IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Sentiti il C.N.E.L., le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni; Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39; Vista la relazione conclusiva del gruppo di esperti coordinati dal direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri; Tenuto conto della necessita' di assicurare prioritariamente l'occupazione degli immigrati extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che risultano tuttora disoccupati; Considerata la necessita' di continuare una politica di asilo coerente con gli obblighi internazionali e la tradizione del Paese; Considerata anche la possibilita' che si verifichino, per situazioni di emergenza, afflussi di sfollati temporanei o di profughi di guerra; Ritenuto che vada proseguita la politica dei ricongiungimenti familiari che ha dato risultati positivi nel 1991; Ritenuto che, in presenza di carenze di manodopera nazionale, per l'impiego di cittadini extracomunitari occorra continuare ad utilizzare le possibilita' di chiamata previste dall'art. 8 della legge n. 943/86, ferma restando anche la facolta' di far ricorso all'art. 10 della stessa legge; Ferma restando l'esigenza di incentivare il lavoro stagionale mediante l'adozione di un apposito provvedimento legislativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1991 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione; Tutto cio' premesso; Decreta: Art. 1. Per il 1992 sono ammessi in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990, i cittadini stranieri extracomunitari appartenenti alle seguenti categorie: a) richiedenti lo status di rifugiato; b) familiari di cittadini extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi alle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986; c) cittadini extracomunitari chiamati e autorizzati nominativamente a soggiornare per motivi di lavoro in Italia, ai sensi ed alle condizioni stabilite dall'art. 8, della legge n. 943 del 1986, purche' il datore di lavoro offra la disponibilita' di un alloggio adeguato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1991 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione BONIVER Il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS Il Ministro dell'interno SCOTTI Il Ministro del bilancio e della programmazione economica CIRINO POMICINO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI