IL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali  19  ottobre  1944,  n.
347, e 23 aprile 1947, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio  1948,  n.  98,  che  detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Visto  il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale e'
stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico  e  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
  Viste  le  delibere CIPE del 23 dicembre 1987 con cui si dispone la
chisura della centrale elettronucleare di Latina e la sospensione dei
lavori della  centrale  elettronucleare  di  Trino  Vercellese  e  la
costruzione  di  appositi  comitati  per  la  valutazione degli oneri
connessi all'attuazione delle suddette disposizioni;
  Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988 con cui,  nel  disporre  la
definitiva   interruzione  dei  lavori  della  centrale  nucleare  di
Montalto di Castro, si e' prevista l'integrazione del comitato per la
valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle  decisioni
assunte  in  materia  di  energia  nucleare  e sono state definite le
modalita' per il rimborso all'Enel dei suddetti oneri  attraverso  il
meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico;
  Vista  la  delibera CIPE del 26 luglio 1990 che dispone la chiusura
definitiva delle centrali elettronucleari di  Trino  Vercellese  1  e
Caorso  e  l'affidamento  al  comitato,  istituito  con la precedente
decisione  del  23  dicembre  1987,  delle  valutazioni  degli  oneri
connessi all'attuazione delle disposizioni;
  Visti  i decreti ministeriali 17 febbraio 1988, 27 giugno 1988 e 23
gennaio 1989 relativi  alla  istituzione  ed  alla  integrazione  dei
suddetti comitati;
  Visti  i provvedimenti CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, n. 11 del 28
marzo 1990, n. 2 del 30 gennaio 1991 e n. 6 del 21 marzo 1991;
  Vista la deliberazione del Comitato  interministeriale  dei  prezzi
del 24 maggio 1989 con la quale e' stata disciplinata l'attivita' del
comitato  per  la  valutazione  degli  oneri  connessi alle decisioni
assunte in materia di energia nucleare;
  Vista la legge 9 gennaio 1991,  n.  9,  che,  all'art.  33  secondo
punto,  prevede che il CIP disponga la reintegrazione all'Enel e alle
imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione  delle  centrali
nucleari  degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione
ed  interruzione  definitiva  dei  lavori  delle  predette  centrali,
secondo  le  modalita'  della  deliberazione del CIPE del 21 dicembre
1988 e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989;
  Visto l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 20
dicembre  1990,  relativo  alla  accelerazione  dei  rimborsi  dovuti
all'Enel  ed  alle  singole  imprese, ed alla loro erogazione in modo
proporzionale;
  Vista la relazione del comitato, istituito con decreto ministeriale
23  gennaio  1989, trasmessa con nota n. 724566 del 22 novembre 1991,
con  cui  sono  stati   accertati   oneri   afferenti   le   centrali
elettronucleari  di  Montalto  di  Castro  e  di  Trino Vercellese 1,
nonche'  quelli  delle  imprese  appaltatrici  dei  lavori   per   la
realizzazione delle centrali nucleari di cui alla allegata tabella;
                              Delibera:
  1)  La  Cassa  conguaglio  per il settore elettrico, utilizzando le
disponibilita'  del  Conto  per  il  rimborso   all'Enel   di   oneri
straordinari,  corrispondera' all'Enel come dalla relazione citata in
premessa:
    a) gli importi di L. 365.318 milioni per  la  centrale  di  Trino
Vercellese 1 e di L. 741.280 milioni per la centrale di Caorso;
    b)  l'importo  complessivo  di  L.  757.984,7  da  riversare alle
imprese, di cui alle due tabelle allegate.
    Roma, 18 dicembre 1991
                             Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO