IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987 modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, concernente modalita' di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico della Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero; Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1990, con il quale la maggiorazione forfettaria di cui sopra e' stata fissata, per l'anno 1991, nella misura dell'1,05 per cento; Attesa la necessita' di determinare la misura della maggiorazione forfettaria per l'anno 1992; Decreta: La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,05 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1991 Il Ministro: CARLI