
trasporto di merci  pericolose,  devono  soddisfare  le  prescrizioni
della   presente   Regola   come   appropriato,  salvo  quando  siano
trasportate quantita' limitate di merci pericolose (**) e a meno  che
tali prescrizioni non siano state gia' soddisfatte in applicazione di
prescrizioni  riportate altrove nel presente Capitolo. I tipi di navi
e i modi di  trasporto  delle  merci  pericolose  sono  indicati  nel
paragrafo  1.2  e  nella  Tabella  54.1,  nella  quale  i  numeri che
compaiono nel paragrafo 1.2 sono riportati nella prima riga. Le  navi
da  carico  aventi  stazza  lorda inferiore a 500 tons costruite il 1
febbraio  1992  o  posteriormente  devono  soddisfare  alla  presente
Regola,  ma le Amministrazioni possono ridurre le prescrizioni e tali
prescrizioni ridotte devono essere annotate nella  certificazione  di
rispondenza menzionata nel paragrafo 3.
Il testo attuale del paragrafo 2.3 e' sostituito dal seguente:
"2.3 Impianto di rivelazione di incendi
I locali da carico Ro/Ro devono essere muniti di un impianto fisso di
rivelazione  e  segnalazione d'incendi che soddisfi alle prescrizioni
della Regola 13. Tutti gli altri tipi  di  locali  da  carico  devono
essere  muniti  di  un  impianto  fisso di rivelazione e segnalazione
d'incendi che soddisfi alle prescrizioni della  Regola  13  o  di  un
impianto  di  rivelazione  fumi  mediante  prelievo  di  campioni che
soddisfi alle prescrizioni della Regola 13-1. Se viene installato  un
impianto   di   rivelazione   fumi  mediante  prelievo  di  campioni,
particolare attenzione deve essere prestata alla Regola 13-1.1.11  al
fine di impedire la fuga di esalazioni tossiche nelle zone occupate."
(*)  Si fa riferimento alla Sezione 17 della "General Introduction to
the International Maritime Dangerous Goods Code" (IMDG Code) dell'IMO
per le  definizioni  connesse  con  le  prescrizioni  della  presente
Regola.
(**) Si fa riferimento alla Sezione 18 della "General Introduction to
the International Maritime Dangerous Goods Code" (IMDG Code) dell'IMO
per la definizione del termine "quantita' limitate".
                              Regola 55
                            Applicazione
Il testo attuale del paragrafo 5 viene sostiuito dal seguente:
"5  Le  prescrizioni  per  gli impianti di gas inerte della Regola 60
possono non essere applicate alle:
 1 navi chimichiere costruite il 1  luglio  1986  o  anteriormente  o
posteriormente  quando  trasportino i carichi descritti nel paragrafo
1, purche' esse soddisfino alle prescrizioni  per  gli  impianti  gas
inerte sulle navi chimichiere sviluppate dall'IMO (*); oppure
 2  navi  chimichiere  costruite  prima  del  1  luglio  1986, quando
trasportino petrolio greggio o  prodotti  petroliferi,  purche'  esse
soddisfino  alle  prescrizioni  per  gli impianti di gas inerte sulle
navi chimichiere  che  trasportano  prodotti  petroliferi  sviluppate
dall'IMO (**); oppure;
 3  navi  gassiere  costruite  il  1  luglio  1986  o anteriormente o
posteriormente quando trasportino i carichi descritti  nel  paragrafo
1,  purche' esse siano munite di sistemazioni di inertizzazione delle
cisterne del carico equivalenti a quelle  specificate  nel  paragrafo
5.1 o 5.2; oppure
 4  navi  chimichiere  e  navi  gassiere  quando  trasportino carichi
infiammabili diversi dal petrolio greggio o dai prodotti  petroliferi
come  i carichi elencati nei Capitoli VI e VII del "Code for the Con-
struction and Equipment of  Ships  Carrying  Dangerous  Chemicals  in
Bulk"  oppure  i  Capitoli  17  e 18 dell'"International Code for the
Costruction and Equipment of Ships Carrying  Dangerous  Chemicals  in
Bulk":
 4.1 se costruite prima del 1 luglio 1986; oppure
 4.2  se  costruite  il  1  luglio  1986 o posteriormente, purche' la
capacita' delle cisterne impiegate per il trasporto di detti  carichi
non  superi  3.000  m(cubi)  e  le  portate  dei singoli ugelli delle
macchinette  per  il  lavaggio  delle  cisterne  non  superino   17,5
m(cubi)/h  e che la portata complessiva delle macchinette in funzione
un una cisterna in qualsiasi momento non superi 110 m(cubi)/h.
(*) Si fa riferimento alla "Regulation for Inert Gas System on Chemi-
cal Tankers" adottata dall'IMO con Risoluzione A.567(14).
(**) Si fa riferimento alla "Interim Regulation for Inert Gas  System
on  Chemical  Carrying  Petroleum  Products",  adottata  dall'IMO con
Risoluzione A.473(XII).
                              Regola 56
                Ubicazione e separazione degli spazi
Il testo attuale della presente Regola viene sostituito dal seguente:
           "(Questa Regola si applica alle navi costruite
                il 1 febbraio 1992 o posteriormente)
1 I locali macchine devono essere ubicati a poppavia  delle  cisterne
del carico e delle "slop tanks"; essi devono inoltre essere ubicati a
poppavia  di  locali  pompe  del  carico  e  di intercapedini, ma non
necessariamente a  poppavia  di  depositi  di  combustibili  liqiudo.
Qualsiasi  locale  macchine  deve  essere separato dalle cisterne del
carico  e dalle "slop tanks" mediante intercapedini, locali pompe del
carico, depositi di  combustibile  liquido  o  cisterne  di  zavorra.
Locali  pompe  contenenti  pompe e loro accessori per lo zavorramento
degli spazi adiacenti a cisterne del carico ed a "slop Tanks" nonche'
pompe  per  il  travaso  di  combustibile   liquido   devono   essere
considerati  equivalenti  ad  un locale pompe del carico nel contesto
della presente Regola, a condizione che tali locali pompe  posseggano
lo  stesso grado di sicurezza di quello prescritto per i locali pompe
del carico. Tuttavia, la parte inferiore del locale pompe puo'  avere
un  recesso nei locali macchine di Categoria A per installarvi pompe,
purche' l'altezza  del  cielo  del  recesso  sia,  in  generale,  non
maggiore  di  un  terzo dell'altezza di costruzione della nave; fanno
eccezione le navi aventi portata lorda inferiore o uguale a 25000  t,
se  puo' essere dimostrato che tale installazione non e' realizzabile
per  motivi  di  accesso  e  di  soddisfacente   sistemazione   della
tubolature,  nel  qual  caso l'Amministrazione puo' permettere che la
suddetta  altezza  sia  maggiore,  ma  non   superiore   alla   meta'
dell'altezza di costruzione.
2  I  locali  di  alloggio,  le  stazioni principali di controllo del
carico, le stazioni di comando e i  locali  di  servizio  (esclusi  i
depositi  isolati  per  apparecchiature  per  il maneggio del carico)
devono essere ubicati a poppavia di tutte  le  cisterne  del  carico,
delle  "slop  tanks"  e dei locali che separano cisterne del carico o
"slop tanks) da locali macchine, ma non  necessariamente  a  poppavia
dei  depositi  di  combustibile  liquido e cisterne di zavorra, pero'
saranno sistemate in modo tale che una singola avaria ad un  ponte  o
ad  una  paratia  non  permetta  l'ingresso di gas o esalazioni dalle
cisterne  del  carico  in  locali  alloggi,  stazioni  principali  di
controllo  del  carico,  stazioni di comando o locali di servizio. Un
recesso realizzato in conformita' alle prescrizioni del  paragrafo  1
non   puo'   essere  preso  in  considerazione  quando  viene  decisa
l'ubicazione dei suddetti locali.
3.  Quando  ritenuto  necessario,  tuttavia,  l'Amministrazione  puo'
permettere  locali  di alloggio, stazioni principali di controllo del
carico, stazioni di comando e locali di  servizio  a  proravia  delle
cisterne  del  carico "slop tanks" e locali che separano cisterne del
carico e "slop tanks" da locali macchine, ma  non  necessariamente  a
proravia  di  depositi  di  combustibile  liquido  o  di  cisterne di
zavorra. Puo' essere consentito di sistemare locali macchine  diversi
da quelli di Categoria A a proravia delle cisterne del carico e delle
"slop  tanks" purche' essi siano separati dalle cisterne del carico e
dalla "slop tanks" mediante intercapedini, locali pompe  del  carico,
depositi  di combustibile liquido o da cisterne di zavorra. Per tutti
i  locali  suddetti  dovranno  essere   previsti,   a   soddisfazione
dell'Amministrazione, un grado di sicurezza equivalente e un'apposita
disponibilita'  di  sistemazioni  di  estinzione incendi. I locali di
alloggio, le stazioni principali di controllo del carico, le stazioni
di comando e i locali di servizio devono  essere  sistemati  in  modo
tale che una singola avaria ad un ponte o ad una paratia non consenta
l'entrata  di gas o esalazioni dalle cisterne del carico entro questi
locali. Inoltre, ove ritenuto necessario per la sicurezza della  nave
o  per  la  navigazione, l'Amministrazione puo' consentire che locali
macchine in cui sono sistemati motori a combustione interna, che  non
siano  macchine  principali di propulsione di potenza superiore a 375
kW,  vengano  sistemate  a  proravia della zona del carico purche' le
sistemazioni siano  in  accordo  con  le  disposizioni  del  presente
paragrafo.
4 Nelle sole navi miste cisterna-portarinfusa (OBO o ORE/OIL):
 1 Le "slop tanks" devono essere delimitate da intercapedini, eccetto
quanto  le  delimitazioni  di tali "slop tanks", nei casi in cui esse
possano contenere "slops" mentre  la  nave  trasporta  carico  secco,
siano  costituite dallo scafo, dal ponte principale del carico, dalla
paratia del  locale  pompe  del  carico  oppure  da  un  deposito  di
combustibile liquido. Tali intercapedini non devono avere aperture di
comunicazione con doppi fondi, gallerie di tubi, locali pompe o altri
spazi   chiusi.  Devono  essere  provveduti  mezzi  per  riempire  le
intercapedini con acqua e per il loro svuotamento.  Quanto  le  "slop
tanks"  sono  delimitate  dalla  paratia del locale pompe del carico,
questo locale non deve avere  aperture  di  comunicazione  con  doppi
fondi,  gallerie  di  tubi  o altri spazi chiusi, eccetto che possono
essere ammesse aperture  munite  di  mezzi  di  chiusura  imbullonati
stagni ai gas.
 2  Devono  essere  provveduti  mezzi  per intercettare la tubolatura
collegante il locale pompe con le "slop tanks" citate  nel  paragrafo
4.1.  Tali  mezzi di intercettazione devono consistere in una valvola
seguita da una flangia a otto, oppure in un branchetto smontabile con
idonee flange cieche. Questa  sistemazione  deve  essere  ubicata  in
adiacenza  alle  "slop  tanks", ma, quando cio' non sia regionevole o
attuabile, la sistemazione puo' essere ubicata entro il locale  pompe
immediatamente vicino al punto dove la suddetta tubolatura attraversa
la  paratia  del  locale  pompe  medesimo. Deve essere provveduta una
sistemazione indipendente di  pompa  e  tubolatura,  comprendente  un
collettore,   per   scaricare   il   contenuto   delle  "slop  tanks"
direttamente sul  ponte  scoperto,  per  la  sua  eliminazione  nelle
stazioni  di ricezione a terra, quando la nave opere nel trasporto di
carico secco.
 3 Portelli ed aperture per il lavaggio delle  "slop  tanks"  possono
essere permessi soltanto sul ponte scoperto e devono essere dotati di
mezzi  di  chiusura. Salvo i casi in cui essi consistano in lamiere e
bulloni con passo stagno all'acqua, detti mezzi  di  chiusura  devono
essere  dotati  di  dispositivo di chiusura a chiave, che deve essere
tenuto sotto il controllo dell'ufficiale responsabile della nave.
 4 Quando esistono cisterne laterali del carico, le tubolature per il
carico liquido ubicate sotto il ponte devono essere installate  entro
dette  cisterne.  Tuttavia,  l'Amministrazione puo' permettere che le
tubolature per il  carico  liquido  siano  sistemate  entro  speciali
condotte,  che devono poter essere adeguatamente pulite a ventilate e
che devono essere realizzate  a  soddisfazione  dell'Amministrazione.
Quando  non  esistono cisterne laterali del carico, le tubolature del
carico liquido ubicate sotto il  ponte  devono  essere  sistemate  in
condotte speciali.
 5  Quando  sia  dimostrato  che  la  sistemazione  di  un  posto  di
navigazione al disopra  della  zona  delle  cisterne  del  carico  e'
indispensabile, tale posto deve essere utilizzato esclusivamente come
posto  di navigazione e deve essere separato dal ponte delle cisterne
del carico mediante uno spazio aperto avente altezza di almeno  2  m.
Inoltre,  la protezione antincendio di tale posto di navigazione deve
essere come prescritto per le stazioni di comando nelle Regole 58.1 e
58.2 ed in altre norme, se applicabili, della presente Parte.
 6  Devono  essere previsti adeguati mezzi per evitare che perdite di
carico dal ponte delle cisterne si riversino nelle zone dei locali di
alloggio e di servizio. Cio' puo' ottenersi mediante la  sistemazione
di  una  mastra  fissa  continua di altezza adeguata estendentesi per
tutta la larghezza della nave.  Particolare  attenzione  deve  essere
posta alle sistemazioni inerenti caricazione da poppa.
 7  Le  delimitazioni  esterne di sovrastrutture e tughe racchiudenti
locali di alloggio, compresi i ponti a  sbalzo  che  sostengono  tali
locali,  devono  essere  coibentate  in Classe A-60 in tutte le parti
prospicienti la zona  del  carico  e  sui  fianchi  esterni  per  una
distanza  di  3  m dalla delimitazione terminale prospiciente la zona
del carico. Per quanto concenre i fianchi di  tali  sovrastrutture  e
tughe,  tale  coibentazione  deve  essere  estesa  in  alto quanto e'
ritenuto necessario dall'Amministrazione.
8.1 Tranne i casi in cui cio' sia  permesso  dal  seguente  paragrafo
8.2,  porte  d'ingresso,  prese  d'aria  e  aperture  dei  locali  di
alloggio, dei locali di servizio, delle stazioni  di  comando  e  dei
locali  macchine  non  non  devono  essere  prospicienti  la zona del
carico. Essi devono essere  ubicati  sulla  paratia  trasversale  non
prospiciente  la  zona del carico e/o sulle delimitazioni laterali di
sovrastrutture e di tuhge ad una distanza pari ad almeno il 4%  della
lunghezza   della   nave,   ma   in  nessun  caso  inferiore  a  3  m
dall'estremita' della sovrastruttura o tuga prospiciente la zona  del
carico. Non e' necessario che tale distanza sia superiore a 5 m.
8.2   L'Amministrazione   puo'  permettere  porte  nelle  paratie  di
delimitazione prospicienti la zona del carico o entro i limiti di 5 m
stabiliti nel paragrafo 8.1, che diano accesso a stazioni  principali
di  controllo  del  carico  e  a  locali di servizio quali locali per
provviste, magazzini e depositi,  purche'  essi  non  diano  accesso,
direttamente o indirettamente, ad altri locali contenenti o destinati
ad  alloggi,  stazioni  di comando o locali di servizio quali cucine,
riposterie,  officine   o   spazi   similari,   contenenti   sorgenti
d'ignizione  per  i  vapori.  Le  delimitazioni di tali locali devono
essere coibentate in Classe A-60, ad  eccezione  della  delimitazione
prospiciente  la  zona  del  carico.  Entro  i  limiti prescritti nel
paragrafo 8.1 possono essere sistemate  lamiere  imbullonate  per  lo
smontaggio  dei  macchinari.  Le porte di accesso e le finestre della
timoneria possono essere  sistemate  entro  i  limiti  precisati  nel
paragrafo   8.1,  a  condizione  che  siano  progettate  in  modo  da
assicurare una rapida ed efficace chiusura stagna ai gas ed ai vapori
della timoneria stessa.
8.3 Finestre e portellini prospicienti la zona del carico o sistemati
su delimitazioni laterali di sovrastrutture e tughe  entro  i  limiti
specificati  nel  paragrafo  8.1,  devono  essere  di tipo fisso (non
apribile). Tali finestre e portellini nell'interponte di primo ordine
sul ponte principale devono essere muniti, dal lato interno nave,  di
portelli di acciaio o altro materiale equivalente."
                              Regola 58
            Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
   "(I paragrafi 2.(5) e 2.(9) della presente Regola si applicano
      alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Il  testo  atttuale  dei paragrafi 2.(5) e 2.(9) viene sostituito dai
seguenti:
"(5) Locali di servizio (a basso rischio d'incendio)
Depositi e magazzini, nei qiali  non  sia  previsto  il  deposito  di
liquidi infiammabili, di area inferiore a 4 m(quadrati), essiccatoi e
lavanderie."
"(9) Locali di servizio (ad elevato rischio d'incendio)
Cucine,  riposterie  che contengono apparecchi di cottura, locali per
pitture e fanali, depositi e magazzini di area uguale o superiore a 4
m(quadrati),  locali  per  il  deposito  di  liquidi  infiammabili  e
officine diverse da quelle che si trovano nei locali macchine."
                              Regola 59
         Sfogo gas, spurgo, degassificazione e ventilazione
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
     "(Il paragrafo 2 della presente Regola si applica alle navi
           costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Il testo attuale del paragrafo 2 viene sostituito con il seguente:
"2 Spurgo e/o degassificazione delle cisterne del carico (*)
Le  sistemazioni  per  lo  spurgo  e/o per la degassificazione devono
essere tali da ridurre al minimo i rischi dovuti alla dispersione  di
vapori  infiammabili  nell'atmosfera  ed  alla  presenza  di  miscele
infuammabili in una cisterna del carico. A tal fine si  applicano  le
disposizioni seguenti:
 1  Nel caso di navi provviste di impianto di gas inerte, le cisterne
del carico devono essere dapprima spurgate in conformita' con  quanto
prescritto  nella  Regola  62.13  fino  a quando la concentrazione di
vapori di idrocarburi nelle cisterne stesse sia stata ridotta a  meno
del  2%  in volume. Successivamente la degassificazione puo' avvenire
al livello del ponte delle cisterne del carico.
 2 Nel caso di navi non provviste di gas inerte, la procedura per  lo
spurgo  e/o la degassificazione delle cisterne del carico deve essere
tale che i vapori infiammabili vengano dapprima scaricati:
 2.1  attraverso  gli  scarichi  degli  sfoghi  gas  prescritti   nel
paragrafo 1.9; oppure
 2.2  attraverso  aperture poste ad almeno 2 m di altezza sul livello
del ponte delle cisterne del carico con  una  velocita'  di  efflusso
verticale  di  almeno  30  m/s,  mantenuta  durante  le operazioni di
degassificazione; oppure
 2.3 attraverso aperture poste ad almeno 2 m di altezza  sul  livello
del  ponte  delle  cisterne  del carico con una velocita' di efflusso
verticale di almeno 20 m/s, che siano protette da idonei  dispositivi
per impedire il passaggio della fiamma.
(*)  Si  fa riferimento ai "Revised Standards for the Design, Testing
and Locating of Devices to Passage  of  Flame  into  Cargo  Tanks  in
Tankers"  (Circolare  MSC 373/Rev.1) e a "Revised Factors to be taken
into Consideration when Designing Cargo Tank Venting and  Gas-Freeing
Arrangements" (Circolare MSC 450/Rev.1)."
Quando  la  concetrazione  di  vapori  infiammabili in corrispondenza
delle suddette aperture si sia ridotta al 30% del limite inferiore di
esplosivita',  la  degassificazione   puo'   successivamente   essere
continuata al livello del ponte delle cisterne del carico.
                              Regola 62
                        Impianti a gas inerte
Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:
     "I paragrafi 19.1 e 19.2 della presente Regola si applicano
      alle navi costruite il 1 febbraio 1992 o posteriormente)"
Il testo attuale della prima riga del paragrafo 19.1 viene sostituito
con il seguente:
"Per  impianti a gas inerte di ambo i tipi, e cioe' del tipo a gas di
scarico e del tipo  con  generatore  di  gas  inerte,  devono  essere
previsti allarmi ottici ed acustici che indichino:"
Il  testo  attuale  delle  prime  tre  righe del paragrafo 19.2 viene
sostituito dal seguente:
"Per impianti a gas inerte del  tipo  a  generatore  di  gas  inerte,
devono  essere  previsti  allarmi  ottici ed acustici addizionali che
indichino:"
                            CAPITOLO III
                        MEZZI DI SALVATAGGIO
                              Regola 41
        Requisiti generali per le imbarcazioni da salvataggio
Il testo attuale del paragrafo 8.18 viene sostituito dal seguente:
"Una copia della tabella dei  segnali  di  salvataggio  di  cui  alla
Regola  V/16  su  carta  stagna  all'acqua o tenuta entro contenitore
stagno all'acqua;"
                              Regola 48
             Dispositivi per l'imbarco e la messa a mare
Soltanto nel testo spagnolo attuale,  al  paragrafo  1.4,  "o"  viene
sostituito da "y".
                             CAPITOLO IV
                  RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA
                              Regola 13
             Impianti radiotelegrafici per installazione
                     su motoscafi da salvataggio
Il  titolo attuale viene sostituito da "Impianti radiotelegrafici per
le imbarcazioni da salvataggio".
Nel paragrafo (a), prima riga, le parole "Regola 14 del Capitolo III"
vengono sostituite da "Regola III/6.2.2".
Nel paragrafo (h), seconda riga le parole  "Regola  14  del  Capitolo
III" vengono sostituite da "Regola III/41.8.29".
                              Regola 14
              Apparecchio radioelettrico portatile per
                        mezzi di salvataggio
Nel paragrafo (a), prima riga, le parole "Regola 13 del Capitolo III"
vengono sostituite da "Regola III/6.2.1".
                             CAPITOLO V
                     SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
                              Regola 3
         Informazioni prescritte per gli avvisi di pericolo
Il  riferimento  al  "tempo  medio  di  Greenwich" nei sottoparagrafi
(a)(iii), (b)(ii) ed  (e)(i)  viene  sostituito  dal  riferimento  al
"tempo coordinato universale" (UTC).
Il  riferimento  al  "GMT"  tra  gli  "Esempi"  viene  sostituito dal
riferimento all'"UTC".
                              Regola 9
             Uso ingiustificato dei segnali di pericolo
Il testo attuale della presente Regola viene sostituito dal seguente:
"L'uso di un segnale internazionale di pericolo, salvo  lo  scopo  di
indicazione  che  una  nave,  un aeromobile o una persona si trova in
pericolo, nonche' l'uso di qualsiasi segnale che possa essere confuso
con un segnale internazionale di pericolo e' proibito."
                              Regola 12
                   Apparecchiature di navigazione
Il testo attuale del paragrafo (f) viene sostituito dal seguente:
"(f)  Le  navi con posti di governo di emergenza devono essere munite
almeno di telefono o altro mezzo di comunicazione per ritrasmettere a
tali posti informazioni di rotta.  Inoltre,  su  navi  aventi  stazza
lorda  uguale  o  superiore a 500 tons costruite il 1 febbraio 1992 o
posteriormente,  devono  essere  previste  sistemazioni  per  fornire
letture ottiche della bussola al posto di governo di emergenza."
                              Regola 13
                             Equipaggio
Il  testo  attuale  della  Regola V/1 viene rinumerato come paragrafo
(a).
Viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo (b):
"(b) Ogni nave alla quale si applichi il Capitolo  I  della  presente
Convenzione deve essere munita di un appropriato documento attestante
la consistenza minima di sicurezza dell'equipaggio, o di un documento
equivalente,  rilasciato  dall'Amministratore come prova della minima
consistenza dell'equipaggio ritenuta necessaria per  soddisfare  alle
disposizioni del paragrafo (a)".
                              Regola 16
                       Segnali di salvataggio
Il testo attuale della presente Regola viene sostituito dal seguente:
"I  segnali  di salvataggio (*) devono essere usati dalle stazioni di
salvataggio, unita' di ricerca marittima e aeromobili impegnati nelle
operazioni di ricerca e di salvataggio quando comunicano con  navi  o
persone  in  pericolo  o  per dare indicazioni alle navi, e da navi o
persone in pericolo nelle  loro  comunicazioni  con  le  stazioni  di
salvataggio,  con  le  unita'  di salvataggio, marittimo e aeromobili
impegnati nelle operazioni di ricerca e di salvataggio.  Una  tabella
illustrata,  che  descriva  i  segnali  di salvataggio, deve essere a
pronta disposizione dell'ufficiale di guardia su tutte le  navi  alle
quali si applicano le Regole del predsente Capitolo.
(*)  Tali  segnali  di  salvataggio sono descritti nel "Merchant Ship
Search and Rescue Manual" (MERSAR)  (Risoluzione  A.229  (VII),  come
emendata)  e nell'IMO Search and Rescue Manual" (IMOSAR) (Risoluzione
A.439(XI), come emendata) nonche' illustrati nell'"International Code
of Signals" come emendato a seguito della Risoluzione A.80(IV)."
                            CAPITOLO VII
                    TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
                              Regola 7
Il testo attuale della Regola viene sostituito dal seguente:
               "Esplosivi sulle navi di passeggeri (*)
1  Gli  esplosivi   compresi   nella   divisione   1.4,   gruppo   di
compatibilita'  S,  possono essere trasportati in qualsiasi quantita'
sulle  navi  da  passeggeri.  Altri  esplosivi  non  possono   essere
trasportati salvo ciascuno dei seguenti:
 1  articoli  esplosivi  ai  fini  di salvataggio, se la massa totale
netta di esplosivi di tali articoli non supera 50 kg per nave; oppure
 2 esplosivi nei gruppi di compatibilita' C, D  ed  E,  se  la  massa
totale netta di esplosivi non supera 10 kg per nave; oppure
 3  articoli  esplosivi  nel  gruppo  di  compatibilita' G diversi da
quelli che richiedono uno stivaggio  speciale,  se  la  massa  totale
netta di esplosivi non supera 10 kg per nave.
 4  articoli  esplosivi  nel  gruppo di compatibilita' B, se la massa
totale netta di esplosivi non supera 5 Kg per nave.
2 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, quantita' addizionali o
altri tipi di esplosivi possono  essere  trasportati  sulle  navi  di
passeggeri  a  bordo  delle  quali  siano  prese  speciali  misure di
sicurezza approvate dall'Amminustrazione.
(*) Si fa riferimento alla Classe 1 dell'International Maritime  Dan-
gerous Goods Code" (IMDG Code)."