IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il proprio decreto 11 giugno 1990 che  autorizza  la  clinica
chirurgica  della  seconda  Universita'  degli  studi di Roma ubicata
presso l'ospedale S. Eugenio di Roma all'espletamento delle attivita'
di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista l'istanza presentata dal rettore  della  seconda  Universita'
degli  studi  di  Roma, nonche' dal presidente della unita' sanitaria
locale n. 7 di Roma, in data 29  gennaio  1991,  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di trapianto di
fegato da cadavere a scopo terapeutico, giusto  quanto  disposto  nel
precedente  decreto  ministeriale  11 giugno 1990, anche per il nuovo
reparto per grandi ustionati ubicato al  decimo  piano  del  medesimo
ospedale;
  Vista   la   relazione   sugli   accertamenti   tecnici  effettuati
dall'Istituto superiore di sanita' in data 2 maggio 1991 ed  in  data
21 giugno 1991;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 24 ottobre 1991;
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina  i  prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista la legge 13 luglio 1990, n.  198,  recante  disposizioni  sul
prelievo di parti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   operazioni   di  trapianto  di  fegato  da  cadavere  a  scopo
terapeutico presso la clinica  chirurgica  della  seconda  Univesita'
degli  studi  di  Roma  ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma,
gia' autorizzata con decreto ministeriale  11  giugno  1990,  possono
essere  eseguite  anche  presso il nuovo reparto per grandi ustionati
ubicato al decimo piano del medesimo ospedale.