Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario e speciale Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano Agli assessori alla sanita' delle regioni a statuto ordinario e speciale Agli assessori alla sanita' delle province autonome di Trento e Bolzano Agli assessori all'agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale Agli assessori all'agricoltura delle province autonome di Trento e Bolzano All'ISPESL All'Istituto superiore di sanita' Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Al Ministero dell'ambiente Al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato Ai commissari del Governo delle regioni a statuto ordinario e speciale Ai prefetti e, per conoscenza: Alla confederazione generale dell'industria italiana Alla Federchimica Alla Federconsorzi Alla Confcommercio Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confederazione italiana coltivatori - Confcoltivatori Al Comando carabinieri A.S. 1. PREMESSA. Il decreto n. 217 del 25 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1991, stabilisce: le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo di presidi sanitari; le caratteristiche del registro dei trattamenti e del magazzino dei presidi sanitari; le modalita' di compilazione, i tempi e le procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati. Si ritiene opportuno ricordare che, per presidi sanitari si intendono (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/68, art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/88 e art. 2 della direttiva CEE del 15 luglio 1991) i preparati pronti all'impiego nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati, dopo specifica autorizzazione e registrazione del Ministero della sanita', a: proteggere da organismi nocivi le piante o i prodotti vegetali e, se necessario, prevenire l'azione di tali organismi; favorire o regolare i processi vitali dei vegetali (es. regolatori di crescita), senza peraltro fungere da fertilizzanti o concimi; conservare i prodotti vegetali; distruggere le piante indesiderate; distruggere parti di vegetali o impedirne uno sviluppo indesiderato; essere impiegati, come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti per favorire l'azione dei presidi sanitari; tutti gli altri prodotti che vengono usati per determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Sono inclusi anche i presidi sanitari non registrati in Italia e destinati all'esportazione. Sono esclusi i mezzi meccanici utilizzati per l'applicazione dei presidi sanitari. 2. RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA VENDITA DEI PRESIDI SANITARI (art. 2 del decreto interministeriale n. 217 del 1991). I dati relativi alle vendite di presidi sanitari devono essere raccolti e comunicati da: ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari (produttori ed importatori); distributori commerciali; venditori; coloro che effettuano trattamenti per conto terzi (giardinieri, imprese di disinfestazione, ecc.) limitatamente ai presidi sanitari acquistati in proprio; cooperative di acquisto; centri di distribuzione collettiva (es.: le vasche cooperative per la preparazione delle miscele). Ai fini della compilazione della dichiarazione di cui all'allegato 1, sezione a), del decreto interministeriale n. 217 del 1991 sembra di dover intendere: per "intermediario" i distributori commerciali ed i venditori di presidi sanitari; per "terzista o assimilato" coloro che effettuano trattamenti per conto terzi, cooperative d'acquisto, centri di distribuzione collettiva. Le suddette informazioni devono essere trasmesse al Sistema informativo agricolo nazionale (MAF), via S. Gianni n. 121 - 00156 Roma, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre solare. La prima dichiarazione deve essere inviata entro il 31 agosto 1992. I dati possono essere trasmessi: su supporto cartaceo tramite l'utilizzazione di un modello conforme all'allegato 1 del decreto interministeriale n. 217 del 23 gennaio 1991; su supporto magnetico secondo le modalita' tecniche stabilite con apposito decreto del Ministro della sanita'. Le vendite dei presidi sanitari non compresi nella prima e seconda classe tossicologica, effettuate a soggetti che li utilizzano esclusivamente in orti e giardini familiari, il cui raccolto e' destinato al consumo proprio, possono essere aggregate dal venditore del presidio sanitario e dichiarate cumulativamente. In tal caso gli acquirenti devono esibire un'autocertificazione che puo' ricalcare il modello di cui all'allegato 1 della presente circolare, vidimata, protocollata e depositata in copia presso l'unita' sanitaria locale competente per territorio. La vidimazione di cui trattasi, demandata dal decreto ministeriale in questione all'unita' sanitaria locale competente per territorio, potrebbe essere effettuata dal responsabile del servizio di igiene pubblica dell'unita' sanitaria locale o da persona all'uopo delegata. Detta autocertificazione ha validita' di un anno dalla data di vidimazione. Dal momento dell'entrata in vigore dell'obbligo previsto dal decreto interministeriale n. 217 del 1991, relativo alla dichiarazione dei dati di vendita dei presidi sanitari, si intende assorbito dalla stessa anche l'obbligo, per i rivenditori, di comunicare trimestralmente alle unita' sanitarie locali i dati di vendita dei presidi sanitari contenenti sostanze ad azione diserbante, ai sensi delle ordinanze ministeriali 25 giugno 1986, 22 dicembre 1986, 3 aprile 1987. Un'apposita ordinanza sara' emanata dal Ministro della sanita' per disciplinare questo aspetto. 3. RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI PRESIDI SANITARI (art. 3 del decreto interministeriale n. 217 del 1991). I dati relativi alle esportazioni di presidi sanitari devono essere comunicati dagli speditori al Sistema informativo agricolo nazionale (MAF), via S. Gianni n. 121 - 00156 Roma, entro il secondo mese successivo a ciascun semestre solare. La prima dichiarazione deve essere inviata entro il 31 agosto 1992. I dati possono essere trasmessi: su supporto cartaceo tramite l'utilizzazione dei modelli conformi all'allegato 2 del decreto interministeriale n. 217 del 1991; su supporto magnetico secondo le modalita' tecniche stabilite con apposito decreto del Ministro della sanita'. Ai fini della compilazione della sezione b) dell'allegato 2 del decreto interministeriale n. 217 del 1991, si precisa che devono essere riportati i prodotti finiti formulati pronti per l'uso, siano essi registrati o meno come presidi sanitari. Per i prodotti non registrati e' richiesta, inoltre, l'indicazione della composizione. I prodotti semilavorati, in quanto assimilabili alle materie prime essendo necessariamente soggetti ad ulteriore lavorazione, non sono oggetto di dichiarazione. 4. RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ACQUISTO ED ALLA UTILIZZAZIONE DI PRESIDI SANITARI (art. 4 del decreto interministeriale n. 217 del 1991). Gli utilizzatori di presidi sanitari devono comunicare i dati relativi all'acquisto ed alla utilizzazione entro il secondo mese successivo a ciascun anno solare. La prima dichiarazione dovra' essere inviata entro il 28 febbraio 1993. Tale obbligo sussiste per chiunque, e per qualsiasi motivo, impieghi presidi sanitari su campo per trattamenti di colture edibili e non (allegato 3 foglio 1/3 e relative tabelle dei codici delle colture, decreto interministeriale n. 217 del 1991) nonche' su derrate vegetali immagazzinate (allegato 3 foglio 2/3 e relativa tabella dei codici delle derrate, decreto interministeriale n. 217 del 1991); l'obbligo sussiste, inoltre, per gli utilizzatori di presidi sanitari impiegati per usi extra- agricoli, definiti dalla tabella dei relativi codici, annessa al foglio 3/3 dell'allegato 3 del decreto interministeriale n. 217 del 1991. I dati possono essere tasmessi: su supporto cartaceo tramite l'utilizzazione dei modelli conformi all'allegato 3 del decreto interministeriale n. 217 del 1991; su supporto magnetico secondo le modalita' tecniche stabilite con apposito decreto del Ministro della sanita'. Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 217 del 1991, i dati devono essere inviati in triplice copia all'unita' sanitaria locale territorialmente competente in relazione al luogo di impiego; nel caso di terreni ubicati in diverse unita' sanitarie locali, i dati devono essere trasmessi all'unita' sanitaria locale ove ha sede il centro aziendale dichiarante e per conoscenza alle altre unita' sanitarie locali interessate. L'unita' sanitaria locale trattiene una copia ed invia le altre due alla regione interessata ed al Sistema informativo agricolo nazionale (MAF), via S. Gianni n. 121 - 00156 Roma. Tuttavia, al fine sia di evitare il deterioramento dei supporti magnetici durante i vari passaggi, sia di snellire le attivita' delle unita' sanitarie locali, gli utilizzatori di presidi sanitari possono provvedere ad inviare direttamente, previa intesa con le unita' sanitarie locali: una copia al S.I.A.N. - MAF - via S. Gianni n. 121 - 00156 Roma; una copia all'unita' sanitaria locale (ed in particolare, a quella di residenza del centro aziendale dichiarante, qualora il territorio dello stesso si estenda sotto la competenza di piu' unita' sanitarie locali); una copia alla regione (assessorato alla sanita', che potra' informare altri assessorati interessati, in particolare quello all'agricoltura e quello all'ambiente), salvo diversa specifica disposizione da parte della regione stessa. 5. REGISTRO DEI TRATTAMENTI E DEL MAGAZZINO (art. 5 del decreto interministeriale n. 217 del 1991). Il decreto interministeriale n. 217 del 23 gennaio 1991 stabilisce l'obbligatorieta', a partire dal 1 gennaio 1992, per gli utilizzatori di presidi sanitari di annotare i vari trattamenti effettuati su un registro, conforme all'allegato 4 del decreto interministeriale in questione. In alternativa alla "scheda dei trattamenti in agricoltura" di cui all'allegato 4 del decreto interministeriale n. 217 del 1991, gli utilizzatori, al fine di consentire la gestione automatizzata dei dati, possono registrare i dati sulla scheda cronologica, di cui all'allegato 2 alla presente circolare facente parte del registro, ferma restando la facolta' di utilizzare copia dell'allegato 4 del decreto interministeriale n. 217 del 1991. Il registro dei trattamenti deve essere preventivamente compilato e sottoscritto nel frontespizio e presentato per la vidimazione all'unita' sanitaria locale competente territorialmente. Tale procedura potra' essere posta in atto o dall'utilizzatore o, dietro sua delega, dalle organizzazioni professionali di categoria o da altro soggetto prescelto; nel caso di terreni ubicati in diverse unita' sanitarie locali, il registro puo' essere presentato all'unita' sanitaria locale ove ha sede il centro aziendale dichiarante. La vidimazione deve essere apposta sulla intestazione del registro, con la specificazione del numero di schede che lo costituiscono. Si fa presente che per "centri di assitenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria" si intendono le sedi territoriali delle stesse. Il registro dei trattamenti potra' essere gestito dagli utilizzatori e dalle strutture territoriali delle organizzazioni professionali su modelli cartacei od in forma automatizzata; in questo caso l'unita' sanitaria locale vidimera' il supporto cartaceo continuo mono/multiaziendale in bianco unitamente alla lista, riportante i dati di cui alla sezione a) dell'allegato 2 alla presente circolare, e sottoscritta dalle aziende coinvolte con l'obbligo per le stesse, o per i loro delegati, di rendere disponibile la stampa del bollato al momento della richiesta dell'autorita' preposta ai controlli e comunque sempre alla fine dell'anno solare. Conclusioni. In considerazione della rilevanza del decreto interministeriale 23 gennaio 1991, n. 217, quale importante strumento di prevenzione nel settore sanitario ed ambientale e dei non semplici adempienti connessi, si segnala l'esigenza di un impegno delle istituzioni competenti per l'avvio piu' efficace entro i termini previsti per gli adempimenti prescritti, attraverso un'azione caratterizzata, particolamente nel primo anno (che dovrebbe essere considerato un periodo sperimentale), da una fattiva collaborazione con i soggetti interessati, piuttosto che improntata ad una visione burocratica e repressiva. Fermo restando il fatto che gli interessati possono fare ricorso direttamente ai moduli allegati al decreto interministeriale n. 217 del 1991 e alla presente circolare, si rileva che una notevole semplificazione delle procedure puo' derivare dal fatto che la modulistica necessaria agli utilizzatori di presidi sanitari possa, per la fase iniziale, essere approntata e distribuita dal settore pubblico. Le regioni e le province autonome, attraverso gli assessorati all'agricoltura, sono quindi invitate a volere attivare ogni possibile iniziativa al fine di predisporre in tempo utile i moduli in questione da rendere disponibili: alle organizzazioni professionali che, previa delega dei loro associati, possano curarne la vidimazione da parte delle unita' sanitarie locali e la successiva distribuzione agli interessati; alle unita' sanitarie locali per servire quanti intendono rivolgersi direttamente, o tramite soggetto appositamente delegato, a queste ultime. Roma, 12 novembre 1991 Il Ministro della sanita' DE LORENZO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA