LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista  la  legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni rela-
tive all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la
Monte Titoli S.p.a.;
  Visto in particolare l'art. 10, primo comma, della  predetta  legge
con la quale viene, tra l'altro, disposto che la Consob, d'intesa con
la  Banca  d'Italia, determini, con proprio regolamento, le categorie
di  soggetti  depositari  e  le  altre  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione della legge stessa;
  Visto il regolamento per l'attuazione della legge citata, approvato
con  propria  delibera  n. 2723 del 18 febbraio 1987 e modificato con
propria delibera n. 4199 del 29 agosto 1989;
  Visto l'art. 22, comma  4,  della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,
concernente   la   disciplina   delle  attivita'  di  intermediazione
mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei  mercati  mobiliari,
con   il   quale   le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  sono
autorizzate, a norma e secondo le modalita' previste dalla  legge  19
giugno  1986,  n.  289,  per  gli agenti di cambio e le aziende e gli
istituti di credito, al deposito e al  subdeposito  presso  la  Monte
Titoli S.p.a.;
  Considerata  l'opportunita'  di  apportare,  in  conseguenza  della
citata  disposizione,   modifiche   ed   integrazioni   al   predetto
regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289;
  Vista  la  lettera in data 6 dicembre 1991, prot. n. 275794, con la
quale la Banca d'Italia ha comunicato la  propria  intesa  in  ordine
alle modifiche ed integrazioni proposte;
                              Delibera:
  Al regolamento per l'attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289,
recante   disposizioni  relative  all'amministrazione  accentrata  di
valori mobiliari attraverso la Monte  Titoli  S.p.a.,  approvato  con
propria  delibera  n.  2723  del  18  febbraio  1987 e modificato con
propria delibera n. 4199  del  29  agosto  1989,  sono  apportate  le
seguenti modifiche e integrazioni:
  All'art. 4, nel comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:
   "  a-bis)  le  societa'  di  intermediazione mobiliare autorizzate
all'esercizio dell'attivita' di custodia e amministrazione di  valori
mobiliari  ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 2 gennaio 1991,
n. 1;"
e la lettera d) e' modificata come segue:
   " d) le societa' fiduciarie di cui all'art.  17,  comma  2,  della
legge  2  gennaio  1991,  n.  1, nonche' le altre societa' fiduciarie
autorizzate ai sensi della  legge  23  novembre  1939,  n.  1966,  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-ter;".
  Nell'art. 4, il comma 2 e' modificato come segue:
  "(2)  I  soggetti  di cui alle lettere a) , a-bis), c) e e) possono
altresi' costituire, secondo la disciplina prevista  dalla  legge  19
giugno  1986,  n.  289 e dalle relative norme di attuazione in quanto
applicabili, depositi presso la Monte Titoli S.p.a. relativamente  ai
valori   mobiliari  di  proprieta'  distinti  da  quelli  dei  valori
mobiliari di terzi.".
  Nell'art. 4- ter, il comma 1 e' modificato come segue:
  "(1)  Le  societa' fiduciarie di cui alla lettera d), ultima parte,
dell'art. 4, per essere ammesse .. (omissis).".
  L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 5 (Sospensione dei depositari dal subdeposito). - (1) Salvi i
casi di cui all'art. 6-  bis,  i  provvedimenti  di  sospensione  dei
depositari  dal  subdeposito  sono adottati dalla Consob con delibera
motivata e d'intesa con la Banca d'Italia per  quelli  relativi  alle
aziende  e gli istituti di credito e con il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per quelli  relativi  alle  societa'
fiduciarie.
  (2)  Il  provvedimento  di  sospensione  puo'  essere  adottato nei
seguenti casi:
    a) irregolarita' rilevanti o ripetute nella gestione dei rapporti
disciplinati dalla normativa concernente la Monte Titoli S.p.a.;
    b) insolvenza di borsa del depositario;
    c) adozione dei provvedimenti di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3 e
4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
    d) applicazione di provvedimenti sanzionatori che  comportino  la
temporanea esclusione dai locali delle borse;
    e)   per   le   societa'  commissionarie  di  borsa,  sospensione
dell'ammissione negli antirecinti alle grida;
    f) per le societa' fiduciarie diverse da quelle di  cui  all'art.
17,   comma  2,  della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  sospensione
dall'attivita' di amministrazione di beni per conto di terzi.".
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 6 (Revoca della sospensione). - (1) La sospensione  disposta,
ai  sensi  dell'art.  5,  lettera  c),  d),  e)  ed  f)  si considera
automaticamente  revocata  con  la  cessazione   dell'efficacia   del
provvedimento che l'ha determinata.
  (2)  Negli  altri  casi la revoca e' disposta con delibera motivata
della  Consob,  adottata  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia  per   i
provvedimenti  relativi alle aziende ed istituiti di credito e con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quelli
relativi alle societa'
fiduciarie.".
  Il primo comma dell'art. 6- bis e' sostituito dal seguente:
  "(1) Trascorso il termine di cui ai commi 3 dell'art. 4-  bis  e  2
degli   articoli   4-   ter   e  4-quater  senza  che  sia  pervenuta
l'attestazione della societa' di revisione o se questa sia  negativa,
la  Monte  Titoli  S.p.a.  informa  prontamente  la Consob e la Banca
d'Italia, nonche', ove si tratti di societa'  fiduciarie  diverse  da
quelle di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
  L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  7  (Esclusione  dei  depositari  dal  subdeposito).  - (1) I
provvedimenti di esclusione sono adottati dalla Consob  con  delibera
motivata  e  d'intesa  con  la  Banca d'Italia per quelli relativi ad
aziende ed istituti di credito
e con il Ministero dell'industria, del comemrcio  e  dell'artigianato
per quelli relativi alle societa' fiduciarie.
  (2) Costituiscono cause di esclusione:
    a) per le societa' di intermediazione mobiliare, la cancellazione
dall'albo  di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n.
1;
    b) per le societa' fiduciarie di cui all'art. 17, comma 2,  della
legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  la  cancellazione  dall'albo di cui
all'art. 3, comma 1, della  legge  stessa,  salvo  che  ricorrano  le
condizioni previste dall'art. 4- ter;
    c)  per  le  aziende  ed  istituiti  di  credito  e  le  societa'
fiduciarie, la messa in liquidazione coatta amministrativa;
    d) per gli agenti di cambio, la  cancellazione  dal  ruolo  e  la
radiazione  dall'albo, nonche' l'apertura di procedimenti concorsuali
a loro danno;
    e)  per  le  societa'  commissionarie   di   borsa,   la   revoca
dell'ammissione negli antirecinti alle grida;
    f) per le societa' e gli enti di cui alla lettera e) dell'art. 4,
l'apertura di procedure concorsuali di liquidazione;
    g)   la  mancata  ricostituzione  dei  requisiti  previsti  dagli
articoli 4-bis, 4- ter e 4-quater  nel  termine  di  sei  mesi  dalla
scadenza del termine di cui all'art. 6- bis.
  (3)  Nel  caso  di  cancellazione  dall'albo ai sensi dell'art. 13,
comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il provvedimento di cui al
comma 1 e' adottato dalla Consob a seguito di comunicazione da  parte
del commissario della cessazione dell'incarico ad esso affidato.
 (4)  La  Consob,  d'intesa  con  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato ove si tratti di societa' fiduciarie  di
cui  all'art.  4-  ter, puo' disporre una o piu' proroghe, fino ad un
massimo di sei mesi, del termine di cui al comma 2, lettera g).".
  Il comma 1 dell'art. 9 e' sostituito dal seguente:
  "(1) Con il provvedimento di cui all'art. 5, o successivamente,  la
Consob  puo'  stabilire  le  disposizioni  necessarie per la gestione
corrente delle posizioni che fanno capo  al  depositario.  La  Consob
provvede   d'intesa   con  la  Banca  d'Italia  per  i  provvedimenti
riguardanti le aziende e gli istituti di credito e con  il  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato per i provvedimenti
relativi a societa' fiduciarie.".
  L'art. 28 e' sostituito dal seguente:
  "(1) Sono ammessi al subdeposito disciplinato dal presente capo  la
Banca  d'Italia ed i soggetti di cui alle lettere a) , a-bis, b), c),
d) ed e) dell'art. 4, comma 1.
  (2) La Banca d'Italia e i soggetti di cui alle lettere a),  a-bis),
c)  ed  e)  dell'art.  4,  comma  1,  possono  altresi' costituire in
deposito, secondo la disciplina prevista dal  presente  capo,  valori
mobiliari di proprieta'.".
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Milano, 10 dicembre 1991
                                                 Il Presidente: PAZZI