LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni rela- tive all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.; Visto in particolare l'art. 10, primo comma, della predetta legge con la quale viene, tra l'altro, disposto che la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determini, con proprio regolamento, le categorie di soggetti depositari e le altre disposizioni necessarie per l'attuazione della legge stessa; Visto il regolamento per l'attuazione della legge citata, approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e modificato con propria delibera n. 4199 del 29 agosto 1989; Visto l'art. 22, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernente la disciplina delle attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari, con il quale le societa' di intermediazione mobiliare sono autorizzate, a norma e secondo le modalita' previste dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, per gli agenti di cambio e le aziende e gli istituti di credito, al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.; Considerata l'opportunita' di apportare, in conseguenza della citata disposizione, modifiche ed integrazioni al predetto regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289; Vista la lettera in data 6 dicembre 1991, prot. n. 275794, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato la propria intesa in ordine alle modifiche ed integrazioni proposte; Delibera: Al regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a., approvato con propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e modificato con propria delibera n. 4199 del 29 agosto 1989, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: All'art. 4, nel comma 1 e' aggiunta la seguente lettera: " a-bis) le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attivita' di custodia e amministrazione di valori mobiliari ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;" e la lettera d) e' modificata come segue: " d) le societa' fiduciarie di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonche' le altre societa' fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-ter;". Nell'art. 4, il comma 2 e' modificato come segue: "(2) I soggetti di cui alle lettere a) , a-bis), c) e e) possono altresi' costituire, secondo la disciplina prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289 e dalle relative norme di attuazione in quanto applicabili, depositi presso la Monte Titoli S.p.a. relativamente ai valori mobiliari di proprieta' distinti da quelli dei valori mobiliari di terzi.". Nell'art. 4- ter, il comma 1 e' modificato come segue: "(1) Le societa' fiduciarie di cui alla lettera d), ultima parte, dell'art. 4, per essere ammesse .. (omissis).". L'art. 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Sospensione dei depositari dal subdeposito). - (1) Salvi i casi di cui all'art. 6- bis, i provvedimenti di sospensione dei depositari dal subdeposito sono adottati dalla Consob con delibera motivata e d'intesa con la Banca d'Italia per quelli relativi alle aziende e gli istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quelli relativi alle societa' fiduciarie. (2) Il provvedimento di sospensione puo' essere adottato nei seguenti casi: a) irregolarita' rilevanti o ripetute nella gestione dei rapporti disciplinati dalla normativa concernente la Monte Titoli S.p.a.; b) insolvenza di borsa del depositario; c) adozione dei provvedimenti di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; d) applicazione di provvedimenti sanzionatori che comportino la temporanea esclusione dai locali delle borse; e) per le societa' commissionarie di borsa, sospensione dell'ammissione negli antirecinti alle grida; f) per le societa' fiduciarie diverse da quelle di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sospensione dall'attivita' di amministrazione di beni per conto di terzi.". L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Revoca della sospensione). - (1) La sospensione disposta, ai sensi dell'art. 5, lettera c), d), e) ed f) si considera automaticamente revocata con la cessazione dell'efficacia del provvedimento che l'ha determinata. (2) Negli altri casi la revoca e' disposta con delibera motivata della Consob, adottata d'intesa con la Banca d'Italia per i provvedimenti relativi alle aziende ed istituiti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quelli relativi alle societa' fiduciarie.". Il primo comma dell'art. 6- bis e' sostituito dal seguente: "(1) Trascorso il termine di cui ai commi 3 dell'art. 4- bis e 2 degli articoli 4- ter e 4-quater senza che sia pervenuta l'attestazione della societa' di revisione o se questa sia negativa, la Monte Titoli S.p.a. informa prontamente la Consob e la Banca d'Italia, nonche', ove si tratti di societa' fiduciarie diverse da quelle di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.". L'art. 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Esclusione dei depositari dal subdeposito). - (1) I provvedimenti di esclusione sono adottati dalla Consob con delibera motivata e d'intesa con la Banca d'Italia per quelli relativi ad aziende ed istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del comemrcio e dell'artigianato per quelli relativi alle societa' fiduciarie. (2) Costituiscono cause di esclusione: a) per le societa' di intermediazione mobiliare, la cancellazione dall'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; b) per le societa' fiduciarie di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, la cancellazione dall'albo di cui all'art. 3, comma 1, della legge stessa, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4- ter; c) per le aziende ed istituiti di credito e le societa' fiduciarie, la messa in liquidazione coatta amministrativa; d) per gli agenti di cambio, la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'albo, nonche' l'apertura di procedimenti concorsuali a loro danno; e) per le societa' commissionarie di borsa, la revoca dell'ammissione negli antirecinti alle grida; f) per le societa' e gli enti di cui alla lettera e) dell'art. 4, l'apertura di procedure concorsuali di liquidazione; g) la mancata ricostituzione dei requisiti previsti dagli articoli 4-bis, 4- ter e 4-quater nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 6- bis. (3) Nel caso di cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dalla Consob a seguito di comunicazione da parte del commissario della cessazione dell'incarico ad esso affidato. (4) La Consob, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove si tratti di societa' fiduciarie di cui all'art. 4- ter, puo' disporre una o piu' proroghe, fino ad un massimo di sei mesi, del termine di cui al comma 2, lettera g).". Il comma 1 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente: "(1) Con il provvedimento di cui all'art. 5, o successivamente, la Consob puo' stabilire le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo al depositario. La Consob provvede d'intesa con la Banca d'Italia per i provvedimenti riguardanti le aziende e gli istituti di credito e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i provvedimenti relativi a societa' fiduciarie.". L'art. 28 e' sostituito dal seguente: "(1) Sono ammessi al subdeposito disciplinato dal presente capo la Banca d'Italia ed i soggetti di cui alle lettere a) , a-bis, b), c), d) ed e) dell'art. 4, comma 1. (2) La Banca d'Italia e i soggetti di cui alle lettere a), a-bis), c) ed e) dell'art. 4, comma 1, possono altresi' costituire in deposito, secondo la disciplina prevista dal presente capo, valori mobiliari di proprieta'.". La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 10 dicembre 1991 Il Presidente: PAZZI