IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407; Visto il provvedimento CIP n. 40/1990; Vista la proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni formulata in data 27 novembre 1991; Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 18 dicembre 1991 e vista la relazione da questa approvata; Delibera: 1) Con decorrenza dal 1 gennaio 1992 il canone annuo di abbonamento alle diffusioni televisive e' stabilito come segue: per i detentori, ad uso privato, di apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive, nella misura di 148.000 lire, di cui canone base 420 lire, sovrapprezzo 134.555 lire, tassa di concessione governativa 8.000 lire ed IVA (4%) 5.025 lire. Il canone annuo di abbonamento e' comprensivo del sovrapprezzo di 2.030 lire per le radiodiffusioni. Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542. 2) Con decorrenza dal 1 gennaio 1992 la misura dei canoni annui di licenza speciale (comprensivi anche del canone per la radiodiffusione) dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili a ricevere le diffusioni televisive fuori dell'ambito familiare, sono complessivamente stabiliti nella misura indicata nella tabella A che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Per i versamenti in forma semestrale o trimestrale, i ratei di canone sono maggiorati come indicato dal precedente punto 1). 3) Con decorrenza dal 1 gennaio 1992, i detentori di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture, autoscafi e unita' da diporto (navi, imbarcazioni e natanti) ad uso privato devono corrispondere i seguenti importi di canone annuo: per le autovetture con potenza fiscale fino a 26 CV, lire 30.700, di cui canone base 420 lire, sovrapprezzo 26.575 lire, tassa di concessione governativa 2.700 lire ed IVA (4%) 1.005 lire; per le autovetture con potenza fiscale oltre 26 CV, per gli autoscafi e per le unita' da diporto, L. 58.000, di cui canone base 420 lire, sovrapprezzo 26.575 lire, tassa di concessione governativa 30.000 lire ed IVA (4%) 1.005 lire. Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990. Roma, 18 dicembre 1991 Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO