IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121; Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154; Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1992 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto per i programmi di controllo delle dichiarazioni di imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacita' operativa; Rilevata l'opportunita' di riservare una quota della capacita' operativa della Guardia di finanza per l'esecuzione di verifiche centralmente pianificate, ovvero individuate in sede locale, nell'ambito della cooperazione con gli uffici finanziari ai sensi degli articoli 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Ritenuto di considerare tra gli obiettivi del programma dei controlli fiscali per il 1992 il recupero di entrate da conseguire, oltre che con il rispetto dei criteri stabiliti con il presente decreto, anche con il potenziamento degli ausilii automatici all'attivita' di accertamento. Ritenuto necessario definire gli strumenti e le modalita' di attuazione dei predetti programmi e dei controlli globali in base a sorteggio, anche in ordine all'acquisizione di elementi da utilizzare per la definizione di coefficienti presuntivi e di congruita', nonche' per l'analisi di dati e comportamenti fiscali di specifici settori economici; Ritenuto di dover estendere l'area della programmazione dell'attivita' di controllo al settore delle dogane e delle imposte di fabbricazione, visto anche l'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e da altri settori dell'imposizione indiretta; Viste le proposte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari in data 29 novembre 1991; Decreta: Capo I CONTROLLI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Art. 1. 1. Sono confermati i criteri di determinazione della capacita' operativa ed i criteri selettivi generali di cui al capo I e al capo II del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, salvo quanto stabilito al successivo art. 3.