IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Viste  le  domande  in  data  24 maggio e 24 luglio 1989 presentate
dalla Allsecures vita - Societa' per azioni, con sede in Roma, intese
ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla  vita  e
di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Vista la documentazione allegata alle predette istanze;
  Viste  le  lettere  n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 922766 del 26
luglio  1989  con  le  quali  l'Istituto  per  la   vigilanza   sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato che non esistono elementi  ostativi  alla  emanazione  del
provvedimento richiesto con le domande anzidette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  tariffe  di  assicurazione sulla vita e le
condizioni di polizza  in  sostituzione  delle  analoghe  in  vigore,
presentate  dalla  Allsecures vita - Societa' per azioni, con sede in
Roma:
   1) tariffa 230A - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile,
con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso  di  vita  alla
scadenza (terminal bonus);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);
   3) tariffa 200A - assicurazione mista a premio annuo costante, con
prestazioni  aggiuntive  in  caso  di  morte  o  in caso di vita alla
scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi
della tariffa di cui al precedente punto 1);
   4) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  annua  della  prestazione garantita, da applicare alla
tariffa di cui al precedente punto 3);
   5) tariffa 230B - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile,
con  prestazioni  aggiuntive  in caso di morte o in caso di vita alla
scadenza (terminal bonus),  sostitutiva  della  analoga  tariffa  20B
approvata con decreto ministeriale del 12 ottobre 1987;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 5);
   7) tariffa 200B - assicurazione mista a premio annuo costante, con
prestazioni  aggiuntive  in  caso  di  morte  o  in caso di vita alla
scadenza (terminal bonus),  sostitutiva  della  analoga  tariffa  20A
approvata  con  decreto  ministeriale del 12 ottobre 1987. I tassi di
premio adottati sono gli stessi della tariffa di  cui  al  precedente
punto 5);
   8)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 7);
   9)  condizioni  di  polizza,  regolanti  la riduzione del tasso di
premio da adottare in contratti di assicurazione in  forma  mista  di
cui  ai punti 3) e 7), allorquando il premio annuo corrisposto supera
l'importo di L. 1.000.000;
   10) condizioni di polizza, regolanti la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  adottare  in contratti di assicurazione in forma mista di
cui ai punti 1) e 5), allorquando il premio annuo corrisposto  supera
l'importo di L. 700.000.