IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Viste le domande in data 24 maggio e 24 luglio 1989 presentate dalla Allsecures vita - Societa' per azioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore; Vista la documentazione allegata alle predette istanze; Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 922766 del 26 luglio 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Allsecures vita - Societa' per azioni, con sede in Roma: 1) tariffa 230A - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus); 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa 200A - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 1); 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa 230B - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), sostitutiva della analoga tariffa 20B approvata con decreto ministeriale del 12 ottobre 1987; 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 5); 7) tariffa 200B - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus), sostitutiva della analoga tariffa 20A approvata con decreto ministeriale del 12 ottobre 1987. I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 5); 8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 7); 9) condizioni di polizza, regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui ai punti 3) e 7), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000; 10) condizioni di polizza, regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti di assicurazione in forma mista di cui ai punti 1) e 5), allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000.