IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1947, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale e' stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico e suc- cessive modificazioni ed integrazioni; Viste le delibere CIPE del 23 dicembre 1987 con cui si dispone la chisura della centrale elettronucleare di Latina e la sospensione dei lavori della centrale elettronucleare di Trino Vercellese e la costruzione di appositi comitati per la valutazione degli oneri connessi all'attuazione delle suddette disposizioni; Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1988 con cui, nel disporre la definitiva interruzione dei lavori della centrale nucleare di Montalto di Castro, si e' prevista l'integrazione del comitato per la valutazione degli oneri diretti ed indiretti connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare e sono state definite le modalita' per il rimborso all'Enel dei suddetti oneri attraverso il meccanismo della Cassa conguaglio settore elettrico; Vista la delibera CIPE del 26 luglio 1990 che dispone la chiusura definitiva delle centrali elettronucleari di Trino Vercellese 1 e Caorso e l'affidamento al comitato, istituito con la precedente decisione del 23 dicembre 1987, delle valutazioni degli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni; Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1988, 27 giugno 1988 e 23 gennaio 1989 relativi alla istituzione ed alla integrazione dei suddetti comitati; Visti i provvedimenti CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, n. 11 del 28 marzo 1990, n. 2 del 30 gennaio 1991 e n. 6 del 21 marzo 1991; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 24 maggio 1989 con la quale e' stata disciplinata l'attivita' del comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, che, all'art. 33 secondo punto, prevede che il CIP disponga la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione ed interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali, secondo le modalita' della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988 e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989; Visto l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati il 20 dicembre 1990, relativo alla accelerazione dei rimborsi dovuti all'Enel ed alle singole imprese, ed alla loro erogazione in modo proporzionale; Vista la relazione del comitato, istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989, trasmessa con nota n. 724566 del 22 novembre 1991, con cui sono stati accertati oneri afferenti le centrali elettronucleari di Montalto di Castro e di Trino Vercellese 1, nonche' quelli delle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari di cui alla allegata tabella; Delibera: 1) La Cassa conguaglio per il settore elettrico, utilizzando le disponibilita' del Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari, corrispondera' all'Enel come dalla relazione citata in premessa: a) gli importi di L. 365.318 milioni per la centrale di Trino Vercellese 1 e di L. 741.280 milioni per la centrale di Caorso; b) l'importo complessivo di L. 757.984,7 da riversare alle imprese, di cui alle due tabelle allegate. Roma, 18 dicembre 1991 Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO