Ai   presidenti    delle    giunte
                                  regionali  delle  regioni a statuto
                                  ordinario e speciale
                                  Ai   presidenti   delle    province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Agli  assessori  alla sanita' delle
                                  regioni  a  statuto   ordinario   e
                                  speciale
                                  Agli  assessori  alla sanita' delle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Agli    assessori   all'agricoltura
                                  delle regioni a statuto ordinario e
                                  speciale
                                  Agli   assessori    all'agricoltura
                                  delle province autonome di Trento e
                                  Bolzano
                                  All'ISPESL
                                  All'Istituto superiore di sanita'
                                  Al   Ministero  dell'agricoltura  e
                                  delle foreste
                                  Al Ministero dell'ambiente
                                  Al  Ministero  dell'industria   del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  Ai  commissari  del  Governo  delle
                                  regioni  a  statuto   ordinario   e
                                  speciale
                                  Ai prefetti
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla     confederazione    generale
                                  dell'industria italiana
                                  Alla Federchimica
                                  Alla Federconsorzi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  coltivatori - Confcoltivatori
                                  Al Comando carabinieri A.S.
 
1. PREMESSA.
  Il  decreto  n.  217 del 25 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1991, stabilisce:
   le caratteristiche  delle  schede  per  la  rilevazione  dei  dati
riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzo di presidi sanitari;
   le  caratteristiche  del  registro dei trattamenti e del magazzino
dei presidi sanitari;
   le  modalita'  di  compilazione,  i  tempi  e  le   procedure   di
rilevamento e di trasmissione dei dati.
  Si  ritiene  opportuno  ricordare  che,  per  presidi  sanitari  si
intendono (art. 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
1255/68, art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/88
e  art.  2 della direttiva CEE del 15 luglio 1991) i preparati pronti
all'impiego nella  forma  in  cui  sono  forniti  all'utilizzatore  e
destinati,   dopo   specifica   autorizzazione  e  registrazione  del
Ministero della sanita', a:
   proteggere da organismi nocivi le piante o i prodotti vegetali  e,
se necessario, prevenire l'azione di tali organismi;
   favorire o regolare i processi vitali dei vegetali (es. regolatori
di crescita), senza peraltro fungere da fertilizzanti o concimi;
   conservare i prodotti vegetali;
   distruggere le piante indesiderate;
   distruggere   parti   di   vegetali   o   impedirne  uno  sviluppo
indesiderato;
   essere impiegati, come bagnanti, adesivanti  ed  emulsionanti  per
favorire l'azione dei presidi sanitari;
   tutti  gli  altri  prodotti  che  vengono  usati per determinare o
coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti  e
di difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
  Sono  inclusi  anche  i presidi sanitari non registrati in Italia e
destinati all'esportazione.
  Sono esclusi i mezzi meccanici utilizzati  per  l'applicazione  dei
presidi sanitari.
2.  RILEVAZIONE  DEI  DATI RELATIVI ALLA VENDITA DEI PRESIDI SANITARI
(art. 2 del decreto interministeriale n. 217 del 1991).
  I dati relativi alle vendite  di  presidi  sanitari  devono  essere
raccolti e comunicati da:
   ditte   intestatarie   delle  registrazioni  di  presidi  sanitari
(produttori ed importatori);
   distributori commerciali;
   venditori;
   coloro che effettuano trattamenti per  conto  terzi  (giardinieri,
imprese  di  disinfestazione, ecc.) limitatamente ai presidi sanitari
acquistati in proprio;
   cooperative di acquisto;
   centri di distribuzione collettiva (es.: le vasche cooperative per
la preparazione delle miscele).
  Ai fini della compilazione della dichiarazione di cui  all'allegato
1,  sezione  a), del decreto interministeriale n. 217 del 1991 sembra
di dover intendere:
   per "intermediario" i distributori commerciali ed i  venditori  di
presidi sanitari;
   per  "terzista o assimilato" coloro che effettuano trattamenti per
conto  terzi,  cooperative  d'acquisto,   centri   di   distribuzione
collettiva.
  Le   suddette  informazioni  devono  essere  trasmesse  al  Sistema
informativo agricolo nazionale (MAF), via S. Gianni n.  121  -  00156
Roma,  entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun semestre
solare. La prima dichiarazione deve essere inviata entro il 31 agosto
1992. I dati possono essere trasmessi:
   su  supporto  cartaceo  tramite  l'utilizzazione  di  un   modello
conforme  all'allegato  1 del decreto interministeriale n. 217 del 23
gennaio 1991;
   su  supporto magnetico secondo le modalita' tecniche stabilite con
apposito decreto del Ministro della sanita'.
  Le vendite dei presidi sanitari non compresi nella prima e  seconda
classe   tossicologica,  effettuate  a  soggetti  che  li  utilizzano
esclusivamente in orti e  giardini  familiari,  il  cui  raccolto  e'
destinato  al consumo proprio, possono essere aggregate dal venditore
del presidio sanitario e dichiarate cumulativamente. In tal caso  gli
acquirenti devono esibire un'autocertificazione che puo' ricalcare il
modello  di  cui  all'allegato  1 della presente circolare, vidimata,
protocollata e depositata in copia presso l'unita'  sanitaria  locale
competente  per territorio. La vidimazione di cui trattasi, demandata
dal decreto ministeriale in  questione  all'unita'  sanitaria  locale
competente   per   territorio,   potrebbe   essere   effettuata   dal
responsabile del servizio di igiene  pubblica  dell'unita'  sanitaria
locale  o  da  persona all'uopo delegata. Detta autocertificazione ha
validita' di un anno dalla data di vidimazione.
  Dal  momento  dell'entrata  in  vigore  dell'obbligo  previsto  dal
decreto   interministeriale   n.   217   del   1991,   relativo  alla
dichiarazione dei dati di vendita dei presidi  sanitari,  si  intende
assorbito  dalla  stessa  anche  l'obbligo,  per  i  rivenditori,  di
comunicare trimestralmente alle unita' sanitarie  locali  i  dati  di
vendita   dei   presidi   sanitari   contenenti  sostanze  ad  azione
diserbante, ai sensi delle ordinanze ministeriali 25 giugno 1986,  22
dicembre 1986, 3 aprile 1987. Un'apposita ordinanza sara' emanata dal
Ministro della sanita' per disciplinare questo aspetto.
3. RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI PRESIDI SANITARI
(art. 3 del decreto interministeriale n. 217 del 1991).
  I dati relativi alle esportazioni di presidi sanitari devono essere
comunicati  dagli speditori al Sistema informativo agricolo nazionale
(MAF), via S. Gianni n. 121 -  00156  Roma,  entro  il  secondo  mese
successivo  a  ciascun  semestre  solare. La prima dichiarazione deve
essere inviata entro il 31 agosto 1992.
  I dati possono essere trasmessi:
   su supporto cartaceo tramite l'utilizzazione dei modelli  conformi
all'allegato 2 del decreto interministeriale n. 217 del 1991;
   su  supporto magnetico secondo le modalita' tecniche stabilite con
apposito decreto del Ministro della sanita'.
  Ai fini della compilazione della sezione  b)  dell'allegato  2  del
decreto  interministeriale  n.  217  del  1991, si precisa che devono
essere riportati i prodotti finiti formulati pronti per l'uso,  siano
essi  registrati  o  meno come presidi sanitari.   Per i prodotti non
registrati e' richiesta, inoltre, l'indicazione della composizione. I
prodotti semilavorati, in  quanto  assimilabili  alle  materie  prime
essendo  necessariamente  soggetti ad ulteriore lavorazione, non sono
oggetto di dichiarazione.
4. RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ACQUISTO ED  ALLA  UTILIZZAZIONE
DI  PRESIDI SANITARI (art. 4 del decreto interministeriale n. 217 del
1991).
  Gli utilizzatori di  presidi  sanitari  devono  comunicare  i  dati
relativi  all'acquisto  ed  alla  utilizzazione entro il secondo mese
successivo a ciascun  anno  solare.  La  prima  dichiarazione  dovra'
essere  inviata  entro il 28 febbraio 1993. Tale obbligo sussiste per
chiunque, e per qualsiasi motivo, impieghi presidi sanitari su  campo
per  trattamenti  di  colture  edibili e non (allegato 3 foglio 1/3 e
relative  tabelle dei codici delle colture, decreto interministeriale
n. 217 del 1991) nonche' su derrate vegetali immagazzinate  (allegato
3  foglio  2/3  e  relativa tabella dei codici delle derrate, decreto
interministeriale n. 217 del 1991); l'obbligo sussiste, inoltre,  per
gli  utilizzatori  di  presidi  sanitari  impiegati  per  usi  extra-
agricoli, definiti dalla tabella  dei  relativi  codici,  annessa  al
foglio  3/3  dell'allegato 3 del decreto interministeriale n. 217 del
1991.
   I dati possono essere tasmessi:
   su supporto cartaceo tramite l'utilizzazione dei modelli  conformi
all'allegato 3 del decreto interministeriale n. 217 del 1991;
   su  supporto magnetico secondo le modalita' tecniche stabilite con
apposito decreto del Ministro della sanita'.
  Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale  n.  217  del
1991,  i  dati  devono  essere  inviati  in triplice copia all'unita'
sanitaria locale territorialmente competente in relazione al luogo di
impiego; nel caso di terreni  ubicati  in  diverse  unita'  sanitarie
locali,  i  dati  devono essere trasmessi all'unita' sanitaria locale
ove ha sede il centro aziendale dichiarante  e  per  conoscenza  alle
altre  unita' sanitarie locali interessate. L'unita' sanitaria locale
trattiene una copia ed invia le altre due alla regione interessata ed
al Sistema informativo agricolo nazionale (MAF), via S. Gianni n. 121
- 00156 Roma.
  Tuttavia, al fine sia di evitare  il  deterioramento  dei  supporti
magnetici durante i vari passaggi, sia di snellire le attivita' delle
unita' sanitarie locali, gli utilizzatori di presidi sanitari possono
provvedere  ad  inviare  direttamente,  previa  intesa  con le unita'
sanitarie locali:
   una copia al S.I.A.N. - MAF - via S. Gianni n. 121 - 00156 Roma;
   una copia all'unita' sanitaria locale (ed in particolare, a quella
di residenza del centro aziendale dichiarante, qualora il  territorio
dello  stesso si estenda sotto la competenza di piu' unita' sanitarie
locali);
   una copia alla  regione  (assessorato  alla  sanita',  che  potra'
informare   altri  assessorati  interessati,  in  particolare  quello
all'agricoltura  e  quello  all'ambiente),  salvo  diversa  specifica
disposizione da parte della regione stessa.
5.  REGISTRO  DEI  TRATTAMENTI  E  DEL  MAGAZZINO (art. 5 del decreto
interministeriale n. 217 del 1991).
  Il decreto interministeriale n. 217 del 23 gennaio 1991  stabilisce
l'obbligatorieta',   a   partire   dal   1›  gennaio  1992,  per  gli
utilizzatori di presidi  sanitari  di  annotare  i  vari  trattamenti
effettuati  su  un  registro,  conforme  all'allegato  4  del decreto
interministeriale in questione.
  In alternativa alla "scheda dei trattamenti in agricoltura" di  cui
all'allegato  4  del  decreto  interministeriale n. 217 del 1991, gli
utilizzatori, al fine di consentire  la  gestione  automatizzata  dei
dati,  possono  registrare  i  dati  sulla scheda cronologica, di cui
all'allegato 2 alla presente circolare facente  parte  del  registro,
ferma  restando  la  facolta' di utilizzare copia dell'allegato 4 del
decreto interministeriale n. 217 del 1991.
  Il registro dei trattamenti deve essere preventivamente compilato e
sottoscritto  nel  frontespizio  e  presentato  per  la   vidimazione
all'unita'   sanitaria   locale   competente  territorialmente.  Tale
procedura potra' essere posta in atto o dall'utilizzatore  o,  dietro
sua  delega,  dalle  organizzazioni  professionali  di categoria o da
altro soggetto prescelto; nel caso  di  terreni  ubicati  in  diverse
unita'   sanitarie   locali,   il  registro  puo'  essere  presentato
all'unita'  sanitaria  locale  ove  ha  sede  il   centro   aziendale
dichiarante.
  La vidimazione deve essere apposta sulla intestazione del registro,
con la specificazione del numero di schede che lo costituiscono.
  Si   fa  presente  che  per  "centri  di  assitenza  tecnica  delle
organizzazioni professionali  di  categoria"  si  intendono  le  sedi
territoriali delle stesse.
  Il   registro   dei   trattamenti   potra'   essere  gestito  dagli
utilizzatori e  dalle  strutture  territoriali  delle  organizzazioni
professionali  su  modelli  cartacei  od  in  forma automatizzata; in
questo caso l'unita' sanitaria locale vidimera' il supporto  cartaceo
continuo   mono/multiaziendale   in  bianco  unitamente  alla  lista,
riportante i dati  di  cui  alla  sezione  a)  dell'allegato  2  alla
presente  circolare,  e  sottoscritta  dalle  aziende  coinvolte  con
l'obbligo  per  le  stesse,  o  per  i  loro  delegati,  di   rendere
disponibile   la  stampa  del  bollato  al  momento  della  richiesta
dell'autorita' preposta ai controlli  e  comunque  sempre  alla  fine
dell'anno solare.
Conclusioni.
  In  considerazione della rilevanza del decreto interministeriale 23
gennaio 1991, n. 217, quale importante strumento di  prevenzione  nel
settore  sanitario  ed  ambientale  e  dei  non  semplici  adempienti
connessi, si segnala  l'esigenza  di  un  impegno  delle  istituzioni
competenti per l'avvio piu' efficace entro i termini previsti per gli
adempimenti    prescritti,   attraverso   un'azione   caratterizzata,
particolamente nel primo anno (che  dovrebbe  essere  considerato  un
periodo  sperimentale),  da una fattiva collaborazione con i soggetti
interessati, piuttosto che improntata ad una  visione  burocratica  e
repressiva.  Fermo restando il fatto che gli interessati possono fare
ricorso direttamente ai moduli allegati al decreto  interministeriale
n. 217 del 1991 e alla presente circolare, si rileva che una notevole
semplificazione  delle  procedure  puo'  derivare  dal  fatto  che la
modulistica necessaria agli utilizzatori di presidi  sanitari  possa,
per  la  fase  iniziale,  essere approntata e distribuita dal settore
pubblico.
  Le regioni e  le  province  autonome,  attraverso  gli  assessorati
all'agricoltura,   sono   quindi  invitate  a  volere  attivare  ogni
possibile iniziativa al fine di predisporre in tempo utile  i  moduli
in questione da rendere disponibili:
   alle  organizzazioni  professionali  che,  previa  delega dei loro
associati, possano curarne  la  vidimazione  da  parte  delle  unita'
sanitarie locali e la successiva distribuzione agli interessati;
   alle   unita'   sanitarie  locali  per  servire  quanti  intendono
rivolgersi direttamente, o tramite soggetto appositamente delegato, a
queste ultime.
    Roma, 12 novembre 1991
                                     Il Ministro della sanita'
                                            DE LORENZO
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                  GORIA