IL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti i decreti legislativi del Capo  provvisorio  dello  Stato  22
aprile  1947,  n.  283  e  15  settembre  1947,  n. 896, e successive
disposizioni;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  30
dicembre 1946, n. 557;
  Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1990;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;
  Visto il provvedimento CIP n. 40/1990;
  Vista   la   proposta   del   Ministro   delle   poste   e    delle
telecomunicazioni formulata in data 27 novembre 1991;
  Sentita   la  Commissione  centrale  prezzi  (art.  2  del  decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347)  nella  riunione
del 18 dicembre 1991 e vista la relazione da questa approvata;
                              Delibera:
  1)   Con  decorrenza  dal  1›  gennaio  1992  il  canone  annuo  di
abbonamento alle diffusioni televisive e' stabilito come segue:
   per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od  adattabili
alla  ricezione  delle diffusioni televisive, nella misura di 148.000
lire, di cui canone base 420 lire, sovrapprezzo 134.555  lire,  tassa
di concessione governativa 8.000 lire ed IVA (4%) 5.025 lire.
  Il  canone  annuo di abbonamento e' comprensivo del sovrapprezzo di
2.030 lire per le radiodiffusioni.
  Per i versamenti in forma semestrale  o  trimestrale,  i  ratei  di
canone  sono  maggiorati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.
  2) Con decorrenza dal 1› gennaio 1992 la misura dei canoni annui di
licenza   speciale   (comprensivi   anche   del   canone    per    la
radiodiffusione) dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili
a ricevere le diffusioni televisive fuori dell'ambito familiare, sono
complessivamente  stabiliti nella misura indicata nella tabella A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  Per i versamenti in forma semestrale  o  trimestrale,  i  ratei  di
canone sono maggiorati come indicato dal precedente punto 1).
  3)  Con  decorrenza  dal 1› gennaio 1992, i detentori di apparecchi
radioriceventi installati a bordo di autovetture, autoscafi e  unita'
da  diporto  (navi,  imbarcazioni  e  natanti)  ad uso privato devono
corrispondere i seguenti importi di canone annuo:
   per le autovetture con potenza fiscale fino a 26 CV, lire  30.700,
di  cui  canone  base  420  lire,  sovrapprezzo 26.575 lire, tassa di
concessione governativa 2.700 lire ed IVA (4%) 1.005 lire;
   per le autovetture con  potenza  fiscale  oltre  26  CV,  per  gli
autoscafi  e  per le unita' da diporto, L. 58.000, di cui canone base
420 lire, sovrapprezzo 26.575 lire, tassa di concessione  governativa
30.000 lire ed IVA (4%) 1.005 lire.
  Per  l'uso  privato  di  televisori  atti  a ricevere le diffusioni
televisive su autovetture  ed  autoscafi,  gli  importi  sono  quelli
indicati   al  precedente  punto  1)  ad  eccezione  della  tassa  di
concessione governativa  prevista  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990.
   Roma, 18 dicembre 1991
                             Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO