IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista l'istanza presentata dalla Banca popolare di Verona, con sede in Verona, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari; Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936; Decreta: Alla Banca popolare di Verona, con sede in Verona, e' concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facolta' di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 1991 Il Ministro: CARLI