IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il proprio decreto 11 giugno 1990 che autorizza la clinica chirurgica della seconda Universita' degli studi di Roma ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma all'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico; Vista l'istanza presentata dal rettore della seconda Universita' degli studi di Roma, nonche' dal presidente della unita' sanitaria locale n. 7 di Roma, in data 29 gennaio 1991, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, giusto quanto disposto nel precedente decreto ministeriale 11 giugno 1990, anche per il nuovo reparto per grandi ustionati ubicato al decimo piano del medesimo ospedale; Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita' in data 2 maggio 1991 ed in data 21 giugno 1991; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 24 ottobre 1991; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Decreta: Art. 1. Le operazioni di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica chirurgica della seconda Univesita' degli studi di Roma ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma, gia' autorizzata con decreto ministeriale 11 giugno 1990, possono essere eseguite anche presso il nuovo reparto per grandi ustionati ubicato al decimo piano del medesimo ospedale.