IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante  la  disciplina  del
credito peschereccio di esercizio;
  Visto  l'art.  7,  punto  2,  della  citata  legge n. 302/1989, che
dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e'
fissato con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto il proprio decreto del 10 dicembre  1990,  con  il  quale  la
maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per
le  operazioni agevolate della specie, a ristoro della loro attivita'
di intermediazione, e' stata fissata, per l'anno 1991,  nella  misura
dell'1%;
  Attesa  la  necessita' di determinare la predetta maggiorazione per
l'anno 1992;
                              Decreta:
  La  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli  istituti  di
credito  per  le  operazioni  agevolate  di  credito  peschereccio e'
fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI