IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale; Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1990 con il quale e' stata fissata, per l'anno 1991, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopramenzionata; Attesa la necessita' di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra per l'anno 1992; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1991 Il Ministro: CARLI