IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Visto il decreto interministeriale del  23  dicembre  1989  con  il
quale  e'  stata  demandata  al  Ministro  del tesoro la competenza a
fissare annualmente la  misura  della  maggiorazione  forfettaria  da
riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le
operazioni  agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della
loro attivita' di intermediazione;
  Visto il proprio decreto del 10 dicembre  1990  con  il  quale,  e'
stata  fissata,  per  l'anno  1991,  la  misura  della  maggiorazione
forfettaria di cui sopra;
  Considerata l'esigenza di diversificare la  misura  della  predetta
maggiorazione  per  i finanziamenti di durata inferiore a dodici mesi
da quelli di durata superiore in  relazione  alla  diversa  incidenza
dell'imposta sostitutiva sulle relative operazioni;
  Attesa  la  necessita' di determinare le misure della maggiorazione
forfettaria per l'anno 1992;
                              Decreta:
  La maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti ed  enti
esercenti  il  credito agrario per le operazioni agevolate di credito
agrario  di  esercizio,   a   ristoro   della   loro   attivita'   di
intermediazione, e' fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,25%
per  le  operazioni  di durata inferiore a dodici mesi e nella misura
dell'1% per quelle di durata superiore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: CARLI