IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  legge  30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
igienica degli alimenti e delle bevande;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,  n.
1255,  recante  la disciplina della produzione, del commercio e della
vendita  di  fitofarmaci  e  dei  presidi  delle  derrate  alimentari
immagazzinate;
  Vista  l'ordinanza  del 25 giugno 1986 ed, in particolare, l'art. 4
della stessa, relativo all'obbligo delle dichiarazioni trimestrali di
vendita dei presidi sanitari ad attivita' diserbante;
  Visto il decreto interministeriale del 25  gennaio  1991,  n.  217,
recante  il  regolamento  per  la  rilevazione  dei  dati di vendita,
acquisto ed utilizzazione dei presidi sanitari;
  Considerato che il sistema di rilevazione dei  dati  relativi  alla
vendita,  all'acquisto  ed utilizzazione dei presidi sanitari, di cui
al  citato  decreto  interministeriale  n.  217  del  1991,   assorbe
l'obbligo  di  cui  all'art.  4 dell'ordinanza ministeriale 25 giugno
1986;
                               Ordina:
                           Articolo unico
  Il sistema di rilevazione dei dati di vendita dei presidi  sanitari
contenenti  sostanze  attive  ad azione diserbante, di cui all'art. 4
dell'ordinanza ministeriale 25 giugno 1986, deve ritenersi  inglobato
nel  nuovo  sistema  di  rilevazione  dei  dati  previsto dal decreto
interministeriale n. 217 del 1991, secondo le nuove  prescrizioni  in
esso contenute, con decorrenza 1› gennaio 1992.
  La  presente  ordinanza  viene  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1991
                                              Il Ministro: DE LORENZO