IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il  regolamento  telefonico  internazionale  (Ginevra  1973),
richiamato  dalla  convenzione internazionale delle telecomunicazioni
adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con  legge  n.
149 del 9 maggio 1986;
  Vista  la  raccomandazione  D  195  del  CCITT (Comitato consultivo
internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del
tasso di conversione tra il franco oro  ed  il  diritto  speciale  di
prelievo  (DTS  o  SDR  del  Fondo  monetario  internazionale), quale
emendata dalla conferenza dei plenipotenziari a Melbourne nel 1988;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1991,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12
del  15  gennaio  1991,  relativo   all'adeguamento   delle   tariffe
telefoniche nazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  gennaio  1991, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12  del  15  gennaio
1991, relativo alle tariffe per il servizio telefonico europeo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  aprile 1990, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28  maggio  1990,  concernente  la
determinazione  delle  tariffe  dovute  per le prestazioni della rete
pubblica fonia-dati;
  Visto il decreto  ministeriale  2  dicembre  1991,  concernente  le
tariffe  dovute  per le prestazioni della rete numerica integrata nei
servizi (rete ISDN);
  Visto il decreto  ministeriale  11  gennaio  1991,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio
1991, con il quale viene fissato il controvalore del  franco  oro  in
lire italiane;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Nelle relazioni che sono gradualmente instaurate tra l'Italia  e
i  Paesi  del  regime  europeo e del bacino del Mediterraneo le quote
parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi  oro,  per
la  connettivita'  numerica  a  64  Kbit/s, sono stabilite sulla base
degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede
internazionale.