IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista  la  domanda  in  data  28  luglio  1989   presentata   dalla
rappresentanza  generale per l'Italia della societa' Union des Assur-
ances de Paris  -  Vie,  con  sede  in  Genova,  intesa  ad  ottenere
l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni
di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;
  Visto  il decreto ministeriale del 25 luglio 1990 con il quale sono
state approvate le deliberazioni e le  condizioni  del  trasferimento
alla  UAP  vita  S.p.a.  del  complesso  aziendale assicurativo della
rappresentanza generale per l'Italia della societa' Union des  Assur-
ances de Paris - Vie;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Viste  le  lettere  n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924184 del 15
novembre  1989  con  le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato che non esistono elementi  ostativi  alla  emanazione  del
provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo,  le  seguenti  tariffe  di  assicurazione sulla vita e le
condizioni di polizza  in  sostituzione  delle  analoghe  in  vigore,
presentate  dalla rappresentanza generale per l'Italia della societa'
Union des Assurances de Paris - Vie  ora  UAP  vita  -  Societa'  per
azioni, con sede in Genova:
   1)  tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso
tecnico 0%, 3%, 4%;
   2) condizioni speciali di polizza, comprensive della  clausola  di
rivalutazione  della  prestazione  garantita, della tariffa di cui al
precedente punto 1);
   3)  tariffe  di  assicurazione mista a premio annuo rivalutabile -
tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli  stessi
delle tariffe di cui al precedente punto 1);
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe
di cui al precedente punto 3);
   5) tariffe di assicurazione mista a premio unico -  tasso  tecnico
0%, 3%, 4%;
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe  di  cui  al
precedente punto 5);
   7)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  1)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000;
   8)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio,  da  applicare a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  3)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 700.000;
   9)   condizioni   di  polizza,  comprensive  delle  condizioni  di
applicazione della tariffa,  regolanti  la  riduzione  del  tasso  di
premio  da  applicare  a contratti di assicurazione in forma mista di
cui al precedente punto  5)  qualora  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 5.000.000.