IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947, n. 691;
  Visto il decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
modificazioni  e  integrazioni,  dalla  legge  5 luglio 1991, n. 197,
recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e  dei
titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio";
  Visto  in particolare l'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1991,
n. 197, che ha sostituito l'art. 13  del  decreto-legge  15  dicembre
1979,  n.  625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1,  della  legge  19
marzo 1990, n. 55;
  Visto l'art. 30, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  Visti i propri decreti del 3 maggio 1990 e 4 luglio 1990 emanati in
attuazione del predetto art. 30, comma 1, della legge n. 55 del 1990;
  Considerata    l'esigenza    di   procedere   all'aggiornamento   e
all'integrazione delle disposizini contenute nei citati decreti;
  Ritenuta l'urgenza di  provvedere,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 17 luglio 1947, n. 691;
                              Decreta:
  Modalita'   di   attuazione   delle   disposizioni   in   tema   di
identificazione e registrazione cui sono  soggetti  gli  intermediari
finanziari.
1.   Soggetti   tenuti   agli   obblighi   di  identificazione  e  di
registrazione.
  Deve essere identificato a cura del personale  incaricato  chiunque
esegue   operazioni  o  accende  conti,  depositi  o  altri  rapporti
continuativi presso i seguenti soggetti:
    a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici
postali;
    b) enti creditizi;
    c) societa' di intermediazione immobiliare;
    d) societa' commissionarie ammesse agli  antirecinti  alle  grida
delle borse valori;
    e) agenti di cambio;
    f)  societa'  autorizzate  al  collocamento a domicilio di valori
immobiliari;
    g)  societa'  di  gestione  di  fondi  comuni   di   investimento
mobiliare;
    h) societa' fiduciarie;
    i) imprese ed enti assicurativi;
    l) societa' Monte Titoli S.p.a.;
    m)  intermediari  che hanno per oggetto prevalente o che comunque
svolgono in via prevalente  una  o  piu'  delle  seguenti  attivita':
concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma,  compresa la
locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni;  intermediazione
in  cambi;  servizi  di  incasso,  pagamento e trasferimento di fondi
anche mediante emissione e gestione di carte di credito.
  Gli  intermediari di cui alla lettera m) sono tenuti all'osservanza
degli obblighi di identificazione e registrazione a prescindere dalla
abilitazione ad effettuare le  operazioni  di  trasferimento  di  cui
all'art.  1  del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
  In caso di ordini di  accreditamento  o  di  pagamento  provenienti
dall'estero   sono   tenuti   agli   obblighi  di  identificazione  e
registrazione gli intermediari operanti sul territorio nazionale  che
danno attuazione all'operazione.
2.  Operazioni  e  rapporti  ai  quali  si  applicano gli obblighi di
identificazione e di registrazione.
  2.1. Trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento.
  Gli  obblighi  sussistono  ogni  volta  che  vi  sia   un'effettiva
trasmissione  o  movimentazione  di  mezzi  di  pagamento  di importo
superiore a lire 20 milioni - o corrispondente controvalore  in  lire
di  mezzi  di pagamento espressi in valuta estera - indipendentemente
dal fatto che  l'operazione  sia  posta  in  essere  per  cassa,  per
corrispondenza,  attraverso  cassa  continua  o sportelli automatici,
oppure attraverso istituti specializzati per il trasporto valori e  a
prescindere  dalle  modalita'  con  cui questa movimentazione sia poi
contabilizzata.
  Per mezzi di pagamento si intendono, oltre al denaro contante,  gli
assegni  circolari  e  bancari,  i  vari tipi di assegni turistici, i
titoli speciali dell'Istituto di emissione,  i  titoli  speciali  del
Banco  di  Napoli  e  del  Banco  di  Sicilia, gli assegni e i vaglia
postali, gli ordini di accreditamento o di  pagamento  (es.  bonifici
bancari  e  "vouchers"  collegati  all'uso  di  carte di credito o di
pagamento).
  2.2. Trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore.
  Gli obblighi sussistono altresi' nei casi  in  cui  l'intermediario
agisca da tramite ai sensi dell'art. 1 della legge n. 197 del 1991, o
sia  comunque  parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al
portatore, in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi  titolo
tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a lire 20
milioni.   Tali   operazioni   possono  essere  eseguite  solo  dagli
intermediari abilitati di cui all'art. 4 della  medesima  legge,  nei
limiti delle proprie attivita' istituzionali.
  2.3. Operazioni frazionate.
  Gli  obblighi  ricorrono  anche  allorquando,  per  la  natura e le
modalita' delle operazioni poste in essere, si puo' desumere che piu'
operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo
di tempo, ancorche' singolarmente non superiori al limite di  importo
di  lire  20  milioni,  costituiscano  nondimeno  parti  di  un'unica
operazione.
  Entro il 7 luglio 1992 i soggetti indicati al punto 1 del  presente
decreto dovranno mettere a disposizione del personale incaricato - ai
fini  di  valutare se si tratti di parti di un'unica operazione - gli
strumenti tecnici idonei a conoscere in  tempo  reale  le  operazioni
eseguite dal cliente presso la stessa dipendenza dell'ente o istituto
nel  giorno  dell'operazione  e  nei giorni lavorativi ricompresi nei
sette giorni precedenti.
  Fino   a   quando  tali  strumenti  non  saranno  disponibili  deve
intendersi che piu' operazioni effettuate  nell'ambito  della  stessa
giornata  lavorativa  e  presso  il  medesimo operatore di sportello,
costituiscono parti di un'unica operazione.
  2.4. Conti, depositi o altri rapporti continuativi.
  A decorrere dal 1› gennaio 1992 gli obblighi sussistono in sede  di
accensione  di  ogni  conto,  deposito o altro rapporto continuativo,
nominativo o al portatore,  in  danaro  o  in  titoli,  di  qualunque
importo.
  Il  termine  "conto"  va  inteso  nel senso di conti movimentabili,
quali il conto corrente  e  conti  analoghi;  sono  esclusi  i  conti
transitori bancari.
  Il  termine  "deposito" non ricomprende i certificati di deposito e
titoli analoghi.
  L'espressione "altro rapporto continuativo" va intesa nel senso  di
un  unico  rapporto contrattuale di durata, rientrante nell'esercizio
dell'attivita' istituzionale dell'intermediario, che possa dar  luogo
a piu' operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di danaro o
di altri valori. Nell'espressione "altro rapporto continuativo", sono
compresi  i  rapporti  relativi  a cassette di sicurezza e a depositi
chiusi; sono invece esclusi i rapporti di garanzia.
  2.5. Eccezioni agli obblighi di identificazione e di registrazione.
  Gli obblighi, nei  termini  surriportati,  non  sussistono  per  le
operazioni  e  i  rapporti  di  cui  ai paragrafi precedenti posti in
essere tra gli intermediari abilitati di cui all'art. 4  della  legge
n. 197/1991.
  Sono  esclusi  dagli obblighi in questione i trasferimenti di fondi
nell'ambito della tesoreria statale  e  le  operazioni  di  pagamento
disposte da amministrazioni pubbliche, per il tramite della tesoreria
dello  Stato,  ad eccezione delle operazioni di pagamento relative al
debito pubblico.
  Gli obblighi sono altresi' esclusi per i conti,  i  deposti  e  gli
altri  rapporti continuativi intrattenuti con le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio  italiano  dei
cambi.
3. Informazioni da acquisire e registrare.
  I dati e le informazioni da acquisire e registrare sono:
   la data e la causale dell'operazione;
   l'importo   dei  singoli  mezzi  di  pagamento  o  dei  titoli  al
portatore;
   le complete generalita' (nome, cognome, luogo e data  di  nascita,
indirizzo)  e gli estremi del documento di identificazione esibito da
chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi;
   le complete generalita' o, nel caso  di  persona  non  fisica,  la
denominazione  e  la sede dell'eventuale soggetto per conto del quale
l'operazione stessa viene eseguita;
   nel caso di ordini  di  accreditamento  o  di  pagamento  dovranno
essere   comunque   indicati   l'ordinante,  il  beneficiario  e  gli
intermediari che danno attuazione all'operazione.
  L'importo  dei  mezzi  di   pagamento   deve   essere   evidenziato
distinguendo,  mediante  apposito  codice,  la  parte in contante dal
complessivo ammontare degli altri mezzi di pagamento.
  A decorrere dal 1› gennaio 1992, i dati  relativi  alle  operazioni
effettuate  per  contanti di importo superiore a lire 20 milioni sono
integrati  con  il  codice  fiscale,  quando  attribuibile,  sia  del
soggetto  che  effettua  l'operazione sia dell'eventuale soggetto per
conto del quale l'operazione viene eseguita.
  Gli   stessi  dati  identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,
verranno acquisiti e registrati a decorrere dal 1›  gennaio  1992  in
sede   di  accensione  di  ogni  conto,  deposito  o  altro  rapporto
continuativo. Per conti, depositi e rapporti continuativi  in  essere
alla  data  predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro
il 31 dicembre 1992. L'intermediario non dovra'  eseguire  operazioni
disposte  dopo  tale  data  dal cliente, che non abbia reso possibile
l'integrazione dei dati.
  Limitatamente ai rapporti gia' in essere  le  imprese  e  gli  enti
assicurativi  acquisiscono il codice fiscale soltanto nei casi in cui
l'importo complessivo dei premi e' superiore a lire 20 milioni annue.
4. Modalita' operative.
  4.1. Modalita' di identificazione.
  L'identificazione di chi compie l'operazione  va  effettuata  volta
per  volta: ove si tratti di persona, fisica o giuridica, titolari di
rapporti nominativi in essere, o di un suo delegato e/o  procuratore,
che  come tali siano stati gia' identificati, e' sufficiente indicare
nome e cognome o denominazione e gli estremi del rapporto.
  Nel  caso  di  esibitori  o  presentatori,   l'identificazione   va
effettuata   nei  confronti  di  chi  pone  in  essere  materialmente
l'operazione, apponendo altresi' l'indicazione  dei  soggetti  o  dei
nominativi cui va riferita l'operazione stessa; cio' sia nel caso che
gli esibitori o presentatori operino per conto di una persona fisica,
sia che operino per conto di una persona giuridica.
  Nel  caso di operazioni effettuate col sistema della cassa continua
o di sportelli automatici, o attraverso istituti specializzati per il
trasporto valori, oppure per corrispondenza o comunque non effettuati
allo sportello,  a  causa  dell'impossibilita'  di  identificare  chi
effettua  materialmente  l'operazione, sussiste l'obbligo di indicare
l'intestatario  del  conto,  del  deposito  o  del  rapporto  cui  si
riferisce l'operazione stessa.
  Nel  caso  di  invio  per  corrispondenza di mezzi di pagamento per
l'esistenza di rate  di  mutuo  o  di  altre  obbligazioni  connesse,
l'operazione  va  riferita  all'intestatario  del  mutuo.  In caso di
subingresso nel  debito,  qualora  si  sia  in  possesso  di  atti  o
documenti   idonei  a  comprovare  il  subingresso,  l'operazione  va
riferita al soggetto indicato in tali atti  o  documenti  come  nuovo
debitore.  Parimenti nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di
pagamento  ad  estinzione,  parziale  o  totale  di  crediti  ceduti,
l'operazione  va  riferita  al  soggetto indicato come debitore negli
atti o documenti idonei a comprovare la cessione che  si  trovino  in
possesso dell'intermediario.
  I  dati identificativi relativi all'accensione di conti, depositi o
altri rapporti continuativi devono essere acquisiti in  presenza  del
titolare  del  rapporto  o  del  suo  mandatario,  ove non siano gia'
titolari di altri rapporti presso lo stesso intermediario.
  4.2. Modalita' di registrazione. Archivio informatico.
  I dati devono essere facilmente reperibili  e,  comunque,  inseriti
entro  trenta  giorni  in un unico archivio informatico di pertinenza
del soggetto pubblico o privato presso il  quale  l'operazione  viene
eseguita.
  Per  le  imprese  e  gli  enti  assicurativi il termine decorre dal
giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte  degli  agenti  e  degli
altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare
i dati stessi entro trenta giorni.
  Nell'intervallo    di   tempo   eventualmente   intercorrente   fra
l'effettuazione delle operazioni e  l'immissione  dei  dati  e  delle
informazioni   nell'archivio,   al  fine  di  assicurarne  la  facile
reperibilita', gli intermediari devono istituire  apposite  evidenze,
anche presso le unita' e gli operatori distaccati.
  Allo   scopo   di   evitare  duplicazioni  di  registrazioni,  agli
adempimenti in parola deve attendere unicamente  l'intermediario  che
viene  in  contatto  con  la  clientela  anche  se la relazione viene
instaurata per conto di  altri  operatori  tenuti  agli  obblighi  di
legge.
  Entro  sei  mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5,
sub comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,
convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge  n.    197/1991,  gli
intermediari sono tenuti a istituire l'archivio informatico. I dati e
le informazioni vanno conservati in detto archivio per la  durata  di
dieci  anni  dalla  effettuazione  delle  singole  operazioni. I dati
relativi  alla  accensione  di  conti,  depositi  o  altri   rapporti
continuativi,  vanno  conservati fino a dieci anni dopo l'estinzione.
Resta fermo  ogni  altro  obbligo  relativo  alla  conservazione  dei
documenti.
  I  dati  anagrafici  e  gli  altri  dati  identificativi dei conti,
depositi  o  altri  rapporti  continuativi,  possono   anche   essere
contenuti  in  archivi informatici, diversi dall'archivio informatico
unico, a condizione che sia comunque assicurata  la  possibilita'  di
trarre evidenze aziendali integrate.
5. Disciplina transitoria.
  Fino  alla  costituzione  dell'archivio  informatico  i  dati  e le
informazioni  devono  risultare  da  appositi  registri  o  da  altre
scritture   formate  anche  a  mezzo  di  sitemi  elettrocontabili  e
conservati per la durata di  dieci  anni  dalla  effettuazione  delle
singole  operazioni.  I  dati  relativi  alla  accensione  dei conti,
depositi o altri rapporti continuativi, vanno conservati fino a dieci
anni dopo l'estinzione.
  Per quanto concerne in particolare  i  registri  non  derivanti  da
sistemi  elettrocontabili,  gli stessi devono essere progressivamente
numerati  e  siglati  in  ogni  pagina,  a  cura   del   responsabile
dell'ufficio che li utilizza e di altra persona all'uopo autorizzata,
con  l'indicazione  alla  fine  dell'ultimo  foglio  del numero delle
pagine di cui e' composto il registro  e  l'apposizione  delle  firme
delle  suddette  persone.  Cio'  vale  ovviamente  qualora gli uffici
interessati non ritengano di far vidimare e bollare volontariamente i
registri previsti.
  I soggetti che siano gia' obbligati, in forza di altre disposizioni
di legge o amministrative,  a  tenere  un  registro  della  clientela
possono   servirsi  anche  dei  registri  in  essere  purche'  questi
contengano o comunque vengano completati  con  tutte  le  indicazioni
richieste.
6. Disposizioni finali.
  Il  presente  decreto sostituisce i precedenti decreti del 3 maggio
1990 e del 4 luglio 1990, emanati in attuazione  dell'art.  30  della
legge 19 marzo 1990, n. 55.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI